Fotovoltaico: il CCI

Obbligo di installazione del controllore centrale di impianto (CCI) agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza P 100 Kw connessi in MT, previsto dalla delibera 385/2025/R/EEL dell’Autorità (ARERA). Valido per impianti nuovi ed impianti esistenti.

No Sconto In Fattura? Risparmia con lo Sconto Termico

Lo sconto termico non esiste. O meglio, esiste, ma non si chiama in questo modo. E’ un termine nato per caso, da una di quelle fortunate combinazioni di eventi che ogni tanto il nostro lavoro ci riserva, quando una cliente ha messo insieme per sbaglio “sconto in fattura” e “conto termico“.

Lo slogan ci è piaciuto e, insieme ad AIER Impianti Srl, lo abbiamo fatto nostro: illustra perfettamente una opportunità che abbiamo deciso di proporre a chi si affiderà a noi per installare un impianto di climatizzazione in pompa di calore.

Lo sconto in fattura non esiste più

Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto cessione crediti, per i nuovi interventi in edilizia libera non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi minori.

Il decreto non è intervenuto direttamente sulle detrazioni fiscali ma solo sulle modalità alternative di fruizione di questi bonus.

Oggi, dunque, i Committenti possono utilizzare questi bonus solamente come detrazione in dichiarazione dei redditi e non è più consentito alle imprese l’esercizio delle  opzioni per sconto in fattura e per cessione del credito.

Sconto termico: la Cessione del credito nel Conto Termico

Come si può dunque, oggi, applicare al Committente una agevolazione sul prezzo di acquisto?

Attraverso il Conto Termico, uno strumento di sostegno statale per promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Per gli interventi per i quali GSE prevede l’accesso al Conto Termico, è possibile conferire a un soggetto terzo il mandato irrevocabile all’incasso per gli incentivi riconosciuti nell’ambito dello strumento.

La cessione va fatta nei confronti di un unico soggetto (cessionario) che quindi beneficerà, al posto del
Soggetto Responsabile, dell’intero incentivo riconosciuto
.
In mancanza di tale cessione, il Soggetto Responsabile / Committente beneficerà direttamente dell’incentivo maturato per l’intervento.

Lo sconto termico non è altro che l’applicazione del mandato irrevocabile all’incasso: si tratta di una forma di agevolazione che AIER Impianti Srl ,in collaborazione con il mio studio, ha deciso di accordare per alcune categorie di prodotti, qualora l’intervento rispetti le regole di accesso al beneficio previste da GSE.

Sconto termico: un esempio di come funziona

L’esempio successivo è tratto da Qualenergia.

Supponiamo che il committente intenda installare un impianto di climatizzazione dal costo totale dell’intervento pari a 2.900 €.
Supponiamo che l’Incentivo totale (al netto delle trattenute applicate dal GSE pari all’1% dell’incentivo) sia pari a 1.473,98 €.

La procedura per lo sconto termico sarà la seguente:

  • Il rivenditore emette fattura pari al valore complessivo dell’intervento (2.900 €).
  • Il Soggetto Responsabile non versa tramite bonifico l’intera somma della fattura, ma solo la quota complementare all’incentivo netto: 1.426,02 €;
  • Sul Portaltermico, alla richiesta di incentivo dovrà essere allegata la fattura di 2.900 €, e la ricevuta del bonifico di 1.426,02 €.
  • Il rivenditore riceverà poi dal GSE (in questo caso l’incentivo viene erogato in un’unica soluzione dopo pochi mesi dalla conclusione dell’intervento), sul proprio conto corrente (inserito nel Documento di mandato irrevocabile all’incasso) l’incentivo netto pari a 1.473,98 €

Lo sconto termico è servito!

Vuoi saperne di più? CONTATTACI senza impegno

Conto Termico 2023 – i nuovi requisiti

Con il Decreto Legislativo 199/2021, il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato le nuove regole del Conto Termico 2.0 per i generatori a biomassa, in vigore dal 13 giugno 2022.

Il Decreto stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi del Conto Termico per i generatori di calore alimentati a biomassa.

Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, l’accesso sia subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017.

Nel caso invece di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi dello stesso decreto.

Le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, sulla base delle nuove disposizioni, devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità.

