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Antincendio per bar e ristoranti: Codice e Mini-codice

Il Mini-Codice” fornisce le linee guida per la prevenzione incendi per bar e ristoranti a basso rischio, per i locali che non rientrano nei limiti del Mini-codice si applica il Codice di Prevenzione Incendi

Il rischio di incendio in cantiere

Il rischio di incendio in un cantiere edile è tra i rischi più temibili sia perché è un evento relativamente frequente sia per il danno che è ragionevole attendersi.

Tutti quanti ricordiamo l’incendio che è divampato a Parigi nella Cattedrale di Notre-Dame. Probabilmente fu causato da fiamme utilizzate per lavori di saldatura ed ha provocato danni di inestimabile valore al patrimonio culturale.

Perché in cantiere il rischio è elevato?

Le condizioni di lavoro in un cantiere sono differenti da quelle di altri settori: industriale, commerciale od amministrativo.

Esse infatti sono caratterizzate da:

  • variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell’avanzamento della costruzione;
  • utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse;
  • grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente;
  • una costante rotazione delle imprese e del personale (è raro che una squadra ben coordinata lavori a lungo nello stesso cantiere );
  • recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni;
  • l’uso sempre più frequente di materiali con un alto grado di infiammabilità, in particolare le coibentazioni e, in certi casi, l’applicazione di sostanze anticorrosione, che provocano spesso l’insorgere di gas aggressivi e corrosivi;
  • una concentrazione, spesso assai alta, di materiali di valore in alcune zone degli edifici o degli impianti.

I settori coinvolti

Il rischio d’incendio in un cantiere edile può interessare alcune aree specifiche:

  • Baraccamenti (spogliatoi, uffici, servizi, dormitori…);
  • depositi di particolari sostanze e materiali (oli minerali, benzine, vernici, derivati plastici…);
  • apparecchiature elettriche (impianto di cantiere o cabina di trasformazione).

Le misure di prevenzione

Il C.P.T. di Siracusa – Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa – ha prodotto e raccolto sul suo sito un grande numero di materiali che contengono indicazioni utili per la gestione in sicurezza dei lavori edili.

La scheda prodotta dal CPT di Siracusa indica che per prevenire un incendio in cantiere è opportuno applicare le seguenti misure minime di prevenzione:

  • assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio telefonico (anche cellulare) con il quale poter richiedere l’intervento dei VV.FF.;
  • affiggere in prossimità del posto telefonico o degli uffici di cantiere il n° telefonico dei VV.FF. con debite istruzioni per la chiamata;
  • nominare un numero di addetti all’ emergenza incendio in funzione delle dimensione del cantiere. Tali soggetti devono essere presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell’art 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08;
  • tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturenti dalla valutazione del rischio incendio e dalla determinazione del carico d’incendio. Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un metro”;
  • realizzare impianti elettrici a perfetta regola d’arte, con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
  • realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all’uso nei cantieri;
  • segregare e segnalare con opportuna cartellonistica depositi di materiali infiammabili;
  • non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi;
  • prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei cannelli per guaine;
  • rispettare il divieto di fumare, anche all’aperto;
  • prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di lavoro;
  • assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilità”. 

Decreto crescita: nuovi fondi ai piccoli comuni

Segnalo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122/2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che rende effettivi i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti  dall’art. 30 del dl n. 34/2019 (Decreto crescita)

La norma assegna fino a  500 milioni di euro per il 2019 ai Comuni, per la realizzazione di progetti di:

  • efficientamento energetico: si tratta ad esempio di interventi volti al miglioramento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, oppure all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile: sono compresi in questa categoria gli interventi in materia di mobilità sostenibile, ma anche gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ammontare del contributo

Il contributo attribuito dal Decreto Crescita a ciascun Comune avviene sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

POPOLAZIONE RESIDENTE CONTRIBUTO
fino a 5000 abitanti 50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti 70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti 90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti 130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti 170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti 210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti 250.000 euro

Condizioni per accedere

I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

  1. non abbiano già ottenuto un finanziamento su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
  2. siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il Comune che riceve il finanziamento è poi tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.

