Antincendio per bar e ristoranti: Codice e Mini-codice

Il Mini-Codice” fornisce le linee guida per la prevenzione incendi per bar e ristoranti a basso rischio, per i locali che non rientrano nei limiti del Mini-codice si applica il Codice di Prevenzione Incendi

Il rischio di incendio in cantiere

Il rischio di incendio in un cantiere edile è tra i rischi più temibili sia perché è un evento relativamente frequente sia per il danno che è ragionevole attendersi.

Tutti quanti ricordiamo l’incendio che è divampato a Parigi nella Cattedrale di Notre-Dame. Probabilmente fu causato da fiamme utilizzate per lavori di saldatura ed ha provocato danni di inestimabile valore al patrimonio culturale.

Perché in cantiere il rischio è elevato?

Le condizioni di lavoro in un cantiere sono differenti da quelle di altri settori: industriale, commerciale od amministrativo.

Esse infatti sono caratterizzate da:

  • variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell’avanzamento della costruzione;
  • utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse;
  • grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente;
  • una costante rotazione delle imprese e del personale (è raro che una squadra ben coordinata lavori a lungo nello stesso cantiere );
  • recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni;
  • l’uso sempre più frequente di materiali con un alto grado di infiammabilità, in particolare le coibentazioni e, in certi casi, l’applicazione di sostanze anticorrosione, che provocano spesso l’insorgere di gas aggressivi e corrosivi;
  • una concentrazione, spesso assai alta, di materiali di valore in alcune zone degli edifici o degli impianti.

I settori coinvolti

Il rischio d’incendio in un cantiere edile può interessare alcune aree specifiche:

  • Baraccamenti (spogliatoi, uffici, servizi, dormitori…);
  • depositi di particolari sostanze e materiali (oli minerali, benzine, vernici, derivati plastici…);
  • apparecchiature elettriche (impianto di cantiere o cabina di trasformazione).

Le misure di prevenzione

Il C.P.T. di Siracusa – Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa – ha prodotto e raccolto sul suo sito un grande numero di materiali che contengono indicazioni utili per la gestione in sicurezza dei lavori edili.

La scheda prodotta dal CPT di Siracusa indica che per prevenire un incendio in cantiere è opportuno applicare le seguenti misure minime di prevenzione:

  • assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio telefonico (anche cellulare) con il quale poter richiedere l’intervento dei VV.FF.;
  • affiggere in prossimità del posto telefonico o degli uffici di cantiere il n° telefonico dei VV.FF. con debite istruzioni per la chiamata;
  • nominare un numero di addetti all’ emergenza incendio in funzione delle dimensione del cantiere. Tali soggetti devono essere presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell’art 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08;
  • tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturenti dalla valutazione del rischio incendio e dalla determinazione del carico d’incendio. Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un metro”;
  • realizzare impianti elettrici a perfetta regola d’arte, con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
  • realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all’uso nei cantieri;
  • segregare e segnalare con opportuna cartellonistica depositi di materiali infiammabili;
  • non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi;
  • prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei cannelli per guaine;
  • rispettare il divieto di fumare, anche all’aperto;
  • prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di lavoro;
  • assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilità”. 

Il Codice di Prevenzione Incendi diventa obbligo di legge

Lo scenario attuale della prevenzione incendi prevede il cosiddetto “doppio binario” per le attività non normate.

Cosa significa?

Il DM 3 Agosto 2015, detto “Codice di prevenzione incendi” o Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è ormai in vigore da tempo. Il campo di applicazione del Codice riguarda le sole attività che non erano dotate di una specifica regola tecnica.

Per un periodo transitorio di circa quattro anni esso è stato oggetto di applicazione volontaria, da qui il termine “doppio binario”. Ora però le regole stanno cambiando: le modifiche al DM 03/08/2015, approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio 2019, prevedono l’eliminazione del doppio binario”.

Con la circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo, quindi, si precisa che tutte le modifiche entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi…) dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e si pone fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Quali sono le attività interessate dalla modifica?

Sono ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

Si tratta prevalentemente di attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV): fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si applicano cosiddetti “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

Restano invece ancora escluse da tale obbligo:

  • uffici
  • autorimesse
  • scuole
  • alberghi
  • attività commerciali

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In sintesi

 

Antincendio in bar e ristoranti

ATTENZIONE! IL CONTENUTO DI QUESTO ARTICOLO E’ ANCORA VALIDO, MA LA NORMATIVA ANTINCENDIO E’ STATA AGGIORNATA. TROVI UN NUOVO ARTICOLO QUI.

