Iter semplificato per impianti fotovoltaici. Condizioni per accedere

E’ possibile impiegare l’iter semplificato (vedi link) se per l’impianto fotovoltaico sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un’utenza elettrica attiva (un contatore) in bassa tensione: non è il caso di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni appena realizzate) o di chi possiede un contatore elettrico relativo ad un’utenza disattivata in passato;
  • l’impianto da realizzare non deve avere una taglia in potenza maggiore della potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente: se un’utenza elettrica ha una potenza contrattuale in prelievo di 3 kW + il 10% di  franchigia ovvero effettivi 3,3 kW, l’impianto fotovoltaico che si desidera realizzare non deve superare 3,3 kWp;
  • l’impianto fotovoltaico non deve comunque avere una taglia in potenza nominale superiore a 20 kWp;
  • per l’impianto da realizzare deve essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio Sul Posto;
  • deve essere realizzato su tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell’edificio;
  • non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione (altri impianti fotovoltaici) sullo stesso punto di prelievo (connessi cioè alla stessa utenza elettrica);
  • l’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura: un nuovo impianto fotovoltaico realizzato in fascia di rispetto fluviale o stradale, o in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve seguire l’iter ordinario;
  • la domanda di connessione non può essere richiesta per impianti già realizzati ma non ancora autorizzati.

Riepilogo

iter fotovoltaico

 

Nuovi impianti con accumulo integrato

Un impianto fotovoltaico che rispetta tutti i requisiti può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.

Conclusioni

Qualora decidiate di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della vostra abitazione  occorrerà scegliere un installatore ed un professionista
che, oltre a seguirvi a livello progettuale, potranno anche gestire per voi l’iter amministrativo.

Per un impianto fotovoltaico in iter ordinario occorrerà:

  • ottenere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • dichiararlo al GSE al fine della stipulazione della convenzione di Scambio Sul Posto.

Per un impianto fotovoltaico in iter semplificato occorrerà:

  • presentare il modello unico, se si rientra nei requisiti;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • tenere traccia di tutti i passaggi eseguiti in autonomia dal Gestore, per ricavare le proprie credenziali di accesso ai portali Gaudì e GSE.

Per saperne di più :

28 commenti
  1. MARCO LATORRE
    MARCO LATORRE dice:

    ciao Paola, prima di tutto complimenti per il tuo blog. Mi occupo anch’io, tra le altre cose, di fotovoltaico. Sono capitato qui cercando info sull’iter semplificato poiché ho un dubbio che mi attanaglia a cui non riesco a dare una risposta. Magari tu hai già avuto modo di sviscerare la questione:
    Se un impianto ftv possiede tutti i requisiti per accedere all’iter semplificato ma la pratica edilizia è già stata presentata, si dovrebbe procedere con l’iter ordinario?
    ti ringrazio in anticipo per la risposta.
    buon lavoro
    Marco

    p.s. Ti segnalo, qualora non lo sapessi, che, da circa un anno a questa parte, anche in presenza di vincolo paesistico, si può procedere con l’iter semplificato se il campo fotovoltaico è complanare alla copertura o se posto su coperture piane e in modo da non essere visibile dagli spazi pubblici esterni. (DPR 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, art. A.6)

    Rispondi
    • PaolaCapra
      PaolaCapra dice:

      Ciao Marco,
      con i colleghi delle varie associazioni di categoria siamo giunti alla conclusione che, purtroppo, in caso di pratica edilizia già presentata, l’iter diventa ordinario.
      Ti ringrazio molto per la segnalazione, non ne ero a conoscenza. In caso di vincolo paesaggistico per unicità del paesaggio e impianto complanare alla copertura e non visibile da spazi esterni, esattamente lo scorso anno il Comune di un Produttore mi aveva chiesto la relazione paesaggistica semplificata.
      Approfondirò: potrebbe essere un ottimo tema per un nuovo articolo.

      Rispondi
      • MARCO LATORRE
        MARCO LATORRE dice:

        Bene, sono felice di averti dato un’informazione utile. Penso che condividere le proprie conoscenze dovrebbe essere il dovere di ognuno. Poi, certo, le prestazioni intellettuali, basate sulle competenze professionali acquisite con impegno e fatica, non possono essere regalate… non sto parlando questo. Però non c’è niente di più odioso degli stitici del sapere. E in giro ce ne sono tanti, che pena mi fanno…
        Per questo, quello che fai tu, e tutti coloro che gestiscono propri siti e blog come questo, semplicemente non ha prezzo… e ti eleva al di sopra della massa degli zombi istruiti. Grazie a te!

        Rispondi
  2. alessio
    alessio dice:

    Buongiorno Paola
    ho un dubbio sull’iter semplificato…. nel portale di e-distribuzione si parla fra le condizioni per accedere di “impianto complanare al tetto di copertura” quindi se ho un tetto piano ed i moduli sono installati su triangoli con inclinazione di 20° devo passare al regime ordinario?
    ti sono capitati casi analoghi?
    ti ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Saluti.
    Alessio.

