Antincendio per bar e ristoranti: Codice e Mini-codice

Il Mini-Codice” fornisce le linee guida per la prevenzione incendi per bar e ristoranti a basso rischio, per i locali che non rientrano nei limiti del Mini-codice si applica il Codice di Prevenzione Incendi

Il rischio di incendio in cantiere

Il rischio di incendio in un cantiere edile è tra i rischi più temibili sia perché è un evento relativamente frequente sia per il danno che è ragionevole attendersi.

Tutti quanti ricordiamo l’incendio che è divampato a Parigi nella Cattedrale di Notre-Dame. Probabilmente fu causato da fiamme utilizzate per lavori di saldatura ed ha provocato danni di inestimabile valore al patrimonio culturale.

Perché in cantiere il rischio è elevato?

Le condizioni di lavoro in un cantiere sono differenti da quelle di altri settori: industriale, commerciale od amministrativo.

Esse infatti sono caratterizzate da:

  • variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell’avanzamento della costruzione;
  • utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse;
  • grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente;
  • una costante rotazione delle imprese e del personale (è raro che una squadra ben coordinata lavori a lungo nello stesso cantiere );
  • recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni;
  • l’uso sempre più frequente di materiali con un alto grado di infiammabilità, in particolare le coibentazioni e, in certi casi, l’applicazione di sostanze anticorrosione, che provocano spesso l’insorgere di gas aggressivi e corrosivi;
  • una concentrazione, spesso assai alta, di materiali di valore in alcune zone degli edifici o degli impianti.

I settori coinvolti

Il rischio d’incendio in un cantiere edile può interessare alcune aree specifiche:

  • Baraccamenti (spogliatoi, uffici, servizi, dormitori…);
  • depositi di particolari sostanze e materiali (oli minerali, benzine, vernici, derivati plastici…);
  • apparecchiature elettriche (impianto di cantiere o cabina di trasformazione).

Le misure di prevenzione

Il C.P.T. di Siracusa – Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa – ha prodotto e raccolto sul suo sito un grande numero di materiali che contengono indicazioni utili per la gestione in sicurezza dei lavori edili.

La scheda prodotta dal CPT di Siracusa indica che per prevenire un incendio in cantiere è opportuno applicare le seguenti misure minime di prevenzione:

  • assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio telefonico (anche cellulare) con il quale poter richiedere l’intervento dei VV.FF.;
  • affiggere in prossimità del posto telefonico o degli uffici di cantiere il n° telefonico dei VV.FF. con debite istruzioni per la chiamata;
  • nominare un numero di addetti all’ emergenza incendio in funzione delle dimensione del cantiere. Tali soggetti devono essere presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell’art 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08;
  • tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturenti dalla valutazione del rischio incendio e dalla determinazione del carico d’incendio. Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un metro”;
  • realizzare impianti elettrici a perfetta regola d’arte, con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
  • realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all’uso nei cantieri;
  • segregare e segnalare con opportuna cartellonistica depositi di materiali infiammabili;
  • non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi;
  • prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei cannelli per guaine;
  • rispettare il divieto di fumare, anche all’aperto;
  • prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di lavoro;
  • assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilità”. 

Antincendio in bar e ristoranti

ATTENZIONE! IL CONTENUTO DI QUESTO ARTICOLO E’ ANCORA VALIDO, MA LA NORMATIVA ANTINCENDIO E’ STATA AGGIORNATA. TROVI UN NUOVO ARTICOLO QUI.

Premetto dicendo che bar e  ristoranti non sono attività di per sé soggette a prevenzione incendi (Vedi Nota DCPREV Prot. n. 17072 del 28/12/2011).

Il settore ristorazione, anche se non rientra tra le attività soggette ai controlli di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151) viene classificato come rischio incendio basso o medio.

Tuttavia la sempre maggiore diversificazione delle tipologie di combustibile utilizzato, delle dimensioni dei locali, dell’aggiornamento delle attrezzature e delle preparazioni alimentari, rende oggi necessaria una valutazione più approfondita.

L’attività

Un ristorante dove le persone vanno a mangiare sarà spesso un luogo dove coesistono tre aree principali:

  • Il locale di consumazione pasti;
  • La cucina / bancone passavivande / deposito / cella frigo;
  • Il guardaroba.

