Testo Unico Rinnovabili e interesse pubblico prevalente
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Obbligo di installazione del controllore centrale di impianto (CCI) agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza P 100 Kw connessi in MT, previsto dalla delibera 385/2025/R/EEL dell’Autorità (ARERA). Valido per impianti nuovi ed impianti esistenti.
A partire da Mercoledì 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare il modello unico per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, cambiando il limite che in precedenza era fissato a 50 kW. Il modello unico ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.
L’ampliamento degli impianti che possono essere connessi in iter semplificato ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico, di microcogenerazione da fonti rinnovabili o microcogenerazione ad alto rendimento.
Per accedere all’iter semplificato, le caratteristiche degli impianti fotovoltaici previste dalla Del. 674/2022/R/EFR sono:
Per ottenere la semplificazione, un impianto fotovoltaico deve essere realizzato su edifici, strutture e manufatti installati in aree specifiche. In particolare, può essere installato su edifici considerati “fuori terra”, cioè una struttura con un livello di calpestio collocato a livello superiore o pari a quello del terreno.
Inoltre, il modello unico per gli impianti fotovoltaici è usato per la modifica, il potenziamento, la realizzazione e la connessione per le strutture che hanno una potenza non superiore a 200 kW.
Il modello di domanda è disponibile QUI
Desideri maggiori informazioni? Cerchi un tecnico a cui affidare la tua pratica di connessione? CONTATTAMI
In questo articolo torno a parlare di voltura di un impianto fotovoltaico perché, da quanto mi ha scritto più di un Produttore, spesso l’iter da seguire con GSE viene visto come “macchinoso” e “complesso”.
In passato ho già parlato dei casi in cui occorre richiedere la voltura dell’impianto fotovoltaico. Oggi invece vorrei descrivere alcuni aspetti, derivati dalla nostra esperienza sul campo, che riguardano gli impianti da volturare.
La voltura dell’impianto fotovoltaico segue le regole illustrate nel “Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità – Aprile 2019”
Dal manuale si evince che:
“In base a quanto previsto dalla Delibera 578/2013/R/EEL, a partire dal 01/01/2014 il servizio di scambio sul posto può essere richiesto esclusivamente dal titolare del punto di connessione (POD) che deve altresì essere cliente finale, ovvero essere controparte del contratto di fornitura dell’energia elettrica, per l’utenza che insiste sul medesimo POD.“
“Il titolare della convenzione di Conto Energia dovrà essere colui che ha la disponibilità/titolarità dell’impianto.“
Inoltre si precisa che:
Cosa significa?
Significa che fino a 6 kW il fotovoltaico è considerato pertinenza dell’abitazione, quindi quando la si vende automaticamente si cederà anche l’impianto.
Incentivi compresi se si tratta di un fotovoltaico che beneficia del Conto Energia.
Quindi, anche se nel contratto di compravendita il Notaio non ne farà espressamente menzione, al rogito il fotovoltaico passerà per intero al nuovo proprietario dell’immobile, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.
Anche in caso di locazione il fotovoltaico passerà per intero all’affittuario, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.
La pratica di voltura è obbligo per il nuovo titolare del POD, quindi è corretto se il nuovo proprietario voglia occuparsene in prima persona.
E’ lo stesso concetto che si applica alle utenze: il subentro è il servizio utile per intestarsi le utenze. Ma cosa succede se l’impianto fotovoltaico sull’abitazione che stiamo vendendo o cedendo in affitto è in Conto Energia?
Gli incentivi passano al nuovo titolare del POD. A meno che il precedente proprietario non si occupi per tempo del problema.
Prima del rogito o della firma del contratto di affitto suggerisco di valutare con l’acquirente (o affittuario) la destinazione dell’incentivo. Dopo, il cedente non avrà più alcun diritto sull’impianto.
L’incentivo in Conto Energia è una rendita garantita, quindi le possibilità sono due:
Nel primo caso le parti si accorderanno su un valore soddisfacente per entrambi. Nel secondo caso, a voltura avvenuta, le parti possono sottoscrivere un “mandato irrevocabile all’incasso” oppure una scrittura privata. In entrambi i casi l’accordo andrà firmato alla presenza di un notaio.
In caso di assoluto disaccordo con la controparte ricordo che l’impianto, fino al rogito o alla sottoscrizione del contratto di affitto, è ancora nella piena disponibilità del Produttore che sta percependo gli incentivi. E che basta una PEC a GSE per rinunciare al Conto Energia.
Il fotovoltaico viene ceduto come pertinenza, ma il cedente non è obbligato a vendere anche una rendita decennale. Probabilmente un accordo equo tra le parti andrà a vantaggio di entrambi.
