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Testo Unico Rinnovabili e interesse pubblico prevalente

Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme

Antincendio per bar e ristoranti: Codice e Mini-codice

Il Mini-Codice” fornisce le linee guida per la prevenzione incendi per bar e ristoranti a basso rischio, per i locali che non rientrano nei limiti del Mini-codice si applica il Codice di Prevenzione Incendi

Iter semplificato: OK al Modello Unico fino a 200 kW

Modello unico per impianti fotovoltaici fino a 200 kW

A partire da Mercoledì 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare il modello unico per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, cambiando il limite che in precedenza era fissato a 50 kW.  Il modello unico ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.

L’ampliamento degli impianti che possono essere connessi in iter semplificato ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico, di microcogenerazione da fonti rinnovabili o microcogenerazione ad alto rendimento.

L’iter semplificato

Per accedere all’iter semplificato, le caratteristiche degli impianti fotovoltaici previste dalla Del. 674/2022/R/EFR sono:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  • non più vincolante la potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • aventi potenza nominale minore o uguale a 200 kW (la potenza nominale, come da definizione delle norme CEI, è il minor valore tra la potenza complessiva dei moduli e la potenza complessiva degli inverter);
  • per i quali sia richiesto l’accesso al regime commerciale di scambio sul posto, cessione parziale, cessione totale;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, su manufatti fuori terra e su pertinenze dell’abitazione;
  • produttori connessi in MT sarà possibile richiedere o meno il servizio di misura dell’energia prodotta in ossequio al TIME;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Per quali impianti è previsto?

Per ottenere la semplificazione, un impianto fotovoltaico deve essere realizzato su edifici, strutture e manufatti installati in aree specifiche. In particolare, può essere installato su edifici considerati “fuori terra”, cioè una struttura con un livello di calpestio collocato a livello superiore o pari a quello del terreno.

Inoltre, il modello unico per gli impianti fotovoltaici è usato per la modifica, il potenziamento, la realizzazione e la connessione per le strutture che hanno una potenza non superiore a 200 kW.

Il modello di domanda è disponibile QUI

Desideri maggiori informazioni? Cerchi un tecnico a cui affidare la tua pratica di connessione? CONTATTAMI

STATO DEL SUPERBONUS: tra opportunità e (molte) criticità

Superbonus 110: dopo due anni è tempo di bilanci.

Finora, pur occupandomene quasi quotidianamente, ho scelto di non trattare in dettaglio il Superbonus.
Oggi, a due anni dall’uscita del Decreto Rilancio, non posso che unirmi al coro di perplessità dei colleghi coinvolti nell’iniziativa.

Le opportunità del Superbonus

Il Superbonus è senza dubbio un intervento apprezzato. Il meccanismo, sulla carta, è tanto semplice quanto efficace. Si eseguono dei lavori cosiddetti trainanti che devono aumentare la classe energetica dell’immobile attraverso il miglioramento del cappotto termico o la sostituzione degli impianti termici e di climatizzazione oppure interventi contro il rischio sismico. Ai lavori trainanti, si possono associare dei lavori cosiddetti trainati, come l’istallazione di pannelli solari, così da fornire una nuova fonte di energia, e di colonnine di ricarica.

Il Superbonus ha saputo mobilitare investimenti consistenti, ponendosi l’obiettivo di apportare molteplici contributi positivi al settore residenziale ed edilizio:

  • Il minor gettito fiscale derivante dalla erogazione dell’incentivo è quasi interamente compensato da vantaggi fiscali diretti e indiretti;
  • Grazie all’incentivo gli edifici fanno un salto multiplo di classe, riducono dipendenza da fossili ed abbattono emissioni di gas climalteranti;
  • Intorno al Superbonus si è sviluppato un fiorente mercato di: aziende edili, tecnici per le asseverazioni, enti finanziari specializzati nell’acquisto del credito d’imposta.

Ma la vera opportunità che ha sorretto il Superbonus ed i bonus minori è stato il meccanismo di cessione del credito messo a punto con l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un sistema “perfetto”, che ha consentito la libera circolazione dei crediti edilizi che si sono trasformati in moneta virtuale da scambiare, con un profitto per chi acquista.
Un sistema che avrebbe consentito agli incapienti e chi non aveva liquidità di avviare interventi che altrimenti non avrebbero mai realizzato.

Le criticità del Superbonus

Il meccanismo del Superbonus si è rivelato tanto semplice nelle intenzioni quanto complesso nella messa in atto.
Dalla sua conversione in legge (luglio 2020 dl 77) abbiamo avuto: 12 correttivi, 5 provvedimenti attuativi, centinaia di interpretazioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.

I primi correttivi hanno voluto ampliare la platea del Superbonus. Di decreto in decreto vengono modificati dapprima l’art. 49 del dpr. 380/2001 testo unico edilizia, in presenza di abusi si perde il diritto alla detrazione. Successivamente, la disciplina edilizia, con la creazione della CILAS.

Il Superbonus sembrava finalmente entrato a regime quando una nuova serie di provvedimenti mette in discussione la cessione del credito, dando il via alla tempesta perfetta.

