I Bonus Fotovoltaico nel 2023

Definisco Bonus Fotovoltaico quell’ insieme di agevolazioni fiscali che permettono di recuperare una parte o tutto l’investimento sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo: tra questi ci sono il SuperBonus, il Bonus Casa e l’agevolazione IVA.

Come funzionano i bonus fotovoltaico?

Sotto alla dicitura di Bonus Fotovoltaico rientra una grande varietà di incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2023. L’obiettivo dei bonus è il medesimo: assicurare al privato cittadino la possibilità di recuperare, in percentuali tempi e modi differenti, l’investimento sostenuto.

Superbonus 110%, che si riduce al 90% nel 2023

La soluzione che garantisce il maggior rientro ad oggi, resta il Superbonus, che nel 2023 passa al 90%. Esso permette una detrazione fiscale al 90% in caso di interventi volti non solo al miglioramento, ma anche alla riqualificazione di un immobile dal punto di vista energetico. Le modalità di accesso al Superbonus sono quelle previste dal Decreto Rilancio.

Per quanto riguarda i termini di validità, i privati possono considerare il 31 dicembre 2023 per unità unifamiliari o indipendenti: non è da escludere, comunque che venga prevista una proroga come è avvenuto negli anni passati. 

Per questo bonus, nel tempo, è previsto un sistema “a scalare”, ossia di anno in anno verrà ristretta la platea di destinatari e diminuita la percentuale di agevolazione. Se le cose non dovessero modificarsi nel tempo il piano rimane il seguente:

  • Superbonus al 70% per i lavori svolti durante l’anno 2024;
  • Superbonus al 65% per i lavori svolti durante l’anno 2025.
Bonus Casa al 50%

Il Bonus Casa prevede una detrazione del 50% non solo sugli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria. La detrazione per gli impianti fotovoltaici è valida fino al 31 dicembre 2024 e l’importo può essere equamente distribuito in rate di pari importo per 10 anni fino ad un massimale di 96.000€.

Iva agevolata al 10%

Per i pannelli fotovoltaici che l’IVA è prevista al 10% anziché al 22%. Questa nuova aliquota si applica non soltanto al costo dell’installazione dell’impianto tradizionale, ma anche a quello delle batterie quando optiamo per un impianto fotovoltaico con accumulo. Per il momento non è prevista una scadenza per questo incentivo. Fonte: Agenzia delle Entrate.

Come richiedere il Bonus Fotovoltaico

In base all’agevolazione alla quale vogliamo accedere, cambiano i requisiti. In particolare, per il Super Bonus occorre:

  • Assicurare un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio attraverso i propri lavori;
  • Il pagamento deve essere completato attraverso bonifico bancario parlante, ossia esplicitando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA del destinatario;
  • Rispettare i termini di presentazione della documentazione che deve essere completa e rispettare quanto indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per il Bonus Casa, che comporta un recupero del 50% dell’importo speso, occorre:

  • Inviare la comunicazione all’ENEA entro i termini di legge;
  • Eseguire il pagamento attraverso bonifico bancario parlante, ossia esplicitando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA del destinatario.

Per quanto riguarda queste prime due agevolazioni, ricordo che le modalità di fruizione dell’aliquota di detrazione sono differenti e, nel caso si scelga il credito d’imposta, la somma verrà restituita in rate di pari importo nel lasso di tempo previsto dalla Legge.

La richiesta per l’IVA agevolata è invece molto più semplice in quanto è sufficiente compilare e sottoscrivere il modello di autodichiarazione che deve essere inviata insieme alla conferma dell’ordine.

Iter semplificato 2022

GSE ha pubblicato ad Aprile 2022 i nuovi template per la compilazione della Parte I e Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022

I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:

  • per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
  • per l’accesso al regime del Ritiro Dedicato.

Le condizioni di accesso al nuovo Iter semplificato sono le stesse che furono previste per il Modello Unico del 2015.

Come funziona il Modello Unico?

Il Modello Unico (MU) per i piccoli impianti fotovoltaici può essere compilato direttamente online e velocizza l’iter quando si installano nuovi impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il MU per il Fotovoltaico si compone principalmente di due parti:

  •  Parte I – da compilare ed inviare prima dell’inizio dei lavori con i dati del richiedente, i dati catastali dell’immobile interessato ed una descrizione sommaria dell’impianto;
  •  Parte II – Regolamento di Esercizio: è la seconda parte da inviare ad intervento concluso, con i dati dell’impianto e la documentazione del caso.