Immagine: https://www.thermorossi.com/3/208/it/prodotti/Legna/Anna-Evo-Maiolica

Conto termico

Torno a parlare di Conto Termico per chiarire meglio quali interventi sono ammissibili e quanto può essere conveniente questa opzione non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per aziende e privati.

Il Conto termico 2.0 è stato introdotto nel 2016 ed incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. 

Incentivi ed  interventi ammessi

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato con il GSE e il soggetto responsabile. Gli incentivi
sono corrisposti nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della
tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare
dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Gli interventi compresi all’interno della normativa inerente al Conto Termico sono di diverse tipologie ed ad ognuno è associata una certa percentuale in termini di agevolazioni.

Incentivi fino al 40% per:

  • opere di sostituzione vetri nelle verande
  • coibentazione a livello di pareti e coperture
  • installazione schermature solari e caldaie a condensazione
  • progetti di illuminazione interni e di riqualificazione energetica dell’intero edificio.

Incentivi 50%:

  • per lavori inerenti l‘isolamento termico in zone climatiche di tipo E ed F.

Incentivi 55% se i lavori di cui al punto precedente sono realizzati in abbinamento a lavori di:

  • sostituzione di chiusure finestrate e altri impianti
  • pompe di calore 
  • caldaie a condensazione,
  • impianti relativi al solare termico.

Incentivi fino al 65% per:

  • installazione di pompe di calore
  • apparecchi a biomassa
  • caldaie e sistemi ibridi .

Quali sono le spese ammissibili?

  • Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
  • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature nuove;
  • Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
  • Interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
  • Prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento;
  • Trasporto;
  • Tutte le spese incentivabili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo.

Rientrano nel piano di incentivi del Conto Termico anche le spese relative all’Ape (Attestato di prestazione energetica) e alla diagnosi energetica, con un 50% di agevolazione per i soggetti privati e un 100% per quelli pubblici.

Cerchi un consulente per la compilazione e l’invio delle pratiche conto termico al GSE? Contattami.

Per saperne di più: Conto termico – GSE

Immagine di copertina: https://www.harmanstoves.com

GSE: Cambio di titolarità per un impianto incentivato

Per accedere alle tariffe incentivanti, alle agevolazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili o ai servizi di ritiro dell’energia, è necessario stipulare un contratto con il GSE.

Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta va inoltrata al GSE mediante un’apposita procedura. Nel caso di voltura della sola bolletta, senza anche il trasferimento dell’impianto, l’operatore che abbia stipulato un contratto di Scambio Sul Posto con il GSE dovrà richiedere il cambio di titolarità dello stesso a favore del nuovo intestatario della bolletta.

La procedura deve essere effettuata dall’operatore cedente

Quando effettuare il cambio di titolarità

Ecco i casi più comuni che rendono necessario il cambio di titolarità:

  • Vendita di un immobile con annesso impianto o vendita del solo impianto
  • Locazione di immobile/terreno con annesso impianto
  • Contratto di comodato d’uso dell’impianto
  • Separazione/divorzio
  • Donazione
  • Morte
  • Trasferimento di impianto a condominio
  • Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto
  • Cessione del diritto di superficie e impianto
  • Cambio della persona fisica alla propria ditta individuale e viceversa
  • Locazione finanziaria di impianto
  • Cessione del contratto di leasing dell’impianto
  • Affitto di azienda o di ramo d’azienda
  • Cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda
  • Fusione
  • Scissione
  • Fallimento
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione straordinaria

Come richiedere il cambio di titolarità

Per richiedere la variazione occorre inviare al GSE, per via telematica attraverso il portale GSE Area Clienti, la documentazione necessaria: tale documentazione varia a seconda del contratto stipulato, come da indicazioni riportate sul Manuale

Solo  nel caso di trasferimento di titolarità per contratti non attivi (escluse le FER-Elettriche) e di trasferimento di contratti per l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti per impianti che operano sul Mercato Libero (PMG-ML) è necessario comunicare la variazione di titolarità inviando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, via e-mail, alla casella variazionititolarita@gse.it, corredandolo di tutta la documentazione richiesta per la casistica.

Per il cambio di titolarità relativo ai Certificati Bianchi è invece prevista un’apposita procedura descritta nel Manuale dedicato.

