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Home›Antincendio›Prevenzione incendi nelle palestre: Come si valuta?

Prevenzione incendi nelle palestre: Come si valuta?

By PaolaCapra
Aprile 15, 2016
16631
13
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Con il regolamento di prevenzione incendi del 2011 sono state incluse anche alcune attività che non rientravano tra gli impianti sportivi, già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.

A seguito del DPR 151 quindi la situazione è la seguente:

  • al di sotto di 100 persone e di 200 mq non è previsto l’obbligo di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio.
  • sopra le 100 persone e fino a 200 mq i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio.
  • sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C.

Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA antincendio.

Il termine del 6 ottobre 2012 è ormai stato ampiamente superato, ma gli adeguamenti antincendio delle strutture esistenti sono ancora lontani dall’essere stati completati e le nuove installazioni devono prevedere obbligatoriamente il progetto a fini antincendio per poter ottenere l’apertura dell’attività.

Come si valuta una palestra a fini antincendio?

Si applica unicamente la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo, il DM 19/08/1996  per:

  • locali a ridotto affollamento nei quali non si svolgono attività regolate dal CONI ma unicamente attività ginniche non in presenza di pubblico in tribuna 
  • attività nelle quali c’è presenza di pubblico (es. stadi, palazzetti dello sport, velodromi etc…)

Osservo a tale proposito che gli aspetti di prevenzione incendi più critici nelle palestre riguardano:

  • la presenza di disabili
  • la gestione dell’esodo

Per compensare entrambi questi aspetti sempre maggiore importanza viene attribuita ai sistemi di evacuazione vocale, di cui parlo ampiamente in questo articolo.

La gestione della disabilità nella prevenzione incendi fa invece riferimento alla check-list contenuta nella Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 .

Di seguito riporto alcuni casi pratici, analizzati in funzione dei quesiti ministeriali disponibili.

Caso pratico n.1: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica

Rif. Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004.

Quali sono i requisiti di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco richiesti per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in strutture completamente indipendenti e non comunicanti con la struttura destinata alle altre attività scolastiche? E’ necessario applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi,meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici?

Il Ministero dell’Interno si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici, le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Caso pratico n.2: Piscina aperta al pubblico senza spettatori

Rif. Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 3-03-2003.

Un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori è soggetto l controllo di prevenzione incendi (come attività n. 65 del DPR 151/2011) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza?

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12/01/1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone (oppure se la superficie dell’attività è superiore a 200 mq – NdA), pertanto nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile il D.M. suddetto.

Caso pratico n.3: Palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili

Rif. Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21-09-2000.

Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, danza ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili veri e propri locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggetti ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 65 del D.P.R. 151/2011 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone (o la loro superficie sia superiore a 200 mq – ndA).

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13 comments

  1. VALENTINO 30 Maggio, 2018 at 16:04 Rispondi

    bUONASERA INGEGNERE, VOLEVO CHIEDERLE COME SI VALUTA LA CAPIENZA IN QUESTI CASI? NEL SENSO SONO NEL CASO DI METRATURA SUPERIORE AI 200 MQ MA PREVEDO AFFOLLAMENTO SOTTO LE 100 PP.
    GRAZIE

    • PaolaCapra 4 Giugno, 2018 at 14:59 Rispondi

      Vale sempre la condizione più gravosa, che per lei è la metratura superiore ai 200 mq. Per l’affollamento segua i criteri del DM 19/8/1996 sul pubblico spettacolo

  2. Giovanni 8 Novembre, 2018 at 17:07 Rispondi

    Buonasera Ingegnere,
    vorrei chiederle quale decreto o legge tutela la regolamentazione della capienza degli spazi pubblici o quali enti posso essere interpellati. Le spiego, ho fatto l’iscrizione ad una palestra per il semplice motivo di mantenere un minimo di attività fisica. Di giorno in giorno la struttura continua a stipulare contratti vincolanti ad un anno abbassando le cifre (già di per se bassissime) pur di fare numero e vincolare contrattualmente persone. Sta di fatto che è diventato impossibile accedere ad orari post-lavorativi come le 18-19-20 in quanto completamente piena di persone. Da causare addirittura giramenti di testa per mancanza di ossigeno essendo un luogo dove in molti usano macchinari. Ho provato a contattare l’amministrazione che non si degnano di rispondere al telefono, ed il personale ha dichiarato di non poterci fare niente. Continuano però a promuovere iscrizioni rendendo il problema ancora maggiore. Vorrei quindi cominciare ad interpellare ASL o Vigili di fuoco per convincere la controparte a 1) rispettare le regole o 2) risolvere il mio contratto e di tutte quelle persone che si son trovate a versare un fisso al mese senza poterne usufruire.
    La ringrazio

