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APEEdiliziaNormativa
Home›Edilizia›APE›Il nuovo modello APE 2015. Le novità

Il nuovo modello APE 2015. Le novità

By PaolaCapra
Luglio 28, 2015
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Il 1° luglio sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio come DM 26 giugno 2015. Le Linee Guida Nazionali contengono il nuovo modello di APE e di annuncio commerciale validi per tutte le regioni.
Ecco le Nuove Regole APE e i Decreti Attuativi della Legge 90/2013.

Le nuove disposizioni legislative in merito alla prestazione e certificazione energetica degli edifici riguarderanno sostanzialmente:

  • nuovo decreto requisiti minimi, contenente anche indicazioni sull’edificio di riferimento e sugli edifici a energia quasi zero
  • nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici, che tra le varie cose contiene il nuovo metodo per calcolare la classe energetica degli edifici e il nuovo aspetto grafico dell’APE.
  • decreto relazione tecnica di progetto, che fornisce al tecnico le indicazioni per la redazione della relazione di rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici degli edifici e dei relativi sistemi impiantistici.

Il Decreto Requisiti Minimi

Il nuovo decreto requisiti minimi andrà a sostituire l’attuale DPR 59/2009 che ad oggi definisce i requisiti minimi e le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

Di seguito, alcuni tra i vari argomenti trattati dal nuovo decreto:

metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici: raccomandazioni CTI 14/2013, UNI TS 11300 1-2-3-4 e UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione;

  • certificazione dei software commerciali per la certificazione energetica degli edifici;
  • indici di prestazione energetica, tra cui EPH, EPC, EPW, EPV, EPL, EPT;
  • edificio di riferimento, identico all’edificio da certificare tranne che per determinati parametri energetici ed impiantistici;
  • edifici a energia quasi zero, quelli che rispettano contemporaneamente i requisiti del nuovo decreto (al 2019 per edifici pubblici e al 2021 per tutti gli altri edifici) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo il DLgs 28/2011;
  • diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale ≥ 100 kW.

Le nuove Linee Guida sull’Attestato di Prestazione Energetica APE 2015

Di seguito alcune delle principali novità:

  • la classe energetica verrà calcolata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento;
  • le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita;
  • ci saranno ancora le raccomandazioni sugli interventi migliorativi;
  • aggiornati i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE;
  • sopralluogo obbligatorio;
  • istituzione di un archivio di costi medi per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (ENEA);
  • verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento all’articolo 15 del Dlgs 192/2005: sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto);

  • sanzioni a carico del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune);
  • sanzioni a carico del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, in affitto o messi in vendita).

Ci saranno inoltre attività di monitoraggio e controllo per almeno il 2% degli attestati di prestazione energetica. Contro le truffe sugli APE a basso costo, ci saranno controlli a campione, a cura delle regioni: i certificati falsi saranno invalidati e per il progettista scatteranno le sanzioni di cui sopra.

Decreto Relazione Tecnica di Progetto

Durante la conferenza unificata delle regioni del 18 giugno 2015, è stato approvato anche il decreto sugli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Stiamo parlando di un adempimento previsto dal comma 1, articolo 8 del Decreto Legislativo 192/05.

Eccone i principali contenuti:

  • indica ai progettisti come inserire elementi edili, termotecnici e illuminotecnici;
  • indica come eseguire calcoli e verifiche;
  • indica come redigere la relazione tecnica di progetto;
  • fornisce tre schemi di relazione tecnica: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

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