Quanto costa?

Per impianti di potenza minore o uguale a 3 kW GSE non applica nessun costo. Per impianti di potenza maggiore, è invece previsto un contributo di istruttoria al GSE pari a:

• 50 euro per cambi di titolarità tra persone fisiche relativi ad impianti da 3,01 a 6 kW,

• 150 euro per gli altri tipi di cambio di titolarità.

I costi sono a carico del soggetto subentrante in caso di richiesta accettata, a carico del soggetto cedente in caso di richiesta respinta e il corrispettivo per l’istruttoria viene addebitato un’unica volta nel caso l’operatore abbia stipulato più convenzioni per lo stesso impianto.

Fotovoltaico: certificazioni irregolari e revoca degli incentivi

Ritorno a scrivere nel 2018, dopo un periodo molto intenso che mi ha vista impegnata per la Delibera 786/2016.
L’anno per me si è aperto con più di un Produttore che mi ha segnalato di avere ricevuto da GSE la comunicazione di revoca degli incentivi che gli erano stati assegnati  in Conto Energia.

Anche se ora l’incentivo non viene cancellato in toto ma solo decurtato, il problema dei moduli fotovoltaici con certificazioni irregolari è un tema di grande attualità perché interessa gli  utenti finali, cioè proprietari e installatori, che quasi sempre hanno agito in buona fede. 

Mesi fa era scoppiato il caso Zuccotti, azienda ora fallita, che aveva immesso sul mercato italiano un discreto volume di pannelli con certificati contraffatti. Se ne è parlato molto a livello nazionale e la vicenda culminò con la Sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2006.

Zuccotti non è stata l’unica azienda coinvolta nel caso delle certificazioni non riconosciute: diversi operatori si sono trovati ad avere dei problemi per impianti realizzati con prodotti Axitec e Lenus.

Il caso Axitec

Axitec (NDA – nulla a che vedere con la Axitec attuale) come molti altri Produttori, ha affiancato alle proprie linee di produzione europee dei moduli importati da paesi extraeuropei.

La regola sequenziale è ciò che distingue una matricola rispetto ad un’altra.

Nella Factory Inspection Axitec dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “26YYMMxxxxx” erano prodotti in Europa: 26 stava ad indicare il sito produttivo (Revolution 6 Tarnow Polonia) YY anno di produzione, MM mese di produzione e xXXXX il progressivo.

La stessa società Axitec, nel medesimo arco temporale, produceva in Cina moduli con la Factory Inspection emessa da un altro ente certificatore che dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “261xxxxxxxx” erano prodotti in Cina: 261 stava ad indicare il sito produttivo xxxxxXXXX il progressivo.

E’ chiaro che nel 2011/12/13/14 i moduli provenienti da entrambi i siti produttivi erano indistinguibili poiché, nel caso dei moduli prodotti in Europa, la matricola iniziava sempre per 261……. dal momento che l’anno di produzione iniziava sempre per “1” . 

La confusione, creata più o meno ad arte dagli Enti certificatori dei moduli, non consente a GSE di poter individuare in maniera equivocabile il sito di produzione, da cui la revoca degli incentivi per carenza di requisiti.

Il caso Lenus

Lenus Solar era un’azienda di Bolzano, ormai fallita. 

Contrariamente al caso precedente, da nessuna parte ho trovato evidenza di passaggi extra-UE per la costruzione e l’assemblaggio dei loro pannelli fotovoltaici.  Nulla ho potuto trovare anche sulla provenienza dei componenti da assemblare (scatole, giunzioni, celle …) né sulle estensioni delle certificazioni a copertura dell’intera produzione.

In rete non si trova molto su questo caso. In assenza di riscontri sulle motivazioni, il dato ufficiale è che GSE non riconosce le certificazioni prodotte prima del 18 marzo 2014.

La motivazione della revoca degli incentivi

Come dichiara GSE in molte delle note ufficiali che stanno giungendo ai Produttori:

solo a decorrere da tale data la società “…….” era autorizzata a immettere sul mercato moduli fotovoltaici identificati dalle caratteristiche tecniche di cui ai rapporti di prova. Moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati presso l’impianto in esame, prodotti in data antecedente all’emissione del certificato, non possono ritenersi ad esso riferibili.