Quando si può installare un sistema di accumulo (SdA) su un impianto fotovoltaico esistente, senza perdere gli incentivi?
Se siete ancora indecisi sull’installazione vi consiglio di leggere questo interessante articolo di ELNET.
Se invece avete già deciso di installare un accumulo, facciamo insieme ordine sulle procedure da seguire e sugli errori da evitare.
Intanto possono montare un SdA gli impianti collegati alle reti di distribuzione in bassa o media tensione. Tutti gli impianti, infatti, possono essere abbinati a un dispositivo di storage elettrico per incrementare la percentuale di autoconsumo mantenendo gli incentivi, con una sola eccezione: quelli di potenza inferiore a 20 kWp regolamentati dal primo conto energia.
La Domanda di connessione sul Portale Produttori o su supporto equivalente va presentata per “adeguamento connessione esistente”.
Alcune caratteristiche dell’impianto, da descrivere nella domanda di connessione, cambiano a seconda:
Quando la connessione del sistema di accumulo è contestuale all’aggiunta di ulteriori pannelli si presenta la “classica” domanda di connessione.
Quando invece la domanda di connessione riguarda il solo SdA è importante distinguere il tipo di generazione per lo storage:
Nella domanda di connessione occorre inserire ai punti:
In questo caso, nella domanda di connessione, i punti di cui al paragrafo precedente diventano:
Ad una domanda per sistema di accumulo vanno sempre inclusi questi due documenti:
Innanzitutto chiariamo che un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) non è un SdA.
Un sistema di accumulo non può essere riconducibile ad un UPS a meno che esso non sia un vero UPS, ovvero che sia rispondente alla normativa di prodotto EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50171.
Di conseguenza ogni SdA deve fornire i servizi di rete elencati nella Norma CEI 0-21 oppure CEI 0-16.
Ciò è stato chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 4 marzo 2016; tale FAQ, in accordo con le Norme CEI 0-16 e 0-21 in vigore, ha ribadito che:
Ritorno a scrivere nel 2018, dopo un periodo molto intenso che mi ha vista impegnata per la Delibera 786/2016.
L’anno per me si è aperto con più di un Produttore che mi ha segnalato di avere ricevuto da GSE la comunicazione di revoca degli incentivi che gli erano stati assegnati in Conto Energia.
Anche se ora l’incentivo non viene cancellato in toto ma solo decurtato, il problema dei moduli fotovoltaici con certificazioni irregolari è un tema di grande attualità perché interessa gli utenti finali, cioè proprietari e installatori, che quasi sempre hanno agito in buona fede.
Mesi fa era scoppiato il caso Zuccotti, azienda ora fallita, che aveva immesso sul mercato italiano un discreto volume di pannelli con certificati contraffatti. Se ne è parlato molto a livello nazionale e la vicenda culminò con la Sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2006.
Zuccotti non è stata l’unica azienda coinvolta nel caso delle certificazioni non riconosciute: diversi operatori si sono trovati ad avere dei problemi per impianti realizzati con prodotti Axitec e Lenus.
Axitec (NDA – nulla a che vedere con la Axitec attuale) come molti altri Produttori, ha affiancato alle proprie linee di produzione europee dei moduli importati da paesi extraeuropei.
La regola sequenziale è ciò che distingue una matricola rispetto ad un’altra.
Nella Factory Inspection Axitec dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “26YYMMxxxxx” erano prodotti in Europa: 26 stava ad indicare il sito produttivo (Revolution 6 Tarnow Polonia) YY anno di produzione, MM mese di produzione e xXXXX il progressivo.
La stessa società Axitec, nel medesimo arco temporale, produceva in Cina moduli con la Factory Inspection emessa da un altro ente certificatore che dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “261xxxxxxxx” erano prodotti in Cina: 261 stava ad indicare il sito produttivo xxxxxXXXX il progressivo.
E’ chiaro che nel 2011/12/13/14 i moduli provenienti da entrambi i siti produttivi erano indistinguibili poiché, nel caso dei moduli prodotti in Europa, la matricola iniziava sempre per 261……. dal momento che l’anno di produzione iniziava sempre per “1” .
La confusione, creata più o meno ad arte dagli Enti certificatori dei moduli, non consente a GSE di poter individuare in maniera equivocabile il sito di produzione, da cui la revoca degli incentivi per carenza di requisiti.
Lenus Solar era un’azienda di Bolzano, ormai fallita.
Contrariamente al caso precedente, da nessuna parte ho trovato evidenza di passaggi extra-UE per la costruzione e l’assemblaggio dei loro pannelli fotovoltaici. Nulla ho potuto trovare anche sulla provenienza dei componenti da assemblare (scatole, giunzioni, celle …) né sulle estensioni delle certificazioni a copertura dell’intera produzione.