Premetto dicendo che bar e  ristoranti non sono attività di per sé soggette a prevenzione incendi (Vedi Nota DCPREV Prot. n. 17072 del 28/12/2011).

Il settore ristorazione, anche se non rientra tra le attività soggette ai controlli di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151) viene classificato come rischio incendio basso o medio.

Tuttavia la sempre maggiore diversificazione delle tipologie di combustibile utilizzato, delle dimensioni dei locali, dell’aggiornamento delle attrezzature e delle preparazioni alimentari, rende oggi necessaria una valutazione più approfondita.

L’attività

Un ristorante dove le persone vanno a mangiare sarà spesso un luogo dove coesistono tre aree principali:

  • Il locale di consumazione pasti;
  • La cucina / bancone passavivande / deposito / cella frigo;
  • Il guardaroba.

Tutte queste aree non dovrebbero essere sottoposte a valutazione del rischio di incendio?

A tale proposito le associazioni di prevenzione incendi europee hanno deciso di produrre linee guida comuni, allo scopo di ottenere interpretazioni simili nei vari paesi europei e di dare esempi di soluzioni, concetti e modelli accettabili.

Le linee guida, scaricabili QUI, sono redatte dalla Confederazione di Associazioni di Prevenzione Incendi in Europa (CFPAE) ed hanno lo scopo di facilitare e supportare il lavoro della prevenzione incendi nelle varie nazioni europee.

Vediamone insieme il campo di applicazione.

Il locale di consumazione pasti

La valutazione del rischio del locale di consumazione pasti, che può comprendere anche un bar, deve coprire argomenti quali:

  • Materiali combustibili come elementi della stessa struttura, i tessuti, le decorazioni, i mobili, ed il loro probabile comportamento in caso di incendio;
  • Le persone presenti e le loro attività, inclusa l’attività di fumare;
  • L’uso di candele sulle tavole;
  • Le fiamme libere nel ristorante;
  • Il posizionamento delle tavole e delle sedie, e le vie di esodo;
  • La necessità di mantenere le vie di esodo senza ostacoli e di permettere un agevole passaggio attraverso le porte di uscita di sicurezza;
  • La segnaletica (e l’impianto di illuminazione di sicurezza) per le vie di esodo;
  • Le procedure di evacuazione;
  • I processi di cottura che vengono eseguiti all’interno del locale consumazione pasti;
  • Le attrezzature antincendio.

La cucina

La cucina,che può comprendere la sua area/aree di deposito e la cella/celle frigo, è la parte del ristorante con il maggiore rischio di incendio.

La normativa antincendio nelle cucine dei ristoranti è ben inquadrata dal DM 12 Aprile 1996. E’ una regola tecnica per gli impianti termici a combustibile gassoso.

In base alla potenza termica complessiva, le cucine dei ristoranti si possono suddividere nella seguente classificazione:

  • Cucine con portata termica complessiva non superiore a 35 kW (30.000kcal/h); per esse di applica la norma UNI CIG 7129/2015 e non sono necessarie ulteriori valutazioni.
  • Cucine con portata termica complessiva maggiore di 35 kW, pertanto soggette all’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti termici; per esse di applica il D.M. 12/04/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Cucine con portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), a cui si applica il D.P.R. 01/08/2011, n. 151, che richiede la presenza del certificato di prevenzione incendi e il D.M. 12/04/1996.

Inoltre, indipendentemente dalle norme che regolano la prevenzione incendi e dalla potenza termica, qualsiasi cucina rientra nel campo di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (titolo XI del D.Lgs. n. 81/08).

La valutazione del rischio in cucina

È essenziale che, se l’incendio scoppia in una cucina, non possa propagarsi alle altre parti dell’attività, e soprattutto non al locale di consumazione pasti o alle vie di esodo.

Nonostante la varietà dei processi di cottura coinvolti, i principali rischi di incendio che sorgono dalla preparazione del cibo derivano dall’uso di grassi riscaldati e dal rischio di surriscaldamento dei grassi, a causa di errori dell’operatore o difetti di un termostato.