    • PaolaCapra 13 Novembre, 2018 at 14:22 Rispondi

      Buongiorno Giovanni,
      il suo è in effetti un quesito abbastanza “tosto”.
      Mi vengono in mente due strade per potervi assicurare di poter usufruire decorosamente dei servizi per cui avete pagato.
      Entrambe le strade coinvolgono i soggetti che lei ha nominato.
      La prima strada è il regolamento di igiene: all’interno dei locali deve essere sempre assicurato un ricambio d’aria compatibile con la destinazione d’uso dei locali stessi. Presumo che in palestra sia presente un impianto di ventilazione meccanica, che sarà stato dimensionato per funzionare con un certo valore di affollamento dei locali. Per attivare una denuncia all’ASL potrebbe essere necessario l’intervento di un tecnico che possa verificare il rispetto della UNI 10339/1995 anche negli orari di massimo afflusso di pubblico.
      La seconda è il D.M. 19 agosto 1996 sui locali di pubblico spettacolo, che tratta nello specifico dell’affollamento peri locali di cui alla lett.(e) del decreto. Tuttavia dubito che si possa raggiungere una densità superiore a quella massima del decreto (0.7 persone/mq).

  3. Daniele Rossi 5 Dicembre, 2018 at 10:24 Rispondi

    Buongiorno ingegnere,
    purtroppo il D.M. 03.08.2015 non è ad oggi applicabile a tale tipologia di attività.
    Le attività classificate al punto 65 del allegato I al D.P.R. 151/2011 non rientrano nel campo di applicazione di tale decreto (codice antincendio). Si rimane in attesa speranzosa di eventuali future estensioni del campo di applicazione.
    Resta quindi solo il D.M. 10.03.1998.
    Saluti

    ing. Rossi Daniele

    • PaolaCapra 5 Dicembre, 2018 at 13:33 Rispondi

      Buongiorno ing. Rossi,
      l’articolo è in effetti da modificare. Un funzionario del comando della mia provincia mi suggerì di valutare l’attività secondo il Testo Unico del 2015 e ammetto che l’esito della valutazione risultò anche molto favorevole: in una sala per esercizi a corpo libero e in un locale destinato a pallavolo e calcetto il carico di incendio era quasi zero, con buona pace dei requisiti di resistenza al fuoco richiesti per il pubblico spettacolo!
      Purtroppo risultò poi che il vicecomandante (giustamente) non la pensava come il suo funzionario.
      Grazie per la segnalazione

  4. Angelo Bonomo 12 Dicembre, 2018 at 12:27 Rispondi

    Buongiorno ingegnere,
    una domanda spinosa, saprebbe dirmi in linea di massima la spesa a cui si andrebbe incontro per l’adempimento di tutte le pratiche per ottenere la SCIA?
    Nel mio caso rientro nella categoria B (sopra le 100 persone e fino a 200 mq)
    La ringrazio.

    • PaolaCapra 12 Dicembre, 2018 at 14:07 Rispondi

      Buongiorno Angelo,
      in effetti la domanda è spinosa perché è rischioso dare una valutazione a questo genere di pratica senza avere visitato l’attività.
      Posso dirle che la sua pratica richiederà due passaggi distinti: valutazione del progetto e SCIA.
      Nella valutazione del progetto il professionista incaricato, non necessariamente un professionista antincendio, descriverà l’attività secondo la traccia del Decreto di Agosto 2012 e presenterà le soluzioni per mitigare il rischio e le tavole grafiche.
      Approvata la valutazione del progetto si passa poi alla direzione dei lavori previsti (se ce ne sono) ed alla SCIA, dove il professionista antincendio ha la responsabilità di dover certificare l’intera struttura e gli impianti (se non realizzati da impiantisti con la lettera “G” sulla CCIAA).
      E’ un lavoro poco standardizzabile a priori ed i prezzi variano da zona a zona. Secondo me non siamo nell’ordine delle centinaia di euro, l’importo medio potrebbe essere superiore ai 1000 euro ma di quanto non glielo posso quantificare. Le suggerisco di chiedere almeno 2/3 preventivi.
      Al preventivo vanno poi aggiunti i diritti ai Vigili del Fuoco: € 16 marca da bollo + € 200 valutazione progetto + € 324 SCIA.

      In ultimo: sempre più spesso per i locali di pubblico spettacolo (palestre) è richiesta l’abolizione delle barriere architettoniche e la presenza di un sistema EVAC. Di quest’ultimo sul sito parlo nell’articolo di Dicembre 2018. Il prezzo di fornitura e posa per un sistema EVAC “semplice” si aggira sui 5000 €.
      Spero di esserle stata di aiuto.