Ritiro dedicato in iter semplificato

Il nuovo iter semplificato consente ora di attivare anche le convenzioni per ritiro dedicato, il regime di cessione dell’energia elettrica attraverso la vendita al Gse.
Grazie alla nuova procedura semplificata per attivare il ritiro dedicato, i produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete.
Una volta che il Gse avrà ricevuto i dati da parte dei Gestori di rete, attiverà il contratto di ritiro dedicato ed invierà al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.

Lo Scambio su Posto

Non sono previste variazioni per quanto riguarda la modalità di trasmissione delle informazioni per gli impianti che avanzano una richiesta per il regime di scambio sul posto.

L’iter ordinario

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai servizi GSE tramite la procedura standard in iter ordinario, la procedura non ha subito variazioni.

Per maggiori informazioni o per assistenza sulla tua pratica di connessione CONTATTAMI

STATO DEL SUPERBONUS: tra opportunità e (molte) criticità

Superbonus 110: dopo due anni è tempo di bilanci.

Finora, pur occupandomene quasi quotidianamente, ho scelto di non trattare in dettaglio il Superbonus.
Oggi, a due anni dall’uscita del Decreto Rilancio, non posso che unirmi al coro di perplessità dei colleghi coinvolti nell’iniziativa.

Le opportunità del Superbonus

Il Superbonus è senza dubbio un intervento apprezzato. Il meccanismo, sulla carta, è tanto semplice quanto efficace. Si eseguono dei lavori cosiddetti trainanti che devono aumentare la classe energetica dell’immobile attraverso il miglioramento del cappotto termico o la sostituzione degli impianti termici e di climatizzazione oppure interventi contro il rischio sismico. Ai lavori trainanti, si possono associare dei lavori cosiddetti trainati, come l’istallazione di pannelli solari, così da fornire una nuova fonte di energia, e di colonnine di ricarica.

Il Superbonus ha saputo mobilitare investimenti consistenti, ponendosi l’obiettivo di apportare molteplici contributi positivi al settore residenziale ed edilizio:

  • Il minor gettito fiscale derivante dalla erogazione dell’incentivo è quasi interamente compensato da vantaggi fiscali diretti e indiretti;
  • Grazie all’incentivo gli edifici fanno un salto multiplo di classe, riducono dipendenza da fossili ed abbattono emissioni di gas climalteranti;
  • Intorno al Superbonus si è sviluppato un fiorente mercato di: aziende edili, tecnici per le asseverazioni, enti finanziari specializzati nell’acquisto del credito d’imposta.

Ma la vera opportunità che ha sorretto il Superbonus ed i bonus minori è stato il meccanismo di cessione del credito messo a punto con l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un sistema “perfetto”, che ha consentito la libera circolazione dei crediti edilizi che si sono trasformati in moneta virtuale da scambiare, con un profitto per chi acquista.
Un sistema che avrebbe consentito agli incapienti e chi non aveva liquidità di avviare interventi che altrimenti non avrebbero mai realizzato.

Le criticità del Superbonus

Il meccanismo del Superbonus si è rivelato tanto semplice nelle intenzioni quanto complesso nella messa in atto.
Dalla sua conversione in legge (luglio 2020 dl 77) abbiamo avuto: 12 correttivi, 5 provvedimenti attuativi, centinaia di interpretazioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.

I primi correttivi hanno voluto ampliare la platea del Superbonus. Di decreto in decreto vengono modificati dapprima l’art. 49 del dpr. 380/2001 testo unico edilizia, in presenza di abusi si perde il diritto alla detrazione. Successivamente, la disciplina edilizia, con la creazione della CILAS.

Il Superbonus sembrava finalmente entrato a regime quando una nuova serie di provvedimenti mette in discussione la cessione del credito, dando il via alla tempesta perfetta.

La cessione del credito, nata in origine per il Superbonus 110%, è stata estesa a tutte le detrazioni fiscali come opzione alternativa alle detrazioni su 10 anni, senza la necessaria consapevolezza degli effetti che avrebbe avuto sul “Paese Italia”. Non è un mistero che il meccanismo delle opzioni alternative si è trasformato nel vero motore delle frodi fiscali, che hanno interessato i bonus edilizi senza alcuna forma di controllo. E’ cronaca recente la truffa del bonus facciate.