Anche le Regole Applicative precisano che:

“le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità di tale certificazione”.

Approfondimento

A conclusione di questo articolo segnalo un approfondimento, che ho avuto modo di leggere su Nextville.

L’articolo su come affrontare la revoca degli incentivi è reperibile QUI, a firma dei Giuristi 

*Lucia BittoAvvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io 
*Francesco Arecco
Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io

SIAD, il portale GSE per le modifiche significative agli impianti

In una nota del 26 Giugno 2017 GSE comunica che è on-line l’Applicativo SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati), che consente ai Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di inviare in modo semplice le comunicazioni per interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti.

Gli interventi ammessi sono contenuti nelle Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti.

Chi deve utilizzare il portale SIAD

Innanzitutto diciamo che non è previsto obbligo di comunicare al SIAD :

  • l’installazione / spostamento / sostituzione / dismissione dei componenti minori d’impianto, siano essi elettrici, elettronici o meccanici (ad esempio: quadri, cabine, dispositivo d’interfaccia, scambiatori di calore);
  • gli interventi di manutenzione ordinaria, anche su componenti principali (ad esempio: revisione periodica parti meccaniche impianti eolici/idroelettrici);
  • il guasto o il fermo impianto temporaneo.
È previsto invece l’obbligo di comunicare al SIAD i seguenti interventi:
  • l’installazione / spostamento / sostituzione / dismissione dei contatori e trasformatori, compreso quello di isolamento;
  • la modifica della configurazione impiantistica;
  • la dismissione parziale o totale dell’impianto;
  • le modifiche anagrafiche diverse rispetto al cambio di titolarità;
  • la modifica dei dati catastali.
Sono infine soggetti ad obbligo di comunicazione gli interventi di:
  • spostamento del punto di connessione;
  • rivalutazione della percentuale imputabile ai consumi dei servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione;
  • modifica dei coefficienti g e W rispettivamente per rifacimenti parziali di impianti idroelettrici o termoelettrici a biomasse solide;
  • sostituzione dei principali componenti d’impianto (motori, turbine, alternatori, gruppi di generazione, ecc.);
  • modifica del tipo di combustibile o, per gli impianti a biogas, delle matrici in ingresso all’impianto;
  • installazione di sistemi di accumulo;
  • aumento della potenza di impianto;
  • variazione parametri di concessione, per i soli impianti idroelettrici.

Questi interventim che modificano l’impianto in maniera significativa, sono anche sottoposti al pagamento di un importo a copertura dei costi di istruttoria. Pertanto per essi il GSE, dopo che è stata avviata la pratica, invierà al Soggetto Responsabile una fattura con gli importi dovuti per il completamento delle attività di modifica e con le indicazioni per il pagamento. 

Valutazione preliminare delle modifiche

l Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW, nei casi di manutenzione, può presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare sui possibili effetti dell’intervento ai fini del mantenimento degli incentivi riconosciuti.

Anche Soggetti Responsabili che fanno richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione/ammodernamento devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria. 

Esclusioni

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione di cui sopra tutti gli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul postoad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.

Comunicazione degli interventi minori

Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento effettuati che non abbiano modificato i dati caratteristici o di configurazione dell’impianto, in modo tale da non produrre effetti sui requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni,  il Soggetto Responsabile deve comunicare al GSE esclusivamente l’avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00) sulla base del modello di cui all’ Allegato 2, fermo l’obbligo di conservare idonea documentazione in sito.

A titolo di esempio, rientrano in questa categoria gli interventi di:

  • spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori (apparecchiature di misura, protezioni di interfaccia, trasformatori di isolamento, trasformatori elevatori, quadri elettrici, etc)
  • sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto
  • interventi sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato, che non comportino variazioni ai requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’Applicativo consulta il Manuale Utente mentre per la compilazione del questionario GEIFTV (Gestione Esercizio Impianti Fotovoltaici) è disponibile la Guida Specifica nella sezione Conto Energia >Documenti.

I Controlli GSE sugli impianti fotovoltaici in Conto Energia

I controlli GSE su impianti incentivati, effettuati nel 2016, hanno riscontrato irregolarità in oltre un terzo dei casi.