Tutte queste aree non dovrebbero essere sottoposte a valutazione del rischio di incendio?

A tale proposito le associazioni di prevenzione incendi europee hanno deciso di produrre linee guida comuni, allo scopo di ottenere interpretazioni simili nei vari paesi europei e di dare esempi di soluzioni, concetti e modelli accettabili.

Le linee guida, scaricabili QUI, sono redatte dalla Confederazione di Associazioni di Prevenzione Incendi in Europa (CFPAE) ed hanno lo scopo di facilitare e supportare il lavoro della prevenzione incendi nelle varie nazioni europee.

Vediamone insieme il campo di applicazione.

Il locale di consumazione pasti

La valutazione del rischio del locale di consumazione pasti, che può comprendere anche un bar, deve coprire argomenti quali:

  • Materiali combustibili come elementi della stessa struttura, i tessuti, le decorazioni, i mobili, ed il loro probabile comportamento in caso di incendio;
  • Le persone presenti e le loro attività, inclusa l’attività di fumare;
  • L’uso di candele sulle tavole;
  • Le fiamme libere nel ristorante;
  • Il posizionamento delle tavole e delle sedie, e le vie di esodo;
  • La necessità di mantenere le vie di esodo senza ostacoli e di permettere un agevole passaggio attraverso le porte di uscita di sicurezza;
  • La segnaletica (e l’impianto di illuminazione di sicurezza) per le vie di esodo;
  • Le procedure di evacuazione;
  • I processi di cottura che vengono eseguiti all’interno del locale consumazione pasti;
  • Le attrezzature antincendio.

La cucina

La cucina,che può comprendere la sua area/aree di deposito e la cella/celle frigo, è la parte del ristorante con il maggiore rischio di incendio.

La normativa antincendio nelle cucine dei ristoranti è ben inquadrata dal DM 12 Aprile 1996. E’ una regola tecnica per gli impianti termici a combustibile gassoso.

In base alla potenza termica complessiva, le cucine dei ristoranti si possono suddividere nella seguente classificazione:

  • Cucine con portata termica complessiva non superiore a 35 kW (30.000kcal/h); per esse di applica la norma UNI CIG 7129/2015 e non sono necessarie ulteriori valutazioni.
  • Cucine con portata termica complessiva maggiore di 35 kW, pertanto soggette all’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti termici; per esse di applica il D.M. 12/04/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Cucine con portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), a cui si applica il D.P.R. 01/08/2011, n. 151, che richiede la presenza del certificato di prevenzione incendi e il D.M. 12/04/1996.

Inoltre, indipendentemente dalle norme che regolano la prevenzione incendi e dalla potenza termica, qualsiasi cucina rientra nel campo di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (titolo XI del D.Lgs. n. 81/08).

La valutazione del rischio in cucina

È essenziale che, se l’incendio scoppia in una cucina, non possa propagarsi alle altre parti dell’attività, e soprattutto non al locale di consumazione pasti o alle vie di esodo.

Nonostante la varietà dei processi di cottura coinvolti, i principali rischi di incendio che sorgono dalla preparazione del cibo derivano dall’uso di grassi riscaldati e dal rischio di surriscaldamento dei grassi, a causa di errori dell’operatore o difetti di un termostato.

Altre cause di incendio comprendono:

  • la fuoriuscita dei grassi o l’eccessivo riempimento con grassi nelle operazioni di sostituzione o riempimento di attrezzature mentre esse sono calde;
  • la vicinanza di friggitrici con altre attrezzature di cottura che potrebbero costituire fonte di innesco;
  • l’esposizione diretta dei dispositivi per la rimozione del grasso presenti nella cappa al contatto con la fiamma o con gas caldi derivanti da sorgenti di calore delle attrezzature presenti.

Anche i depositi di grasso che si accumulano nelle cappe ed il combustibile usato per cucinare possono essere gravi pericoli.

I dispositivi portatili introducono infine un ulteriore pericolo, dato che le operazioni maldestre di flambè  o le lampade scaldanti usate dagli chef possono generare incendi e serie ferite.