L’erogazione avviene:

  • per il 50% all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
  • per il restante 50% a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. 

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

 

Fonte: Biblus Acca

Antincendio in bar e ristoranti

ATTENZIONE! IL CONTENUTO DI QUESTO ARTICOLO E’ ANCORA VALIDO, MA LA NORMATIVA ANTINCENDIO E’ STATA AGGIORNATA. TROVI UN NUOVO ARTICOLO QUI.

Premetto dicendo che bar e  ristoranti non sono attività di per sé soggette a prevenzione incendi (Vedi Nota DCPREV Prot. n. 17072 del 28/12/2011).

Il settore ristorazione, anche se non rientra tra le attività soggette ai controlli di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151) viene classificato come rischio incendio basso o medio.

Tuttavia la sempre maggiore diversificazione delle tipologie di combustibile utilizzato, delle dimensioni dei locali, dell’aggiornamento delle attrezzature e delle preparazioni alimentari, rende oggi necessaria una valutazione più approfondita.

L’attività

Un ristorante dove le persone vanno a mangiare sarà spesso un luogo dove coesistono tre aree principali:

  • Il locale di consumazione pasti;
  • La cucina / bancone passavivande / deposito / cella frigo;
  • Il guardaroba.

Tutte queste aree non dovrebbero essere sottoposte a valutazione del rischio di incendio?

A tale proposito le associazioni di prevenzione incendi europee hanno deciso di produrre linee guida comuni, allo scopo di ottenere interpretazioni simili nei vari paesi europei e di dare esempi di soluzioni, concetti e modelli accettabili.

Le linee guida, scaricabili QUI, sono redatte dalla Confederazione di Associazioni di Prevenzione Incendi in Europa (CFPAE) ed hanno lo scopo di facilitare e supportare il lavoro della prevenzione incendi nelle varie nazioni europee.

Vediamone insieme il campo di applicazione.

Il locale di consumazione pasti

La valutazione del rischio del locale di consumazione pasti, che può comprendere anche un bar, deve coprire argomenti quali:

  • Materiali combustibili come elementi della stessa struttura, i tessuti, le decorazioni, i mobili, ed il loro probabile comportamento in caso di incendio;
  • Le persone presenti e le loro attività, inclusa l’attività di fumare;
  • L’uso di candele sulle tavole;
  • Le fiamme libere nel ristorante;
  • Il posizionamento delle tavole e delle sedie, e le vie di esodo;
  • La necessità di mantenere le vie di esodo senza ostacoli e di permettere un agevole passaggio attraverso le porte di uscita di sicurezza;
  • La segnaletica (e l’impianto di illuminazione di sicurezza) per le vie di esodo;
  • Le procedure di evacuazione;
  • I processi di cottura che vengono eseguiti all’interno del locale consumazione pasti;
  • Le attrezzature antincendio.

La cucina

La cucina,che può comprendere la sua area/aree di deposito e la cella/celle frigo, è la parte del ristorante con il maggiore rischio di incendio.

La normativa antincendio nelle cucine dei ristoranti è ben inquadrata dal DM 12 Aprile 1996. E’ una regola tecnica per gli impianti termici a combustibile gassoso.

In base alla potenza termica complessiva, le cucine dei ristoranti si possono suddividere nella seguente classificazione:

  • Cucine con portata termica complessiva non superiore a 35 kW (30.000kcal/h); per esse di applica la norma UNI CIG 7129/2015 e non sono necessarie ulteriori valutazioni.
  • Cucine con portata termica complessiva maggiore di 35 kW, pertanto soggette all’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti termici; per esse di applica il D.M. 12/04/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Cucine con portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), a cui si applica il D.P.R. 01/08/2011, n. 151, che richiede la presenza del certificato di prevenzione incendi e il D.M. 12/04/1996.

Inoltre, indipendentemente dalle norme che regolano la prevenzione incendi e dalla potenza termica, qualsiasi cucina rientra nel campo di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (titolo XI del D.Lgs. n. 81/08).

