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Home›Rinnovabili›Fotovoltaico›Iter semplificato per impianti fotovoltaici. Condizioni per accedere

Iter semplificato per impianti fotovoltaici. Condizioni per accedere

By PaolaCapra
Settembre 2, 2017
21270
28
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E’ possibile impiegare l’iter semplificato (vedi link) se per l’impianto fotovoltaico sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un’utenza elettrica attiva (un contatore) in bassa tensione: non è il caso di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni appena realizzate) o di chi possiede un contatore elettrico relativo ad un’utenza disattivata in passato;
  • l’impianto da realizzare non deve avere una taglia in potenza maggiore della potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente: se un’utenza elettrica ha una potenza contrattuale in prelievo di 3 kW + il 10% di  franchigia ovvero effettivi 3,3 kW, l’impianto fotovoltaico che si desidera realizzare non deve superare 3,3 kWp;
  • l’impianto fotovoltaico non deve comunque avere una taglia in potenza nominale superiore a 20 kWp;
  • per l’impianto da realizzare deve essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio Sul Posto;
  • deve essere realizzato su tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell’edificio;
  • non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione (altri impianti fotovoltaici) sullo stesso punto di prelievo (connessi cioè alla stessa utenza elettrica);
  • l’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura: un nuovo impianto fotovoltaico realizzato in fascia di rispetto fluviale o stradale, o in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve seguire l’iter ordinario;
  • la domanda di connessione non può essere richiesta per impianti già realizzati ma non ancora autorizzati.

Riepilogo

iter fotovoltaico

 

Nuovi impianti con accumulo integrato

Un impianto fotovoltaico che rispetta tutti i requisiti può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.

Conclusioni

Qualora decidiate di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della vostra abitazione  occorrerà scegliere un installatore ed un professionista
che, oltre a seguirvi a livello progettuale, potranno anche gestire per voi l’iter amministrativo.

Per un impianto fotovoltaico in iter ordinario occorrerà:

  • ottenere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • dichiararlo al GSE al fine della stipulazione della convenzione di Scambio Sul Posto.

Per un impianto fotovoltaico in iter semplificato occorrerà:

  • presentare il modello unico, se si rientra nei requisiti;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • tenere traccia di tutti i passaggi eseguiti in autonomia dal Gestore, per ricavare le proprie credenziali di accesso ai portali Gaudì e GSE.

Per saperne di più :

  • Consulta le nostre tariffe
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28 comments

  1. MARCO LATORRE 24 Maggio, 2018 at 15:08 Rispondi

    ciao Paola, prima di tutto complimenti per il tuo blog. Mi occupo anch’io, tra le altre cose, di fotovoltaico. Sono capitato qui cercando info sull’iter semplificato poiché ho un dubbio che mi attanaglia a cui non riesco a dare una risposta. Magari tu hai già avuto modo di sviscerare la questione:
    Se un impianto ftv possiede tutti i requisiti per accedere all’iter semplificato ma la pratica edilizia è già stata presentata, si dovrebbe procedere con l’iter ordinario?
    ti ringrazio in anticipo per la risposta.
    buon lavoro
    Marco

    p.s. Ti segnalo, qualora non lo sapessi, che, da circa un anno a questa parte, anche in presenza di vincolo paesistico, si può procedere con l’iter semplificato se il campo fotovoltaico è complanare alla copertura o se posto su coperture piane e in modo da non essere visibile dagli spazi pubblici esterni. (DPR 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, art. A.6)

    • PaolaCapra 25 Maggio, 2018 at 09:37 Rispondi

      Ciao Marco,
      con i colleghi delle varie associazioni di categoria siamo giunti alla conclusione che, purtroppo, in caso di pratica edilizia già presentata, l’iter diventa ordinario.
      Ti ringrazio molto per la segnalazione, non ne ero a conoscenza. In caso di vincolo paesaggistico per unicità del paesaggio e impianto complanare alla copertura e non visibile da spazi esterni, esattamente lo scorso anno il Comune di un Produttore mi aveva chiesto la relazione paesaggistica semplificata.
      Approfondirò: potrebbe essere un ottimo tema per un nuovo articolo.