Altre cause di incendio comprendono:

  • la fuoriuscita dei grassi o l’eccessivo riempimento con grassi nelle operazioni di sostituzione o riempimento di attrezzature mentre esse sono calde;
  • la vicinanza di friggitrici con altre attrezzature di cottura che potrebbero costituire fonte di innesco;
  • l’esposizione diretta dei dispositivi per la rimozione del grasso presenti nella cappa al contatto con la fiamma o con gas caldi derivanti da sorgenti di calore delle attrezzature presenti.

Anche i depositi di grasso che si accumulano nelle cappe ed il combustibile usato per cucinare possono essere gravi pericoli.

I dispositivi portatili introducono infine un ulteriore pericolo, dato che le operazioni maldestre di flambè  o le lampade scaldanti usate dagli chef possono generare incendi e serie ferite.

Il guardaroba

Nel guardaroba si applicano le misure generali che si usano nelle faccende domestiche.

Questa aree spesso sono prive di luce naturale, quindi la luce di sicurezza è essenziale ed è importante che l’allarme possa essere udito all’interno del guardaroba.

Per saperne di più

Linee guida per ristoranti e bar

EVAC – i Sistemi di Evacuazione Vocale

sistemi di evacuazione vocale EVAC sono utilizzati insieme o in alternativa agli avvisi sonori codificati. Essi sono attivati dai sistemi di rivelazione incendio per migliorare la comunicazione con le persone che devono essere avvisate in caso di situazioni di pericolo.

Messaggi chiari e comprensibili riducono, per chi è a rischio, i tempi necessari per riconoscere l’esistenza di una situazione d’emergenza. Consentono inoltre ai servizi d’emergenza, ad esempio i vigili del fuoco, di impartire istruzioni chiare, eseguire l’evacuazione graduale per aree e comunicare la fine delle operazioni di evacuazione.

I toni di allarme di solito utilizzati con i sistemi di rivelazione incendio allertano le persone della presenza del pericolo, ma non offrono informazioni aggiuntive. Questo comporta il rischio di non venire compresi o perfino di non provocare alcuna reazione.

Attraverso il sistema di evacuazione vocale EVAC, in una situazione di emergenza, i toni delle sirene sono sostituiti da chiari e facilmente comprensibili messaggi vocali. Questo rende la gestione dell’esodo più semplice e soprattutto più sicura. 

Analisi delle norme EVAC e parametri applicativi

La situazione attuale prevede che i prodotti usati nei sistemi di evacuazione vocale siano soggetti alla Direttiva Europea sui prodotti da costruzione e debbano riportare la certificazione riguardante lo standard EN54 sui sistemi di allarme”.

Nell’area EU, i requisiti per i sistemi di evacuazione vocale sono definiti nelle EN 60849, ISO 7240-19 e nelle nuove EN 54-16 / EN 54-24. Esse specificano i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i componenti vocali relativi ai sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

L’obiettivo a lungo termine è quello di includere in un’unica norma(EN 54-32) sia i sistemi EVAC collegati all’antincendio che i sistemi di emergenza generali. Ma nel frattempo il panorama nazionale delle norme di riferimento è il seguente:

Situazione in Italia “oggi”

La norma CEI EN 60849

La norma CEI EN-60849 definisce tutti i parametri di progettazione, funzionalità, installazione e manutenzione dei sistemi EVAC stand-alone, ed individua le persone addette a tali impianti e le loro responsabilità.  

Non esiste una definizione univoca degli edifici in cui deve essere previsto un impianto EVAC. Essi non possono essere definiti per superficie o per destinazione d’uso, ma piuttosto per classificazione del rischio.

In generale l’installazione o meno di un impianto EVAC può fare riferimento a regolamenti regionali o provinciali, più spesso alle commissioni dei VVFF

Per semplificare: se è previsto un impianto antincendio ed il luogo è pubblico o frequentato da pubblico, andrà previsto anche un impianto EVAC.

Caratteristiche Tecniche

Gli impianti EVAC rientrano nella categoria impianti elettrici speciali e li  si trova nei capitolati alla voce “diffusione sonora”.

La normativa prevede non solo il livello di pressione acustica degli annunci, ma anche il livello di intelligibilità che gli annunci devono avere.

La normativa prevede inoltre un’alimentazione di soccorso che possa far funzionare il sistema in modalità EMERGENZA per almeno 30 minuti dopo la perdita dell’alimentazione primaria, o comunque per un tempo almeno doppio a quello minimo stabilito per l’evacuazione del sito. 

