Iter per aggiungere un sistema di accumulo

Quando si può installare un sistema di accumulo (SdA) su un impianto fotovoltaico esistente, senza perdere gli incentivi?

Se siete ancora indecisi sull’installazione vi consiglio di leggere questo interessante articolo di ELNET.

Se invece avete già deciso di installare un accumulo, facciamo insieme ordine sulle procedure da seguire e sugli errori da evitare.

Intanto possono montare un SdA gli impianti collegati alle reti di distribuzione in bassa o media tensione. Tutti gli impianti, infatti, possono essere abbinati a un dispositivo di storage elettrico per incrementare la percentuale di autoconsumo mantenendo gli incentivi, con una sola eccezione: quelli di potenza inferiore a 20 kWp regolamentati dal primo conto energia.

Iter per aggiungere un sistema di accumulo al proprio impianto di produzione

La Domanda di connessione sul Portale Produttori o su supporto equivalente va presentata per “adeguamento connessione esistente”.
Alcune caratteristiche dell’impianto, da descrivere nella domanda di connessione, cambiano a seconda:

  • di dove si vuole connettere il sistema di accumulo: in questo articolo ne ho parlato diffusamente;
  • di cosa si intende connettere: solo il sistema di accumulo o una nuova sezione di impianto (aumento di potenza con annesso accumulo).

Quando la connessione del sistema di accumulo è contestuale all’aggiunta di ulteriori pannelli si presenta la “classica” domanda di connessione.

Quando invece la domanda di connessione riguarda il solo SdA è importante distinguere il tipo di generazione per lo storage:

  • se l’accumulo viene inserito tra l’inverter ed il contatore/misuratore di energia prodotta allora esso è alimentato esclusivamente da fonte rinnovabile.
  • invece se l’accumulo viene inserito tra il contatore/misuratore di energia prodotta ed il l contatore/misuratore di energia prelevata allora esso è alimentato anche dalla rete. 

Regime di Scambio sul Posto

Nella domanda di connessione occorre inserire ai punti:

  • C5 – potenza nominale dell’impianto di produzione: …. kW (potenza nominale dell’impianto già connesso)
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove 0; Numero delle sezioni da modificare 0.
  • C23 – Aumento di potenza dell’impianto di produzione: 0 kW

Regime diverso da Scambio sul Posto

In questo caso, nella domanda di connessione, i punti di cui al paragrafo precedente diventano:

  • C5 – totale potenza nominale del SISTEMA DI ACCUMULO + IMP PRODUZIONE
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove: 1  (potenza nominale del sistema di accumulo) – Numero delle sezioni da modificare: 0
  • C23 – Aumento di potenza: …. kW (potenza nominale del sistema di accumulo)

Allegati obbligatori

Ad una domanda per sistema di accumulo vanno sempre inclusi questi due documenti:

  1. Addendum tecnico storage 
  2. Dichiarazione tecnica storage firmata (addendum tecnico in formato Pdf, caricato nella sezione “Allegati” della domanda di connessione sotto la voce specifica “Dichiarazione tecnica storage firmata”)

Come compilare le voci dell’Addendum tecnico storage

  • Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16): si dovrà riportare il riferimento alla configurazione di sistema di accumulo relativo alla Figura della normativa CEI 0-21 o CEI 0-16, ad esempio “Lo schema di connessione del sistema di accumulo è congruente con quello riportato in figura xx della Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16”
  • Tensione nominale: si dovrà riportare il valore della tensione di connessione del sistema di accumulo in Volt (V)
  • Potenza nominale del sistema di accumulo: si dovrà riportare il valore della potenza nominale del sistema di accumulo espresso in kW
  • Potenza di cortocircuito complessiva: si intende il valore in kW che l’impianto comprensivo di sistema di accumulo è in grado di immettere lato rete; nel caso in cui il sistema di accumulo sia sotteso all’inverter si conferma pari alla potenza di corto circuito dell’inverter
  • Capacità di accumulo nominale: si dovrà riportare il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in in kWh
  • Descrizione della tipologia chimica della cella: Riportare il “tipo di batteria” (ad esempio ioni di litio, al piombo, etc)
  • Monodirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo assorbe energia elettrica solo dall’impianto di produzione
  • Bidirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete elettrica pubblica
  • Lato produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo sia installato tra l’impianto di produzione e misuratore dell’energia elettrica prodotta
  • Lato post-produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumo sia installato tra misuratore dell’energia elettrica prodotta ed il misuratore dell’energia elettrica scambiata con la rete elettrica pubblica

SdA e UPS: le differenze

Innanzitutto chiariamo che un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) non è un SdA.