In rete non si trova molto su questo caso. In assenza di riscontri sulle motivazioni, il dato ufficiale è che GSE non riconosce le certificazioni prodotte prima del 18 marzo 2014.
Come dichiara GSE in molte delle note ufficiali che stanno giungendo ai Produttori:
“solo a decorrere da tale data la società “…….” era autorizzata a immettere sul mercato moduli fotovoltaici identificati dalle caratteristiche tecniche di cui ai rapporti di prova. Moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati presso l’impianto in esame, prodotti in data antecedente all’emissione del certificato, non possono ritenersi ad esso riferibili.
Anche le Regole Applicative precisano che:
“le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità di tale certificazione”.
A conclusione di questo articolo segnalo un approfondimento, che ho avuto modo di leggere su Nextville.
L’articolo su come affrontare la revoca degli incentivi è reperibile QUI, a firma dei Giuristi
*Lucia Bitto, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
*Francesco Arecco, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
I controlli GSE su impianti incentivati, effettuati nel 2016, hanno riscontrato irregolarità in oltre un terzo dei casi.
Il 31 Gennaio 2014, il Decreto Controlli ha introdotto una disciplina per il controllo e le sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili, individuando le modalità e operative dei controlli e la lista delle violazioni rilevanti.
I controlli GSE, secondo il D.M. 31/01/2014, art. 1 comma 2 “sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi”.
Essi riguardano tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che percepiscono un incentivo erogato dal GSE. Qualsiasi tipologia, potenza e Conto Energia può dunque essere soggetta a controlli.
Nel corso del 2017 GSE ha pubblicato il “Rapporto attività 2016”: dal rapporto emergono alcuni dati importanti sulle verifiche portate a termine.
Lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro paese ha generato una vera e propria “corsa agli incentivi”. In pratica questo ha prodotto irregolarità e situazioni d’ombra, che adesso cominciano ad emergere con esiti spesso drammatici per i produttori di energia che vedono messo in pericolo il proprio investimento.
Dal rapporto GSE del 2016 risulta (pag. 221) che
L’attività di verifica, volta ad accertare che gli incentivi pubblici siano stati legittimamente riconosciuti, nel corso del 2016 è stata ulteriormente potenziata, consentendo al GSE di svolgere 4.240 controlli (+22% rispetto al 2015).
Il 35% dei 2.147 procedimenti conclusi nel corso dell’anno ha avuto esito negativo, derivandone la necessità di recuperare 183 milioni di euro.
Il GSE gestisce, coordina e monitora tutte le attività necessarie per recuperare eventuali benefici indebitamente percepiti dagli operatori. Il totale degli importi gestiti tra il 2010 e il 2016 ammonta a circa 477 milioni di euro, di cui circa 162 milioni di euro per il solo esercizio 2016.

I procedimenti di accertamento conclusi nel 2016 sono in totale: 
Se guardiamo agli impianti fotovoltaici incentivati, nel 2016 sono state accertate 761 violazioni, dalle quali sono stati conclusi con esito negativo 501 procedimenti di verifica.

Grazie alla crescita delle attività di controllo, ci aspetta in futuro un ulteriore aumento di violazioni accertate. Infine, le nuove “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, pur creando un’opportunità per i produttori del settore fotovoltaico, potrebbero avere aperto la porta a nuove e diverse tipologie di violazioni non prese in esame finora.
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A seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate, si possono configurare diverse conseguenze. Le principali conseguenze in seguito ai controlli del GSE, come disposto dall’art. 11 del Decreto Controlli, sono:
L’esito negativo di un controllo può quindi avere conseguenze spesso drammatiche per i produttori di energia. Le cause principali interessano l’impianto, ma anche come viene presentata la documentazione di integrazione.
Per far fronte ai controlli del GSE lo Studio Tecnico ing. Paola Capra ha attivato un nuovo servizio che consiste in:
Occorre muoversi in anticipo. Essere impreparati ad un controllo del GSE significa rischiare di perdere l’incentivo anche in modo definitivo.
Se anche tu possiedi un impianto fotovoltaico incentivato contattami per una analisi preliminare
Il verbale di visita rilasciato dagli ispettori indica le irregolarità riscontrate e fornisce una tempistica per risolverle.
Vediamolo insieme, senza perdere tempo prezioso!
Dall’inizio nel 2017 a oggi si sono contati numerosi di incendi in presenza di fotovoltaico. A essere colpiti sono state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti.
Nel 2012 i Vigili del Fuoco pubblicarono due circolari in cui indicavano come realizzare un impianto fotovoltaico in sicurezza. Dall’andamento degli incidenti riportato in tabella pare che le circolari siano state molto utili nel ridurre gli incidenti di questo tipo.