Gli impianti EVAC infine devono avere una fonte di alimentazione di riserva in caso di mancanza della alimentazione primaria: per questo motivo tutte le linee di alimentazione sono servite da UPS.

Per saperne di più: http://periti-industriali.rovigo.it/wp-content/uploads/2015/10/Amplifica-la-tua-sicurezza-PASO.pdf

I 9 pilastri della sicurezza antincendio

Questo articolo riporta una guida tratta dal sito Antincendio Semplice. La guida è stata integralmente scritta da Marco Riefolo, il creatore di Antincendio Semplice, un servizio specializzato di consulenza, progettazione e verifiche in ambito prevenzione incendi.  Personalmente consiglio di visitare il sito http://www.antincendiosemplice.it a tutti i titolari di impresa che vogliono approfondire la prevenzione incendi.

La pubblico perché spesso chi si trova a “subire” le regole di prevenzione incendi ritiene di trovarsi di fronte un argomento complesso e inaccessibile, a meno di non essere un addetto ai lavori. Non è così: le regole di base della prevenzione incendi non sono incomprensibili e spesso sono più semplici di quanto si possa pensare e conoscerle è un vantaggio, anche e soprattutto per il portafoglio.

Ringrazio quindi il collega Riefolo per l’ottimo lavoro che troverete di seguito.

La guida

Premessa

Pur esistendo normative di prevenzione incendi specifiche e diverse da attività ad attività, spesso le prescrizioni di sicurezza antincendio seguono un filone e degli aspetti abbastanza comuni per la maggior parte delle situazioni.

Questo deriva dal fatto che, una volta noti i comportamenti degli incendi e le strategie utili per prevenirli/spegnerli, chi scrive le norme di prevenzione incendi ha ritenuto sensato riutilizzare gli stessi concetti e di conseguenza dare prescrizioni simili. Prendi con le pinze quanto ti ho appena detto, ovviamente ci sono molte eccezioni a questo, ad esempio la sicurezza antincendio in una scuola pubblica si attua in maniera diversa rispetto ad un’autorimessa.

Ecco a te le principali cose che devi sapere e a cui prestare attenzione per valutare la sicurezza antincendio nella tua attività, i 9 pilastri su cui, mediamente, si basano le normative di prevenzione incendi. Vediamole uno ad uno.
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Incendio fotovoltaico: guida all’uso e manutenzione dell’impianto

Dall’inizio nel 2017 a oggi si sono contati numerosi di incendi in presenza di fotovoltaico. A essere colpiti sono state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti.

Nel 2012 i Vigili del Fuoco pubblicarono due circolari in cui indicavano come realizzare un impianto fotovoltaico in sicurezza. Dall’andamento degli incidenti riportato in tabella pare che le circolari siano state molto utili nel ridurre gli incidenti di questo tipo.

Tuttavia molto ancora si può fare per prevenire questo tipo di incidenti. Di seguito riporterò alcuni utilissimi consigli, tratti da un articolo  pubblicato da Silvia Puchetti su Business Insider Italia.

In questo articolo riporto alcuni passaggi dell’intervista a Michele Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco). 

Nell’articolo è riportato anche il contributo di Andrea Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano. Il contenuto dell’articolo originale è disponibile QUI.

Che cosa deve sapere chi installa gli impianti

«Chi ha installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» secondo Mazzaro.

«Con queste circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in caso d’incendio. – continua Mazzaro – Sono norme importanti, per esempio, per impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio nella zona sottostante dell’edificio».

Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali che utilizzano gli installatori per montare gli impianti.

L’importanza della manutenzione

«Le ditte installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei loro manuali. –continua Mazzaro  – Invece, molte volte l’utente non conosce i rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».

I controlli

«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.

Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico. Da una scintilla si può provocare l’incendio».

«L’impianto va controllato almeno una volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi. – spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visivase un topo, per esempio, ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo».

Lo scoglio principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento che va fatto.

Il monitoraggio

«In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o “effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti .

E ancora se ci sono ossidazioni e perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio, nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili.

Invece, attorno all’inverter è richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri materiali che facilmente possano prendere fuoco.

Bisogna anche provvedere a un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati. L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».

Il presente e il futuro del monitoraggio degli impianti fotovoltaici è rappresentato dal controllo da remoto. Da oggi è possibile tenere sotto controllo l’ impianto fotovoltaico tramite un sito web o un’applicazione per smartphone.