      • MARCO LATORRE 25 Maggio, 2018 at 11:45 Rispondi

        Bene, sono felice di averti dato un’informazione utile. Penso che condividere le proprie conoscenze dovrebbe essere il dovere di ognuno. Poi, certo, le prestazioni intellettuali, basate sulle competenze professionali acquisite con impegno e fatica, non possono essere regalate… non sto parlando questo. Però non c’è niente di più odioso degli stitici del sapere. E in giro ce ne sono tanti, che pena mi fanno…
        Per questo, quello che fai tu, e tutti coloro che gestiscono propri siti e blog come questo, semplicemente non ha prezzo… e ti eleva al di sopra della massa degli zombi istruiti. Grazie a te!

  2. alessio 1 Agosto, 2018 at 18:04 Rispondi

    Buongiorno Paola
    ho un dubbio sull’iter semplificato…. nel portale di e-distribuzione si parla fra le condizioni per accedere di “impianto complanare al tetto di copertura” quindi se ho un tetto piano ed i moduli sono installati su triangoli con inclinazione di 20° devo passare al regime ordinario?
    ti sono capitati casi analoghi?
    ti ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Saluti.
    Alessio.

    • PaolaCapra 1 Agosto, 2018 at 18:53 Rispondi

      Buongiorno Alessio
      Anche se non mi sono capitati casi analoghi, confermo che con moduli non complanari al tetto l’iter è quello ordinario.
      Saluti anche a te, Paola

    • Gianpiero Leogrande 18 Settembre, 2018 at 18:50 Rispondi

      Mettendo un pò di cose insieme:
      1. la regione Puglia equipara agli ” integrati” gli impianti su solai con H max INFERIORE a quella dei parapetti o, nel caso di assenza degli stessi, con H max 30cm
      2. il DPR 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, art. A.6 esenta questi impianti dalla paesaggistica se non visibili dall’esterno
      3. ho avuto conferma da colleghi che per gli impianti con H inferiore ai parapetti non fa nessuna obiezione con la semplificata…
      4. Il FV adesso è edilizia libera

      Quindi per me si può fare

      • Gianni Giuliani 24 Ottobre, 2018 at 18:54 Rispondi

        Buonasera Gianpiero,
        cortesemente mi potresti indicare con quale legge le Regione Puglia equipara gli impianti?
        Grazie

        Gianni Giuliani

      • gianni 26 Ottobre, 2018 at 17:35 Rispondi

        Ciao Gianpiero,
        potrei sapere quale è questa legge della Regione Puglia che equipara gli impianti?
        Grazie

      • GeomGiuliani 29 Ottobre, 2018 at 12:30 Rispondi

        Buongiorno,
        cortesemente potrei sapere con quale legge la regione puglia equipara gli impianti ?
        Personalmente credo che ‘iter semplificato sia solo per gli impianti complanari alla falda, mentre per gli impianti montati sui triangoli, sia che siano al di sotto della balaustra perimetrale o che il terrazzo ne sia sprovvisto., l’iter dovrebbe essere ordinario.
        Giusto oppure sbaglio?
        Grazie

        • PaolaCapra 30 Ottobre, 2018 at 13:50 Rispondi

          Buongiorno GeomGiuliani
          in rete io ho trovato la Circolare n. 2/2011 della Regione Puglia.
          http://old.regione.puglia.it/web/files/ambiente/DGR_circolare3_2011.pdf
          E’ possibile che Gianpiero si riferisse a questa.

          • GeomGiuliani 30 Ottobre, 2018 at 15:48

            Buongiorno,
            grazie per la celere risposta e chiedo scusa per i numerosi messaggi, nn era mia intenzione.
            IngCapra la circolara è la stessa che ho trovato io, pensavo ce ne fosse stata una più recente.
            Dalle mie parti, ovvero in pr di Bari, molti colleghi utilizzano l’iter semplificato per connettere gli impianti anche senn complanari alla falda…il problema è che i tecnici enel quando attivano gli impianti nn fanno nessun ricscontro in merito alle pratiche …
            Voi come fate?
            Grazie

          • PaolaCapra 13 Novembre, 2018 at 13:55

            Buongiorno GeomGiuliani
            rispondo oggi al quesito per dirle che anche qui in Piemonte mi è stato approvato l’iter semplificato per impianto “quasi complanare” alla falda, che è lo stesso caso che lei mi ha sottoposto.
            Evidentemente, pur non essendoci un riferimento normativo vero e proprio, ogni tanto il buonsenso prevale ancora!