Il guardaroba

Nel guardaroba si applicano le misure generali che si usano nelle faccende domestiche.

Questa aree spesso sono prive di luce naturale, quindi la luce di sicurezza è essenziale ed è importante che l’allarme possa essere udito all’interno del guardaroba.

Per saperne di più

Linee guida per ristoranti e bar

EVAC – i Sistemi di Evacuazione Vocale

sistemi di evacuazione vocale EVAC sono utilizzati insieme o in alternativa agli avvisi sonori codificati. Essi sono attivati dai sistemi di rivelazione incendio per migliorare la comunicazione con le persone che devono essere avvisate in caso di situazioni di pericolo.

Messaggi chiari e comprensibili riducono, per chi è a rischio, i tempi necessari per riconoscere l’esistenza di una situazione d’emergenza. Consentono inoltre ai servizi d’emergenza, ad esempio i vigili del fuoco, di impartire istruzioni chiare, eseguire l’evacuazione graduale per aree e comunicare la fine delle operazioni di evacuazione.

I toni di allarme di solito utilizzati con i sistemi di rivelazione incendio allertano le persone della presenza del pericolo, ma non offrono informazioni aggiuntive. Questo comporta il rischio di non venire compresi o perfino di non provocare alcuna reazione.

Attraverso il sistema di evacuazione vocale EVAC, in una situazione di emergenza, i toni delle sirene sono sostituiti da chiari e facilmente comprensibili messaggi vocali. Questo rende la gestione dell’esodo più semplice e soprattutto più sicura. 

Analisi delle norme EVAC e parametri applicativi

La situazione attuale prevede che i prodotti usati nei sistemi di evacuazione vocale siano soggetti alla Direttiva Europea sui prodotti da costruzione e debbano riportare la certificazione riguardante lo standard EN54 sui sistemi di allarme”.

Nell’area EU, i requisiti per i sistemi di evacuazione vocale sono definiti nelle EN 60849, ISO 7240-19 e nelle nuove EN 54-16 / EN 54-24. Esse specificano i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i componenti vocali relativi ai sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

L’obiettivo a lungo termine è quello di includere in un’unica norma(EN 54-32) sia i sistemi EVAC collegati all’antincendio che i sistemi di emergenza generali. Ma nel frattempo il panorama nazionale delle norme di riferimento è il seguente:

Situazione in Italia “oggi”

La norma CEI EN 60849

La norma CEI EN-60849 definisce tutti i parametri di progettazione, funzionalità, installazione e manutenzione dei sistemi EVAC stand-alone, ed individua le persone addette a tali impianti e le loro responsabilità.  

Non esiste una definizione univoca degli edifici in cui deve essere previsto un impianto EVAC. Essi non possono essere definiti per superficie o per destinazione d’uso, ma piuttosto per classificazione del rischio.

In generale l’installazione o meno di un impianto EVAC può fare riferimento a regolamenti regionali o provinciali, più spesso alle commissioni dei VVFF

Per semplificare: se è previsto un impianto antincendio ed il luogo è pubblico o frequentato da pubblico, andrà previsto anche un impianto EVAC.

Caratteristiche Tecniche

Gli impianti EVAC rientrano nella categoria impianti elettrici speciali e li  si trova nei capitolati alla voce “diffusione sonora”.

La normativa prevede non solo il livello di pressione acustica degli annunci, ma anche il livello di intelligibilità che gli annunci devono avere.

La normativa prevede inoltre un’alimentazione di soccorso che possa far funzionare il sistema in modalità EMERGENZA per almeno 30 minuti dopo la perdita dell’alimentazione primaria, o comunque per un tempo almeno doppio a quello minimo stabilito per l’evacuazione del sito. 

Gli impianti EVAC infine devono avere una fonte di alimentazione di riserva in caso di mancanza della alimentazione primaria: per questo motivo tutte le linee di alimentazione sono servite da UPS.

Per saperne di più: http://periti-industriali.rovigo.it/wp-content/uploads/2015/10/Amplifica-la-tua-sicurezza-PASO.pdf

Il rischio esplosione nelle aziende agricole – fattori di rischio e mitigazione

Spesso il rischio esplosione nelle aziende agricole viene trascurato.