Per contrastare le truffe, il Governo è corso ai ripari emanando una serie di misure di emergenza, che si sono susseguite in rapida successione negli ultimi mesi.

Il Decreto Antifrodi e la Finanziaria 2022

Il Decreto Antifrodi (157/2021) ha previsto il varo di un decreto del Ministro della transizione ecologica con nuovi valori massimi di alcuni beni ai quali occorre far riferimento per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Ciò ha generato dubbi interpretativi che si sono protratti fino all’emanazione della Manovra Finanziaria 2021. La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimanessero validi gli atti e i provvedimenti adottati.
Ergo, le norme Antifrodi sono state rese retroattive!

Sostegni Ter

Il Decreto Sostegni Ter (4/2022) ha posto fine alla cessione infinita dei crediti fiscali, cancellando la previsione che al contrario aveva previsto la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Gli effetti del Sostegni Ter sono stati molto pesanti per la filiera del Superbonus ed hanno portato alla difficile situazione attuale:

  • La proroga del meccanismo in Finanziaria spinge gli operatori ad accelerare con i contratti;
  • Il divieto di vendita multipla taglia fuori dal mercato della cessione del credito i piccoli istituti bancari che per tutto il 2021 sono stati la linfa vitale del meccanismo;
  • Centinaia di aziende sul territorio perdono l’accesso alla vendita del credito… a cantieri avviati;
  • La sospensione del meccanismo tra gennaio e marzo toglie liquidità al sistema;
  • Operatori del settore presi dal panico si rivolgono alle grandi banche (Intesa, Unicredit, MPS, BPM, BNP Paribas, etc.);
  • Le grandi banche possono accettare crediti solo fino al raggiungimento della loro capacità fiscale;
  • Le grandi banche e i consulenti globali che le supportano (E&Y, Deloitte, PWC) vanno in affanno a causa della moltiplicazione delle domande;
  • Le grandi banche, raggiunta la propria capacità fiscale, sono costrette ad interrompere l’accettazione dei crediti e bloccano il sistema;
  • Si dilatano i tempi di vendita del credito determinando un aggravio della crisi del sistema messa a dura prova già da inflazione e indisponibilità sui materiali, indisponibilità delle maestranze.
Il Decreto Aiuti

Per sbloccare l’empasse generata dal Sostegni Ter, il Governo ha rilasciato a Maggio il D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti” che introduce due modifiche :

  1. prorogato il termine del SAL 30% per Unifamiliari al 30 settembre 2022, con possibilità di includere nel conteggio lavori diversi dal Superbonus
  2. consentita la cessione del credito verso clienti professionali delle banche, che dovrebbe convincere i vari istituti di credito a riattivare le cessioni del credito.

Conclusioni

Qualsiasi misura eccezionale avrebbe bisogno di essere ben definita sin dal suo avvio, tanto più se promette di rilanciare un settore chiave per l’economia nazionale come l’edilizia.
Questo con il Superbonus non è avvenuto.
Invece di seguire un percorso lineare, si è intrapreso un percorso contorto e troppo spesso incerto, che ha avuto l’effetto di fare alzare bandiera bianca a molti cittadini e imprese.

Giusto sarebbe che il Governo chiarisse, a se stesso in primis, se i Superbonus 110% possano essere uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica più volte enunciati o se la strada intrapresa finora vada ridefinita, anche in modo radicale. Possibilmente senza affossare del tutto il comparto edilizio.

Ecobonus 110% finalmente al via: interventi e decreti

Ecobonus 110% finalmente al via: ciò che a Maggio vi avevo anticipato, nel mese di Agosto 2020 è inizia ad essere più chiaro. Sono infatti stati rilasciati importanti aggiornamenti sui lavori che daranno diritto alle detrazioni maggiorate. Vediamo insieme le principali novità.

Ecobonus 110%: interventi “trainanti” e “trainati”

E’ stato confermato che la detrazione è subordinata ad alcuni requisiti relativi agli interventi, ed è applicabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020.

Le spese sostenute sono ripartibili in 5 anni di credito di imposta anziché negli usuali 10 anni. In alternativa è possibile cedere il credito di imposta all’impresa che esegue i lavori, oppure alla banca.

