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Clienti finali nascosti

 

La delibera ARERA N.276/2017/R/eel datata 30 Aprile 2017 e avente come oggetto “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (SDC) a seguito del decreto legge Milleproroghe 2016”,  ha regolamentato i “clienti finali nascosti”.

L’intento della delibera è di fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e rientrino in una delle configurazioni ammesse, ovvero tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo non sono classificati tra le reti elettriche. Al loro interno il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o trasporto, possibile solo su concessione dello Stato, bensì come auto-approvvigionamento.

Ricordo infatti che l’assegnazione della tipologia di SSPC, a partire dal 1° gennaio 2017, non è più onere del Produttore: è il Gestore di rete che ne indica l’assegnazione all’attivazione della connessione. 

Esempi di configurazioni ammesse

  1. Appartamento con relativa cantina e garage (pertinenze), ubicati nella medesima unità immobiliare ed alimentati dallo stesso POD.
  2. Condominio che dispone di un proprio POD per box auto e cantine.
  3. Complesso industriale in cui la persona giuridica che svolge l’attività principale fornisce energia ai locali che svolgono attività secondarie (es. mensa aziendale, portineria …). La configurazione è ammessa purché si abbia la piena disponibilità delle unità immobiliari assegnate ed esse si trovino su particelle catastali contigue.

Chi sono i clienti finali nascosti?

I clienti ”nascosti” sono soggetti che sono allacciati alla rete elettrica, ma non dispongono di un contatore di energia autonomo ufficiale cioè installato dal gestore.

I clienti finali nascosti non sono tollerabili poiché non sono visibili dal sistema elettrico: non possono scegliere il proprio venditore di energia ma soprattutto non pagano correttamente i corrispettivi tariffari e le relative imposte.

In particolare, non versano le componenti fisse e, in presenza di produttori direttamente collegati a più clienti finali “nascosti”, neanche le componenti variabili degli oneri generali di sistema.

Esempi di clienti finali nascosti

  1. Villetta a due piani accatastata come unica unità immobiliare. Se il piano terra viene adibito ad attività produttiva ed il secondo piano, indipendente, resta abitazione allora si configurano due unità immobiliari distinte. Quella priva di POD risulta un cliente finale nascosto.
  2. Palazzina uffici di proprietà di un unico soggetto giuridico in cui le diverse unità immobiliari sono date in locazione a terzi che pagano l’energia elettrica al suddetto soggetto.
  3. Stabilimento industriale costituito da più unità immobiliari alimentate da un’unica fornitura. Una di queste unità viene affittata ad altra società che non lavora per lo stabilimento industriale.
  4. Centro commerciale costituito da un’area comune e da diversi negozi alimentati attraverso la cabina MT del centro commerciale.

Regolarizzazione dei clienti finali nascosti

Il 30 giugno 2018 è scaduto il termine per la regolarizzazione dei clienti della rete elettrica “nascosti”.

La regolarizzazione consiste nel richiedere la connessione con il relativo codice POD al Gestore di Rete competente per il proprio territorio.

In alternativa l’insieme dei clienti finali nascosti abbinati ad una unità di consumo possono regolarizzarsi costituendo un Altro Sistema di Consumo (ASDC).  Si tratta di una procedura complessa, che richiede presupposti specifici ed esula da questa trattazione.

I clienti finali nascosti che non si sono auto-dichiarati entro il 30 Giugno oppure che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, sono soggetti a sanzioni maggiorate del 30%, andando a restituire quanto dovuto dal 1° gennaio 2014 fino alla data della regolarizzazione.

In sintesi i clienti finali nascosti prima emergono e meno pagano, perché il costo dell’emersione aumenta con il passare del tempo.

Quanto si paga

Il calcolo per sapere quanto deve pagare un cliente finale nascosto è “semplice” se occorre valutare le sole componenti fisse degli oneri di sistema, ovvero le quote:

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale

Il calcolo è “complesso” se il cliente finale nascosto fa parte di un sistema che comprende almeno un produttore di energia. Ad esempio, in presenza di impianto fotovoltaico intestato al soggetto che ha la proprietà del POD,  si valutano le quote :

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale
  • energia (€/kWh)

 

 

SEU – Sospeso il portale informatico

Il GSE informa che a decorrere dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Questo a seguito della Delibera 276/2017/R/eel (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU. Continua a leggere

Qualifica SEU: aggiornamento 2016

Con delibera AEEGSI 72/2016 viene recepito il decreto legge 154/15 e la legge 221/15 (Collegato Ambientale): la nuova disciplina, che rivede quella precedente in materia SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), trova applicazione 2 febbraio 2016.
In particolare, la delibera estende la definizione di SEESEU-A, prevedendo che l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data del 1 gennaio 2014); inoltre: Continua a leggere

Fotovoltaico: Esempi di applicazione della qualifica SEU

Esempi di applicazione della qualifica SEU


Premessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.

