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Conto Termico 3.0: decreto Requisiti Minimi e quota di copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili

Categorie: Conto termico GSE

ll Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Decreto Requisiti Minimi prima del 4 Febbraio 2026

Nel caso di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l’installazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11, sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento (i principi minimi di integrazione e le decorrenze sono indicati all’allegato 3 del D.Lgs. 28/11).

Per essere certi che la “quota dell’energia producibile dai generatori installati che eccede le prescrizioni di cui al D.Lgs. 28/11” sia uguale al 100%, e che quindi la sostituzione del vecchio generatore abbia diritto al 100% del contributo di conto termico che si andrebbe a richiedere, è necessario allegare e inviare a GSE il titolo autorizzativo alla costruzione del fabbricato, completo in ogni sua parte, timbrato dal Comune.

Nella domanda di Conto Termico 3.0 sarà inoltre necessario verificare e asseverare, con documento a firma e timbro di un tecnico abilitato, se l’edificio dove è stato realizzato l’intervento è soggetto al rispetto della quota minima di copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili. Dovremo inoltre indicare l’eventuale quota di copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili e l’eventuale quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di legge.

Per fare tutto ciò, è necessario allegare evidenza documentale, relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge N. 10 del 09/01/1991, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, dove sia possibile evincere quanto dichiarato nell’asseverazione di cui sopra.

Quote rinnovabili obbligatorie dopo il 4 febbraio 2026

Dal 4 febbraio 2026 le percentuali di consumi da coprire tramite impianti alimentati a fonti rinnovabili sono modificate dal D.lgs. 5 gennaio 2026 sulle quote obbligatorie di fonti rinnovabili (FER).
Le nuove regole si applicano ai titoli edilizi presentati 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ed impongono nuove percentuali minime di copertura dei fabbisogni energetici attraverso fonti rinnovabili per tutti gli interventi.

Il decreto stabilisce percentuali minime di copertura del fabbisogno energetico complessivo (acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento), calcolato secondo la normativa tecnica vigente.

Gli interventi edilizi e le nuove quote rinnovabili

Secondo la normativa vigente, gli interventi edilizi si distinguono in:

  • Nuova costruzione, intesa come la realizzazione di un edificio completamente nuovo, su lotto libero o a seguito di demolizione totale con ricostruzione.
  • Ristrutturazione di primo livello, che riguarda interventi importanti che coinvolgono oltre il 50% dell’involucro edilizio e comportano una ristrutturazione sostanziale dell’impianto termico.
  • Ristrutturazione di secondo livello, relativa ad interventi meno invasivi, che interessano una parte dell’involucro edilizio senza arrivare a una riqualificazione energetica completa dell’edificio.
  • Ristrutturazione dell’impianto termico, come la sostituzione della caldaia o l’installazione di nuovi sistemi di climatizzazione per il miglioramento del fabbisogno energetico
Superficie disperdente > 50% Superficie disperdente > 25% Superficie disperdente < 25%
Con sostituzione del generatore I LIVELLO II LIVELLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Senza sostituzione del generatore II LIVELLO II LIVELLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
  • Nuova costruzione

    • ≥ 60% del fabbisogno energetico
    • ≥ 65% per edifici pubblici
  • Ristrutturazione di primo livello

    • ≥ 40%
    • ≥ 45% edifici pubblici
  • Ristrutturazione di secondo livello

    • ≥ 15%
    • ≥ 20% edifici pubblici
  • Ristrutturazione dell’impianto termico

    • ≥ 15%
    • ≥ 20% edifici pubblici

Alla luce di nuovi requisiti minimi di copertura da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto della quota minima di copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili diventerà condizione necessaria per accedere a tutti i contributi di Conto Termico 3.0.

In assenza di future semplificazioni diventerà quindi sempre necessario verificare e asseverare, con documento a firma e timbro di un tecnico abilitato, non tanto se l’edificio dove è stato realizzato l’intervento è soggetto al rispetto della quota minima di copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili, ma qual è la quota di copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili e quanto vale la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di legge.

Help Help

Cosa succede se non riesco a dimostrare che il mio intervento non fa parte della quota minima di rinnovabili?

L’incentivo di Conto Termico potrebbe non essere riconosciuto per il 100% del contributo di conto termico che si andrebbe a richiedere, ma per la sola quota eccedente gli obblighi di cui alla normativa vigente.

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