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Sostituzione infissi ed Ecobonus 2018

L’Ecobonus è un’importante forma di agevolazione fiscale riconosciuta a chi effettua lavori in grado di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, sia nel caso di edifici privati che condomini.

L’Ecobonus previsto per la sostituzione di finestre ed infissi è cambiato con la Legge di Bilancio 2018: per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione fiscale riconosciuta passe dal 65% al 50% dell’importo sostenuto.

Ecobonus 2018: i requisiti per accedere alla detrazione

La semplice sostituzione degli infissi in un appartamento accede sempre all’ecobonus?
Come hanno ricordato più volte l’Enea e l’Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa in quanto un intervento di riqualificazione energetica, per essere agevolato, deve assicurare il conseguimento di un risparmio rispetto alla situazione originaria.
L’ecobonus, infatti, è un beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui si consegua un risparmio energetico.
 
L’intervento, oltre a configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti, deve delimitare un volume riscaldato e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
 

Ecobonus 2018: la detrazione

Fino al 31 dicembre 2018 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi è prevista una detrazione del 50%.
Gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro (strutture opache verticali e orizzontali) sono rimaste agevolabili al 65%. 

Il limite massimo detraibile è di 60 mila euro per unità immobiliare.

Affinché sia detraibile l’intervento deve:

  • essere di sostituzione o modifica di elementi già esistenti,
  • delimitare un volume riscaldato
  • assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite (tabella 2 del DM 26 gennaio 2010).

Oltre al costo di acquisto e sostituzione delle nuove finestre a risparmio energetico, rientrano tra le spese ammesse in detrazione fiscale anche:

  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, se richieste;
  • opere murarie necessarie per portare a termine il lavoro.

Sono inoltre ammesse in detrazione anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, come persiane o scuri che risultano strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel telaio.

Sostituzione finestre: bonus ristrutturazione o ecobonus?

La differenza principale tra bonus ristrutturazione ed ecobonus consiste nella platea dei beneficiari; il primo consiste in una detrazione irpef del 50% e interessa solo i privati. Inoltre sono coinvolti unicamente gli immobili residenziali.  
 
L’ecobonus, invece, è anche una detrazione Ires, oltre che Irpef, e quindi coinvolge anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e le associazioni tra professionisti. Inoltre, possono accedere al beneficio gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e strumentali) su cui vengono effettuati lavori di efficientamento energetico.
 
Di conseguenza, l’ecobonus (anche se ridotto rispetto agli anni precedenti) rimane l’unica agevolazione a cui possono accedere le imprese mentre i privati hanno la possibilità di scegliere tra le due agevolazioni nel caso di immobili residenziali o sfruttare l’ecobonus per edifici non residenziali.

Fonti: Edilportale, Guida Fisco

Fotovoltaico: certificazioni irregolari e revoca degli incentivi

Ritorno a scrivere nel 2018, dopo un periodo molto intenso che mi ha vista impegnata per la Delibera 786/2016.
L’anno per me si è aperto con più di un Produttore che mi ha segnalato di avere ricevuto da GSE la comunicazione di revoca degli incentivi che gli erano stati assegnati  in Conto Energia.

Anche se ora l’incentivo non viene cancellato in toto ma solo decurtato, il problema dei moduli fotovoltaici con certificazioni irregolari è un tema di grande attualità perché interessa gli  utenti finali, cioè proprietari e installatori, che quasi sempre hanno agito in buona fede. 

Mesi fa era scoppiato il caso Zuccotti, azienda ora fallita, che aveva immesso sul mercato italiano un discreto volume di pannelli con certificati contraffatti. Se ne è parlato molto a livello nazionale e la vicenda culminò con la Sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2006.

Zuccotti non è stata l’unica azienda coinvolta nel caso delle certificazioni non riconosciute: diversi operatori si sono trovati ad avere dei problemi per impianti realizzati con prodotti Axitec e Lenus.

Il caso Axitec

Axitec (NDA – nulla a che vedere con la Axitec attuale) come molti altri Produttori, ha affiancato alle proprie linee di produzione europee dei moduli importati da paesi extraeuropei.

La regola sequenziale è ciò che distingue una matricola rispetto ad un’altra.

Nella Factory Inspection Axitec dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “26YYMMxxxxx” erano prodotti in Europa: 26 stava ad indicare il sito produttivo (Revolution 6 Tarnow Polonia) YY anno di produzione, MM mese di produzione e xXXXX il progressivo.

