Testo Unico Rinnovabili e interesse pubblico prevalente

Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme

Fotovoltaico: il CCI

Obbligo di installazione del controllore centrale di impianto (CCI) agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza P 100 Kw connessi in MT, previsto dalla delibera 385/2025/R/EEL dell’Autorità (ARERA). Valido per impianti nuovi ed impianti esistenti.

No Sconto In Fattura? Risparmia con lo Sconto Termico

Lo sconto termico non esiste. O meglio, esiste, ma non si chiama in questo modo. E’ un termine nato per caso, da una di quelle fortunate combinazioni di eventi che ogni tanto il nostro lavoro ci riserva, quando una cliente ha messo insieme per sbaglio “sconto in fattura” e “conto termico“.

Lo slogan ci è piaciuto e, insieme ad AIER Impianti Srl, lo abbiamo fatto nostro: illustra perfettamente una opportunità che abbiamo deciso di proporre a chi si affiderà a noi per installare un impianto di climatizzazione in pompa di calore.

Lo sconto in fattura non esiste più

Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto cessione crediti, per i nuovi interventi in edilizia libera non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi minori.

Il decreto non è intervenuto direttamente sulle detrazioni fiscali ma solo sulle modalità alternative di fruizione di questi bonus.

Oggi, dunque, i Committenti possono utilizzare questi bonus solamente come detrazione in dichiarazione dei redditi e non è più consentito alle imprese l’esercizio delle  opzioni per sconto in fattura e per cessione del credito.

Sconto termico: la Cessione del credito nel Conto Termico

Come si può dunque, oggi, applicare al Committente una agevolazione sul prezzo di acquisto?

Attraverso il Conto Termico, uno strumento di sostegno statale per promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Per gli interventi per i quali GSE prevede l’accesso al Conto Termico, è possibile conferire a un soggetto terzo il mandato irrevocabile all’incasso per gli incentivi riconosciuti nell’ambito dello strumento.

La cessione va fatta nei confronti di un unico soggetto (cessionario) che quindi beneficerà, al posto del
Soggetto Responsabile, dell’intero incentivo riconosciuto
.
In mancanza di tale cessione, il Soggetto Responsabile / Committente beneficerà direttamente dell’incentivo maturato per l’intervento.

Lo sconto termico non è altro che l’applicazione del mandato irrevocabile all’incasso: si tratta di una forma di agevolazione che AIER Impianti Srl ,in collaborazione con il mio studio, ha deciso di accordare per alcune categorie di prodotti, qualora l’intervento rispetti le regole di accesso al beneficio previste da GSE.

Sconto termico: un esempio di come funziona

L’esempio successivo è tratto da Qualenergia.

Supponiamo che il committente intenda installare un impianto di climatizzazione dal costo totale dell’intervento pari a 2.900 €.
Supponiamo che l’Incentivo totale (al netto delle trattenute applicate dal GSE pari all’1% dell’incentivo) sia pari a 1.473,98 €.

La procedura per lo sconto termico sarà la seguente:

  • Il rivenditore emette fattura pari al valore complessivo dell’intervento (2.900 €).
  • Il Soggetto Responsabile non versa tramite bonifico l’intera somma della fattura, ma solo la quota complementare all’incentivo netto: 1.426,02 €;
  • Sul Portaltermico, alla richiesta di incentivo dovrà essere allegata la fattura di 2.900 €, e la ricevuta del bonifico di 1.426,02 €.
  • Il rivenditore riceverà poi dal GSE (in questo caso l’incentivo viene erogato in un’unica soluzione dopo pochi mesi dalla conclusione dell’intervento), sul proprio conto corrente (inserito nel Documento di mandato irrevocabile all’incasso) l’incentivo netto pari a 1.473,98 €

Lo sconto termico è servito!

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Iter semplificato: OK al Modello Unico fino a 200 kW

Modello unico per impianti fotovoltaici fino a 200 kW

A partire da Mercoledì 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare il modello unico per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, cambiando il limite che in precedenza era fissato a 50 kW.  Il modello unico ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.

L’ampliamento degli impianti che possono essere connessi in iter semplificato ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico, di microcogenerazione da fonti rinnovabili o microcogenerazione ad alto rendimento.

L’iter semplificato

Per accedere all’iter semplificato, le caratteristiche degli impianti fotovoltaici previste dalla Del. 674/2022/R/EFR sono:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  • non più vincolante la potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • aventi potenza nominale minore o uguale a 200 kW (la potenza nominale, come da definizione delle norme CEI, è il minor valore tra la potenza complessiva dei moduli e la potenza complessiva degli inverter);
  • per i quali sia richiesto l’accesso al regime commerciale di scambio sul posto, cessione parziale, cessione totale;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, su manufatti fuori terra e su pertinenze dell’abitazione;
  • produttori connessi in MT sarà possibile richiedere o meno il servizio di misura dell’energia prodotta in ossequio al TIME;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Per quali impianti è previsto?