L’inverter  comunica con le piattaforme web e le app tramite la connessione ad internet che può essere via Cavo LAN oppure tramite Wi-Fi, in base al modello o alla tipologia di rete disponibile.
Questa soluzione porta enormi vantaggi poiché in questo modo è possibile controllare sempre e in qualsiasi luogo l’andamento del proprio impianto fotovoltaico.

Con questo sistema, nel caso in cui si verifichino delle anomalie o comunque dei guasti all’impianto fotovoltaico, non solo si riceveranno in tempo reale delle notifiche sullo smartphone, ma il sistema invierà in automatico anche un tecnico comunicandogli anche il tipo di guasto in corso.

La pulizia

Anche la pulizia dell’impianto non è da sottovalutare e va fatta in modo corretto.

«D’estate, con le alte temperature i pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto, quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti, effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto»

Come può avvenire l’innesco di un incendio

«L’innesco che può portare all’incendio può avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –

  • Fenomeno di hot spot, punto caldo all’interno di una cella oscurata o sporca, magari per mancata di pulizia dei pannelli per errata progettazione 
  • All’interno della scatola di giunzione nel pannello
  • Se c’è una perdita d’isolamento si può creare un arco elettrico tra cella e cella del pannello e quindi una scintilla
  • Altro innesco può avvenire nei cavi di connessione, se si verifica una perdita d’isolamento.
  • Arco elettrico dovuto a temperature elevate.
  • In presenza di un tetto in legno (sono preferibili da un punto di vista della sicurezza i tetti in cemento armato).» 

«Gli incendi in presenza di impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi veloci.

Quando c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri quadrati, può bruciare in due o tre ore.

I Vigili del Fuoco, di solito per come sono organizzati arrivano entro 30 minuti.

E’ necessario che elementi con resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti all’interno dell’edificio».

Lontani dalla canna fumaria

«La canna fumaria posta vicino al pannello non va bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti.

Come si sviluppa un incendio sul tetto in presenza di pannelli

  1. «Ipotesi uno: poniamo che su un tetto in legno, si crei un arco elettrico causato da due cavi. Ci possono essere mille variabili ma in media in mezz’ora una porzione di tetto prende fuoco, poi il fuoco si sposta verso i piani sottostanti. Conclusione: per i tetti in legno ventilati il monitoraggio deve essere ancora maggiore» spiega Foggetti
  2. «Ipotesi due: se l’incendio si sviluppa su un tetto di cemento il fuoco cammina sul tetto e lungo la guaina bituminosa o materiale isolante . Se non trova un lucernaio o evacuatori di fumo, si limita a camminare sul tetto».

Incendio e modalità di installazione

«Fino al 2011 si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del tetto.  Così si scaldavano meno perché veniva lasciata un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero realizzati all’interno dei tetti stessi».

«I nuovi pannelli integrati sono a filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono rischiosi.

Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori, per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».

Un trend in crescita

Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.

Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più se necessario).

 Che fare se scoppia un incendio

«La priorità è chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più convertire la corrente continua proveniente dai pannelli».

Il consiglio è comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere l’intervento anche se l’incendio sembra risolto.

«Se c’è stato un principio d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.

Assicurazione: senza manutenzione non paga

In caso d’incendi come si regolano le assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria.

Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno amministrativo. Non viene considerato un problema per la collettività e finisce per essere un problema tra assicurazione e utente».

Gli errori più comuni? Quelli di non provvedere a fare la manutenzione o di affidarsi ad aziende improvvisate o di continuare ad affidarsi alla stessa azienda che ha costruito l’impianto senza fare un controllo super-partesche possa evidenziare eventuali vizi dell’impianto.

Come muoversi

Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio o produce meno delle attese.  Si tratta di un’analisi super partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli dell’impianto, quindi può essere molto utile.

Anche se questa verifica ha costi bassi, spesso i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità.

Spesso non sanno che esiste oppure perché non era prevista nel loro piano iniziale di investimento.

SCIA antincendio ed Esame Progetto – trattazione pratiche antincendio

Questo articolo è frutto della mia esperienza personale sull’argomento prevenzione incendi (SCIA antincendio ed Esame progetto).  

Tengo molto a trasmettere che la trattazione delle pratiche antincendio non è solo una raccolta di documenti e spero di riuscire a comunicarlo a chi mi leggerà.

