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Iter semplificato 2022

GSE ha pubblicato ad Aprile 2022 i nuovi template per la compilazione della Parte I e Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022

I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:

  • per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
  • per l’accesso al regime del Ritiro Dedicato.

Le condizioni di accesso al nuovo Iter semplificato sono le stesse che furono previste per il Modello Unico del 2015.

Come funziona il Modello Unico?

Il Modello Unico (MU) per i piccoli impianti fotovoltaici può essere compilato direttamente online e velocizza l’iter quando si installano nuovi impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il MU per il Fotovoltaico si compone principalmente di due parti:

  •  Parte I – da compilare ed inviare prima dell’inizio dei lavori con i dati del richiedente, i dati catastali dell’immobile interessato ed una descrizione sommaria dell’impianto;
  •  Parte II – Regolamento di Esercizio: è la seconda parte da inviare ad intervento concluso, con i dati dell’impianto e la documentazione del caso.

Ritiro dedicato in iter semplificato

Il nuovo iter semplificato consente ora di attivare anche le convenzioni per ritiro dedicato, il regime di cessione dell’energia elettrica attraverso la vendita al Gse.
Grazie alla nuova procedura semplificata per attivare il ritiro dedicato, i produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete.
Una volta che il Gse avrà ricevuto i dati da parte dei Gestori di rete, attiverà il contratto di ritiro dedicato ed invierà al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.

Lo Scambio su Posto

Non sono previste variazioni per quanto riguarda la modalità di trasmissione delle informazioni per gli impianti che avanzano una richiesta per il regime di scambio sul posto.

L’iter ordinario

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai servizi GSE tramite la procedura standard in iter ordinario, la procedura non ha subito variazioni.

Per maggiori informazioni o per assistenza sulla tua pratica di connessione CONTATTAMI

Iter per aggiungere un sistema di accumulo

Quando si può installare un sistema di accumulo (SdA) su un impianto fotovoltaico esistente, senza perdere gli incentivi?

Se siete ancora indecisi sull’installazione vi consiglio di leggere questo interessante articolo di ELNET.

Se invece avete già deciso di installare un accumulo, facciamo insieme ordine sulle procedure da seguire e sugli errori da evitare.

Intanto possono montare un SdA gli impianti collegati alle reti di distribuzione in bassa o media tensione. Tutti gli impianti, infatti, possono essere abbinati a un dispositivo di storage elettrico per incrementare la percentuale di autoconsumo mantenendo gli incentivi, con una sola eccezione: quelli di potenza inferiore a 20 kWp regolamentati dal primo conto energia.

Iter per aggiungere un sistema di accumulo al proprio impianto di produzione

La Domanda di connessione sul Portale Produttori o su supporto equivalente va presentata per “adeguamento connessione esistente”.
Alcune caratteristiche dell’impianto, da descrivere nella domanda di connessione, cambiano a seconda:

  • di dove si vuole connettere il sistema di accumulo: in questo articolo ne ho parlato diffusamente;
  • di cosa si intende connettere: solo il sistema di accumulo o una nuova sezione di impianto (aumento di potenza con annesso accumulo).

Quando la connessione del sistema di accumulo è contestuale all’aggiunta di ulteriori pannelli si presenta la “classica” domanda di connessione.

Quando invece la domanda di connessione riguarda il solo SdA è importante distinguere il tipo di generazione per lo storage:

  • se l’accumulo viene inserito tra l’inverter ed il contatore/misuratore di energia prodotta allora esso è alimentato esclusivamente da fonte rinnovabile.
  • invece se l’accumulo viene inserito tra il contatore/misuratore di energia prodotta ed il l contatore/misuratore di energia prelevata allora esso è alimentato anche dalla rete. 