          • Gianpiero Leogrande 2 Febbraio, 2021 at 16:55

            mi sono reimbattuto in questa discussione perchè cercavo le stesse info
            art. 3 del RR 29 Puglia del 30/11/2012
            http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/4909519/N173suppl_30_11_12.pdf/e908637e-c8e4-4c06-9f28-658ce7fdf5ee;jsessionid=0B404F8750DC8B13D51BC2C596C4C0C1

            Articolo 3
            Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b riportata nell‒Allegato 2 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010 pag. 35642

            1. La definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b è cosi modificata:

            “Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche:

            i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
            ii. impianti realizzati su tetti piani con l’altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
            iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l’€™altezza massima dei moduli che non deve superare l’altezza della balaustra esistente e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
            Sono esclusi dalla possibilità  di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella Zona territoriale omogenea di tipo A degli strumenti urbanistici vigenti

  3. Filippo 2 Agosto, 2018 at 17:51 Rispondi

    Ciao, volevo chiedere se per fare l’iter semplificato l’utilizzatore deve essere per forza un privato o può essere anche un’azienda con partita iva che abbia fornitura bt >20 kW ma impianto FV da fare con P<=20 kW che voglia farlo su tetto complanare allo stesso

    • Gianpiero Leogrande 18 Settembre, 2018 at 18:45 Rispondi

      Il decreto vale sia per privati che per aziende…e parla di potenza dell’impianto, non della fornitura! quindi è fattibile…

  4. nicola 9 Ottobre, 2018 at 16:08 Rispondi

    Ciao, volevo un chiarimento: per la richiesta di iter semplificato si richiede che l’impianto sia installato sul tetto. Vale anche nel caso si decida di installare l’impianto sul tetto di una tettoia separata dalla casa, ma sempre nella sua pertinenza?

    • PaolaCapra 11 Ottobre, 2018 at 15:48 Rispondi

      Ciao Nicola,
      l’art. 7 comma 2 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 parla di “edifici e loro pertinenze” per il solare termico, ma non fa riferimento al fotovoltaico.
      Personalmente non ho letto da nessuna parte la conferma di poter seguire l’iter semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici sulle pertinenze ma, se tutte le altre condizioni sono verificate, io proverei comunque ad inserire l’iter semplificato sulla domanda di connessione.
      Nella peggiore delle ipotesi ti sarà chiesto di convertire ad iter ordinario.

  5. Davide 5 Dicembre, 2018 at 11:48 Rispondi

    Ciao Paola,
    mi chiamo Davide e sono un tuo collega ing.elettrico di Torino, anch’io mi occupo di fotovoltaico. Intanto brava per il tuo blog e per il tempo che riesci a dedicare, so che non è facile..
    Ho una domanda..in caso di impianto Fv su nuova costruzione con obbligo secondo Dlgs 28/11 (con la potenza nominale ricavata da nota formula) e impianto già autorizzato con Permesso a Costruire e paesaggistica, posso accedere secondo te all’iter semplificato?
    Grazie e buon lavoro
    Davide

    • PaolaCapra 5 Dicembre, 2018 at 13:39 Rispondi

      Ciao Daniele,
      secondo me purtroppo no, dal momento che si tratta di un impianto che è già stato sottoposto a Permesso di Costruire e valutazione Paesaggistica.
      L’iter semplificato prevede infatti che resti in carico al Gestore di Rete l’onere di richiedere le autorizzazioni al Comune di pertinenza.
      Grazie per l’incoraggiamento e buon lavoro anche a te
      Paola