Prima di esporre il vantaggio economico per chi ottiene la qualifica con due esempi pratici, è opportuno richiamare l’attenzione ad alcuni punti salienti con riferimento agli impianti fotovoltaici.
Gli utenti SSP (Scambio Sul Posto) sono privilegiati in quanto non necessitano di attivazione poiché conseguono in automatico la qualifica SSP-A, SSP-B o SEESEU-B.
Gli utenti in ritiro dedicato (o vendita sul mercato libero) con impianti in cessione totale i quali immettono in rete il 100% dell’energia prodotta, salvo quella consumata per i servizi ausiliari e di centrale, sono del tutto estranei al tema SEU e SEESEU; possono quindi dormire sogni tranquilli.
Devono invece mobilitarsi tutti gli altri utenti che consumano una parte dell’energia prodotta in proprio o da altro produttore (auto consumata).

Chi ottiene la qualifica paga sull’energia auto consumata gli oneri variabili di sistema, ovvero il 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso utente deve sull’energia prelevata dalla rete.

Gli SSP-A non pagano invece nulla sull’energia autoconsumata.
Chi non ottiene la qualifica deve pagare gli oneri generali si sistema su tutta l’energia autoconsumata.

Va da sè che, in ogni caso, è carico dell’utente la parte fissa degli oneri generali di sistema relativa al punto di prelievo e la parte variabile sull’energia prelevata dalla rete.

In poche parole l’utente “qualificato SEU” non aumenta le entrate ma riduce le uscite rispetto ad un utente “non qualificato SEU”; ovvero si ottiene un risparmio riducendo il costo delle componenti tariffarie che gravano sulla bolletta elettrica ogni anno (beneficio tariffario).
Tale beneficio tariffario è cumulabile con quello relativo al ritiro dedicato o scambio sul posto e con i meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica e dell’efficienza energetica.
La data da cui decorre il suddetto beneficio tariffario dipende da quando il sistema è stato configurato e dalla data di richiesta della qualifica.

Costi a parte non c’è alcuna controindicazione nel presentare la richiesta di qualifica al GSE.

Impianto Fotovoltaico 3 kW

 Consideriamo un utente domestico con potenza impiegata di 3 kW e impianto fotovoltaico di 3 kW incentivato in quinto conto energia.
Si ipotizzano:

  • 4113 kWh di energia annua prodotta;
  • 2193 kWh di energia immessa in rete;
  • 2139 kWh di energia prelevata dalla rete.

Ne consegue:
energia autoconsumata pari a (4113 – 2193) kWh = 1920 kWh;
energia totale consumata all’anno di (1920 + 2139) kWh = 4059 kwH

Oneri generali di sistema per utenza domestica con potenza fino a 3kW (II trimestre 2015)

SEUL’utente non qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete e su quella autoconsumata, pari a 4059 kWh.
Gli oneri generali di sistema ammontano a:

  • 1800 kWh x 0,037712 €/kWh = 67,99€ sui primi 1800 kWh;
  • 840 kWh x 0,056142 €/kWh = 47,15 € sui successivi 840 kWh;
  • 1419 kWh x 0,080962 €/kWh = 114,89 sui restati 1419 kWh;

per un totale di € 229,93.

L’utente qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete di 2139 kWh e cioè:

  • 1800 kWh x 0,037712 €/kWh = 67,88 € sui primi 1800 kWh;
  • 339 kWh x 0,056142 €/kWh = 19,03 € sui restanti 339 kWh;

per un totale di € 86,91.

L’utente qualificato deve inoltre pagare sull’energia autoconsumata gli oneri generali di sistema pari al 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso deve sull’energia prelevata dalla rete.L’Autorità ha stabilito una quota forfettaria per l’anno 2015, per gli impianti connessi a bassa tensione, pari a 36 €.