Regime di Scambio sul Posto

Nella domanda di connessione occorre inserire ai punti:

  • C5 – potenza nominale dell’impianto di produzione: …. kW (potenza nominale dell’impianto già connesso)
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove 0; Numero delle sezioni da modificare 0.
  • C23 – Aumento di potenza dell’impianto di produzione: 0 kW

Regime diverso da Scambio sul Posto

In questo caso, nella domanda di connessione, i punti di cui al paragrafo precedente diventano:

  • C5 – totale potenza nominale del SISTEMA DI ACCUMULO + IMP PRODUZIONE
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove: 1  (potenza nominale del sistema di accumulo) – Numero delle sezioni da modificare: 0
  • C23 – Aumento di potenza: …. kW (potenza nominale del sistema di accumulo)

Allegati obbligatori

Ad una domanda per sistema di accumulo vanno sempre inclusi questi due documenti:

  1. Addendum tecnico storage 
  2. Dichiarazione tecnica storage firmata (addendum tecnico in formato Pdf, caricato nella sezione “Allegati” della domanda di connessione sotto la voce specifica “Dichiarazione tecnica storage firmata”)

Come compilare le voci dell’Addendum tecnico storage

  • Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16): si dovrà riportare il riferimento alla configurazione di sistema di accumulo relativo alla Figura della normativa CEI 0-21 o CEI 0-16, ad esempio “Lo schema di connessione del sistema di accumulo è congruente con quello riportato in figura xx della Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16”
  • Tensione nominale: si dovrà riportare il valore della tensione di connessione del sistema di accumulo in Volt (V)
  • Potenza nominale del sistema di accumulo: si dovrà riportare il valore della potenza nominale del sistema di accumulo espresso in kW
  • Potenza di cortocircuito complessiva: si intende il valore in kW che l’impianto comprensivo di sistema di accumulo è in grado di immettere lato rete; nel caso in cui il sistema di accumulo sia sotteso all’inverter si conferma pari alla potenza di corto circuito dell’inverter
  • Capacità di accumulo nominale: si dovrà riportare il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in in kWh
  • Descrizione della tipologia chimica della cella: Riportare il “tipo di batteria” (ad esempio ioni di litio, al piombo, etc)
  • Monodirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo assorbe energia elettrica solo dall’impianto di produzione
  • Bidirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete elettrica pubblica
  • Lato produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo sia installato tra l’impianto di produzione e misuratore dell’energia elettrica prodotta
  • Lato post-produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumo sia installato tra misuratore dell’energia elettrica prodotta ed il misuratore dell’energia elettrica scambiata con la rete elettrica pubblica

SdA e UPS: le differenze

Innanzitutto chiariamo che un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) non è un SdA.

Un sistema di accumulo non può essere riconducibile ad un UPS a meno che esso non sia un vero UPS, ovvero che sia rispondente alla normativa di prodotto EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50171.
Di conseguenza ogni SdA deve fornire i servizi di rete elencati nella Norma CEI 0-21 oppure CEI 0-16. 

Ciò è stato chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 4 marzo 2016; tale FAQ, in accordo con le Norme CEI 0-16 e 0-21 in vigore, ha ribadito che:

  1. la norma tecnica in vigore considera come generatore qualsiasi apparecchiatura in grado di generare energia elettrica collegata alla rete di distribuzione mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (ovvero inverter lato rete);
  2. un sistema di accumulo (SdA) non può essere in alcun modo riconducibile a UPS
  3. tale tipo di apparecchiatura (SdA) deve sostenere le prove previste nelle suddette norme finalizzate a verificare l’attitudine della stessa a fornire i servizi di rete.

 