La stessa società Axitec, nel medesimo arco temporale, produceva in Cina moduli con la Factory Inspection emessa da un altro ente certificatore che dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “261xxxxxxxx” erano prodotti in Cina: 261 stava ad indicare il sito produttivo xxxxxXXXX il progressivo.

E’ chiaro che nel 2011/12/13/14 i moduli provenienti da entrambi i siti produttivi erano indistinguibili poiché, nel caso dei moduli prodotti in Europa, la matricola iniziava sempre per 261……. dal momento che l’anno di produzione iniziava sempre per “1” . 

La confusione, creata più o meno ad arte dagli Enti certificatori dei moduli, non consente a GSE di poter individuare in maniera equivocabile il sito di produzione, da cui la revoca degli incentivi per carenza di requisiti.

Il caso Lenus

Lenus Solar era un’azienda di Bolzano, ormai fallita. 

Contrariamente al caso precedente, da nessuna parte ho trovato evidenza di passaggi extra-UE per la costruzione e l’assemblaggio dei loro pannelli fotovoltaici.  Nulla ho potuto trovare anche sulla provenienza dei componenti da assemblare (scatole, giunzioni, celle …) né sulle estensioni delle certificazioni a copertura dell’intera produzione.

In rete non si trova molto su questo caso. In assenza di riscontri sulle motivazioni, il dato ufficiale è che GSE non riconosce le certificazioni prodotte prima del 18 marzo 2014.

La motivazione della revoca degli incentivi

Come dichiara GSE in molte delle note ufficiali che stanno giungendo ai Produttori:

solo a decorrere da tale data la società “…….” era autorizzata a immettere sul mercato moduli fotovoltaici identificati dalle caratteristiche tecniche di cui ai rapporti di prova. Moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati presso l’impianto in esame, prodotti in data antecedente all’emissione del certificato, non possono ritenersi ad esso riferibili.

Anche le Regole Applicative precisano che:

“le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità di tale certificazione”.

Approfondimento

A conclusione di questo articolo segnalo un approfondimento, che ho avuto modo di leggere su Nextville.

L’articolo su come affrontare la revoca degli incentivi è reperibile QUI, a firma dei Giuristi 

*Lucia BittoAvvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io 
*Francesco Arecco
Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io

I Controlli GSE sugli impianti fotovoltaici in Conto Energia

I controlli GSE su impianti incentivati, effettuati nel 2016, hanno riscontrato irregolarità in oltre un terzo dei casi.

Il 31 Gennaio 2014, il Decreto Controlli ha introdotto una disciplina per il controllo e le sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili, individuando le modalità  e operative dei controlli e la lista delle violazioni rilevanti.

I controlli GSE, secondo il D.M. 31/01/2014, art. 1 comma 2 “sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi”.
Essi riguardano tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che percepiscono un incentivo erogato dal GSE.  Qualsiasi tipologia, potenza e Conto Energia può dunque essere soggetta a controlli.

Nel corso del 2017  GSE ha pubblicato il “Rapporto attività 2016”: dal rapporto emergono alcuni dati importanti sulle verifiche portate a termine.

Le violazioni

Lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro paese ha generato una vera e propria “corsa agli incentivi”. In pratica questo ha prodotto irregolarità e situazioni d’ombra, che adesso cominciano ad emergere con esiti spesso drammatici per i produttori di energia che vedono messo in pericolo il proprio investimento.

Dal rapporto GSE del 2016 risulta (pag. 221) che

L’attività di verifica, volta ad accertare che gli incentivi pubblici siano stati legittimamente riconosciuti, nel corso del 2016 è stata ulteriormente potenziata, consentendo al GSE di svolgere 4.240 controlli (+22% rispetto al 2015).

Il 35% dei 2.147 procedimenti conclusi nel corso dell’anno ha avuto esito negativo, derivandone la necessità di recuperare 183 milioni di euro. 

Il GSE gestisce, coordina e monitora tutte le attività necessarie per recuperare eventuali benefici indebitamente percepiti dagli operatori. Il totale degli importi gestiti tra il 2010 e il 2016 ammonta a circa 477 milioni di euro, di cui circa 162 milioni di euro per il solo esercizio 2016.

