Direttiva RED III: portale ENEA sospeso dal 4 Febbraio 2026
L’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5, che recepisce in Italia la direttiva europea RED III (Renewable Energy Directive III), segna una svolta per l’efficienza energetica, per il settore delle detrazioni fiscali edilizie e per la progettazione degli impianti termici negli edifici.
Tra i primi effetti del nuovo quadro normativo vi è la temporanea sospensione dell’invio delle schede descrittive ENEA per i lavori avviati a partire dal 4 febbraio, necessaria per adeguare i sistemi informatici alle nuove disposizioni tecniche ed energetiche introdotte dal decreto.
ENEA ha comunicato, con avviso sul portale dedicato all’efficienza energetica, che l’invio delle schede descrittive è temporaneamente inibito per gli interventi con data di inizio lavori dal 4 febbraio 2026; la sospensione riguarda sia il portale Ecobonus e Bonus Casa sia quello relativo alle asseverazioni SuperEcobonus.
Restano invece valide le modalità ordinarie di trasmissione già previste per gli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto.
Il D.Lgs. 5/2026: recepimento italiano della RED III
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, in vigore dal 4 febbraio 2026, recepisce la direttiva UE 2023/2413 (RED III) per promuovere l’energia da fonti rinnovabili (FER) in Italia. Il decreto inasprisce gli obblighi di integrazione delle FER negli edifici (nuove costruzioni e ristrutturazioni), semplifica le procedure autorizzative per gli impianti e introduce target vincolanti per l’industria e i trasporti.
Tra le novità principali:
- revisione dei requisiti minimi degli impianti incentivati;
- aggiornamento degli allegati tecnici sugli impianti FER;
- maggiore integrazione con i regolamenti europei Ecodesign;
- passaggio da parametri teorici a prestazioni stagionali reali degli impianti.
Cosa cambia per gli impianti termici con il D.Lgs. 5/2026
La vera svolta riguarda i nuovi requisiti minimi per le ristrutturazioni, che diventano uno dei principali strumenti per la diffusione delle energie rinnovabili. Il nuovo quadro normativo estende gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili anche agli interventi sugli impianti termici, non solo alle nuove costruzioni o sulle ristrutturazioni rilevanti di primo livello.
Il decreto ridefinisce le percentuali minime di energia da FER per climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria su tutti gli edifici:
La RED III amplia il campo di applicazione includendo:
1) Sostituzione dei generatori;
2) Modifica dei sistemi di distribuzione;
3) Interventi su emissione e regolazione del calore.
Nuovi requisiti tecnici per gli impianti incentivati soggetti a Conto Termico 3.0 o Ecobonus / Bonus Casa
Il D.Lgs. 5/2026 introduce standard più stringenti per gli impianti incentivati.
Red III e sospensione ENEA
Nel breve periodo la sospensione del portale ENEA comporta:
1) Impossibilità temporanea di inviare nuove schede per lavori avviati dal 4 febbraio 2026;
2) Necessità di attendere l’aggiornamento del portale;
3) Attenzione alla corretta classificazione degli interventi secondo le nuove definizioni RED III.
Tuttavia, la sospensione delle comunicazioni ENEA non rappresenta un semplice aggiornamento tecnico bensì il passaggio da incentivi basati su singoli interventi a un modello più complesso, orientato alla prestazione energetica complessiva dell’edificio.
La RED III introduce infatti un cambio nel modo di pensare le ristrutturazioni edilizie, nel quale la conformità normativa e la progettazione integrata degli impianti termici saranno elementi sempre più determinanti per l’accesso agli incentivi fiscali.
Nonostante diverse pronunce della Corte di Cassazione (2024-2025) abbiano stabilito che l’omessa o tardiva comunicazione ENEA non comporta la decadenza dal beneficio fiscale (Ecobonus/Bonus Casa) purché il contribuente dimostri di aver effettuato i lavori e sostenuto le spese, alla luce della nuova Direttiva l’omessa comunicazione potrebbe non più garantire l’accesso automatico alla detrazione.
Ricordiamo quanto già esaminato in questo articolo: https://www.ingcapra.it/2026/03/05/conto-termico-3-0-quota-minima-di-copertura-da-fonti-rinnovabili/:
Cosa succede se non riesco a dimostrare che il mio intervento non fa parte della quota minima di rinnovabili?
Il bonus fiscale, come l’incentivo di Conto Termico, potrebbe non essere riconosciuto per il 100% del contributo che si andrebbe a richiedere, ma per la sola quota eccedente gli obblighi di cui alla normativa vigente.





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