Testo Unico Rinnovabili e interesse pubblico prevalente
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Detrazioni 2026: Scopri di più su Ecobonus, Bonus Casa e sugli interventi ammessi per le agevolazioni fiscali
Torno a parlare di Conto Termico per chiarire meglio quali interventi sono ammissibili e quanto può essere conveniente questa opzione non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per aziende e privati.
Il Conto termico 2.0 è stato introdotto nel 2016 ed incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.
Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato con il GSE e il soggetto responsabile. Gli incentivi
sono corrisposti nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della
tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare
dell’incentivo non superi i 5.000 euro.
Gli interventi compresi all’interno della normativa inerente al Conto Termico sono di diverse tipologie ed ad ognuno è associata una certa percentuale in termini di agevolazioni.
Incentivi fino al 40% per:
Incentivi 50%:
Incentivi 55% se i lavori di cui al punto precedente sono realizzati in abbinamento a lavori di:
Incentivi fino al 65% per:
Rientrano nel piano di incentivi del Conto Termico anche le spese relative all’Ape (Attestato di prestazione energetica) e alla diagnosi energetica, con un 50% di agevolazione per i soggetti privati e un 100% per quelli pubblici.
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Per saperne di più: Conto termico – GSE
Immagine di copertina: https://www.harmanstoves.com
Ecobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2018 sulla base delle ultime novità.
Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018, sono in vigore importanti novità che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.
La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.
I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.
Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:
Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.
Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.
L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.
Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica.
Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
Attenzione: la detrazione al 70-75% vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:
Segnalo tuttavia che è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto attualmente sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.
A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.
La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.
Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA.
Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
Ecco tutti i documenti da conservare:
Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.
Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.
Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:
Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.
I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.
In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-2018-novita-come-funziona-spese-ammesse-detrazione#a
L’Ecobonus è un’importante forma di agevolazione fiscale riconosciuta a chi effettua lavori in grado di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, sia nel caso di edifici privati che condomini.
L’Ecobonus previsto per la sostituzione di finestre ed infissi è cambiato con la Legge di Bilancio 2018: per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione fiscale riconosciuta passe dal 65% al 50% dell’importo sostenuto.
La semplice sostituzione degli infissi in un appartamento accede sempre all’ecobonus?
Come hanno ricordato più volte l’Enea e l’Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa in quanto un intervento di riqualificazione energetica, per essere agevolato, deve assicurare il conseguimento di un risparmio rispetto alla situazione originaria.
L’ecobonus, infatti, è un beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui si consegua un risparmio energetico.
L’intervento, oltre a configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti, deve delimitare un volume riscaldato e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
Fino al 31 dicembre 2018 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi è prevista una detrazione del 50%.
Gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro (strutture opache verticali e orizzontali) sono rimaste agevolabili al 65%.
Il limite massimo detraibile è di 60 mila euro per unità immobiliare.
Affinché sia detraibile l’intervento deve:
Oltre al costo di acquisto e sostituzione delle nuove finestre a risparmio energetico, rientrano tra le spese ammesse in detrazione fiscale anche:
Sono inoltre ammesse in detrazione anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, come persiane o scuri che risultano strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel telaio.
La differenza principale tra bonus ristrutturazione ed ecobonus consiste nella platea dei beneficiari; il primo consiste in una detrazione irpef del 50% e interessa solo i privati. Inoltre sono coinvolti unicamente gli immobili residenziali.
L’ecobonus, invece, è anche una detrazione Ires, oltre che Irpef, e quindi coinvolge anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e le associazioni tra professionisti. Inoltre, possono accedere al beneficio gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e strumentali) su cui vengono effettuati lavori di efficientamento energetico.
Di conseguenza, l’ecobonus (anche se ridotto rispetto agli anni precedenti) rimane l’unica agevolazione a cui possono accedere le imprese mentre i privati hanno la possibilità di scegliere tra le due agevolazioni nel caso di immobili residenziali o sfruttare l’ecobonus per edifici non residenziali.
Fonti: Edilportale, Guida Fisco
L’articolo che segue è tratto da www.ingegneri.info, a cura della redazione della testata. Il contenuto è protetto da copyright. L’approfondimento è a cura dell’ing. Annamaria Castagna – Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft.
Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze: Continua a leggere
La Conferenza unificata ha approvato il 20 gennaio 2016 il decreto attuativo “Aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” inerente il Conto Termico 2.0, tenendo conto delle proposte di Anci e Regioni.
Il decreto è stato firmato il 27 gennaio 2016 dal Ministro dello Sviluppo Economico.
Questi gli elementi principali del decreto: Continua a leggere
La certificazione energetica sottocosto. Prendo spunto da questo articolo pubblicato da Altroconsumo: http://www.altroconsumo.it/casa-energia/nc/news/certificazione-energetica-meglio-non-fidarsi-delle-offerte-online
La testata ha provato a comprare tre diversi coupon che offrivano certificati energetici a buon prezzo (da 30 € a 130 €) tramite Groupon, sito web di acquisti scontati online. I risultati della loro inchiesta dimostrano “luci e ombre sulla qualità delle certificazioni energetiche low cost” e la cosa non mi stupisce.
Chi acquista un servizio low cost sa che una certa percentuale di rischio è da mettere in conto.
Può andare bene. Risponde il giovane professionista che è veloce (ha ancora poche commesse) e preparato (ha studiato fino all’altro ieri) ma ancora tiene i prezzi bassi perchè ha da poco iniziato a lavorare e vive presso la famiglia di origine praticamente senza spese. Risponde lo studio tecnico, anche avviato, che sfrutta a sua volta il servizio low cost come trampolino di lancio per attirare nuovi clienti e proporre loro a prezzo di mercato le prestazioni professionali successive.
Ma può anche andare male, se rispondono ditte dalla dubbia serietà professionale (per usare un eufemismo) che, dopo avere intascato il pattuito, non si fanno più trovare.
l’APE esprime una classe energetica come risultato della messa nero su bianco delle caratteristiche dell’immobile che si sta valutando. Forma e tipologia dei corpi scaldanti, degli impianti, dimensioni e caratteristiche delle superfici opache e trasparenti e valutazione delle tecniche di costruzione utilizzate consentono di ricavare l’indice di prestazione energetica.
Risultati difformi tra due attestati su di uno stesso immobile possono solo significare una cosa: qualcuno lo ha valutato approssimativamente.
Solo se ci si sente di correre il rischio. E comunque informandosi preventivamente sui professionisti a cui ci si affida.
Qualcuno può credere che l’APE sia soltanto “un altro pezzo di carta”, ma pagare poco e ricevere zero non va a genio a nessuno.
Ho scelto di operare dando ai miei clienti da subito una tempistica di evasione pratica e di proporre tariffe ragionevoli.
Come? Se riesco, attraverso una attenta valutazione dei miei costi di gestione attività, a limitare le spese generali dello studio senza andare a discapito della qualità, questo vantaggio ho deciso di ribaltarlo sui miei clienti finali.
Ma se l’APE di un appartamento richiede al professionista una giornata di lavoro + una trasferta (valutazione mediamente realistica) non è possibile scendere al di sotto di un prezzo minimo: non è solo questione di accuratezza nella valutazione, è proprio il tempo materiale che ci si impiega a redigerla che non è poco.
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%.
Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.
L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un ACE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).
Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
paola@ingcapra.it
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WHATSAPP e telefono: 01431921384

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