Gli interventi TRAINANTI accedono direttamente alla super detrazione e consistono in:

  • installazione di un sistema di isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdenti opache (es. cappotto, intonaco termico, contropareti interne o insufflaggio);

  • sostituzione di caldaie esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini;

  • sostituzione di una caldaia esistente con una pompa di calore (anche ibrida), con caldaia a condensazione,  in edifici unifamiliari o “case a schiera”;

  • realizzazione di interventi Sismabonus definiti all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Gli interventi TRAINATI, se si realizzano congiuntamente agli interventi trainanti, hanno accesso all’ecobonus 110% e alla ripartizione in 5 anni. Fanno parte degli interventi trainati:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete, installati su edifici;

  • L’installazione di un sistema di accumulo (contestuale o successiva ad un impianto fotovoltaico)

  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

  • Altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, come ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore.

Decreto requisiti – MISE

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi dà ufficialmente il via al superbonus introdotto dal decreto Rilancio: il decreto contiene i parametri normativi da seguire per il miglioramento della classe energetica e la riduzione del rischio sismico.

Il decreto del MISE definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi:

  • di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;
  • finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ;
  • che danno diritto alla detrazione  del 110%,  compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Circolare e provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate

La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di:

  • ristrutturazione edilizia,
  • efficienza energetica,
  • misure antisismiche,
  • il recupero o restauro delle facciate,
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici
  • colonnine per la ricarica dei veicoli.

Dopo un’introduzione di natura normativa, la guida entra nel dettaglio delle misure contenute nel decreto Rilancio e  risponde a molte delle domande che tutti noi ci siamo posti nelle ultime settimane, illustrando anche interessanti casi pratici.

Decreto Asseverazioni 

il MISE infine ha infine pubblicato sul suo sito internet il testo firmato del Decreto Asseverazioni, nonché i due moduli – Allegato 1 e Allegato 2.

Con il provvedimento viene pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

Desideri saperne di più? CONTATTAMI

Superbonus del 110% per le ristrutturazioni

L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove possibilità per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e le spese sostenute saranno rimborsabili in cinque anni. Ed è soprattutto prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

E’ davvero tutto così semplice? 

Ammettiamo di avere già risolto l’ostacolo maggiore: trovare una impresa, un fornitore oppure una banca che acquisti il nostro credito di imposta.

Gli ostacoli purtroppo non sarebbero terminati.

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi,  che definiranno i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per accedere al bonus oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli, fin da subito si può comprendere che non sarà semplice per chi intende usufruire di questo superbonus del 110% orientarsi tra di obblighi, visti di conformità, decreti attuativi, asseverazioni …

Paletti importanti riguardano anche il raggio di azione del superbonus: ad essere incentivato non sarà qualunque tipo di intervento. Il panorama, anzi, è piuttosto ristretto. E ci sono tetti di spesa e detrazione da rispettare.

Il Superbonus del 110% è solo per le ristrutturazioni “importanti”

(Fonte per questo e per il successivo paragrafo: Il Sole 24 Ore)
Tralasciando il sismabonus, gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto allo sconto sono tre:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. E’ ammessa una detrazione non superiore a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Ecobonus collegato ai lavori maggiori

Queste percentuali si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus, «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati.

Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.

Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Impianti fotovoltaici 

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. 

Come posso sapere se ho diritto al supebonus del 110%?

Stando al Decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), da farsi rilasciare successivamente al termine dei lavori.

Se non si dispone di una APE in corso di validità a cui fare riferimento per la classe energetica di partenza, perché ad esempio l’abitazione di proprietà non è stata oggetto di compravendita o di ristrutturazioni importanti nei dieci anni precedenti all’intervento, occorre farla predisporre da un Tecnico Abilitato. 

Se già si è in possesso di una APE valida, essa può costituire il punto di partenza per valutare se gli interventi in progetto rispettano il miglioramento di classe tramite:

  • modifica grado di isolamento componenti opachi;
  • sostituzione tipologia di infissi o vetro; applicazione schermature mobili;
  • calcolo inclinazione, orientamento e superficie ottimali di impianti solari termici e fotovoltaici.

Valutazione preliminare degli interventi

Premesso che l’efficacia degli interventi di riqualificazione andrà valutata ad hoc, nella maggioranza dei casi risulterà determinante la distribuzione delle lavorazioni sugli interventi ammessi.

