Qualifica SEU: aggiornamento 2016
Con delibera AEEGSI 72/2016 viene recepito il decreto legge 154/15 e la legge 221/15 (Collegato Ambientale): la nuova disciplina, che rivede quella precedente in materia SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), trova applicazione 2 febbraio 2016.
In particolare, la delibera estende la definizione di SEESEU-A, prevedendo che l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data del 1 gennaio 2014); inoltre:
- eliminato dal TISSPC il riferimento al limite massimo di 20 MWe;
- allinea nel TISSPC e nel TISDC la definizione di “gruppo societario” a quella prevista dall’articolo 2359 del codice civile;
- estende la definizione di SEESEU-A affinché possano rientrare in essi anche i sistemi che oltre a soddisfare i requisiti tipici dei SEESEU, presentano soggetti riconducibili allo stesso gruppo societario;
di conseguenza:
- il GSE avvierà entro il 31 ottobre 2016 la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in sito dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia);
- il GSE definirà entro il 30 aprile 2016 procedure semplificate per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica, di potenza fino a 100 kW.
Per evitare l’insorgere di difficoltà amministrative ed economiche, in presenza di sistemi classificati SEESEU-C che per effetto della legge 221/15 hanno i requisiti per diventare SEESEU-A, è previsto che limitatamente a tali sistemi la qualifica di SEESEU-C abbia validità fino al 1 febbraio 2016, anziché fino al 31 dicembre 2015.
Fonte: Confindustria Energia Adriatica