L’utente qualificato paga complessivamente (86,91 + 36) € = 122,91 €.
Dunque risparmia per l’anno 2015: (229,93 – 122,91) € = 107,02 €.

Se l’impianto fotovoltaico era già in servizio il 1° gennaio 2014 e la richiesta di qualifica viene presentata entro il 30 settembre 2015, il suddetto risparmio si estende all’anno 2014 in pari misura (supponendo, per semplicità, costanti l’energia prodotta e consumata e le componenti tariffarie) inoltre, sempre per quanto riguarda l’anno 2014 non viene applicata la quota forfettaria di 36 €.
Negli anni successivi, l’utente continuerà ad usufruire del beneficio tariffario sopra descritto, salvo eventuali aggiustamenti della quota del 5%.

Impianto fotovoltaico da 675 kW

Consideriamo uno stabilimento di potenza impegnata di 900 kW e impianto fotovoltaico di 675 kW con accesso al ritiro dedicato.
Si ipotizzano:

  • 742.483 kWh di energia annua prodotta;
  • 58.192 kWh di energia immessa in rete;
  • 1.410.778 kWh di energia prelevata dalla rete.

Ne consegue:
energia auto consumata pari a (742.483 – 58.192) kWh = 684.291 kWh;
energia totale consumata all’anno (1.410.778 + 684.291) kWh = 2.095.069 kWh.
L’utente non qualificato paga gli oneri generali di sistema per tutta l’energia consumata (prelevata dalla rete + autoconsumata), ovvero su 2.095.069 kWh.

Oneri generali di sistema per una utenza in media tensione (II trimestre 2015) SEUL’utente paga dunque 0,054862 €/kWh x 2.095.069 kWh = 114.959,68 €.

L’utente qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete di 1.410.778 kWh; paga cioè 0,054862 €/kWh x 1.410.778 kWh = 77.398,10 €.

L’utente deve anche pagare sull’energia autoconsumata gli oneri generali di sistema in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso deve sull’energia prelevata dalla rete.

Per gli impianti connessi in media tensione, l’Autorità ha stabilito per l’anno 2015 la quota forfettaria di seguito indicata

potenza nominale dell’impianto (kW) x 1000 h x 0,5 x 0,00273 €/kWh.
Nel caso di specie: 675 kW x 1000 h x 0,5 x 0,00273 €/kWh = 921,38 €.
L’utente qualificato paga complessivamente (77.398,10 + 921,38) € = 78.319,10 €.
Risparmia quindi per l’anno 2015: (114.939,68 – 78.319,10) € = 36.620,20 €.

 Se il sistema era già in servizio al 1° gennaio 2014 e la richiesta di qualifica è presentata prima del 30 settembre 2015, il risparmio suddetto si estende all’anno 2014 (sempre supponendo, per semplicità, pari energia prodotta, e consumata e le stesse componenti tariffarie).

Inoltre per l’anno 2014 non si applica la quota forfettaria di 921,38. In questo caso l’utente qualificato risparmia 36.620,20 € per l’anno 2015 più (36.620,20 + 921,38) € per l’anno 2014 per un totale di 74.161,78 €.

Negli anni successivi l’utente continuerà ad usufruire del beneficio tariffario suddetto, salvo eventuali aggiustamenti della quota del 5%.

Si risparmia con la qualifica SEU?

Ritorno su un argomento che suscita grande interesse.

Perchè qualificare il proprio impianto di produzione come SEU – “Sistema efficiente di Utenza”?
La qualifica SEU o altri sistemi efficienti di utenza è una pratica per il recupero degli importi sugli oneri generali di sistema. Sul numero di Marzo di TNE è stato pubblicato un articolo molto ben fatto a riguardo: riassumo alcuni concetti ripresi dalla pubblicazione originale (a pagamento), alla quale vi consiglio di rifarvi per la trattazione completa.

Non è obbligatorio richiedere la qualifica, ma fino a che non la si richiede si perdono sgravi fiscali sugli oneri di sistema, ossia in bolletta anche  l’energia autoconsumata paga a pieno valore le maggiorazioni per oneri generali per:

  • A2 (nucleare)
  • A3 (incentivi rinnovabili e assimilate)
  • A4 (regimi speciali per le Ferrovie)
  • A5 (ricerca di sistema)
  • Ae (agevolazioni alle industrie manifatturiere)
  • As (bonus elettrico)
  • UC4 (compensazioni per le imprese elettriche minori)
  • UC7 (efficienza energetica per usi finali)
  • MCT (compensazioni territoriali agli enti che ospitano impianti nucleari)

Un impianto con qualifica SEU non paga tutto ciò ma solamente la parte variabile per A2, A3, A4, A5, Ae, As e MCT per  l’energia prelevata in rete, mentre per l’autoconsumata si applica un 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata in rete.