Poiché la disciplina antincendio è complessa ed è facile tralasciare aspetti importanti, incorrendo addirittura in “difetto per troppa esperienza”.

 

La prevenzione incendi è una disciplina in continua evoluzione ed il nuovo Codice di Prevenzione Incendi del 2015 è un passo importante nel processo di rinnovamento, che era partito con l’emanazione del DPR 151/2011.

Come il DM 81/2008 ha portato l’attenzione sulla centralità dell’analisi del rischio, così si sta facendo anche con la più recente normativa antincendio.
La precedente normativa antincendio si basava su un approccio di tipo prescrittivo. Ad esempio: “il mantenimento di una fascia di rispetto di tre metri si ritiene condizione necessaria e sufficiente a garantire la sicurezza a fini antincendio”.

Adesso non è più così, o  meglio, così non basta più. Per la realizzazione di un progetto a fini antincendio si deve partire dall’analisi del rischio, tutto il il resto viene di conseguenza. Questo non lo dico io, ma il Titolo XI D.Lgs. 81/08 art. 46:

  • La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Questo approccio si sta via via rifinendo e non è ancora perfetto, ma permette di trattare praticamente qualsiasi situazione attraverso il ragionamento.

Superare i criteri prescrittivi è auspicabile a condizione che si possa dimostrare di raggiungere un grado di sicurezza equivalente. Questo passaggio, spesso non banale, permette però di “salvare” assetti aziendali che non sarebbero perfettamente rispondenti alle rigide prescrizioni delle regole tecniche, con buona pace anche del portafoglio del cliente finale!

Il bravo professionista antincendio è colui che fa risparmiare, non spendere suo il cliente. Ed ottiene risultati”. Questa frase non è mia, l’ha pronunciata l’Ing. Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella ad un corso di aggiornamento che ho seguito di recente.

Questa premessa è per dire che, secondo me, la pratica antincendio è il risultato di una valutazione a 360° sull’attività, non una “raccolta di documenti”. 

Approccio che vedo portare avanti da molti colleghi con pluriennale esperienza in questo campo, specializzatisi quando le regole da seguire erano di tipo puramente prescrittivo (Ecco perché ho parlato di “ difetto per troppa esperienza“).

Per esempio: la predisposizione di una pratica antincendio per un’azienda che tratta riso, non può assolutamente prescindere dalla valutazione preliminare dei rischi per fulminazione ed esplosione.

All’interno dei silos c’è sempre aria e i cereali immagazzinati formano strati depositati di polvere. Durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico, tali strati a causa del movimento dovuto alla circolazione di aria, generano sempre una nube di polvere.
Le polveri combustibili disperse in aria formano nubi di atmosfera esplosiva.

Le nubi, se innescate, sono in grado di ossidarsi in modo talmente rapido da generare un’esplosione.
La presenza di zone a rischio esplosione influisce sulla valutazione del rischio fulminazione. In un certo senso “penalizza l’edificio” e questo si potrebbe tradurre in requisiti più gravosi per resistenza al fuoco e protezione degli inneschi sull’impianto elettrico.

Limitare gli inneschi è a favore della sicurezza perché riduce la probabilità che si possano creare atmosfere esplosive. 

Dire che alla SCIA antincendio va allegato il documento di valutazione del rischio fulmini, omettendo di menzionare anche la valutazione del rischio esplosione, è concettualmente sbagliato perché può portare a conclusioni tecnicamente incomplete e crea confusione: si deve partire da quei documenti, non includere degli allegati predisposti da terzi a fine lavori!

Riassumendo.

Una  pratica antincendio si può comporre di due parti:

  • Esame progetto per le attività incluse in categoria B e C.
  • SCIA antincendio per tutte le attività classificate presenti in azienda (A, B, C).

Nella prima parte del lavoro l’obiettivo è di dimostrare la sicurezza a fini antincendio.

Si allegheranno le necessarie relazioni di valutazione del rischio di incendio, esplosione e fulminazione e le tavole esplicative che rappresentano le soluzioni proposte al Comando competente.
La necessità di valutare se limitare il carico di incendio o di aggiungere o meno idranti, luci di emergenza o altri presidi è compito del professionista antincendio  e deriva dalle sue valutazioni in esame progetto.

Ottenuto il parere favorevole sul progetto, eventualmente accompagnato da prescrizioni aggiuntive rilasciate dallo stesso Comando, si potrà dare inizio a tutti quei lavori eventualmente necessari alla sua messa in atto.

