Informativa antimafia a GSE (Gestore Servizi Energetici)

Il GSE, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 99, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi dal GSE per un importo superiore a €150.000, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante.

Per poter trasmettere le richieste alle Prefetture competenti, il GSE deve acquisire da tali operatori la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
  • dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età

LA SCADENZA PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E’ LA FINE DI AGOSTO 2014.

Certificazione energetica (APE) – Di che cosa si tratta?

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio.
Ovvero il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell’acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell’edificio stesso. 

Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale che viene chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici.

A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell’edificio.

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B…) l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

 

Classi energetiche e consumi

classi energetiche

 

Le classi energetiche

APE – L’attestato di prestazione energetica

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica (ACE) sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l’istituzione del nuovo attestato,  il decreto spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Le modalità per redigere l’Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.  

Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009).

Con l’adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l’attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L’avvio dell’Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.

L’attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l’Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.

Aggiornamento del 5 agosto 2013
La legge di conversione del Dl 63/2013 è in Gazzetta Ufficiale (Legge 90/2013).

È caos intorno al nuovo Ape. Con la conversione in legge del decreto 63/2013 nascono dubbi sulla applicazione della normativa regionale. Il ministero dello Sviluppo economico tenta di dissipare le perplessità ma i dubbi rimangono..

Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica

Lavori di nuova costruzione e interventi sull’esistente
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull’esistente. Rientrano in quest’ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l’impermeabilizzazione delle coperture.

Vendita o nuova locazione
Il proprietario di un edificio o di un’unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’Ape.

Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

Gestione di impianti termici e di climatizzazione
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

 

Se già c’è un Ace in corso di validità
L’obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Validità dell’Ape e rinnovo

Il decreto stabilisce per l’Ape una durata massima di 10 anni e l’obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l’attestato decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

Sanzioni

Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l’obbligo di redazione dell’Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un’ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.