La valutazione del rischio in cucina

È essenziale che, se l’incendio scoppia in una cucina, non possa propagarsi alle altre parti dell’attività, e soprattutto non al locale di consumazione pasti o alle vie di esodo.

Nonostante la varietà dei processi di cottura coinvolti, i principali rischi di incendio che sorgono dalla preparazione del cibo derivano dall’uso di grassi riscaldati e dal rischio di surriscaldamento dei grassi, a causa di errori dell’operatore o difetti di un termostato.

Altre cause di incendio comprendono:

  • la fuoriuscita dei grassi o l’eccessivo riempimento con grassi nelle operazioni di sostituzione o riempimento di attrezzature mentre esse sono calde;
  • la vicinanza di friggitrici con altre attrezzature di cottura che potrebbero costituire fonte di innesco;
  • l’esposizione diretta dei dispositivi per la rimozione del grasso presenti nella cappa al contatto con la fiamma o con gas caldi derivanti da sorgenti di calore delle attrezzature presenti.

Anche i depositi di grasso che si accumulano nelle cappe ed il combustibile usato per cucinare possono essere gravi pericoli.

I dispositivi portatili introducono infine un ulteriore pericolo, dato che le operazioni maldestre di flambè  o le lampade scaldanti usate dagli chef possono generare incendi e serie ferite.

Il guardaroba

Nel guardaroba si applicano le misure generali che si usano nelle faccende domestiche.

Questa aree spesso sono prive di luce naturale, quindi la luce di sicurezza è essenziale ed è importante che l’allarme possa essere udito all’interno del guardaroba.

Per saperne di più

Linee guida per ristoranti e bar

EVAC – i Sistemi di Evacuazione Vocale

sistemi di evacuazione vocale EVAC sono utilizzati insieme o in alternativa agli avvisi sonori codificati. Essi sono attivati dai sistemi di rivelazione incendio per migliorare la comunicazione con le persone che devono essere avvisate in caso di situazioni di pericolo.

Messaggi chiari e comprensibili riducono, per chi è a rischio, i tempi necessari per riconoscere l’esistenza di una situazione d’emergenza. Consentono inoltre ai servizi d’emergenza, ad esempio i vigili del fuoco, di impartire istruzioni chiare, eseguire l’evacuazione graduale per aree e comunicare la fine delle operazioni di evacuazione.

I toni di allarme di solito utilizzati con i sistemi di rivelazione incendio allertano le persone della presenza del pericolo, ma non offrono informazioni aggiuntive. Questo comporta il rischio di non venire compresi o perfino di non provocare alcuna reazione.

Attraverso il sistema di evacuazione vocale EVAC, in una situazione di emergenza, i toni delle sirene sono sostituiti da chiari e facilmente comprensibili messaggi vocali. Questo rende la gestione dell’esodo più semplice e soprattutto più sicura. 

Analisi delle norme EVAC e parametri applicativi

La situazione attuale prevede che i prodotti usati nei sistemi di evacuazione vocale siano soggetti alla Direttiva Europea sui prodotti da costruzione e debbano riportare la certificazione riguardante lo standard EN54 sui sistemi di allarme”.

Nell’area EU, i requisiti per i sistemi di evacuazione vocale sono definiti nelle EN 60849, ISO 7240-19 e nelle nuove EN 54-16 / EN 54-24. Esse specificano i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i componenti vocali relativi ai sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

L’obiettivo a lungo termine è quello di includere in un’unica norma(EN 54-32) sia i sistemi EVAC collegati all’antincendio che i sistemi di emergenza generali. Ma nel frattempo il panorama nazionale delle norme di riferimento è il seguente:

Situazione in Italia “oggi”

La norma CEI EN 60849

La norma CEI EN-60849 definisce tutti i parametri di progettazione, funzionalità, installazione e manutenzione dei sistemi EVAC stand-alone, ed individua le persone addette a tali impianti e le loro responsabilità.  

Non esiste una definizione univoca degli edifici in cui deve essere previsto un impianto EVAC. Essi non possono essere definiti per superficie o per destinazione d’uso, ma piuttosto per classificazione del rischio.

