Rischio di incendio sui luoghi di lavoro: classificazione

Spesso ci si chiede quale sia il rischio di incendio per il proprio luogo di lavoro.

La domanda è lecita, perché da questa valutazione derivano gli obblighi di legge per la prevenzione incendi e la formazione dei lavoratori.

Di seguito illustrerò come si procede abitualmente nel classificare i luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. IX DM 10.3.98)

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

–  industrie e depositi, di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni.
–  fabbriche e depositi di esplosivi.
–  centrali termoelettriche.
–  impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili.
–  impianti e laboratori nucleari.
–  depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq.
–  attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq.
–  scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane.
–  alberghi con oltre 200 posti letto.
–  ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani.
–  scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.
–  uffici con oltre 1000 dipendenti.
–  cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.
–  cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

–  luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
–  cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

– tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Approfondimenti sul DPR 151/2011

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