Al termine dei lavori di adeguamento si potrà produrre la SCIA, dichiarando che l’azienda è idonea ai fini antincendio ed allegando tutte le evidenze necessarie (certificazioni, dichiarazioni di conformità, etc…).

Questo è secondo me l’approccio corretto, o perlomeno posso affermare che è l’approccio che mi ha portato a concludere positivamente tutte le pratiche sulle quali è stato applicato.

Il rischio esplosione nelle aziende agricole – fattori di rischio e mitigazione

Spesso il rischio esplosione nelle aziende agricole viene trascurato.

Ma si tratta di una problematica di grandissima attualità che prescinde dalla dimensione dell’azienda e non è necessariamente legata all’assoggettabilità della stessa alle norme di prevenzione incendi.

La valutazione delle atmosfere esplosive è un argomento molto complesso strettamente legato alla valutazione del rischio di incendio  e, per la sua trattazione completa, rimando alle norme tecniche di riferimento. In questo articolo mi limiterò a valutare qualitativamente la consistenza del rischio esplosione in una azienda agricola: il primo passo progettuale è basato sulla valutazione dei rischi connessi con le caratteristiche di combustibilità dei prodotti trattati.  

Nelle aziende agricole i cereali ed i prodotti derivati dalla loro macinatura sono da considerare un combustibile.
Cosa si comprende in questa categoria?

Riso, risone, mais, soia, orzo, frumento, segale, avena, girasole, colza, sorgo, pisello, caffè, e legumi sgranati e macinati in genere.

Il combustibile, granulare o polverulento che sia, è da considerare sempre un combustibile di tipo solido. In tali combustibili, un grande impatto sul raggiungimento della temperatura di accensione ai fini dell’innesco della combustione e sulla successiva fase di propagazione di un incendio lo ha la cosiddetta “pezzatura” o granulometria del materiale.

Minore è la granulometria del materiale, minore è l’energia termica che occorre fornire per portare il materiale alla sua temperatura di accensione. La diminuzione della granulometria inoltre fa sì che il fronte di fiamma generato dall’accensione sia tanto più veloce quanto essa è piccola.

Fattori di rischio per le esplosioni

Il rischio di esplosione è ritenuto dai vari autori particolarmente temibile in relazione alle seguenti circostanze:

  • facilità di formazione di polveri in ogni cereale per svariate ragioni. Fra cui: attrito tra i granelli durante la movimentazione (all’interno e all’esterno dei silos), sporcizia, funghi, frammenti e schegge di altri componenti inglobati accidentalmente durante la movimentazione, etc.
  • elevata formazione di polveri per alcune tipologie di cereali.
  • bassa energia di attivazione.
  • basso valore del limite inferiore d’infiammabilità (per la definizione vedere qui – Wikipedia).
  • molteplicità dei tipi di innesco ipotizzabili, facilmente verificabili se non adeguatamente neutralizzati. Ad esempio: scintille per attrito tra i grani (accentuate dall’eventuale presenza di quote di polveri metalliche nelle polveri di cereali), scintille meccaniche, colpi su acciaio arrugginito in presenza di tracce di alluminio e magnesio nel punto d’impatto, scintille di saldatura e taglio, scintille elettriche, fiamme libere, presenza di punti caldi, surriscaldamento anche accidentale, etc.
  • possibili detonazioni in tubazioni destinate alla movimentazione dei cereali.
  • gravità dei sinistri registrati dall’esperienza storica per esplosione di polveri di cereali, con conseguenze talvolta catastrofiche. Sia per l’elevato numero di vittime che per i danni distruttivi alle strutture.

Facendo un esempio, il posizionamento di un essiccatoio o di un deposito di cereali in luogo chiuso costituisce un pericolo di potenziale esplosione. Il posizionamento  dell’essiccatoio all’aperto invece non costituisce un fattore di incremento del rischio esplosione tuttavia, per scongiurare del tutto il rischio esplosione durante la lavorazione del prodotto, il Produttore raccomanda di rimuovere periodicamente la polvere che va a depositarsi all’interno della struttura dell’essiccatoio in modo che non se ne accumuli troppa (qualche mm) all’interno della macchina.