Controlli GSE - verifiche

I procedimenti di accertamento conclusi nel 2016 sono in totale: Controlli GSE conclusi

Se guardiamo agli impianti fotovoltaici incentivati, nel 2016 sono state accertate 761 violazioni, dalle quali sono stati conclusi con esito negativo 501 procedimenti di verifica.
Controlli GSE violazioni

Grazie alla crescita delle attività di controllo, ci aspetta in futuro un ulteriore aumento di violazioni accertate. Infine, le nuove “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, pur creando un’opportunità per i produttori del settore fotovoltaico, potrebbero avere aperto la porta a nuove e diverse tipologie di violazioni non prese in esame finora.

Cosa devi sapere sui controlli GSE

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Le conseguenze dei controlli GSE con richiesta di chiarimenti

A seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate, si possono configurare diverse conseguenze. Le principali conseguenze in seguito ai controlli del GSE, come disposto dall’art. 11 del Decreto Controlli, sono:

  • la sospensione degli incentivi;
  • la decadenza degli incentivi;
  • l’integrale recupero delle somme già erogate;
  • il ricalcolo degli incentivi.

L’esito negativo di un controllo può quindi avere conseguenze spesso drammatiche per i produttori di energia. Le cause principali interessano l’impianto, ma anche  come viene presentata la documentazione di integrazione.

Come tutelarsi?

Per far fronte ai controlli del GSE lo Studio Tecnico ing. Paola Capra ha attivato un nuovo servizio che consiste in:

  1. Verifica preliminare: verifico documenti, garanzie e dichiarazioni richieste durante i controlli GSE;
  2. Esame dell’impianto: controllo che l’impianto sia conforme alle regole del Conto Energia secondo il quale riceve l’incentivo;
  3. Correzione delle eventuali irregolarità: fornisco le soluzioni per eliminare le eventuali irregolarità. Collaboro con la ditta installatrice (se ancora attiva) o segnalo installatori di mia fiducia.

Occorre muoversi in anticipoEssere impreparati ad un controllo del GSE significa rischiare di perdere l’incentivo anche in modo definitivo.

Se anche tu possiedi un impianto fotovoltaico incentivato  contattami per una analisi preliminare

 Ho ricevuto un controllo. Cosa devo fare?

Il verbale di visita rilasciato dagli ispettori indica le irregolarità riscontrate e fornisce una tempistica per risolverle.

Vediamolo insieme, senza perdere tempo prezioso!

 

 

 

Controlli GSE: novità per i moduli contraffatti

Importante novità da GSE per tutti coloro che, a seguito di controlli, si sono visti revocare gli incentivi perché sul proprio impianto sono stati utilizzati pannelli contraffatti.

L’antefatto

A partire dal 2014 GSE ha avviato una campagna di controlli sugli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Il Decreto Controlli 

  • dispone la disciplina generale dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili;
  • individua le modalità organizzative e operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto incentivi da parte del GSE.

Nel corso delle verifiche le principali problematiche riscontrate riguardano:

  • moduli fotovoltaici
  • aspetti di carattere autorizzativo e amministrativo
  • modalità di installazione
  • premi e maggiorazioni della tariffa incentivante
  • modifiche agli impianti non segnalate

Recentemente il GSE ha fatto sapere che circa il 10% degli impianti fotovoltaici controllati ha ricevuto esito negativo del procedimento di verifica. 

Utilizzo di moduli fotovoltaici contraffatti

Una delle principali violazioni riscontrate riguarda l’utilizzo di moduli contraffatti (o rubati).

Ulteriori violazioni riguardano il mancato rispetto di:

  • certificazioni relative alle norme tecniche CEI EN 61215/61646/62108 e alla CEI EN 61730-23
  • garanzia per almeno 10 anni contro difetti di fabbricazione
  • adesione a un sistema o un consorzio che garantisca il riciclo a fine vita
  • conformità del sito produttivo dei moduli alle norme ISO9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001
  • attestazione dell’esecuzione di controlli periodici e verifica del rispetto delle predette norme tecniche (CEI EN 61215/61646/62108), in relazione allo stabilimento di produzione
  • Factory Inspection e non presenza di documenti necessari all’identificazione della provenienza dei prodotti a partire dai numeri di serie dei moduli

La norma CEI EN 50380 (CEI 82-22), in materia di “Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, prevede che le etichette e le targhe dei moduli fotovoltaici siano in materiale duraturo, siano apposte all’interno o sul modulo fotovoltaico e che l’identificazione, con numero di serie contenente anche il nome del costruttore, debba essere apposta in modo da non essere amovibile e da essere leggibile dopo l’installazione.

