CPI scaduto. Che fare?
Capita spesso ai professionisti che gestiscono pratiche di prevenzione incendi di imbattersi in attività per le quali si è in presenza di un CPI scaduto.
Che fare e come comportarsi in presenza di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con CPI scaduto?
L’art. 5 del DPR 151/2011 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio sia trasmessa ogni 5 anni dal il titolare delle attività di cui all’Allegato I del Decreto.
L’attestazione “tardiva” di rinnovo periodico della conformità antincendio, ovvero la presentazione dell’attestazione dopo la data di scadenza del CPI, non è espressamente contemplata dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151.
Anche se il Ministero dell’Interno ha trasmesso ai Comandi Provinciali VV.F. alcuni chiarimenti applicativi a questo riguardo attraverso la Nota Ministeriale n° 5555 del 18 aprile 2012 , rimangono ancora non poche incertezze sulle procedure da seguire.
Intanto in caso attività proseguita oltre il periodo di validità del CPI, il titolare è da considerarsi suscettibile di reato penale ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs. 8 marzo 2006, n. 139. Il titolare è dunque sempre tenuto a presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro il più breve tempo possibile.
Come si comportano i Comandi VVF territorialmente competenti?
Alcuni Comandi VVF accettano istanze di rinnovo giunte anche dopo molti anni dalla scadenza del CPI. Altri Comandi richiedono invece che, alla scadenza dei 5 anni, sia presentata una nuova SCIA.
Nel primo caso le attestazioni di rinnovo “tardive” vengono comunque accolte e la validità dell’attestazione è calcolata a partire dalla data di scadenza del CPI o dell’ultimo rinnovo approvato.
Nel secondo caso la buona notizia è che, quando viene richiesta la presentazione di una nuova SCIA Antincendio, generalmente non viene richiesto di allegare copia di tutte le certificazioni.
La motivazione è semplice:
- In assenza di variazioni sostanziali, la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e le dichiarazioni di conformità saranno identici a quanto è già agli atti.
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l’Asseverazione allegata alla SCIA antincendio può riportare una Distinta della documentazione archiviata già approvata in precedenza.
Alcune attività subiscono poche variazioni nel tempo e l’obiettivo dell’istanza è di “regolarizzare” la propria situazione. Per altre attività il discorso invece potrebbe rivelarsi più complesso.
In caso di incertezze, conviene sempre contattare il Comando VVF della provincia su cui è insediata l’attività da rinnovare e rivolgersi ad un professionista antincendio di fiducia.
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