In generale l’installazione o meno di un impianto EVAC può fare riferimento a regolamenti regionali o provinciali, più spesso alle commissioni dei VVFF

Per semplificare: se è previsto un impianto antincendio ed il luogo è pubblico o frequentato da pubblico, andrà previsto anche un impianto EVAC.

Caratteristiche Tecniche

Gli impianti EVAC rientrano nella categoria impianti elettrici speciali e li  si trova nei capitolati alla voce “diffusione sonora”.

La normativa prevede non solo il livello di pressione acustica degli annunci, ma anche il livello di intelligibilità che gli annunci devono avere.

La normativa prevede inoltre un’alimentazione di soccorso che possa far funzionare il sistema in modalità EMERGENZA per almeno 30 minuti dopo la perdita dell’alimentazione primaria, o comunque per un tempo almeno doppio a quello minimo stabilito per l’evacuazione del sito. 

Gli impianti EVAC infine devono avere una fonte di alimentazione di riserva in caso di mancanza della alimentazione primaria: per questo motivo tutte le linee di alimentazione sono servite da UPS.

Per saperne di più: http://periti-industriali.rovigo.it/wp-content/uploads/2015/10/Amplifica-la-tua-sicurezza-PASO.pdf

I 9 pilastri della sicurezza antincendio

Questo articolo riporta una guida tratta dal sito Antincendio Semplice. La guida è stata integralmente scritta da Marco Riefolo, il creatore di Antincendio Semplice, un servizio specializzato di consulenza, progettazione e verifiche in ambito prevenzione incendi.  Personalmente consiglio di visitare il sito http://www.antincendiosemplice.it a tutti i titolari di impresa che vogliono approfondire la prevenzione incendi.

La pubblico perché spesso chi si trova a “subire” le regole di prevenzione incendi ritiene di trovarsi di fronte un argomento complesso e inaccessibile, a meno di non essere un addetto ai lavori. Non è così: le regole di base della prevenzione incendi non sono incomprensibili e spesso sono più semplici di quanto si possa pensare e conoscerle è un vantaggio, anche e soprattutto per il portafoglio.

Ringrazio quindi il collega Riefolo per l’ottimo lavoro che troverete di seguito.

La guida

Premessa

Pur esistendo normative di prevenzione incendi specifiche e diverse da attività ad attività, spesso le prescrizioni di sicurezza antincendio seguono un filone e degli aspetti abbastanza comuni per la maggior parte delle situazioni.

Questo deriva dal fatto che, una volta noti i comportamenti degli incendi e le strategie utili per prevenirli/spegnerli, chi scrive le norme di prevenzione incendi ha ritenuto sensato riutilizzare gli stessi concetti e di conseguenza dare prescrizioni simili. Prendi con le pinze quanto ti ho appena detto, ovviamente ci sono molte eccezioni a questo, ad esempio la sicurezza antincendio in una scuola pubblica si attua in maniera diversa rispetto ad un’autorimessa.

Ecco a te le principali cose che devi sapere e a cui prestare attenzione per valutare la sicurezza antincendio nella tua attività, i 9 pilastri su cui, mediamente, si basano le normative di prevenzione incendi. Vediamole uno ad uno.
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Incendio fotovoltaico: guida all’uso e manutenzione dell’impianto

Dall’inizio nel 2017 a oggi si sono contati numerosi di incendi in presenza di fotovoltaico. A essere colpiti sono state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti.

Nel 2012 i Vigili del Fuoco pubblicarono due circolari in cui indicavano come realizzare un impianto fotovoltaico in sicurezza. Dall’andamento degli incidenti riportato in tabella pare che le circolari siano state molto utili nel ridurre gli incidenti di questo tipo.

Tuttavia molto ancora si può fare per prevenire questo tipo di incidenti. Di seguito riporterò alcuni utilissimi consigli, tratti da un articolo  pubblicato da Silvia Puchetti su Business Insider Italia.

In questo articolo riporto alcuni passaggi dell’intervista a Michele Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco). 

Nell’articolo è riportato anche il contributo di Andrea Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano. Il contenuto dell’articolo originale è disponibile QUI.