  5. Felice 19 Dicembre, 2019 at 10:38 Rispondi

    Buongiorno, il Comune proprietario della palestra scolastica utilizzata da noi per allenamenti e partite di pallavolo, chiede alla nostra associazione sportiva dilettantistica di sottoscrivere convenzione per utilizzo spazi anche da parte di altre società sportive e dalla scuola facendoci carico di avere un responsabile per la sicurezza abilitato tramite corso antincendio, è obbligatoria questa figura per noi fruitori?
    Inoltre il Comune ci dice non sia necessario da parte loro rilasciare deroga e autorizzazione per presenza pubblico alle partite di campionato inferiore alle 100 unità (superficie superiore 200 mq) in quanto automatica. Grazie per la disponibilità, cordiali saluti

    • PaolaCapra 23 Dicembre, 2019 at 09:59 Rispondi

      Buongiorno Felice,
      un addetto antincendio ed un addetto primo soccorso (può anche essere la stessa persona) devono sempre essere presenti in struttura quando la palestra è aperta al pubblico.
      Ammesso che non utilizziate la palestra tutti insieme contemporaneamente, secondo me non ha senso che gli addetti siano solo coloro che fanno parte della vostra associazione se la palestra è ad uso promiscuo. Voi potreste non essere sempre presenti quando gli altri atleti si allenano.

      Per quanto riguarda le 100 persone, dal punto di vista della prevenzione incendi non cambia nulla: il DPR 151/2011 prevede i controlli di prevenzione incendi se il locale ha superficie maggiore di 200 mq o se sono presenti più di 100 persone. Vale sempre la condizione più restrittiva, che per voi è la superficie.
      Forse la deroga per le 100 persone è riferita alla capienza massima che è stata stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza al momento dell’apertura dell’attività.

      Per qualsiasi approfondimento sono a disposizione
      Buona giornata, Paola

  6. FELICE 9 Gennaio, 2020 at 09:40 Rispondi

    Grazie Paola per la cortese risposta, mi permetto riprendere argomento, credo di non essermi spiegato bene, il Comune chiede ad ogni associazione utilizzatrice di avere addetto alla sicurezza per gli orari di utilizzo dei propri spazi di tempo, non siamo gestori impianto, il che ci porrebbe in evidente situazione di impraticabilità per reperire persona e per ovvi costi da sostenere se questa figura dovesse sempre essere presente, siamo tutte associazioni sportive dilettantistiche, Però la domanda vera è, l’ente proprietario dovrebbe avere documentazione attestante le varie autorizzazioni antincendio eccetera prima di fare a noi questa richiesta oppure no? Nel caso non ci fosse questa documentazione è lecito chiederci di essere al passo con la legge? Sempre in mancanza di autorizzazioni, il Comune non dovrebbe rilasciare deroga fino a 99 persone per svolgere attività con presenza di pubblico? ci è stato detto che è tacito, ma non risulta stabilito da nessuna Commissione di Vigilanza, impianto risalente a più di trent’anni fa. Grazie ancora per la pazienza, cordiali saluti
    Felice

    • PaolaCapra 9 Gennaio, 2020 at 15:55 Rispondi

      Buongiorno Felice,
      per come la vedo io l’obbligo di presenza di un addetto alla sicurezza e l’obbligo di essere in regola con la prevenzione incendi sono due cose differenti. E’ vero che dovrebbero essere osservati entrambi, ma l’assenza di uno dei due non esclude l’altro.
      Venendo alla sua domanda: prima del 2011 le palestre non erano menzionate tra le attività soggette, mentre con il DPR 151/2011 sono state inserite. Un giudizio della Commissione di Vigilanza di 30 anni fa quindi non può chiedere di assolvere ad adempimenti che allora non c’erano.
      Sul discorso della deroga fino a 99 persone ho sentito pareri contrastanti: la mia interpretazione dell’attività 65 è che se il locale supera i 200mq ci si deve adeguare alla normativa antincendio, anche se con meno di 100 persone. Ma c’è chi sostiene che al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA o di documentazione, perché è sufficiente valutare la sicurezza antincendio. Le suggerisco di contattare il Comando dei Vigili del Fuoco della sua provincia per avere conferma della interpretazione seguita da loro.

  7. Marco 17 Marzo, 2021 at 20:02 Rispondi

    Buonasera ingegnere,
    le chiedo un parere in merito ad un’attività destinata a palestra ( 65 -B).
    Nel caso specifico l’utenza è sicuramente molto inferiore alle 100 persone ma il locale è di circa 215 mq. Al fine di poter evitare la trafila “valutazione progetto-SCIA” si potrebbe predisporre una divisione forzata del locale (realizzando una tramezzatura di proposito) tale da diminuire la superficie del locale fino a 200 mq?

    Ha qualche suggerimento?

    Grazie mille per il supporto.

    Marco

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