Durante le verifiche eseguite sono emerse anomalie relative sia ai sistemi di etichettatura dei moduli fotovoltaici, sia alle caratteristiche costruttive stesse dei componenti.

In particolare, il GSE ha reso noto che i verificatori hanno rilevato:

  • etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), recanti numeri di matricola aventi una struttura diversa da quella attesa;
  • artificiose sovrapposizioni, sul vetro dei moduli o nella parte posteriore, di etichette recanti matricole dei moduli di struttura conforme alla regola sequenziale di cui alle certificazioni presentate;
  • caratteristiche tecniche difformi da quelle dei prodotti certificati.

La parola ai Produttori

Da una prima ricostruzione della vicenda sembrerebbe che alcune società abbiano effettivamente immesso in commercio pannelli fotovoltaici di fabbricazione cinese apponendo false etichette “MADE IN EUROPE”e spacciandoli per pannelli di fabbricazione UE.

L’utilizzo di pannelli provenienti da paesi esterni all’area UE non era vietato in Conto Energia, ma avrebbe comportato la non riconoscibilità della maggiorazione del 10% degli incentivi ovvero il solo incentivo base.

GSE, da parte sua, in prima istanza ha ritenuto tale non conformità capace di annullare tutto il beneficio connesso con consequenziale blocco delle erogazioni e richiesta di restituzione delle somme percepite. A seguito dei numerosi contenziosi scaturiti, nei quali è stata fatta emergere la buona fede dei produttori, GSE ha recentemente rilasciato un importante annuncio, che porrà fine a questa vicenda.

Mantenimento degli incentivi

GSE ha recentemente annunciato che il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale è stata rilevata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% se è già stato sottoposto a decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti.

Per gli impianti fotovoltaici beneficiari degli incentivi in Conto Energia che non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo, per i quali il Soggetto Responsabile dichiari al GSE che presso il proprio impianto  sono installati dei moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, è possibile presentare un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%.

L’istanza deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve provare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.

Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo ex Legge 241/90 finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata così come da richiesta dal Soggetto Responsabile.

 

Fonti:

DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Qualenergia

GSE

SPI: Periodicità verifiche del sistema protezione di interfaccia

Novità per le verifiche SPI (sistemi protezioni di interfaccia). Vediamole insieme.

Fonte: COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO.

1. Domanda:

Chi è tenuto ad eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI)  tramite cassetta prova relè ogni 5 anni e le
verifiche tramite autotest ogni anno?

Risposta: I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT (con impianti di produzione > 11,08 kW e SPI esterno) devono eseguire le prove su SPI con cassetta di prova ogni 5 anni ed inviare i risultati al Distributore.

I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, o con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore.

2. Domanda:

Per i clienti passivi MT, quando si applica l’obbligo di eseguire le prove sul Sistema di Protezione Generale e di invio al Distributore dei risultati dei test prodotti dalla cassetta prova relè ogni 5 anni?

Risposta: Per i clienti passivi connessi in MT, l’obbligo di eseguire le prove mediante cassetta prova relè si applica a tutti gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° agosto 2016, data di entrata in vigore della variante V2 alla norma CEI 0-16 (prima scadenza entro luglio 2021).

L’obbligo non riguarda le cabine con i requisiti semplificati, dotate di IMS con fusibili o di interruttore a volume d’olio ridotto.

3. Domanda:

Nel caso in cui il SPI sia integrato, l’Utente attivo dovrà fornire al distributore il test report prodotto dalla cassetta prova relè o è sufficiente il report relativo alla funzione autotest?

Risposta: Nel caso in cui il SPI sia integrato, l’Utente attivo non deve inviare al distributore la documentazione attestante i risultati dell’autotest eseguito ogni anno, ma è tenuto a conservarla su apposito registro.

4. Domanda:

Nel caso di sostituzione del SPI ovvero del SPG su un impianto esistente, la data di riferimento per la periodicità dei 5 anni ai fini dell’invio al distributore della documentazione attestante l’esecuzione della verifica periodica si riferisce alla data di sostituzione del SPI ovvero SPG?

Risposta:
Sì.

5. Domanda:

Quali soglie di tensione e frequenza nonché tempi di intervento vanno considerati per eseguire le prove periodiche sulle PI prima del 30 giugno 2012?