    Rispondi
    • Gianpiero Leogrande
      Gianpiero Leogrande dice:

      Mettendo un pò di cose insieme:
      1. la regione Puglia equipara agli ” integrati” gli impianti su solai con H max INFERIORE a quella dei parapetti o, nel caso di assenza degli stessi, con H max 30cm
      2. il DPR 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, art. A.6 esenta questi impianti dalla paesaggistica se non visibili dall’esterno
      3. ho avuto conferma da colleghi che per gli impianti con H inferiore ai parapetti non fa nessuna obiezione con la semplificata…
      4. Il FV adesso è edilizia libera

      Quindi per me si può fare

      Rispondi
      • Gianni Giuliani
        Gianni Giuliani dice:

        Buonasera Gianpiero,
        cortesemente mi potresti indicare con quale legge le Regione Puglia equipara gli impianti?
        Grazie

        Gianni Giuliani

        Rispondi
      • GeomGiuliani
        GeomGiuliani dice:

        Buongiorno,
        cortesemente potrei sapere con quale legge la regione puglia equipara gli impianti ?
        Personalmente credo che ‘iter semplificato sia solo per gli impianti complanari alla falda, mentre per gli impianti montati sui triangoli, sia che siano al di sotto della balaustra perimetrale o che il terrazzo ne sia sprovvisto., l’iter dovrebbe essere ordinario.
        Giusto oppure sbaglio?
        Grazie

        Rispondi
          • GeomGiuliani
            GeomGiuliani dice:

            Buongiorno,
            grazie per la celere risposta e chiedo scusa per i numerosi messaggi, nn era mia intenzione.
            IngCapra la circolara è la stessa che ho trovato io, pensavo ce ne fosse stata una più recente.
            Dalle mie parti, ovvero in pr di Bari, molti colleghi utilizzano l’iter semplificato per connettere gli impianti anche senn complanari alla falda…il problema è che i tecnici enel quando attivano gli impianti nn fanno nessun ricscontro in merito alle pratiche …
            Voi come fate?
            Grazie

          • PaolaCapra
            PaolaCapra dice:

            Buongiorno GeomGiuliani
            rispondo oggi al quesito per dirle che anche qui in Piemonte mi è stato approvato l’iter semplificato per impianto “quasi complanare” alla falda, che è lo stesso caso che lei mi ha sottoposto.
            Evidentemente, pur non essendoci un riferimento normativo vero e proprio, ogni tanto il buonsenso prevale ancora!

          • Gianpiero Leogrande
            Gianpiero Leogrande dice:

            mi sono reimbattuto in questa discussione perchè cercavo le stesse info
            art. 3 del RR 29 Puglia del 30/11/2012
            http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/4909519/N173suppl_30_11_12.pdf/e908637e-c8e4-4c06-9f28-658ce7fdf5ee;jsessionid=0B404F8750DC8B13D51BC2C596C4C0C1

            Articolo 3
            Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b riportata nell‒Allegato 2 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010 pag. 35642

            1. La definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b è cosi modificata:

            “Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche:

            i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
            ii. impianti realizzati su tetti piani con l’altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
            iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l’€™altezza massima dei moduli che non deve superare l’altezza della balaustra esistente e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
            Sono esclusi dalla possibilità  di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella Zona territoriale omogenea di tipo A degli strumenti urbanistici vigenti

  3. Filippo
    Filippo dice:

    Ciao, volevo chiedere se per fare l’iter semplificato l’utilizzatore deve essere per forza un privato o può essere anche un’azienda con partita iva che abbia fornitura bt >20 kW ma impianto FV da fare con P<=20 kW che voglia farlo su tetto complanare allo stesso

    Rispondi
    • Gianpiero Leogrande
      Gianpiero Leogrande dice:

      Il decreto vale sia per privati che per aziende…e parla di potenza dell’impianto, non della fornitura! quindi è fattibile…

      Rispondi
  4. nicola
    nicola dice:

    Ciao, volevo un chiarimento: per la richiesta di iter semplificato si richiede che l’impianto sia installato sul tetto. Vale anche nel caso si decida di installare l’impianto sul tetto di una tettoia separata dalla casa, ma sempre nella sua pertinenza?

    Rispondi
    • PaolaCapra
      PaolaCapra dice:

      Ciao Nicola,
      l’art. 7 comma 2 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 parla di “edifici e loro pertinenze” per il solare termico, ma non fa riferimento al fotovoltaico.
      Personalmente non ho letto da nessuna parte la conferma di poter seguire l’iter semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici sulle pertinenze ma, se tutte le altre condizioni sono verificate, io proverei comunque ad inserire l’iter semplificato sulla domanda di connessione.
      Nella peggiore delle ipotesi ti sarà chiesto di convertire ad iter ordinario.