Che cosa deve sapere chi installa gli impianti

«Chi ha installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» secondo Mazzaro.

«Con queste circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in caso d’incendio. – continua Mazzaro – Sono norme importanti, per esempio, per impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio nella zona sottostante dell’edificio».

Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali che utilizzano gli installatori per montare gli impianti.

L’importanza della manutenzione

«Le ditte installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei loro manuali. –continua Mazzaro  – Invece, molte volte l’utente non conosce i rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».

I controlli

«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.

Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico. Da una scintilla si può provocare l’incendio».

«L’impianto va controllato almeno una volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi. – spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visivase un topo, per esempio, ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo».

Lo scoglio principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento che va fatto.

Il monitoraggio

«In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o “effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti .

E ancora se ci sono ossidazioni e perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio, nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili.

Invece, attorno all’inverter è richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri materiali che facilmente possano prendere fuoco.

Bisogna anche provvedere a un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati. L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».

Il presente e il futuro del monitoraggio degli impianti fotovoltaici è rappresentato dal controllo da remoto. Da oggi è possibile tenere sotto controllo l’ impianto fotovoltaico tramite un sito web o un’applicazione per smartphone.

L’inverter  comunica con le piattaforme web e le app tramite la connessione ad internet che può essere via Cavo LAN oppure tramite Wi-Fi, in base al modello o alla tipologia di rete disponibile.
Questa soluzione porta enormi vantaggi poiché in questo modo è possibile controllare sempre e in qualsiasi luogo l’andamento del proprio impianto fotovoltaico.

Con questo sistema, nel caso in cui si verifichino delle anomalie o comunque dei guasti all’impianto fotovoltaico, non solo si riceveranno in tempo reale delle notifiche sullo smartphone, ma il sistema invierà in automatico anche un tecnico comunicandogli anche il tipo di guasto in corso.

La pulizia

Anche la pulizia dell’impianto non è da sottovalutare e va fatta in modo corretto.

«D’estate, con le alte temperature i pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto, quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti, effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto»

Come può avvenire l’innesco di un incendio

«L’innesco che può portare all’incendio può avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –

  • Fenomeno di hot spot, punto caldo all’interno di una cella oscurata o sporca, magari per mancata di pulizia dei pannelli per errata progettazione 
  • All’interno della scatola di giunzione nel pannello
  • Se c’è una perdita d’isolamento si può creare un arco elettrico tra cella e cella del pannello e quindi una scintilla
  • Altro innesco può avvenire nei cavi di connessione, se si verifica una perdita d’isolamento.
  • Arco elettrico dovuto a temperature elevate.
  • In presenza di un tetto in legno (sono preferibili da un punto di vista della sicurezza i tetti in cemento armato).» 

«Gli incendi in presenza di impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi veloci.

Quando c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri quadrati, può bruciare in due o tre ore.

I Vigili del Fuoco, di solito per come sono organizzati arrivano entro 30 minuti.

E’ necessario che elementi con resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti all’interno dell’edificio».

Lontani dalla canna fumaria

«La canna fumaria posta vicino al pannello non va bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti.

Come si sviluppa un incendio sul tetto in presenza di pannelli

  1. «Ipotesi uno: poniamo che su un tetto in legno, si crei un arco elettrico causato da due cavi. Ci possono essere mille variabili ma in media in mezz’ora una porzione di tetto prende fuoco, poi il fuoco si sposta verso i piani sottostanti. Conclusione: per i tetti in legno ventilati il monitoraggio deve essere ancora maggiore» spiega Foggetti
  2. «Ipotesi due: se l’incendio si sviluppa su un tetto di cemento il fuoco cammina sul tetto e lungo la guaina bituminosa o materiale isolante . Se non trova un lucernaio o evacuatori di fumo, si limita a camminare sul tetto».

Incendio e modalità di installazione

«Fino al 2011 si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del tetto.  Così si scaldavano meno perché veniva lasciata un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero realizzati all’interno dei tetti stessi».

«I nuovi pannelli integrati sono a filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono rischiosi.

Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori, per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».

Un trend in crescita

Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.

Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più se necessario).