Iter semplificato per impianti fotovoltaici. Condizioni per accedere

E’ possibile impiegare l’iter semplificato (vedi link) se per l’impianto fotovoltaico sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un’utenza elettrica attiva (un contatore) in bassa tensione: non è il caso di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni appena realizzate) o di chi possiede un contatore elettrico relativo ad un’utenza disattivata in passato;
  • l’impianto da realizzare non deve avere una taglia in potenza maggiore della potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente: se un’utenza elettrica ha una potenza contrattuale in prelievo di 3 kW + il 10% di  franchigia ovvero effettivi 3,3 kW, l’impianto fotovoltaico che si desidera realizzare non deve superare 3,3 kWp;
  • l’impianto fotovoltaico non deve comunque avere una taglia in potenza nominale superiore a 20 kWp;
  • per l’impianto da realizzare deve essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio Sul Posto;
  • deve essere realizzato su tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell’edificio;
  • non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione (altri impianti fotovoltaici) sullo stesso punto di prelievo (connessi cioè alla stessa utenza elettrica);
  • l’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura: un nuovo impianto fotovoltaico realizzato in fascia di rispetto fluviale o stradale, o in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve seguire l’iter ordinario;
  • la domanda di connessione non può essere richiesta per impianti già realizzati ma non ancora autorizzati.

Riepilogo

iter fotovoltaico

 

Nuovi impianti con accumulo integrato

Un impianto fotovoltaico che rispetta tutti i requisiti può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.

Conclusioni

Qualora decidiate di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della vostra abitazione  occorrerà scegliere un installatore ed un professionista
che, oltre a seguirvi a livello progettuale, potranno anche gestire per voi l’iter amministrativo.

Per un impianto fotovoltaico in iter ordinario occorrerà:

  • ottenere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • dichiararlo al GSE al fine della stipulazione della convenzione di Scambio Sul Posto.

Per un impianto fotovoltaico in iter semplificato occorrerà:

  • presentare il modello unico, se si rientra nei requisiti;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • tenere traccia di tutti i passaggi eseguiti in autonomia dal Gestore, per ricavare le proprie credenziali di accesso ai portali Gaudì e GSE.

Per saperne di più :

Portale GSE: Come usare il codice identificativo o il PIN?

Questo articolo illustra la procedura guidata per creare un nuovo utente sul portale GSE.

Nell’articolo precedente ho spiegato cosa sono il codice identificativo e il PIN. Di seguito illustrerò come si usano per creare nuovi utenti o per creare il proprio utente dopo che è stata completata con GSE la procedura per il recupero delle credenziali di accesso al portale.

Registrazione

Per prima cosa accedere al Portale GSE all’indirizzo https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Ci si troverà di fronte a questa schermata, proseguire con “Registrati“.

Proseguire selezionando il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore

Proseguire inserendo il Codice Fiscale o, se il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore è una persona Giuridica, la Partita IVA. Concludere l’operazione.

Nella schermata successiva ci viene richiesto il PIN. Utilizzare uno dei tre codici nel campo dedicato. Una volta utilizzato il PIN non sarà più riutilizzabile. Nel caso la procedura non vada a buon fine per problemi di rete o interruzioni accidentali, il PIN inserito non sarà comunque più recuperabile.

Compilare il modulo e salvare. Da qui in poi la procedura è identica a quella proposta per le nuove registrazioni. 

Per proseguire con la registrazione consultare il Manuale Guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale GSE.

 

Accumulo: come funziona?

Produrre da soli in modo pulito la propria energia grazie ai pannelli solari fotovoltaici montati sul tetto di casa è una scelta che molti hanno fatto negli anni passati e molti stanno continuando a fare anche adesso. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo dell’energia che non viene autoconsumata nel momento in cui è prodotta.

L’impianto fotovoltaico ovviamente produce solo quando il sole splende, mentre i consumi elettrici delle famiglie spesso non sono concentrati nelle ore solari. Per utilizzare quasi al 100% l’energia autoprodotta dall’impianto FV la strada più interessante, dopo un’attenta analisi della propria tipologia di consumo elettrico, è quella di dotarsi di un sistema di batterie. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo . Continua a leggere

Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo  per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo. 

Il dubbio che persiste

Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).

Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.

Le detrazioni sulle batterie per impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).

La conferma che impianti in storage possono godere della detrazione al 50%

La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.

Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).

Detrazioni IRFEF ed incentivi in Conto Energia

L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.

Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.

Certificati Bianchi e fotovoltaico

I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per  incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni.  Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere

Benefici GSE in caso di immobile in locazione o comodato d’uso

Il GSE ha pubblicato una guida “MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ“, aggiornata a Ottobre 2015, nella quale si parla di  incentivazione e cambi di titolarità.