Ma si tratta di una problematica di grandissima attualità che prescinde dalla dimensione dell’azienda e non è necessariamente legata all’assoggettabilità della stessa alle norme di prevenzione incendi.

La valutazione delle atmosfere esplosive è un argomento molto complesso strettamente legato alla valutazione del rischio di incendio  e, per la sua trattazione completa, rimando alle norme tecniche di riferimento. In questo articolo mi limiterò a valutare qualitativamente la consistenza del rischio esplosione in una azienda agricola: il primo passo progettuale è basato sulla valutazione dei rischi connessi con le caratteristiche di combustibilità dei prodotti trattati.  

Nelle aziende agricole i cereali ed i prodotti derivati dalla loro macinatura sono da considerare un combustibile.
Cosa si comprende in questa categoria?

Riso, risone, mais, soia, orzo, frumento, segale, avena, girasole, colza, sorgo, pisello, caffè, e legumi sgranati e macinati in genere.

Il combustibile, granulare o polverulento che sia, è da considerare sempre un combustibile di tipo solido. In tali combustibili, un grande impatto sul raggiungimento della temperatura di accensione ai fini dell’innesco della combustione e sulla successiva fase di propagazione di un incendio lo ha la cosiddetta “pezzatura” o granulometria del materiale.

Minore è la granulometria del materiale, minore è l’energia termica che occorre fornire per portare il materiale alla sua temperatura di accensione. La diminuzione della granulometria inoltre fa sì che il fronte di fiamma generato dall’accensione sia tanto più veloce quanto essa è piccola.

Fattori di rischio per le esplosioni

Il rischio di esplosione è ritenuto dai vari autori particolarmente temibile in relazione alle seguenti circostanze:

  • facilità di formazione di polveri in ogni cereale per svariate ragioni. Fra cui: attrito tra i granelli durante la movimentazione (all’interno e all’esterno dei silos), sporcizia, funghi, frammenti e schegge di altri componenti inglobati accidentalmente durante la movimentazione, etc.
  • elevata formazione di polveri per alcune tipologie di cereali.
  • bassa energia di attivazione.
  • basso valore del limite inferiore d’infiammabilità (per la definizione vedere qui – Wikipedia).
  • molteplicità dei tipi di innesco ipotizzabili, facilmente verificabili se non adeguatamente neutralizzati. Ad esempio: scintille per attrito tra i grani (accentuate dall’eventuale presenza di quote di polveri metalliche nelle polveri di cereali), scintille meccaniche, colpi su acciaio arrugginito in presenza di tracce di alluminio e magnesio nel punto d’impatto, scintille di saldatura e taglio, scintille elettriche, fiamme libere, presenza di punti caldi, surriscaldamento anche accidentale, etc.
  • possibili detonazioni in tubazioni destinate alla movimentazione dei cereali.
  • gravità dei sinistri registrati dall’esperienza storica per esplosione di polveri di cereali, con conseguenze talvolta catastrofiche. Sia per l’elevato numero di vittime che per i danni distruttivi alle strutture.

Facendo un esempio, il posizionamento di un essiccatoio o di un deposito di cereali in luogo chiuso costituisce un pericolo di potenziale esplosione. Il posizionamento  dell’essiccatoio all’aperto invece non costituisce un fattore di incremento del rischio esplosione tuttavia, per scongiurare del tutto il rischio esplosione durante la lavorazione del prodotto, il Produttore raccomanda di rimuovere periodicamente la polvere che va a depositarsi all’interno della struttura dell’essiccatoio in modo che non se ne accumuli troppa (qualche mm) all’interno della macchina.

Mitigazione del rischio esplosione

A fronte dei rischi sopra citati, generalmente suggerisco l’adozione di molteplici provvedimenti, orientati essenzialmente a prevenire l’incendio, l’autoaccensione e le esplosioni di polveri.