Ad esempio: sconsiglio di sostituire un impianto di riscaldamento a gas con un sistema in pompa di calore su un edificio non coibentato, poiché sarebbero richiesti una taglia di impianto ed un conseguente consumo di energia elettrica molto elevati.

Altro esempio: è probabile che un cappotto termico possa garantire l’abbassamento di almeno due classi energetiche, ma si tratta di un intervento non sempre realizzabile. Edifici vincolati o che affacciano direttamente sulla pubblica via potrebbero non essere idonei all’isolamento esterno. Tuttavia un intervento di coibentazione delle intercapedini e di sostituzione dei serramenti, abbinato alla sostituzione del sistema di riscaldamento, potrebbe ovviare al problema.  

Sarà inoltre necessario tutelare il Committente che i lavori intrapresi concorrano al raggiungimento del requisito sulle classi energetiche. Altrimenti il bonus andrà perso, malgrado i soldi spesi.

 Ti interessa approfondire se nel tuo caso potresti avere diritto al superbonus del 110% per riqualificazione edilizia? Ti occorrono indicazioni sugli interventi più adatti per la tua abitazione? Contattami senza impegno, ti risponderò nel più breve tempo possibile.

Coronavirus: le scadenze rinviate da GSE

Emergenza Coronavirus. Buone notizie sul fronte GSE: gli operatori potranno beneficiare di una proroga dei termini per produrre dati e documenti richiesti dal GSE nei procedimenti amministrativi per rinnovabili ed efficienza energetica.

GSE per l’emergenza Coronavirus, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha infatti pubblicato sul sito internet l’elenco dei procedimenti e degli adempimenti che sono stati prorogati.

Le proroghe principali

I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio 2020.

I termini in tema di obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas slittano dal 31 maggio al 22 luglio 2020.

GSE infine ha prorogato al 22 maggio 2020, la data di pubblicazione del bando previsto dall’articolo 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo agli impianti a biogas.

Ha inoltre definito specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a cura degli operatori prevista con riferimento ai Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano

Elenco dei procedimenti prorogati

Se desideri conoscere l’elenco completo dei provvedimenti prorogati per l’emergenza Coronavirus consulta il link sottostante:

Elenco dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati

Fonte: GSE

Raccomandazioni

Anche e questo è un sito che tratta di energie rinnovabili e norme antincendio, ritengo doveroso condividere le raccomandazioni del Ministero della Salute.

Eccole:

Noi non ci fermiamo! Contattami

CPI scaduto. Che fare?

Capita spesso ai professionisti che gestiscono pratiche di prevenzione incendi di imbattersi in attività per le quali si è in presenza di un CPI scaduto.

Che fare e come comportarsi in presenza di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con CPI scaduto?

L’art. 5 del DPR 151/2011 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio sia trasmessa ogni 5 anni dal il titolare delle attività di cui all’Allegato I del Decreto.

L’attestazione “tardiva” di rinnovo periodico della conformità antincendio, ovvero la presentazione dell’attestazione dopo la data di scadenza del CPI, non è espressamente contemplata dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151.

Anche se il Ministero dell’Interno ha trasmesso ai Comandi Provinciali VV.F. alcuni chiarimenti applicativi a questo riguardo attraverso la Nota Ministeriale n° 5555 del 18 aprile 2012 , rimangono ancora non poche incertezze sulle procedure da seguire. 

Intanto in caso attività proseguita oltre il periodo di validità del CPI, il titolare è da considerarsi suscettibile di reato penale ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs. 8 marzo 2006, n. 139. Il titolare è dunque sempre tenuto a presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro il più breve tempo possibile.

Come si comportano i Comandi VVF territorialmente competenti?

Alcuni Comandi VVF accettano istanze di rinnovo giunte anche dopo molti anni dalla scadenza del CPI. Altri Comandi richiedono invece che, alla scadenza dei 5 anni, sia presentata una nuova SCIA.

Nel primo caso le attestazioni di rinnovo “tardive” vengono comunque accolte e la validità dell’attestazione è calcolata a partire dalla data di scadenza del CPI o dell’ultimo rinnovo approvato.

Nel secondo caso la buona notizia è che, quando viene richiesta la presentazione di una nuova SCIA Antincendio, generalmente non viene richiesto di allegare copia di tutte le certificazioni. 

La motivazione è semplice:

  • In assenza di variazioni sostanziali, la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e le dichiarazioni di conformità saranno identici a quanto è già agli atti. 
  • l’Asseverazione allegata alla SCIA antincendio può riportare una Distinta della documentazione archiviata già approvata in precedenza.