Per ottenere la semplificazione, un impianto fotovoltaico deve essere realizzato su edifici, strutture e manufatti installati in aree specifiche. In particolare, può essere installato su edifici considerati “fuori terra”, cioè una struttura con un livello di calpestio collocato a livello superiore o pari a quello del terreno.

Inoltre, il modello unico per gli impianti fotovoltaici è usato per la modifica, il potenziamento, la realizzazione e la connessione per le strutture che hanno una potenza non superiore a 200 kW.

Il modello di domanda è disponibile QUI

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Conto Termico 2023 – i nuovi requisiti

Con il Decreto Legislativo 199/2021, il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato le nuove regole del Conto Termico 2.0 per i generatori a biomassa, in vigore dal 13 giugno 2022.

Il Decreto stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi del Conto Termico per i generatori di calore alimentati a biomassa.

Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, l’accesso sia subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017.

Nel caso invece di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi dello stesso decreto.

Le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, sulla base delle nuove disposizioni, devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità.

Immagine: https://www.thermorossi.com/3/208/it/prodotti/Legna/Anna-Evo-Maiolica

Voltura di un impianto fotovoltaico

In questo articolo torno a parlare di voltura di un impianto fotovoltaico perché, da quanto mi ha scritto più di un Produttore, spesso l’iter da seguire con GSE viene visto come “macchinoso” e “complesso”.

In passato ho già parlato dei casi in cui occorre richiedere la voltura dell’impianto fotovoltaico. Oggi invece vorrei descrivere alcuni aspetti, derivati dalla nostra esperienza sul campo, che riguardano gli impianti da volturare.

Voltura: la guida di GSE

La voltura dell’impianto fotovoltaico segue le regole illustrate nel “Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità – Aprile 2019

Dal manuale si evince che:

In base a quanto previsto dalla Delibera 578/2013/R/EEL, a partire dal 01/01/2014 il servizio di scambio sul posto può essere richiesto esclusivamente dal titolare del punto di connessione (POD) che deve altresì essere cliente finale, ovvero essere controparte del contratto di fornitura dell’energia elettrica, per l’utenza che insiste sul medesimo POD.

Il titolare della convenzione di Conto Energia dovrà essere colui che ha la disponibilità/titolarità dell’impianto.

Inoltre si precisa che:

  • gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 6 kW installati su immobili sono considerati pertinenze e come tali vengono trasferiti contestualmente al passaggio di proprietà del medesimo immobile.

Cosa significa?

Significa che fino a 6 kW il fotovoltaico è considerato pertinenza dell’abitazione, quindi quando la si vende automaticamente si cederà anche l’impianto.

Incentivi compresi se si tratta di un fotovoltaico che beneficia del Conto Energia.

Quindi, anche se nel contratto di compravendita il Notaio non ne farà espressamente menzione, al rogito il fotovoltaico passerà per intero al nuovo proprietario dell’immobile, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.

Anche in caso di locazione il fotovoltaico passerà per intero all’affittuario, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.

 

Chi si occupa della voltura? Cosa comporta?

La pratica di voltura è obbligo per il nuovo titolare del POD, quindi è corretto se il nuovo proprietario voglia occuparsene in prima persona. 

E’ lo stesso concetto che si applica alle utenze: il subentro è il servizio utile per intestarsi le utenze. Ma cosa succede se l’impianto fotovoltaico sull’abitazione che stiamo vendendo o cedendo in affitto è in Conto Energia?

Gli incentivi passano al nuovo titolare del POD. A meno che il precedente proprietario non si occupi per tempo del problema.

Prima del rogito o della firma del contratto di affitto suggerisco di valutare con l’acquirente (o affittuario) la destinazione dell’incentivo. Dopo, il cedente non avrà più alcun diritto sull’impianto. 

L’incentivo in Conto Energia è una rendita garantita, quindi le possibilità sono due:

  1. Il valore dell’immobile viene maggiorato del valore dell’incentivo.
  2. L’incentivo rimane al precedente Proprietario del tutto o in parte dopo la vendita o locazione.

Nel primo caso le parti si accorderanno su un valore soddisfacente per entrambi. Nel secondo caso, a voltura avvenuta, le parti possono sottoscrivere un “mandato irrevocabile all’incasso” oppure una scrittura privata. In entrambi i casi l’accordo andrà firmato alla presenza di un notaio.