Una panoramica generale delle misure di compensazione del rischio esplosione potrebbe ad esempio comprendere:

  • misure di carattere generale per la prevenzione incendi, volte a ridurne la probabilità d’insorgenza e a limitarne la diffusione in caso di evento incidentale.
  • adozione dii recipienti resistenti a colpi d’ariete.
  • misure atte a prevenire la costituzione di fonti di accensione, sia nel funzionamento normale che in caso di anomalie. Per esempio: superfici calde, fiamme e gas caldi, incendi covanti e relativi focolai, scintille prodotte meccanicamente, installazioni elettriche, elettricità statica, etc.
  • adozione di dispositivi soppressori di esplosioni.
  • misure atte a prevenire la formazione dii miscele aria-polveri in concentrazioni esplosive.
  • idonei accorgimenti per la realizzazione delle tubazioni.
  • idonea conformazione delle superfici dei locali esposti alla formazione dii polveri.
  • misure atte ad impedire la propagazione delle esplosioni (organi dii intercettazione meccanici, barriere estinguenti automatiche, aspirazione e separazione della polvere).
  • accorgimenti finalizzati allo sfogo della pressione dii scoppio.
  • istruzione del personale ai fini della corretta gestione degli impianti e dei depositi, sia per evitare errori umani che per pianificare i corretti comportamenti in caso di guasti, anomalie ed in situazioni di emergenza.

Una corretta valutazione del rischio esplosione, condotta da un tecnico competente in materia secondo CEI 31-36 e CEI 31-52, è il primo passo per valutare il potenziale di rischio e per definire le eventuali misure di mitigazione.
Lo studio tecnico ing. Paola Capra svolge l’attività di valutazione del rischio esplosione ed è in grado di definire, sulla base delle conclusioni dello studio, gli interventi e/o le norme comportamentali da porre in atto per una concreta riduzione del rischio.

Per una valutazione senza impegno contattami.

Prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole

La corretta prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole deve esaminare una serie di fattori indipendenti -in origine- l’uno dall’altro per poi considerarne le influenze, le interferenze reciproche e le conseguenze complessive. Semplificando occorre individuare:

  1. ogni pericolo di incendio (p.e. Depositi di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, le sorgenti di innesco, situazioni e lavorazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio).
  2. i lavoratori, le altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio, gli animali e le cose che possono essere danneggiati da incendio.
  3. le modalità di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio.
  4. la verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti oppure l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Elementi critici che possono essere presenti nelle aziende agricole:

  • Depositi di GPL in serbatoi fissi (* con capacità > 0,75 metri cubi).
  • Depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili (* con capacità > a 1 mc) Mulini per cereali (* con potenzialità giornaliera > a 200 q.li ).
  • Essiccatoi con depositi di prodotto essiccato alimentati a gas o a gasolio (* se di potenza > 100.000Kcal).
  • Depositi di paglia e di fieno (* per quantitativi > ai 500 q.li).
  • Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci (* con potenzialità globale > a 500 q.li) Gruppi elettrogeni (* di potenza > 25 kW).
  • Impianti per la produzione del calore (* con potenzialità > 100.000 Kcal\h ).
  • Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con serbatoi per alimentazione caldaie o essiccatoi, o per autotrazione (* con capacità > 25 metri cubi).
  • Autorimesse private (con più di 300 mq).
  • Accumuli di polveri organiche.

Qualche possibile sorgente di innesco:

  • Impianti elettrici non protetti.
  • Macchine a motore endotermico (gasolio, benzina, gas).
  • Autocombustione da processi fermentativi.
  • Fiamme libere.
  • Scintille da sfregamento.
  • Superfici molto calde.
  • Scariche atmosferiche.

Talvolta questi elementi impongono l’obbligo di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per avere conferma della necessità di adeguarsi alla normativa antincendio, è opportuno contattare un professionista del settore.

Il quale, dopo una valutazione preliminare (generalmente gratuita), saprà indirizzare l’imprenditore agricolo verso soluzioni maggiormente efficaci e meno onerose, in funzione dell’organizzazione della propria attività.

Per una consulenza preliminare contattami. Senza impegno.

Fonte:  Agriparma
* = se si superano questi valori di è soggetti alla normativa di prevenzione incendi

Fotovoltaico e CPI: valutazione del rischio

In data 7 Febbraio 2012 è stata emanata da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la nuova versione della “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici (Edizione Anno 2012).