 Che fare se scoppia un incendio

«La priorità è chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più convertire la corrente continua proveniente dai pannelli».

Il consiglio è comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere l’intervento anche se l’incendio sembra risolto.

«Se c’è stato un principio d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.

Assicurazione: senza manutenzione non paga

In caso d’incendi come si regolano le assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria.

Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno amministrativo. Non viene considerato un problema per la collettività e finisce per essere un problema tra assicurazione e utente».

Gli errori più comuni? Quelli di non provvedere a fare la manutenzione o di affidarsi ad aziende improvvisate o di continuare ad affidarsi alla stessa azienda che ha costruito l’impianto senza fare un controllo super-partesche possa evidenziare eventuali vizi dell’impianto.

Come muoversi

Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio o produce meno delle attese.  Si tratta di un’analisi super partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli dell’impianto, quindi può essere molto utile.

Anche se questa verifica ha costi bassi, spesso i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità.

Spesso non sanno che esiste oppure perché non era prevista nel loro piano iniziale di investimento.

Centrale termica in deroga. Analisi del rischio e misure di compensazione

Per una centrale termica spesso è necessario ricorrere alla deroga di prevenzione incendi perché non è possibile rispettare una o più misure di sicurezza:

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Superficie di aerazione.
  • Attestazione superfici di aerazione su spazio scoperto
  •  Formazione ATEX
  • Smaltimento prodotti incendio
  • Carenza aria di combustione
  • Limitazione insorgenza incendi/esplosioni
  • Stabilità strutture
  • Salvaguardia occupanti (formazione di CO)
  • Ubicazione periferica (Attestazione parete esterna)
  •  Operazioni di soccorso
  • Coinvolgimento locali adiacenti
  •  Limitata propagazione
  • Salvaguardia operatori di soccorso
  •  Altezza locale
  • Formazione ATEX (a parità di rilascio, minore V0)
  •  Limitazione insorgenza incendi/esplosioni

 

Prima di approfondire la valutazione del rischio vediamo insieme in cosa consiste la deroga.

Di seguito  fornirò alcune indicazioni sintetiche. La trattazione completa della deroga non si esaurisce in queste poche indicazioni, ma suggerisco due approfondimenti per chi è interessato:

Che cosa si intende per istituto della deroga

La deroga è il procedimento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare se l’esercizio di una attività per la quale non sia possibile rispettare una o più prescrizioni di sicurezza antincendi possa, con l’ausilio di misure antincendio alternative, ottenere il nulla osta di prevenzione incendi.

Quindi si ricorre all’istituto della “deroga” quando non è possibile rispettare integralmente la specifica normativa di prevenzione incendi.

Secondo l’art. 7 del DPR 151/2011 (regolamento di semplificazione dei prevenzione incendi), che ha introdotto l’istituto della deroga alle materie di prevenzioni incendi, l’obiettivo è di “temperare la rigidità delle prescrizioni e di consentire al professionista, attraverso la valutazione dei rischi, e di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti a quelle prescritte dalla regola tecnica”.

Cosa fare per richiedere l’istituto della deroga

Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni dettate dalla Norma di prevenzione incendi, l’interessato può proporre misure alternative in modo da poter raggiungere un grado di sicurezza antincendio equivalente.

Nella richiesta di deroga, l’interessato dovrà:

  1.  specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
  2.  effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla impossibilità di rispettare alcune disposizioni normative;
  3.  Proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Criteri di compensazione per una centrale termica 

La compensazione  delle misure di sicurezza non rispettate per una centrale termica riguarda principalmente questi aspetti. 

