Le detrazioni IRPEF 50%

Le detrazioni al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Attenzione: il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013 e la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla GU del 3 agosto 2013) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Condizioni per chiedere la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013)
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50%

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 – pdf e successive modificazioni.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione spetta, inoltre, per:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
  • le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

Attenzione: Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013), a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
Il Dl 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto la disposizione per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, fino al 31 dicembre 2013, sale al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

I soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come e quando usufruire della detrazione 50%

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 – pdf):

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

 

 

Quanto produce un impianto fotovoltaico?

Anche se il Conto Energia è terminato, il dato più interessante per chi possiede o vorrebbe installare un impianto fotovoltaico è la sua produttività. La produttività si misura in kWh/anno.

Fornire una stima verosimile di quanto produce un impianto fotovoltaico richiede un calcolo  accurato che tenga conto di dati climatici, indicazioni orografiche, simulazione delle interferenze per ombreggiamento e delle perdite per sporcizia, orientamento dei pannelli, dati di targa e rendimenti dei componenti utilizzati e disposizione degli stessi. Non è una valutazione di per sè complessa ma richiede tempo e attenzione se si desidera un risultato attendibile.

Una stima di massima verosimile del rendimento globale di un impianto però è possibile. Sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni si può affermare che un impianto con i pannelli correttamente orientati potrebbe mediamente ottenere un rendimento dell’ordine del 75%-80%.

La stima ovviamente è grossolana ma serve unicamente a far capire al potenziale cliente, o al possessore di un impianto che manifesta dubbi sul suo corretto funzionamento, cosa può aspettarsi in termini di resa.

Un impianto fotovoltaico domestico rende in funzione del luogo in cui è installato: Joint Research Center (Ispra) della European Commission ha messo a punto una mappa (vedi sotto) che indica la quantità di kWh che un impianto produce per ogni kW di picco installato.

La produzione nazionale

La mappa dà una indicazione ipotizzando un impianto con i pannelli correttamente orientati e con un rendimento del 75%.

Un impianto da 3 kWp installato in provincia di Alessandria, con pannelli correttamente orientati, ha una produttività di 1150 kWh per ogni kW di picco installato.

La produttività media annua sarà di circa 3 x 1150 kWh = 3450 kWh.

Quanti kW di picco deve installare una famiglia in provincia di Alessandria che consuma ogni anno 3000 kWh per produrre la stessa energia che consuma ? Basta dividere il consumo per la produttività per kW indicata sulla mappa:

3000kWh / 1150 kWh/kWp = 2,60kWp (pari a 10 pannelli da 260 Wp)

In realtà il conto dei kW ottimali non è così lineare: ad esempio si consuma energia anche al buio, quando il fotovoltaico non produce. L’argomento viene approfondito in questo articolo.

Il meccanismo dello Scambio sul Posto

Nota: questo articolo è superato. Vai alla pagina aggiornata QUI

Concluso il quinto conto energia, restano alcune vie alternative per ripagare l’investimento in aggiunta all’autoconsumo dell’elettricità prodotta tra cui lo scambio sul posto è senza dubbio l’opzione più interessante per un piccolo produttore, titolare di un impianto domestico.

Parlando con i miei clienti mi sono resa conto che lo scambio sul posto è un argomento su cui spesso si fa confusione. Con questo post vorrei fare un po’ di chiarezza.

Lo scambio sul posto è un meccanismo che permette, a chi ha la titolarità di un impianto che può accedervi, di compensare il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete con il valore associabile al l’energia prelevata e consumata dalla rete, in un periodo diverso da quello in cui avviene la produzione.Il servizio è gestito dal  Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e riguarda:
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Il limite di 200 kW non si applica ad impianti nel caso in cui l’utente dello scambio sia il Ministero della Difesa ovvero un soggetto mandatario del Ministero stesso;
  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Con lo scambio sul posto, l’energia prodotta e non immediatamente consumata è ceduta al Gse, quella prelevata dalla rete (la notte, ad esempio) viene acquistata dai venditori di energia con le regole che valgono per tutti, e viene gravata dagli usuali oneri per il transito sulla rete e dagli oneri di sistema, costituiti principalmente dal fabbisogno finanziario necessario all’erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
 
Ciò che il GSE emette a titolo di rimborso sull’energia immessa in rete è il contributo in conto scambio dello scambio sul posto. Questo è emesso a favore dell’utente dello scambio (gestore dell’impianto) rimborsando parzialmente i costi sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete, ovvero: le bollette elettriche. Il Gse provvede poi a pagare al produttore l’energia immessa nella rete ai valori di mercato. In più, sull’energia scambiata restituisce quasi tutti gli oneri per il transito sulla rete e gli oneri di sistema, che sono stati pagati dall’interessato sull’energia prelevata. Il meccanismo è cumulabile con altre forme di incentivo (ad esempio le detrazioni Irpef per la realizzazione dell’impianto).