Mitigazione del rischio esplosione

A fronte dei rischi sopra citati, generalmente suggerisco l’adozione di molteplici provvedimenti, orientati essenzialmente a prevenire l’incendio, l’autoaccensione e le esplosioni di polveri.

Una panoramica generale delle misure di compensazione del rischio esplosione potrebbe ad esempio comprendere:

  • misure di carattere generale per la prevenzione incendi, volte a ridurne la probabilità d’insorgenza e a limitarne la diffusione in caso di evento incidentale.
  • adozione dii recipienti resistenti a colpi d’ariete.
  • misure atte a prevenire la costituzione di fonti di accensione, sia nel funzionamento normale che in caso di anomalie. Per esempio: superfici calde, fiamme e gas caldi, incendi covanti e relativi focolai, scintille prodotte meccanicamente, installazioni elettriche, elettricità statica, etc.
  • adozione di dispositivi soppressori di esplosioni.
  • misure atte a prevenire la formazione dii miscele aria-polveri in concentrazioni esplosive.
  • idonei accorgimenti per la realizzazione delle tubazioni.
  • idonea conformazione delle superfici dei locali esposti alla formazione dii polveri.
  • misure atte ad impedire la propagazione delle esplosioni (organi dii intercettazione meccanici, barriere estinguenti automatiche, aspirazione e separazione della polvere).
  • accorgimenti finalizzati allo sfogo della pressione dii scoppio.
  • istruzione del personale ai fini della corretta gestione degli impianti e dei depositi, sia per evitare errori umani che per pianificare i corretti comportamenti in caso di guasti, anomalie ed in situazioni di emergenza.

Una corretta valutazione del rischio esplosione, condotta da un tecnico competente in materia secondo CEI 31-36 e CEI 31-52, è il primo passo per valutare il potenziale di rischio e per definire le eventuali misure di mitigazione.
Lo studio tecnico ing. Paola Capra svolge l’attività di valutazione del rischio esplosione ed è in grado di definire, sulla base delle conclusioni dello studio, gli interventi e/o le norme comportamentali da porre in atto per una concreta riduzione del rischio.

Per una valutazione senza impegno contattami.

Prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole

La corretta prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole deve esaminare una serie di fattori indipendenti -in origine- l’uno dall’altro per poi considerarne le influenze, le interferenze reciproche e le conseguenze complessive. Semplificando occorre individuare:

  1. ogni pericolo di incendio (p.e. Depositi di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, le sorgenti di innesco, situazioni e lavorazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio).
  2. i lavoratori, le altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio, gli animali e le cose che possono essere danneggiati da incendio.
  3. le modalità di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio.
  4. la verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti oppure l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Elementi critici che possono essere presenti nelle aziende agricole:

  • Depositi di GPL in serbatoi fissi (* con capacità > 0,75 metri cubi).
  • Depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili (* con capacità > a 1 mc) Mulini per cereali (* con potenzialità giornaliera > a 200 q.li ).
  • Essiccatoi con depositi di prodotto essiccato alimentati a gas o a gasolio (* se di potenza > 100.000Kcal).
  • Depositi di paglia e di fieno (* per quantitativi > ai 500 q.li).
  • Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci (* con potenzialità globale > a 500 q.li) Gruppi elettrogeni (* di potenza > 25 kW).
  • Impianti per la produzione del calore (* con potenzialità > 100.000 Kcal\h ).
  • Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con serbatoi per alimentazione caldaie o essiccatoi, o per autotrazione (* con capacità > 25 metri cubi).
  • Autorimesse private (con più di 300 mq).
  • Accumuli di polveri organiche.

Qualche possibile sorgente di innesco:

  • Impianti elettrici non protetti.
  • Macchine a motore endotermico (gasolio, benzina, gas).
  • Autocombustione da processi fermentativi.
  • Fiamme libere.
  • Scintille da sfregamento.
  • Superfici molto calde.
  • Scariche atmosferiche.

Talvolta questi elementi impongono l’obbligo di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per avere conferma della necessità di adeguarsi alla normativa antincendio, è opportuno contattare un professionista del settore.

Il quale, dopo una valutazione preliminare (generalmente gratuita), saprà indirizzare l’imprenditore agricolo verso soluzioni maggiormente efficaci e meno onerose, in funzione dell’organizzazione della propria attività.

Per una consulenza preliminare contattami. Senza impegno.

Fonte:  Agriparma
* = se si superano questi valori di è soggetti alla normativa di prevenzione incendi