Il 31 Gennaio 2014, il Decreto Controlli ha introdotto una disciplina per il controllo e le sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili, individuando le modalità  e operative dei controlli e la lista delle violazioni rilevanti.

I controlli GSE, secondo il D.M. 31/01/2014, art. 1 comma 2 “sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi”.
Essi riguardano tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che percepiscono un incentivo erogato dal GSE.  Qualsiasi tipologia, potenza e Conto Energia può dunque essere soggetta a controlli.

Nel corso del 2017  GSE ha pubblicato il “Rapporto attività 2016”: dal rapporto emergono alcuni dati importanti sulle verifiche portate a termine.

Le violazioni

Lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro paese ha generato una vera e propria “corsa agli incentivi”. In pratica questo ha prodotto irregolarità e situazioni d’ombra, che adesso cominciano ad emergere con esiti spesso drammatici per i produttori di energia che vedono messo in pericolo il proprio investimento.

Dal rapporto GSE del 2016 risulta (pag. 221) che

L’attività di verifica, volta ad accertare che gli incentivi pubblici siano stati legittimamente riconosciuti, nel corso del 2016 è stata ulteriormente potenziata, consentendo al GSE di svolgere 4.240 controlli (+22% rispetto al 2015).

Il 35% dei 2.147 procedimenti conclusi nel corso dell’anno ha avuto esito negativo, derivandone la necessità di recuperare 183 milioni di euro. 

Il GSE gestisce, coordina e monitora tutte le attività necessarie per recuperare eventuali benefici indebitamente percepiti dagli operatori. Il totale degli importi gestiti tra il 2010 e il 2016 ammonta a circa 477 milioni di euro, di cui circa 162 milioni di euro per il solo esercizio 2016.

Controlli GSE - verifiche

I procedimenti di accertamento conclusi nel 2016 sono in totale: Controlli GSE conclusi

Se guardiamo agli impianti fotovoltaici incentivati, nel 2016 sono state accertate 761 violazioni, dalle quali sono stati conclusi con esito negativo 501 procedimenti di verifica.
Controlli GSE violazioni

Grazie alla crescita delle attività di controllo, ci aspetta in futuro un ulteriore aumento di violazioni accertate. Infine, le nuove “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, pur creando un’opportunità per i produttori del settore fotovoltaico, potrebbero avere aperto la porta a nuove e diverse tipologie di violazioni non prese in esame finora.

Cosa devi sapere sui controlli GSE

[WPSM_FAQ id=1750]

Le conseguenze dei controlli GSE con richiesta di chiarimenti

A seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate, si possono configurare diverse conseguenze. Le principali conseguenze in seguito ai controlli del GSE, come disposto dall’art. 11 del Decreto Controlli, sono:

  • la sospensione degli incentivi;
  • la decadenza degli incentivi;
  • l’integrale recupero delle somme già erogate;
  • il ricalcolo degli incentivi.

L’esito negativo di un controllo può quindi avere conseguenze spesso drammatiche per i produttori di energia. Le cause principali interessano l’impianto, ma anche  come viene presentata la documentazione di integrazione.

Come tutelarsi?

Per far fronte ai controlli del GSE lo Studio Tecnico ing. Paola Capra ha attivato un nuovo servizio che consiste in:

  1. Verifica preliminare: verifico documenti, garanzie e dichiarazioni richieste durante i controlli GSE;
  2. Esame dell’impianto: controllo che l’impianto sia conforme alle regole del Conto Energia secondo il quale riceve l’incentivo;
  3. Correzione delle eventuali irregolarità: fornisco le soluzioni per eliminare le eventuali irregolarità. Collaboro con la ditta installatrice (se ancora attiva) o segnalo installatori di mia fiducia.

Occorre muoversi in anticipoEssere impreparati ad un controllo del GSE significa rischiare di perdere l’incentivo anche in modo definitivo.

Se anche tu possiedi un impianto fotovoltaico incentivato  contattami per una analisi preliminare

 Ho ricevuto un controllo. Cosa devo fare?

Il verbale di visita rilasciato dagli ispettori indica le irregolarità riscontrate e fornisce una tempistica per risolverle.

Vediamolo insieme, senza perdere tempo prezioso!

