Rischio di incendio sui luoghi di lavoro: classificazione
Spesso ci si chiede quale sia il rischio di incendio per il proprio luogo di lavoro.
La domanda è lecita, perché da questa valutazione derivano gli obblighi di legge per la prevenzione incendi e la formazione dei lavoratori.
Di seguito illustrerò come si procede abitualmente nel classificare i luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. IX DM 10.3.98)
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
– industrie e depositi, di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni.
– fabbriche e depositi di esplosivi.
– centrali termoelettriche.
– impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili.
– impianti e laboratori nucleari.
– depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq.
– attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq.
– scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane.
– alberghi con oltre 200 posti letto.
– ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani.
– scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.
– uffici con oltre 1000 dipendenti.
– cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.
– cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
– luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
– cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
– tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Approfondimenti sul DPR 151/2011