Cosa succede in caso di disaccordo?

In caso di assoluto disaccordo con la controparte ricordo che l’impianto, fino al rogito o alla sottoscrizione del contratto di affitto, è ancora nella piena disponibilità del Produttore che sta percependo gli incentivi. E che basta una PEC a GSE per rinunciare al Conto Energia.

Il fotovoltaico viene ceduto come pertinenza, ma il cedente non è obbligato a vendere anche una rendita decennale. Probabilmente un accordo equo tra le parti andrà a vantaggio di entrambi.

CONTATTAMI Per consulenza o approfondimenti 

CEI 0-21 2019: GUIDA ALLA NUOVA EDIZIONE

A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione della Norma CEI 0-21 2019 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e della Norma CEI 0-16, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” .

Le Norme sono disponibili per il download su CEI webstore all’indirizzo: https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html

Cosa cambia

Le nuove edizioni delle Norme sono state pubblicate il 17 Aprile 2019, tuttavia la Delibera 149/2019/R/eel, che definisce le tempistiche di applicazione delle norme di connessione, stabilisce che i dispositivi (quali inverter e sistemi di accumulo) conformi alle edizioni precedenti delle norme di connessione possono essere utilizzati per impianti connessi in BT e MT che entreranno in esercizio entro il 21 dicembre 2019.

Inoltre, la delibera prevede che:

  • per richieste di connessione presentate entro il 31 marzo 2020, la conformità dei dispositivi può essere attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00.
  • se la richiesta di connessione viene presentata successivamente al 1 aprile 2020, la conformità dei dispositivi deve essere attestata tramite dichiarazione di conformità redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065.

Il dispositivo di interfaccia

Per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 11.08 kW, la Norma CEI 0-21 prevede l’impiego di un dispositivo di interfaccia SPI integrato all’interno dell’inverter.

Tale dispositivo, disconnette l’inverter dalla rete elettrica nel caso in cui i valori di tensione e frequenza superino certe soglie imposte dalla Norma,  e deve essere testato al momento dell’installazione della macchina e comunque prima dell’allaccio di questa alla rete elettrica.

In questo caso la verifica del SPI avviene tramite la procedura di autotest, che fornisce come risultato una serie di schermate a display in cui sono riportate:

  • Le soglie di tensione e frequenza assieme ai tempi di intervento imposti dalla Normativa
  • Le soglie di tensione e frequenza assieme ai tempi di intervento rilevati al momento dell’esecuzione dell’autotest.

Le nuove soglie di taratura

Le nuove normative introducono alcuni cambiamenti nei criteri tecnici per la connessione degli Utenti alle reti elettriche di distribuzione, prevedendo, tra le altre cose, la modifica di alcune soglie di tensione e frequenza impostate sul dispositivo di interfaccia (SPI).

Nella seguente tabella sono riportate le soglie imposte dall’edizione 07-2016 della Normativa CEI-021:

Soglia  Soglia imposta  Soglia imposta  Tempo di intervento
(59.S1) 1,1 Vn 253 V ≤ 3 s
(59.S2) 1,15 Vn 264,5 V 0,2 s
(27.S1) 0,85 Vn 195,5 V 0,4 s
(27.S2) 0,4 Vn 92 V 0,2 s
(81>.S1) 50,5 Hz 50,5 Hz 0,1 s
(81<.S1) 49,5 Hz 49,5 Hz 0,1 s
(81>.S2) 51,5 Hz 51,5 Hz 0,1 s
(81<.S2) 47,5 Hz 47,5 Hz 0,1 s

 

Nella seguente tabella sono invece riportate le soglie imposte dall’edizione della Normativa CEI 0-21 2019, evidenziando le soglie modificate rispetto alla precedente edizione:

Soglia  Soglia imposta  Soglia imposta  Tempo di intervento
(59.S1) 1,1 Vn 253 V ≤ 3 s
(59.S2) 1,15 Vn 264,5 V 0,2 s
(27.S1) 0,85 Vn 195,5 V 1,5 s
(27.S2) 0,15 Vn 34,5 V 0,2 s
(81>.S1) 50,2 Hz 50,2 Hz 0,1 s
(81<.S1) 49,8 Hz 49,8 Hz 0,1 s
(81>.S2) 51,5 Hz 51,5 Hz 0,1 ÷ 5 s
(81<.S2) 47,5 Hz 47,5 Hz 0,1 ÷ 5 s

Per saperne di più: CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme

Conto termico

Torno a parlare di Conto Termico per chiarire meglio quali interventi sono ammissibili e quanto può essere conveniente questa opzione non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per aziende e privati.