 

 

 

Controlli GSE: novità per i moduli contraffatti

Importante novità da GSE per tutti coloro che, a seguito di controlli, si sono visti revocare gli incentivi perché sul proprio impianto sono stati utilizzati pannelli contraffatti.

L’antefatto

A partire dal 2014 GSE ha avviato una campagna di controlli sugli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Il Decreto Controlli 

  • dispone la disciplina generale dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili;
  • individua le modalità organizzative e operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto incentivi da parte del GSE.

Nel corso delle verifiche le principali problematiche riscontrate riguardano:

  • moduli fotovoltaici
  • aspetti di carattere autorizzativo e amministrativo
  • modalità di installazione
  • premi e maggiorazioni della tariffa incentivante
  • modifiche agli impianti non segnalate

Recentemente il GSE ha fatto sapere che circa il 10% degli impianti fotovoltaici controllati ha ricevuto esito negativo del procedimento di verifica. 

Utilizzo di moduli fotovoltaici contraffatti

Una delle principali violazioni riscontrate riguarda l’utilizzo di moduli contraffatti (o rubati).

Ulteriori violazioni riguardano il mancato rispetto di:

  • certificazioni relative alle norme tecniche CEI EN 61215/61646/62108 e alla CEI EN 61730-23
  • garanzia per almeno 10 anni contro difetti di fabbricazione
  • adesione a un sistema o un consorzio che garantisca il riciclo a fine vita
  • conformità del sito produttivo dei moduli alle norme ISO9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001
  • attestazione dell’esecuzione di controlli periodici e verifica del rispetto delle predette norme tecniche (CEI EN 61215/61646/62108), in relazione allo stabilimento di produzione
  • Factory Inspection e non presenza di documenti necessari all’identificazione della provenienza dei prodotti a partire dai numeri di serie dei moduli

La norma CEI EN 50380 (CEI 82-22), in materia di “Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, prevede che le etichette e le targhe dei moduli fotovoltaici siano in materiale duraturo, siano apposte all’interno o sul modulo fotovoltaico e che l’identificazione, con numero di serie contenente anche il nome del costruttore, debba essere apposta in modo da non essere amovibile e da essere leggibile dopo l’installazione.

Durante le verifiche eseguite sono emerse anomalie relative sia ai sistemi di etichettatura dei moduli fotovoltaici, sia alle caratteristiche costruttive stesse dei componenti.

In particolare, il GSE ha reso noto che i verificatori hanno rilevato:

  • etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), recanti numeri di matricola aventi una struttura diversa da quella attesa;
  • artificiose sovrapposizioni, sul vetro dei moduli o nella parte posteriore, di etichette recanti matricole dei moduli di struttura conforme alla regola sequenziale di cui alle certificazioni presentate;
  • caratteristiche tecniche difformi da quelle dei prodotti certificati.

La parola ai Produttori

Da una prima ricostruzione della vicenda sembrerebbe che alcune società abbiano effettivamente immesso in commercio pannelli fotovoltaici di fabbricazione cinese apponendo false etichette “MADE IN EUROPE”e spacciandoli per pannelli di fabbricazione UE.

L’utilizzo di pannelli provenienti da paesi esterni all’area UE non era vietato in Conto Energia, ma avrebbe comportato la non riconoscibilità della maggiorazione del 10% degli incentivi ovvero il solo incentivo base.

GSE, da parte sua, in prima istanza ha ritenuto tale non conformità capace di annullare tutto il beneficio connesso con consequenziale blocco delle erogazioni e richiesta di restituzione delle somme percepite. A seguito dei numerosi contenziosi scaturiti, nei quali è stata fatta emergere la buona fede dei produttori, GSE ha recentemente rilasciato un importante annuncio, che porrà fine a questa vicenda.

Mantenimento degli incentivi

GSE ha recentemente annunciato che il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale è stata rilevata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% se è già stato sottoposto a decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti.

Per gli impianti fotovoltaici beneficiari degli incentivi in Conto Energia che non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo, per i quali il Soggetto Responsabile dichiari al GSE che presso il proprio impianto  sono installati dei moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, è possibile presentare un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%.

L’istanza deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve provare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.

Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo ex Legge 241/90 finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata così come da richiesta dal Soggetto Responsabile.

 

Fonti:

DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Qualenergia

GSE