Risposta: Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate in conformità a quanto riportato sul regolamento di esercizio del singolo impianto. Riferito alla normativa vigente, alla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso, fatte salve le modificazioni effettuate in conformità alla delibera AEEG 84/12 e s.m.i.

Rischio di incendio sui luoghi di lavoro: classificazione

Spesso ci si chiede quale sia il rischio di incendio per il proprio luogo di lavoro.

La domanda è lecita, perché da questa valutazione derivano gli obblighi di legge per la prevenzione incendi e la formazione dei lavoratori.

Di seguito illustrerò come si procede abitualmente nel classificare i luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. IX DM 10.3.98)

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

–  industrie e depositi, di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni.
–  fabbriche e depositi di esplosivi.
–  centrali termoelettriche.
–  impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili.
–  impianti e laboratori nucleari.
–  depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq.
–  attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq.
–  scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane.
–  alberghi con oltre 200 posti letto.
–  ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani.
–  scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.
–  uffici con oltre 1000 dipendenti.
–  cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.
–  cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

–  luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
–  cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

– tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Approfondimenti sul DPR 151/2011

Il nuovo modello APE 2015. Le novità

Il 1° luglio sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio come DM 26 giugno 2015. Le Linee Guida Nazionali contengono il nuovo modello di APE e di annuncio commerciale validi per tutte le regioni.
Ecco le Nuove Regole APE e i Decreti Attuativi della Legge 90/2013.

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Delibera 595/2014 nuovi criteri per il servizio di misura

Con la Delibera del 4 dicembre 2014 n. 595, l’Autorità per l ’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha stabilito nuovi criteri per il servizio di misura dell’Energia Prodotta da impianti tradizionali, cogenerativi o da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico o idroelettrico. Continua a leggere

Delibera AEEG 421 – Allegato A72 di Terna: teledistacco

Nuovi adempimenti in vista per gli impianti di generazione distribuita.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna , in relazione alla possibilità di teledistacco degli impianti di produzione da parte del gestore di rete su indicazioni di Terna.

Terna, al fine di prevenire tali eventuali criticità, nell’agosto 2012 pubblica l’allegato A72 al codice di rete “Procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale “.
Successivamente vengono emanate dall’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico le delibere:

  • 562/2012/R/EEL del 20/12/2012 con la quale vengono stabiliti i criteri di distacco per alcune tipologie di impianti di generazione, la cui richiesta di connessione è successiva al 31/12/12;
  • 421/2014/R/EEL del 7/08/2014 con la quale viene recepita la revisione 1 dell’allegato A72 (agosto 2013) e vengono introdotti gli interventi di retrofit da adottare ad alcune tipologie di impianti già esistenti.

In breve il nuovo allegato A72 si allinea con la norma CEI 0-16 (art. 8.8.6.5 e allegato M), introducendo la soluzione di distacco in tempo reale degli impianti (GDRM) tra quelle già previste dalla precedente versione 3.
Vengono così definiti gli obblighi da parte dei distributori (implementazione del sistema per la gestione del tele distacco ed aggiornamento del portale per la predisposizione del regolamento di esercizio) e quelli a carico degli utenti (installazione di appositi dispositivi atti al tele distacco via GSM).
Tale allegato entrerà in vigore il 1 settembre 2015.

Gli impianti oggetto della Delibera 421/2014/R/EEL,  sono  gli impianti esistenti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

In pratica l’adeguamento consiste in:

  • Installazione di un dispositivo GSM conforme alla CEI 0-16 ed. III che consenta di ricevere i messaggi inviati dal distributore, comandare l’apertura del dispositivo di interfaccia e dare conferma dell’avvenuta apertura al distributore
  • Comunicazione al distributore l’avvenuto adeguamento
  • Sottoscrizione del nuovo regolamento di esercizio
  • Invio al distributore una dichiarazione, firmata da un tecnico che attesti la conformità del sistema di distacco alla norma CEI 0-16 ed.III

In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti saranno sospesi gli incentivi fino alla data di adeguamento.

 

Norme di riferimento:
 Delibera 07 agosto 2014, 421/2014/R/eel – Prescrizioni relative ai servizi di rete e ai distacchi per la generazione distribuita
CEI 0-16 – ed. III, art. 8.8.6.5 e allegato M – Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato M, Partecipazione ai piani di difesa
Allegato al codice di rete Terna A72 – Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)