Gli impianti fotovoltaici non sono citati direttamente all’interno del D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 come attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tuttavia l’installazione del fotovoltaico può comportare la modifica delle condizioni di sicurezza a fini antincendio della struttura sulla quale viene installato e pertanto richiede una specifica valutazione dell’aggravio di rischio in attività soggette al D.P.R. 151 stesso.
Le casistiche che possono presentarsi sono molteplici e la valutazione dell’aggravio del rischio di incendio non riguardano solamente impianti fotovoltaici successivi a Febbraio 2012, ma anche precedenti.
La valutazione del rischio incendio per impianti precedenti al Febbraio 2012 non è regolamentata e va condotta caso per caso da un professionista qualificato, allo scopo di definire e mettere in atto misure di sicurezza equivalenti a compensare eventuali carenze rispetto alla Guida del 2012.

L’installazione di un impianto fotovoltaico a tetto, pur non essendo compresa tra le attività soggette a Prevenzione Incendi, se avviene in un’attività sottoposta ai controlli dei Vigili del Fuoco obbliga agli adempimenti di cui all’art. 4, comma 6 del DPR 151/2011: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate”.

Come si esegue una valutazione del rischio

Per prima cosa è necessario verificare le condizioni di cui all’Allegato B – Nota prot. n. DCPREV 6334 del 04/05/2012:

fotovoltaico e CPISuccessivamente, stabilito il caso di proprio interesse, si procede con l’analisi specifica.

L’installazione degli impianti fotovoltaici comporta due tipi di aggravio di rischio, che possono essere definiti come:
a) problematiche di tipo elettrico-impiantistico;
b) problematiche di tipo civile (strutturale e di sicurezza).

Per quanto riguarda la componente impiantistica, la linea guida fornisce indicazioni riguardo:
– all’inserimento di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile dall’interno che determini il sezionamento dell’impianto;
-alle restrizioni sul passaggio vicino a luoghi contenenti materiale pericoloso o eventuali luoghi sicuri.

Rientrano invece nel campo delle problematiche civili-edili i seguenti aspetti:

  • interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale dei traslucidi);
  • ostacolo delle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
  • rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.

Obiettivi di sicurezza

Note tutte le informazioni:

  • sul comportamento al fuoco dei pannelli del generatore fotovoltaico e degli elementi di copertura
  • sulle prestazioni in caso di incendio del fabbricato
  • sulle caratteristiche di propagazione delle condutture impiegate per le connessioni del generatore fotovoltaico

Essendo appurata la sussistenza dei requisiti necessari a rientrare nei criteri di valutazione dei rischio incendio individuati, è possibile procedere alla valutazione del rischio incendio tenendo conto:

  • della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti;
  • della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico.

Gli obiettivi di sicurezza antincendi fissati dal regolamento UE 305/2011 – Sicurezza in caso di incendio per le opere di costruzione (Rispetto del Requisito 2 Allegato 1) sono i seguenti:

  • capacità portante della copertura per un periodo di tempo determinato
  • generazione e propagazione del fuoco e del fumo limitate
  • limitata propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine
  • sicurezza degli occupanti fuori (o dentro) l’opera
  • sicurezza delle squadre di soccorso

Valutazione prestazionale del rischio di incendio

A titolo di esempio riporto lo schema di partenza che abitualmente seguo nella valutazione del rischio. Ogni cella della tabella va sviluppata partendo dal confronto tra elementi di rischio e obiettivi di sicurezza.

Il dettaglio della valutazione del rischio è funzione del caso specifico, tuttavia è bene ricordare che, qualora non ci siano i presupposti per rispettare uno o più requisiti di sicurezza, occorre compensare la carenza con misure alternative in grado di assicurare un  livello di sicurezza almeno equivalente.

 

OBIETTIVI DI SICUREZZA

ELEMENTI DI RISCHIO

INTERFERENZA VENTILAZIONE PERICOLO ELETTROCUZIONE RISCHIO PROPAGAZIONE STABILITA’ COPERTURA
capacità portante della copertura per un periodo di tempo determinato SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
generazione e propagazione del fuoco e del fumo limitate SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
limitata propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
sicurezza degli occupanti fuori (o dentro) l’opera SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
sicurezza delle squadre di soccorso SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO

 

Se l’attività è collocata in complesso isolato non viene valutato il rischio di propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine, in caso contrario occorre valutarlo.