Conto termico

Torno a parlare di Conto Termico per chiarire meglio quali interventi sono ammissibili e quanto può essere conveniente questa opzione non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per aziende e privati.

Il Conto termico 2.0 è stato introdotto nel 2016 ed incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. 

Incentivi ed  interventi ammessi

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato con il GSE e il soggetto responsabile. Gli incentivi
sono corrisposti nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della
tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare
dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Gli interventi compresi all’interno della normativa inerente al Conto Termico sono di diverse tipologie ed ad ognuno è associata una certa percentuale in termini di agevolazioni.

Incentivi fino al 40% per:

  • opere di sostituzione vetri nelle verande
  • coibentazione a livello di pareti e coperture
  • installazione schermature solari e caldaie a condensazione
  • progetti di illuminazione interni e di riqualificazione energetica dell’intero edificio.

Incentivi 50%:

  • per lavori inerenti l‘isolamento termico in zone climatiche di tipo E ed F.

Incentivi 55% se i lavori di cui al punto precedente sono realizzati in abbinamento a lavori di:

  • sostituzione di chiusure finestrate e altri impianti
  • pompe di calore 
  • caldaie a condensazione,
  • impianti relativi al solare termico.

Incentivi fino al 65% per:

  • installazione di pompe di calore
  • apparecchi a biomassa
  • caldaie e sistemi ibridi .

Quali sono le spese ammissibili?

  • Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
  • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature nuove;
  • Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
  • Interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
  • Prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento;
  • Trasporto;
  • Tutte le spese incentivabili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo.

Rientrano nel piano di incentivi del Conto Termico anche le spese relative all’Ape (Attestato di prestazione energetica) e alla diagnosi energetica, con un 50% di agevolazione per i soggetti privati e un 100% per quelli pubblici.

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Per saperne di più: Conto termico – GSE

Immagine di copertina: https://www.harmanstoves.com

Ecobonus 2018: come funziona e spese ammesse in detrazione

Ecobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2018 sulla base delle ultime novità.

Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018, sono in vigore importanti novità che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.

La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.

Ecobonus 2018 novità: cosa cambia?

I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.

Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:

  • sostituzione e posa in opera di infissi;
  • sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione e a biomassa;
  • installazione di schermature solari.

Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.

Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.

Ecobonus 2018: spese e lavori ammessi in detrazione

L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.

Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica. 

Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Gli interventi

  • Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
    • schermature solari;
    • caldaie a biomassa;
    • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
  • Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
    • pompe di calore;
    • sistemi di building automation;
    • collettori solari per produzione di acqua calda;
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
    • interventi di tipo condominiale.

Attenzione: la detrazione al 70-75% vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Importo massimo detraibile

L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Segnalo tuttavia che è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto attualmente sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.

Chi può richiedere l’Ecobonus

La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.

A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

Ecobonus solo per lavori su immobili già esistenti

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile. 
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.

Come richiedere la detrazione fiscale Ecobonus 2018

La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.

Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA.

Documenti da conservare

Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.

Ecco tutti i documenti da conservare:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
  • attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.

Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati. 
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.

Modalità di pagamento

Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:

  • nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.

I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.

In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.

Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-2018-novita-come-funziona-spese-ammesse-detrazione#a

Sostituzione infissi ed Ecobonus 2018

L’Ecobonus è un’importante forma di agevolazione fiscale riconosciuta a chi effettua lavori in grado di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, sia nel caso di edifici privati che condomini.

L’Ecobonus previsto per la sostituzione di finestre ed infissi è cambiato con la Legge di Bilancio 2018: per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione fiscale riconosciuta passe dal 65% al 50% dell’importo sostenuto.

Ecobonus 2018: i requisiti per accedere alla detrazione

La semplice sostituzione degli infissi in un appartamento accede sempre all’ecobonus?
Come hanno ricordato più volte l’Enea e l’Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa in quanto un intervento di riqualificazione energetica, per essere agevolato, deve assicurare il conseguimento di un risparmio rispetto alla situazione originaria.
L’ecobonus, infatti, è un beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui si consegua un risparmio energetico.
 
L’intervento, oltre a configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti, deve delimitare un volume riscaldato e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
 

Ecobonus 2018: la detrazione

Fino al 31 dicembre 2018 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi è prevista una detrazione del 50%.
Gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro (strutture opache verticali e orizzontali) sono rimaste agevolabili al 65%. 

Il limite massimo detraibile è di 60 mila euro per unità immobiliare.

Affinché sia detraibile l’intervento deve:

  • essere di sostituzione o modifica di elementi già esistenti,
  • delimitare un volume riscaldato
  • assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite (tabella 2 del DM 26 gennaio 2010).

Oltre al costo di acquisto e sostituzione delle nuove finestre a risparmio energetico, rientrano tra le spese ammesse in detrazione fiscale anche:

  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, se richieste;
  • opere murarie necessarie per portare a termine il lavoro.

Sono inoltre ammesse in detrazione anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, come persiane o scuri che risultano strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel telaio.

Sostituzione finestre: bonus ristrutturazione o ecobonus?

La differenza principale tra bonus ristrutturazione ed ecobonus consiste nella platea dei beneficiari; il primo consiste in una detrazione irpef del 50% e interessa solo i privati. Inoltre sono coinvolti unicamente gli immobili residenziali.  
 
L’ecobonus, invece, è anche una detrazione Ires, oltre che Irpef, e quindi coinvolge anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e le associazioni tra professionisti. Inoltre, possono accedere al beneficio gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e strumentali) su cui vengono effettuati lavori di efficientamento energetico.
 
Di conseguenza, l’ecobonus (anche se ridotto rispetto agli anni precedenti) rimane l’unica agevolazione a cui possono accedere le imprese mentre i privati hanno la possibilità di scegliere tra le due agevolazioni nel caso di immobili residenziali o sfruttare l’ecobonus per edifici non residenziali.

Fonti: Edilportale, Guida Fisco

La diagnosi energetica

L’articolo che segue è tratto da www.ingegneri.info,  a cura della redazione della testata. Il contenuto è protetto da copyright. L’approfondimento è a cura dell’ing. Annamaria Castagna – Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft.

Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze: Continua a leggere

Conto Termico 2.0

La Conferenza unificata ha approvato il 20 gennaio 2016 il decreto attuativo “Aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” inerente il Conto Termico 2.0, tenendo conto delle proposte di Anci e Regioni.

Il decreto è stato firmato il 27 gennaio 2016 dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Questi gli elementi principali del decreto: Continua a leggere