Quanto valgono a tariffa piena gli oneri generali lo si capisce consultando le proprie bollette e varia a seconda del contratto con il proprio Distributore.

Vale sempre la pena qualificare il proprio impianto di produzione?

Può valere la pena qualificare impianti esistenti se l’autoconsumo è una componente importante dello SSP (tutti gli impianti sopra i 3 kW sarebbero qualificabili), resta da vedere se il gioco vale la candela: la pratica ha un costo di gestione da corrispondere a GSE dell’ordine di qualche centinaio di Euro, oltre che un costo per l’istruttoria. In generale più si autoconsuma e prima si recupera l’importo speso.

Tutti gli impianti di produzione di potenza superiore a 3 kWp devono essere qualificati?

NO. Sono classificati in automatico  dal GSE tutti gli impianti con la convenzione di Scambio sul Posto valida o rinnovata
– per il solo 2014 come SEESEU-B
– per gli anni successivi al 2014 come SSP-A e SSP-B a seconda delle loro caratteristiche*.

* SSP-A = sistemi in SSP di potenza nominale ≤ 20 kW
   SSP – B = altri sistemi in SSP

Articolo correlato: Esempi di applicazione della qualifica

SEU, SEESEU, ASAP, ASE. Un po’ di chiarezza

A partire da Gennaio 2015 sul Portale ENEL Produttori, per attivare un impianto fotovoltaico anche domestico, ci viene richiesto quanto segue:
COMUNICA/ COMUNICANO, LA TIPOLOGIA DI ASSPC NELLA QUALE RIENTRA LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA CHE SUSSISTERA’ A VALLE DEL PUNTO DI CONNESSIONE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI CONNESSIONE:
SEU
SEESEU
ASAP
ASE

Da dove provengono queste sigle e cosa significano in italiano?

Iniziamo dalle sigle, che derivano dal TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC e si riferiscono ad “altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

i. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici (SEESEU);
iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
iv. altri sistemi esistenti (ASE)

Sistema efficiente di utenza (SEU):

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU)

i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Altro sistema di autoproduzione (ASAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Altri sistemi esistenti (ASE)

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

Il fotovoltaico come si configura?

GSE descrive gli impianti come SSPC (Sistemi Semplici Produzione e Consumo) quelli in cui si ha attività di auto approvvigionamento energetico e li distingue in SEESEU (Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza) e SEU (Sistemi Efficienti di Utenza). Per questi sistemi sono previste agevolazioni tariffarie in merito all’applicazione degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, relative all’energia autoconsumata istantaneamente.
Per il 2014, l’esenzione è totale sull’EE autoconsumata, mentre dal 01/01/2015, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano all’energia elettrica autoconsumata in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete, fatta eccezione per gli impianti in SSP con P<20kW per i quali i corrispettivi degli oneri generali di sistema si applicano solo sull’energia elettrica prelevata.
Per ottenere questi benefici, è necessario però presentare una richiesta di qualifica del Sistema SEU e SEESEU al GSE, secondo regole operative del GSE, previa approvazione da parte dell’AEEGSI (che manca ancora).
Il soggetto referente è tenuto ad inoltrare una richiesta informatica di qualifica al GSE specificando:

  • la categoria del Sistema per la quale si richiede la qualifica;
  • gli elementi che costituiscono il Sistema (UP, UC e collegamento privato);
  • i dati di dettaglio relativi agli impianti.

E’ richiesta documentazione atta a verificare il processo dei requisiti necessari per qualificare il Sistema.
La presentazione della richiesta SEU o SEESEU presuppone la corretta registrazione sul portale Gaudì.
Per i sistemi entrati in esercizio in data antecedente al 01/01/2014 che usufruivano dello SSP alla medesima data, non è necessario presentare alcuna richiesta di qualifica poichè il GSE procederà automaticamente a classificare gli impianti in SSP e le UC (unità di consumo) ad essi associate come SEESEU-B. (fonte: Key Energy Rimini – 06/11/14)

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