Tipologie di cambi di titolarità
Le tipologie di richiesta cambio titolarità sono indicate nella guida sulla base delle casistiche più frequenti. Tra queste individuiamo due casistiche di per sè non infrequenti in caso di immobili ad uso privato

  • Contratto di comodato d’uso
  • Locazione

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Fotovoltaico semplificato – il nuovo “modello unico”

Fotovoltaico semplificato: a partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo simultaneamente su due fronti:

  • a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • b) razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

In particolare, l’utente è chiamato attraverso un’unica interfaccia informatica a comunicare, con un primo invio, l’inizio dei lavori e, con un secondo invio, la fine degli stessi. Entrambe le comunicazioni comportano la trasmissione di un numero minimo di informazioni. A seguito dell’invio del Modello Unico, che consentirà altresì la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Allegati:

Schema decreto (pdf,372 Kb)

Modello unico (pdf,173 Kb)

 Chi è agevolato dalle nuove procedure semplificate?

Il nuovo “modello unico” semplificato riguarda la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo dalla rete. In ogni caso il modello unico semplificato è applicabile agli impianti di potenza fino ai 20 kW. Non solo: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato presso l’utente finale (l’utilizzatore dell’energia prodotta) che già sia allacciato in rete su un punto di prelievo attivo in bassa tensione.

Questa tipologia di utenza riguarda, in effetti, la gran parte degli impianti fotovoltaici che oggi vengono installati ed è la situazione di installazione più semplice e immediata.

 Cosa riguarda la semplificazione dell’iter?

La semplificazione riguarda tre semplici punti.

Primo: la procedura. Enel Distribuzione, che di norma emette un suo preventivo per l’allacciamento in rete degli impianti e attende l’accettazione del cliente con versamento di caparra, ora dovrebbe avviare automaticamente l’iter di connessione dopo una semplice richiesta da parte dell’utente. Le lunghe tempistiche per la connessione in rete, in questo modo, si riducono di molto per i piccoli impianti e per i casi più frequenti.

Secondo:costi di allacciamento. Il prezzo da pagare ad Enel Distribuzione diventa un prezzo forfetario di 100 euro.

Terzo: le tempistiche. Enel Distribuzione deve attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II del Modello Unico (inviato dal titolare impianto o suo delegato). Enel deve comunicare immediatamente al titolare impianto la disponibilità all’attivazione della connessione proponendo alcune date possibili per l’uscita effettiva dei suoi tecnici.

 Il nuovo iter sarà davvero così veloce?

La procedura semplificata per l’allacciamento in rete del fotovoltaico riguarda solo alcune tipologie di impianto, che sono in questo momento quelle più frequenti. Per tutti gli altri impianti la prassi, i costi e le tempistiche di allaccio rimangono quelle stabilite con le precedenti delibere.

Al di là delle indubbie semplificazioni, resta immutata la necessità di sottoscrivere e compilare il Regolamento di Esercizio, con i relativi allegati, che costituisce la parte più complessa della procedura di allacciamento alla rete per i non “addetti ai lavori”

Il tuo nuovo impianto fotovoltaico ha i requisiti per l’iter semplificato? Verificalo QUI

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032755-due-soli-click-per-impianto-fotovoltaico-sui-tetti-fino-a-20kw

Ringrazio http://www.fotovoltaiconorditalia.it per le FAQ.

ASSPC: SCHEMI DI SINTESI GRAFICA – Scegliere la tipologia di qualifica

Le immagini successive (SCHEMI DI SINTESI GRAFICA PER GLI ASSPC) guidano l’utente nella scelta della tipologia di qualifica da richiedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
 
Esse sono liberamente tratte dalla rivista Tuttonormel di Marzo 2015, alla quale si rimanda per la trattazione completa.
 
SSP NO
 
 
 
 
 
SSP SI

 

Per comprendere meglio le immagini si rimanda al:

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO  TISSPC