edilizia libera

Semplificazioni per le rinnovabili con il Testo Unico Rinnovabili: sarà vero?

Data: 25 Gen 2026 - Tags:

Il Testo Unico Rinnovabili (TUR) si riferisce al Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190,  entrato in vigore il 30 dicembre 2024 e, a partire dall’11 dicembre 2025 oggetto di un correttivo del testo.

Obiettivo dichiarato del Decreto è consentire – nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio – la massima diffusione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (impianti FER), mediante la semplificazione, il riordino e la razionalizzazione delle relative procedure.

Caratteristiche Principali

Il TUR introduce diverse novità significative:

  • Semplificazione Amministrativa: L’obiettivo principale è velocizzare la realizzazione degli impianti, superando le precedenti complessità burocratiche.
  • Regimi Autorizzativi: La normativa articola le procedure in tre regimi principali, basati sulla dimensione e sull’ubicazione dell’impianto:
  • Check Check

    Edilizia libera

    per interventi di piccola entità

  • Check Check

    Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

    per impianti di medie dimensioni

  • Check Check

    Autorizzazione Unica (AU)

    per gli impianti più grandi o in aree sensibili.

  • Aree Idonee: Il testo fornisce criteri per l’identificazione delle aree idonee all’installazione di impianti FER, un compito demandato alle Regioni.
  • Neutralizzazione dei Vincoli: Una delle novità più rilevanti, introdotta dal correttivo D.Lgs. 178/2025, è la liberalizzazione dell’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture (anche in zona A dei centri storici), neutralizzando i vincoli urbanistici e rendendo non vincolante il parere della Soprintendenza (salvo per i beni culturali con vincolo diretto).
  • Recepimento Direttive UE: La normativa recepisce e attua le disposizioni delle direttive europee, in particolare la RED II (Direttiva UE 2018/2001) e i successivi aggiornamenti, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di energia rinnovabile.

Interesse pubblico prevalente

L’art. 3 del d.lgs. 190/2024 stabilisce che, in sede di ponderazione degli interessi, la costruzione e l’esercizio di impianti FER deve essere considerata di interesse pubblico prevalente, indifferibile ed urgente. Bisogna capire cosa significa e quali sono i limiti.

Il primo comma dell’art. 3 afferma: 1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

La lettura dell’articolo 3 del decreto legislativo 190 del 2024, nel volere esprimere il concetto dell’interesse pubblico prevalente, lascia quindi emergere da un lato il favore per le energie rinnovabili e dall’altro il timore che tutto questo impatti con l’ambiente in modo negativo.

Il Legislatore, di fatto, sembra dire: fonti rinnovabili sì ma con cautela.  

Questa “prudenza” lascia spazio alla discrezionalità delle amministrazioni coinvolte nei provvedimenti autorizzatori e non fornisce certezza agli operatori del settore energetico sui criteri di valutazione degli interessi coinvolti nei procedimenti.

Discrezionalità della pubblica amministrazione ed applicabilità del D.Lgs. 190/2024

Limitando le nostre osservazioni all’edilizia libera, l’art. 7 disciplina gli interventi di attività libera, elencati nell’Allegato A: l’attività è libera, ma è comunque disposta la presentazione del modello unico.

I presupposti generali per l’edilizia libera, per impianti nuovi o per rifacimento di impianti esistenti, sono la compatibilità urbanistica ed edilizia e la disponibilità “a qualunque titolo” da parte del proponente della superficie interessata dagli interventi.

L’ambito dell’attività libera viene circoscritto da una serie di esclusioni. Si rende infatti necessaria la PAS o, ove occorra, l’autorizzazione unica quando l’intervento ricade:

  1. su beni culturali oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali;
  2. in aree naturali protette o all’interno di siti della rete natura 2000;
  3. in aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’art. 20, comma 4, della L. n. 241/1990; ovvero:
  • realizza “interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico” o
  • ricade o produce “interferenze nella fascia di rispetto stradale” o
  • comporta “modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi”.

In aree con vincolo paesaggistico, il regime edilizio libero è irrilevante: in queste zone, e la normativa (D.Lgs 42/2004) impone il parere della Commissione per il Paesaggio o della Soprintendenza per qualsiasi opera che possa alterare il paesaggio, con sanzioni penali e amministrative.

Inoltre, in presenza di vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923), anche gli interventi in edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001) richiedono solitamente un’autorizzazione preventiva per la stabilità del terreno. Il vincolo tutela aree a rischio (frane, alluvioni) e prevale su qualsiasi semplificazione: in tali zone, non si forma mai il silenzio assenso. 

Conclusioni

In estrema sintesi, il prevalente interesse pubblico è una guida che orienta l’azione amministrativa verso il miglioramento complessivo del benessere collettivo, bilanciando molteplici interessi. Ma questi interessi potrebbero non coincidere con quelli del promotore dell’impianto che viene presentato.

Fino all’estrema conseguenza: l’edilizia è sì libera, ma quell’impianto non si può fare.

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