  6. Enrico Miola 15 Gennaio, 2019 at 17:57 Rispondi

    Ciao Paola e complimenti per il tuo blog. Devo fare una domanda di connessione per un impianto da 3,6 kW con accumulo (inverter ibrido). La domanda ricade in iter semplificato. Per quanto riguarda il GSE, gli impianti con accumulo sono sempre compatibili con lo SSP? Cioè, se l’inverter ibrido è configurato in modo tale che tutta l’energia prodotta dai moduli va a caricare le batterie e/o alle utenze, l’energia immessa sarà pari a 0. Per logica devo lo stesso stipulare un contratto per la cessione in rete dell’energia, tramite appunto lo SSP, è corretto? Ho chiesto info al GSE ma mi hanno risposto che non ne sanno nulla. Grazie

    • PaolaCapra 16 Gennaio, 2019 at 09:10 Rispondi

      Ciao Enrico
      al di là delle dichiarazioni già rilasciate in fase di domanda di connessione, al tuo posto io chiederei anche lo scambio sul posto a GSE.
      Un impianto in accumulo è sempre compatibile con lo scambio sul posto. E’ vero che l’ibrido privilegia prima la ricarica delle batterie, ma il numero di kW accumulabili è limitato dalle dimensioni del dispositivo: per produzioni giornaliere maggiori della capacità di accumulo, abbinate a consumi limitati perché magari si è fuori casa, senza SSP l’eccedenza sarebbe regalata al Distributore.

  7. Enrico Miola 22 Gennaio, 2019 at 11:22 Rispondi

    Grazie 1000 Paola. Mi era sorto il dubbio in quanto al GSE telefonicamente mi hanno risposto “guardi, sinceramente non ne sappiamo nulla della compatibilità o meno tra accumulo e SSP”, se non lo sanno loro 😉

    Buona giornata

  8. Lunardini Lino 29 Marzo, 2019 at 13:03 Rispondi

    Un fotovoltaico su un pergolato che copre dei parcheggi di una villa può essere trattato con iter semplificato ?
    Posso fare un impianto fotovoltaico su un terreno di pertinenza di una villa perchè sul tetto non è possibile installarlo?

    • PaolaCapra 29 Marzo, 2019 at 15:39 Rispondi

      Buongiorno Lino,
      un fotovoltaico su un pergolato secondo me rientra in iter ordinario.
      Anche un fotovoltaico a terra rientra nell’iter ordinario, tuttavia prima di iniziare a pianificare l’intervento io ne verificherei la fattibilità con l’ufficio tecnico del Comune. Potrebbe trattarsi di aree in cui il regolamento edilizio in qualche modo non incoraggia questo tipo di interventi

  9. Giovanni 31 Luglio, 2019 at 10:23 Rispondi

    Buongiorno Paola,
    Avrei bisogno di un chiarimento riguardo l’iter semplificato. Nel caso di ampliamento di un impianto FV domestico a tetto che rimanga al di sotto della potenza già disponibile in prelievo, si può utilizzare l’iter semplificato o bisogna procedere con l’ordinario?
    La ringrazio.

    • PaolaCapra 31 Luglio, 2019 at 10:39 Rispondi

      Buongiorno

      A meno che non si proceda alla creazione di una nuova sezione, e’ necessario avviare una pratica in iter ordinario

      Cordiali saluti
      Ing. Capra

  10. Michael Chilin 11 Ottobre, 2019 at 10:56 Rispondi

    Buongiorno ing.
    prima di tutto grazie per questo utilissimo blog.
    Secondo lei un tetto piano, con i pannelli installati con zavorre di cemento e massima inclinazione 10/15°
    rientra nell’ iter semplificato?
    Premetto che con l’ inclinazione non andiamo a superare l’ altezza del parapetto.
    Grazie

    saluti

    • PaolaCapra 11 Ottobre, 2019 at 11:21 Rispondi

      Buongiorno e grazie per l’interesse dimostrato
      Si, le connessioni degli impianti su tetto piano con pannelli installati su struttura zavorrata vengono accettati come iter semplificato, anche se la norma relativamente al caso specifico non e’ effettivamente molto chiara

      Cordiali saluti
      Ing. Capra

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Credits: Studio Tecnico ing. Paola Capra
 

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