Tuttavia molto ancora si può fare per prevenire questo tipo di incidenti. Di seguito riporterò alcuni utilissimi consigli, tratti da un articolo pubblicato da Silvia Puchetti su Business Insider Italia.
In questo articolo riporto alcuni passaggi dell’intervista a Michele Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco).
Nell’articolo è riportato anche il contributo di Andrea Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano. Il contenuto dell’articolo originale è disponibile QUI.
«Chi ha installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» secondo Mazzaro.
«Con queste circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in caso d’incendio. – continua Mazzaro – Sono norme importanti, per esempio, per impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio nella zona sottostante dell’edificio».
Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali che utilizzano gli installatori per montare gli impianti.
«Le ditte installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei loro manuali. –continua Mazzaro – Invece, molte volte l’utente non conosce i rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».
«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.
Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico. Da una scintilla si può provocare l’incendio».
«L’impianto va controllato almeno una volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi. – spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visiva: se un topo, per esempio, ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo».
Lo scoglio principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento che va fatto.
«In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o “effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti .
E ancora se ci sono ossidazioni e perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio, nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili.
Invece, attorno all’inverter è richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri materiali che facilmente possano prendere fuoco.
Bisogna anche provvedere a un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati. L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».
Il presente e il futuro del monitoraggio degli impianti fotovoltaici è rappresentato dal controllo da remoto. Da oggi è possibile tenere sotto controllo l’ impianto fotovoltaico tramite un sito web o un’applicazione per smartphone.
L’inverter comunica con le piattaforme web e le app tramite la connessione ad internet che può essere via Cavo LAN oppure tramite Wi-Fi, in base al modello o alla tipologia di rete disponibile.
Questa soluzione porta enormi vantaggi poiché in questo modo è possibile controllare sempre e in qualsiasi luogo l’andamento del proprio impianto fotovoltaico.
Con questo sistema, nel caso in cui si verifichino delle anomalie o comunque dei guasti all’impianto fotovoltaico, non solo si riceveranno in tempo reale delle notifiche sullo smartphone, ma il sistema invierà in automatico anche un tecnico comunicandogli anche il tipo di guasto in corso.
Anche la pulizia dell’impianto non è da sottovalutare e va fatta in modo corretto.
«D’estate, con le alte temperature i pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto, quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti, effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto»
«L’innesco che può portare all’incendio può avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –
«Gli incendi in presenza di impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi veloci.
Quando c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri quadrati, può bruciare in due o tre ore.
I Vigili del Fuoco, di solito per come sono organizzati arrivano entro 30 minuti.
E’ necessario che elementi con resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti all’interno dell’edificio».
«La canna fumaria posta vicino al pannello non va bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti.
«Fino al 2011 si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del tetto. Così si scaldavano meno perché veniva lasciata un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero realizzati all’interno dei tetti stessi».
«I nuovi pannelli integrati sono a filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono rischiosi.
Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori, per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».
Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.
Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più se necessario).
«La priorità è chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più convertire la corrente continua proveniente dai pannelli».
Il consiglio è comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere l’intervento anche se l’incendio sembra risolto.
«Se c’è stato un principio d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.
In caso d’incendi come si regolano le assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria.
Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno amministrativo. Non viene considerato un problema per la collettività e finisce per essere un problema tra assicurazione e utente».
Gli errori più comuni? Quelli di non provvedere a fare la manutenzione o di affidarsi ad aziende improvvisate o di continuare ad affidarsi alla stessa azienda che ha costruito l’impianto senza fare un controllo super-partesche possa evidenziare eventuali vizi dell’impianto.
Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio o produce meno delle attese. Si tratta di un’analisi super partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli dell’impianto, quindi può essere molto utile.
Anche se questa verifica ha costi bassi, spesso i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità.
Spesso non sanno che esiste oppure perché non era prevista nel loro piano iniziale di investimento.
E’ possibile impiegare l’iter semplificato (vedi link) se per l’impianto fotovoltaico sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

Un impianto fotovoltaico che rispetta tutti i requisiti può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.
Qualora decidiate di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della vostra abitazione occorrerà scegliere un installatore ed un professionista
che, oltre a seguirvi a livello progettuale, potranno anche gestire per voi l’iter amministrativo.
Per un impianto fotovoltaico in iter ordinario occorrerà:
Per un impianto fotovoltaico in iter semplificato occorrerà:
Per saperne di più :
paola@ingcapra.it
ufficio.tecnico@aierimpianti.it
WHATSAPP e telefono: 01431921384

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