Il Conto termico 2.0 è stato introdotto nel 2016 ed incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. 

Incentivi ed  interventi ammessi

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato con il GSE e il soggetto responsabile. Gli incentivi
sono corrisposti nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della
tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare
dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Gli interventi compresi all’interno della normativa inerente al Conto Termico sono di diverse tipologie ed ad ognuno è associata una certa percentuale in termini di agevolazioni.

Incentivi fino al 40% per:

  • opere di sostituzione vetri nelle verande
  • coibentazione a livello di pareti e coperture
  • installazione schermature solari e caldaie a condensazione
  • progetti di illuminazione interni e di riqualificazione energetica dell’intero edificio.

Incentivi 50%:

  • per lavori inerenti l‘isolamento termico in zone climatiche di tipo E ed F.

Incentivi 55% se i lavori di cui al punto precedente sono realizzati in abbinamento a lavori di:

  • sostituzione di chiusure finestrate e altri impianti
  • pompe di calore 
  • caldaie a condensazione,
  • impianti relativi al solare termico.

Incentivi fino al 65% per:

  • installazione di pompe di calore
  • apparecchi a biomassa
  • caldaie e sistemi ibridi .

Quali sono le spese ammissibili?

  • Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
  • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature nuove;
  • Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
  • Interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
  • Prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento;
  • Trasporto;
  • Tutte le spese incentivabili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo.

Rientrano nel piano di incentivi del Conto Termico anche le spese relative all’Ape (Attestato di prestazione energetica) e alla diagnosi energetica, con un 50% di agevolazione per i soggetti privati e un 100% per quelli pubblici.

Cerchi un consulente per la compilazione e l’invio delle pratiche conto termico al GSE? Contattami.

Per saperne di più: Conto termico – GSE

Immagine di copertina: https://www.harmanstoves.com

GSE: Cambio di titolarità per un impianto incentivato

Per accedere alle tariffe incentivanti, alle agevolazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili o ai servizi di ritiro dell’energia, è necessario stipulare un contratto con il GSE.

Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta va inoltrata al GSE mediante un’apposita procedura. Nel caso di voltura della sola bolletta, senza anche il trasferimento dell’impianto, l’operatore che abbia stipulato un contratto di Scambio Sul Posto con il GSE dovrà richiedere il cambio di titolarità dello stesso a favore del nuovo intestatario della bolletta.

La procedura deve essere effettuata dall’operatore cedente

Quando effettuare il cambio di titolarità

Ecco i casi più comuni che rendono necessario il cambio di titolarità:

  • Vendita di un immobile con annesso impianto o vendita del solo impianto
  • Locazione di immobile/terreno con annesso impianto
  • Contratto di comodato d’uso dell’impianto
  • Separazione/divorzio
  • Donazione
  • Morte
  • Trasferimento di impianto a condominio
  • Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto
  • Cessione del diritto di superficie e impianto
  • Cambio della persona fisica alla propria ditta individuale e viceversa
  • Locazione finanziaria di impianto
  • Cessione del contratto di leasing dell’impianto
  • Affitto di azienda o di ramo d’azienda
  • Cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda
  • Fusione
  • Scissione
  • Fallimento
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione straordinaria

Come richiedere il cambio di titolarità

Per richiedere la variazione occorre inviare al GSE, per via telematica attraverso il portale GSE Area Clienti, la documentazione necessaria: tale documentazione varia a seconda del contratto stipulato, come da indicazioni riportate sul Manuale

Solo  nel caso di trasferimento di titolarità per contratti non attivi (escluse le FER-Elettriche) e di trasferimento di contratti per l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti per impianti che operano sul Mercato Libero (PMG-ML) è necessario comunicare la variazione di titolarità inviando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, via e-mail, alla casella variazionititolarita@gse.it, corredandolo di tutta la documentazione richiesta per la casistica.

Per il cambio di titolarità relativo ai Certificati Bianchi è invece prevista un’apposita procedura descritta nel Manuale dedicato.

Quanto costa?

Per impianti di potenza minore o uguale a 3 kW GSE non applica nessun costo. Per impianti di potenza maggiore, è invece previsto un contributo di istruttoria al GSE pari a:

• 50 euro per cambi di titolarità tra persone fisiche relativi ad impianti da 3,01 a 6 kW,

• 150 euro per gli altri tipi di cambio di titolarità.

I costi sono a carico del soggetto subentrante in caso di richiesta accettata, a carico del soggetto cedente in caso di richiesta respinta e il corrispettivo per l’istruttoria viene addebitato un’unica volta nel caso l’operatore abbia stipulato più convenzioni per lo stesso impianto.