 Il meccanismo dello scambio sul posto

Il meccanismo è questo: prima pago le bollette per tutta l’energia prelevata dalla rete, e poi ricevo un rimborso parziale da parte di Gse.
Cioè: l’utente paga come di consueto la bolletta ad Enel (o ad altro gestore) per tutta l’energia prelevata.
Per queste bollette pagate riceve un rimborso parziale dal Gse, attraverso acconti trimestrali e conguagli annuali. Il rimborso è però nei limiti della quantità di energia precedentemente immessa. A fine anno, tutta l’energia immessa in rete in più rispetto a quella ri-prelevata per i propri consumi, danno origine a dei crediti che verranno ulteriormente valorizzati dal Gse.

Quanto vale so scambio sul posto?

Per meglio capire il meccanismo parto dall’esempio indicativo di Fotovoltaico Nord Italia:Ipotizziamo un impianto fotovoltaico da 10 Kw installato nel Nord Italia. Ai prezzi attuali un simile impianto potrebbe venire a costare tutto compreso intorno ai 25.000 Euro + IVA. Con questo profilo di produzione/consumo su base annuale:

  • energia prodotta: 12.000 kwh
  • energia autoconsumata istantaneamente 4.000 kwh (profilo di consumo che avrebbe richiesto un contatore in prelievo da 6 kW: con un impianto da 10 kW la taglia commerciale del contatore raccomandato passa a 10 kW)
  • energia immessa in rete: 8.000 kwh
  • energia prelevata dalla rete: 3.000 kwh

Contributo scambio sul posto

Formula: Cs = min [Oe;Cei] + CUsf x Es

Ipotizziamo il Prezzo Unico Nazionale dell’energia a 0,08 €/kwh ed il prezzo dell’energia sul mercato del giorno prima a 0,07 €/kwh. Ipotizziamo anche il corrispettivo unitario forfettario relativo ai servizi (distribuz, dispacciamento, trasporto, misura e alcuni oneri di sistema) a 0,06 €/Kwh. Quest’ultimo parametro è quello più ostico da calcolare.

Cs = min [ 0,08 x 3.000 ; 0,07 x 8.000] + 0,06 x (8.000-3.000)=

= min [ 240 ; 560 ] + 0,06 x 5.000=

= 240 + 300 = 540 euro.

Il contributo potrebbe essere intorno ai 540 euro: è il contributo totale annuo associato all’impianto e viene erogato da GSE su tre rate trimestrali più una rata di conguaglio. Il conguaglio si ha generalmente intorno al mese di Maggio di ogni anno.
Ricordiamo che il contributo non rimborsa le imposte pagate in bolletta, che sono circa il 34% della bolletta, nè i maggiori oneri dovuti all’incremento della taglia del contatore.

Eccedenze

In questo esempio, infine, le immissioni totali di energia in rete (8.000 kwh)  sono maggiori dei prelievi (3.000 kwh).
Per questo motivo il titolare dell’impianto potrà beneficiare, oltre che del contributo in conto scambio, di un’eccedenza di 5.000 Kwh. Qual è il valore di questa eccedenza? Il surplus immesso in rete viene valorizzato come l’Oe, cioè come il prezzo unico nazionale dell’energia: 0,08 €/kwh (prezzo comunque soggetto a fluttuazioni costanti).

Nel nostro esempio l’eccedenza sarà pari a 400 euro (cioè: 0,08 € x 5.000 kwh).

Se il titolare richiede la sua liquidazione monetaria, questa verrà sottoposta a tassazione (come “Altri redditi” Irpef, non serve partita Iva per i piccoli impianti). In caso contrario questi 400 euro verranno messi a credito nel contributo dello scambio sul posto dell’anno successivo.