      Rispondi
  5. Davide
    Davide dice:

    Ciao Paola,
    mi chiamo Davide e sono un tuo collega ing.elettrico di Torino, anch’io mi occupo di fotovoltaico. Intanto brava per il tuo blog e per il tempo che riesci a dedicare, so che non è facile..
    Ho una domanda..in caso di impianto Fv su nuova costruzione con obbligo secondo Dlgs 28/11 (con la potenza nominale ricavata da nota formula) e impianto già autorizzato con Permesso a Costruire e paesaggistica, posso accedere secondo te all’iter semplificato?
    Grazie e buon lavoro
    Davide

    Rispondi
    • PaolaCapra
      PaolaCapra dice:

      Ciao Daniele,
      secondo me purtroppo no, dal momento che si tratta di un impianto che è già stato sottoposto a Permesso di Costruire e valutazione Paesaggistica.
      L’iter semplificato prevede infatti che resti in carico al Gestore di Rete l’onere di richiedere le autorizzazioni al Comune di pertinenza.
      Grazie per l’incoraggiamento e buon lavoro anche a te
      Paola

      Rispondi
  6. Enrico Miola
    Enrico Miola dice:

    Ciao Paola e complimenti per il tuo blog. Devo fare una domanda di connessione per un impianto da 3,6 kW con accumulo (inverter ibrido). La domanda ricade in iter semplificato. Per quanto riguarda il GSE, gli impianti con accumulo sono sempre compatibili con lo SSP? Cioè, se l’inverter ibrido è configurato in modo tale che tutta l’energia prodotta dai moduli va a caricare le batterie e/o alle utenze, l’energia immessa sarà pari a 0. Per logica devo lo stesso stipulare un contratto per la cessione in rete dell’energia, tramite appunto lo SSP, è corretto? Ho chiesto info al GSE ma mi hanno risposto che non ne sanno nulla. Grazie

    Rispondi
    • PaolaCapra
      PaolaCapra dice:

      Ciao Enrico
      al di là delle dichiarazioni già rilasciate in fase di domanda di connessione, al tuo posto io chiederei anche lo scambio sul posto a GSE.
      Un impianto in accumulo è sempre compatibile con lo scambio sul posto. E’ vero che l’ibrido privilegia prima la ricarica delle batterie, ma il numero di kW accumulabili è limitato dalle dimensioni del dispositivo: per produzioni giornaliere maggiori della capacità di accumulo, abbinate a consumi limitati perché magari si è fuori casa, senza SSP l’eccedenza sarebbe regalata al Distributore.

      Rispondi
  7. Enrico Miola
    Enrico Miola dice:

    Grazie 1000 Paola. Mi era sorto il dubbio in quanto al GSE telefonicamente mi hanno risposto “guardi, sinceramente non ne sappiamo nulla della compatibilità o meno tra accumulo e SSP”, se non lo sanno loro 😉

    Buona giornata

    Rispondi
  8. Lunardini Lino
    Lunardini Lino dice:

    Un fotovoltaico su un pergolato che copre dei parcheggi di una villa può essere trattato con iter semplificato ?
    Posso fare un impianto fotovoltaico su un terreno di pertinenza di una villa perchè sul tetto non è possibile installarlo?

    Rispondi
    • PaolaCapra
      PaolaCapra dice:

      Buongiorno Lino,
      un fotovoltaico su un pergolato secondo me rientra in iter ordinario.
      Anche un fotovoltaico a terra rientra nell’iter ordinario, tuttavia prima di iniziare a pianificare l’intervento io ne verificherei la fattibilità con l’ufficio tecnico del Comune. Potrebbe trattarsi di aree in cui il regolamento edilizio in qualche modo non incoraggia questo tipo di interventi

      Rispondi
  9. Giovanni
    Giovanni dice:

    Buongiorno Paola,
    Avrei bisogno di un chiarimento riguardo l’iter semplificato. Nel caso di ampliamento di un impianto FV domestico a tetto che rimanga al di sotto della potenza già disponibile in prelievo, si può utilizzare l’iter semplificato o bisogna procedere con l’ordinario?
    La ringrazio.

    Rispondi
  10. Michael Chilin
    Michael Chilin dice:

    Buongiorno ing.
    prima di tutto grazie per questo utilissimo blog.
    Secondo lei un tetto piano, con i pannelli installati con zavorre di cemento e massima inclinazione 10/15°
    rientra nell’ iter semplificato?
    Premetto che con l’ inclinazione non andiamo a superare l’ altezza del parapetto.
    Grazie

    saluti

    Rispondi
    • PaolaCapra
      PaolaCapra dice:

      Buongiorno e grazie per l’interesse dimostrato
      Si, le connessioni degli impianti su tetto piano con pannelli installati su struttura zavorrata vengono accettati come iter semplificato, anche se la norma relativamente al caso specifico non e’ effettivamente molto chiara

      Cordiali saluti
      Ing. Capra

      Rispondi

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