Alcune attività subiscono poche variazioni nel tempo e l’obiettivo dell’istanza è di “regolarizzare” la propria situazione. Per altre attività il discorso invece potrebbe rivelarsi più complesso. 

In caso di incertezze, conviene sempre contattare il Comando VVF della provincia su cui è insediata l’attività da rinnovare e rivolgersi ad un professionista antincendio di fiducia.

Per info e preventivi contattami

Formazione: Corso FER 2019

Per mantenere l’abilitazione FER, ovvero la possibilità di operare su impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili, i Responsabili Tecnici delle imprese termiche ed elettriche devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore entro il 31 dicembre  2019.

In mancanza di questa formazione obbligatoria, le imprese già abilitate ai sensi del Dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, che già operano o intendono operare su impianti FER, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria su pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici.

A chi si rivolge il Corso FER

Il corso si rivolge ai Responsabili Tecnici delle imprese termoidrauliche ed elettriche:

  • A – incaricati prima del 3/08/2013
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore nel periodo 2015/2018.
  • B – incaricati tra il 4/08/2013 e il 31/12/2016
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore.

L’obbligo è rivolto a tutti i soggetti che intendono svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di

  • Caldaie, caminetti e stufe a biomassa
  • Sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
  • Sistemi geotermici a bassa entalpia
  • Pompe di calore

 

Rammento che il corso FER è un obbligo di legge ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE”.

La mancata formazione nei tempi comporta la sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER, finché la stessa non venga svolta con esito positivo.

Devi rinnovare la tua abilitazione FER 2019? CONTATTAMI

FER 2019: il Decreto Rinnovabili

Al momento, non è ancora certa la data di emanazione del Decreto Rinnovabili “FER” ma è ormai certa la sua definitiva emanazione, dopo una lunga serie di modifiche avvenute durante la redazione dello stesso.

Una bozza del decreto può essere consultata QUI: http://www.ingcapra.it/wp-content/uploads/2019/06/bozza-decreto-fer-2018-2020.pdf.

Il decreto sarà una misura di aiuto a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.

Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al 2021, il regime FER aiuterà l’Italia a realizzare i suoi obiettivi per le energie rinnovabili.

Le novità del Decreto FER

  • gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Verrà quindi incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture;
  • per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh. Gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto;
  • i restanti impianti avranno diritto alla tariffa incentivante riportata all’Allegato 1 del Decreto. In ogni caso il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Il funzionamento degli incentivi

L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. I produttori interessati potranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri.

Tali procedure riguarderanno gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW;
  • fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta.

Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti.

La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

Accumulo e detrazioni: serve chiarezza sugli sgravi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019. Essa fornisce chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi.

La circolare avrebbe dovuto fare chiarezza sulla detrazione fiscale dei sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici, ma il risultato si è rivelato ambiguo.

Detrazioni per i sistemi di accumulo: una opzione possibile?

La circolare 13/E del 2019 riprende la formulazione della circolare 7/E del 2018 della stessa Agenzia delle Entrate secondo cui:

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso” 

– ed aggiunge – 

L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”

In conclusione

Secondo le associazioni di settore, in questo modo, l’Agenzia negherebbe l’applicabilità della detrazione Irpef sui sistemi di accumulo installati su impianti che beneficiano di tariffe incentivanti.

Si ritiene che questa interpretazione sia fortemente penalizzante per un settore ancora in fase di sviluppo.

Sembra infatti che l’Agenzia delle entrate vada in una direzione diversa dal Governo. E questo pare improbabile, da cui la richiesta di ulteriori chiarimenti.

Ricordiamo soltanto che i sistemi di accumulo, abbinati all’impianto fotovoltaico, valorizzano tutte le tecnologie installate nelle abitazioni: pompe di calore, caldaie, accumulatori termici, ricariche elettriche… Essi massimizzano l’autoconsumo ed il risparmio energetico.

Il ruolo della detrazione fiscale nella divulgazione dei sistemi di accumulo è centrale in quanto si tratta ancora di una tecnologia costosa, ma necessaria in ottica di risparmio energetico.

In conclusione non resta che attendere gli ulteriori sviluppi per questa interpretazione ma, al momento, permane grande incertezza sulle detrazioni per i sistemi di accumulo.