AREAZIONE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Superficie di aerazione.
  • Attestazione superfici di aerazione su spazio scoperto
  •  Formazione ATEX
  • Smaltimento prodotti incendio
  • Carenza aria di combustione
  • Limitazione insorgenza incendi/esplosioni
  • Stabilità strutture
  • Salvaguardia occupanti (formazione di CO)

Misure di compensazione efficaci:

  • Verifica ATEX G secondo Titolo XI D.Lgs. 81/08 e adozione di impianto rivelazione gas secondo Cap.7 CEI 31-35
  •  Impianto di ventilazione meccanica per evacuazione prodotti della combustione conforme alla norma UNI 9494-2:2012 e dotato di alimentazione di sicurezza Cap.56 CEI 64-8

 

UBICAZIONE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Ubicazione periferica (Attestazione parete esterna)
  •  Operazioni di soccorso
  • Coinvolgimento locali adiacenti
  •  Limitata propagazione
  • Salvaguardia operatori di soccorso

Misure di compensazione efficaci:

  • Accessibilità dall’esterno mediante percorso protetto
  • Superfici di ventilazione attestate su spazio scoperto “distanziate” da altre aperture del fabbricato
  • Installazione di impianto di rivelazione fughe gas + EV a maggior sicurezza contro il rischio di formazione ATEX rispetto a standard DM in analogia a quanto previsto per altre installazioni “difficili” (installazione a -10m)

 

ALTEZZA LOCALE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  •  Altezza locale
  • Formazione ATEX (a parità di rilascio, minore V0)
  •  Limitazione insorgenza incendi/esplosioni

Misure di compensazione efficaci:

  • Verifica eventuali limitazioni all’installazione dettate dal costruttore
  • Verifica ATEX G secondo Titolo XI D.Lgs. 81/08 e adozione di impianto rivelazione gas secondo Cap.7 CEI 31-35 + EV

 

Il piano di emergenza antincendio

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art.15 comma 1 lettera u).
Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).
Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.

Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.

Questi gli obiettivi del documento: Continua a leggere

Prevenzione incendi nelle palestre: Come si valuta?

Con il regolamento di prevenzione incendi del 2011 sono state incluse anche alcune attività che non rientravano tra gli impianti sportivi, già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.

A seguito del DPR 151 quindi la situazione è la seguente:

  • al di sotto di 100 persone e di 200 mq non è previsto l’obbligo di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio.
  • sopra le 100 persone e fino a 200 mq i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio.
  • sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C.

Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA antincendio.

Il termine del 6 ottobre 2012 è ormai stato ampiamente superato, ma gli adeguamenti antincendio delle strutture esistenti sono ancora lontani dall’essere stati completati e le nuove installazioni devono prevedere obbligatoriamente il progetto a fini antincendio per poter ottenere l’apertura dell’attività.

Come si valuta una palestra a fini antincendio?

Si applica unicamente la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo, il DM 19/08/1996  per:

  • locali a ridotto affollamento nei quali non si svolgono attività regolate dal CONI ma unicamente attività ginniche non in presenza di pubblico in tribuna 
  • attività nelle quali c’è presenza di pubblico (es. stadi, palazzetti dello sport, velodromi etc…)

Osservo a tale proposito che gli aspetti di prevenzione incendi più critici nelle palestre riguardano:

  • la presenza di disabili
  • la gestione dell’esodo

Per compensare entrambi questi aspetti sempre maggiore importanza viene attribuita ai sistemi di evacuazione vocale, di cui parlo ampiamente in questo articolo.

La gestione della disabilità nella prevenzione incendi fa invece riferimento alla check-list contenuta nella Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 .

Di seguito riporto alcuni casi pratici, analizzati in funzione dei quesiti ministeriali disponibili.

Caso pratico n.1: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica

Rif. Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004.

Quali sono i requisiti di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco richiesti per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in strutture completamente indipendenti e non comunicanti con la struttura destinata alle altre attività scolastiche? E’ necessario applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi,meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici?

Il Ministero dell’Interno si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici, le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Caso pratico n.2: Piscina aperta al pubblico senza spettatori

Rif. Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 3-03-2003.

Un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori è soggetto l controllo di prevenzione incendi (come attività n. 65 del DPR 151/2011) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza?

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12/01/1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone (oppure se la superficie dell’attività è superiore a 200 mq – NdA), pertanto nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile il D.M. suddetto.

Caso pratico n.3: Palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili

Rif. Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21-09-2000.

Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, danza ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili veri e propri locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggetti ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 65 del D.P.R. 151/2011 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone (o la loro superficie sia superiore a 200 mq – ndA).