Un sistema di accumulo non può essere riconducibile ad un UPS a meno che esso non sia un vero UPS, ovvero che sia rispondente alla normativa di prodotto EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50171.
Di conseguenza ogni SdA deve fornire i servizi di rete elencati nella Norma CEI 0-21 oppure CEI 0-16. 

Ciò è stato chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 4 marzo 2016; tale FAQ, in accordo con le Norme CEI 0-16 e 0-21 in vigore, ha ribadito che:

  1. la norma tecnica in vigore considera come generatore qualsiasi apparecchiatura in grado di generare energia elettrica collegata alla rete di distribuzione mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (ovvero inverter lato rete);
  2. un sistema di accumulo (SdA) non può essere in alcun modo riconducibile a UPS
  3. tale tipo di apparecchiatura (SdA) deve sostenere le prove previste nelle suddette norme finalizzate a verificare l’attitudine della stessa a fornire i servizi di rete.

 

Accumulo: come funziona?

Produrre da soli in modo pulito la propria energia grazie ai pannelli solari fotovoltaici montati sul tetto di casa è una scelta che molti hanno fatto negli anni passati e molti stanno continuando a fare anche adesso. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo dell’energia che non viene autoconsumata nel momento in cui è prodotta.

L’impianto fotovoltaico ovviamente produce solo quando il sole splende, mentre i consumi elettrici delle famiglie spesso non sono concentrati nelle ore solari. Per utilizzare quasi al 100% l’energia autoprodotta dall’impianto FV la strada più interessante, dopo un’attenta analisi della propria tipologia di consumo elettrico, è quella di dotarsi di un sistema di batterie. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo . Continua a leggere

Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo  per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo. 

Il dubbio che persiste

Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).

Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.

Le detrazioni sulle batterie per impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).

La conferma che impianti in storage possono godere della detrazione al 50%

La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.

Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).

Detrazioni IRFEF ed incentivi in Conto Energia

L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.

Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.

Regole tecniche per i sistemi di accumulo

Il GSE ha reso note le regole tecniche per l’integrazione dei dispositivi di accumulo di energia nel sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera 574/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le regole tecniche aggiornano e integrano le Procedure Applicative del GSE e relative all’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, per il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine, in caso di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia.

Secondo le nuove regole, il Soggetto Responsabile che installi sistemi di accumulo in impianti di produzione dovrà inviare al GSE la comunicazione d’inizio e fine installazione. Sarà possibile inoltre richiedere al Gestore una valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’intervento.

Chi potrà installarli?

Tutti i produttori che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (compresi i prezzi minimi garantiti) potranno installare sugli impianti uno o più sistemi di accumulo, dopo averne informato il GSE.

Riguardano impianti:

  • solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti;
  • di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico;
  • a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi;
  • di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi;
  • a fonte rinnovabile che accedono ai prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato:
  • a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto;
  • a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di garanzie d’origine

 

Per l’installazione di sistemi di accumulo occorre tenere conto di quanto già previsto dal Testo Integrato Connessioni Attive, compresa la registrazione sul sistema GAUDÌ di Terna.

In particolare, chi richiede la connessione dovrà registrare i sistemi di accumulo nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna. Qualora i sistemi siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto.

Precisa però il GSE che “il mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento è inoltre consentito solo a seguito della corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata da sistemi di accumulo, come certificato dai gestori di rete”.

Fotovoltaico

Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia fotovoltaico, per la corretta erogazione degli incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi (di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi.

Solare termico

Anche in questo caso, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.

Rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Quelli che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi hanno regole diverse riguardo alla misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo. Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione, mentre per gli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, è sempre necessaria.

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