La cessione del credito, nata in origine per il Superbonus 110%, è stata estesa a tutte le detrazioni fiscali come opzione alternativa alle detrazioni su 10 anni, senza la necessaria consapevolezza degli effetti che avrebbe avuto sul “Paese Italia”. Non è un mistero che il meccanismo delle opzioni alternative si è trasformato nel vero motore delle frodi fiscali, che hanno interessato i bonus edilizi senza alcuna forma di controllo. E’ cronaca recente la truffa del bonus facciate.

Per contrastare le truffe, il Governo è corso ai ripari emanando una serie di misure di emergenza, che si sono susseguite in rapida successione negli ultimi mesi.

Il Decreto Antifrodi e la Finanziaria 2022

Il Decreto Antifrodi (157/2021) ha previsto il varo di un decreto del Ministro della transizione ecologica con nuovi valori massimi di alcuni beni ai quali occorre far riferimento per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Ciò ha generato dubbi interpretativi che si sono protratti fino all’emanazione della Manovra Finanziaria 2021. La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimanessero validi gli atti e i provvedimenti adottati.
Ergo, le norme Antifrodi sono state rese retroattive!

Sostegni Ter

Il Decreto Sostegni Ter (4/2022) ha posto fine alla cessione infinita dei crediti fiscali, cancellando la previsione che al contrario aveva previsto la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Gli effetti del Sostegni Ter sono stati molto pesanti per la filiera del Superbonus ed hanno portato alla difficile situazione attuale:

  • La proroga del meccanismo in Finanziaria spinge gli operatori ad accelerare con i contratti;
  • Il divieto di vendita multipla taglia fuori dal mercato della cessione del credito i piccoli istituti bancari che per tutto il 2021 sono stati la linfa vitale del meccanismo;
  • Centinaia di aziende sul territorio perdono l’accesso alla vendita del credito… a cantieri avviati;
  • La sospensione del meccanismo tra gennaio e marzo toglie liquidità al sistema;
  • Operatori del settore presi dal panico si rivolgono alle grandi banche (Intesa, Unicredit, MPS, BPM, BNP Paribas, etc.);
  • Le grandi banche possono accettare crediti solo fino al raggiungimento della loro capacità fiscale;
  • Le grandi banche e i consulenti globali che le supportano (E&Y, Deloitte, PWC) vanno in affanno a causa della moltiplicazione delle domande;
  • Le grandi banche, raggiunta la propria capacità fiscale, sono costrette ad interrompere l’accettazione dei crediti e bloccano il sistema;
  • Si dilatano i tempi di vendita del credito determinando un aggravio della crisi del sistema messa a dura prova già da inflazione e indisponibilità sui materiali, indisponibilità delle maestranze.
Il Decreto Aiuti

Per sbloccare l’empasse generata dal Sostegni Ter, il Governo ha rilasciato a Maggio il D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti” che introduce due modifiche :

  1. prorogato il termine del SAL 30% per Unifamiliari al 30 settembre 2022, con possibilità di includere nel conteggio lavori diversi dal Superbonus
  2. consentita la cessione del credito verso clienti professionali delle banche, che dovrebbe convincere i vari istituti di credito a riattivare le cessioni del credito.

Conclusioni

Qualsiasi misura eccezionale avrebbe bisogno di essere ben definita sin dal suo avvio, tanto più se promette di rilanciare un settore chiave per l’economia nazionale come l’edilizia.
Questo con il Superbonus non è avvenuto.
Invece di seguire un percorso lineare, si è intrapreso un percorso contorto e troppo spesso incerto, che ha avuto l’effetto di fare alzare bandiera bianca a molti cittadini e imprese.

Giusto sarebbe che il Governo chiarisse, a se stesso in primis, se i Superbonus 110% possano essere uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica più volte enunciati o se la strada intrapresa finora vada ridefinita, anche in modo radicale. Possibilmente senza affossare del tutto il comparto edilizio.

CEI 0-21 2019: GUIDA ALLA NUOVA EDIZIONE

A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione della Norma CEI 0-21 2019 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e della Norma CEI 0-16, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” .

Le Norme sono disponibili per il download su CEI webstore all’indirizzo: https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html

Cosa cambia

Le nuove edizioni delle Norme sono state pubblicate il 17 Aprile 2019, tuttavia la Delibera 149/2019/R/eel, che definisce le tempistiche di applicazione delle norme di connessione, stabilisce che i dispositivi (quali inverter e sistemi di accumulo) conformi alle edizioni precedenti delle norme di connessione possono essere utilizzati per impianti connessi in BT e MT che entreranno in esercizio entro il 21 dicembre 2019.

Inoltre, la delibera prevede che:

  • per richieste di connessione presentate entro il 31 marzo 2020, la conformità dei dispositivi può essere attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00.
  • se la richiesta di connessione viene presentata successivamente al 1 aprile 2020, la conformità dei dispositivi deve essere attestata tramite dichiarazione di conformità redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065.

Il dispositivo di interfaccia

Per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 11.08 kW, la Norma CEI 0-21 prevede l’impiego di un dispositivo di interfaccia SPI integrato all’interno dell’inverter.

Tale dispositivo, disconnette l’inverter dalla rete elettrica nel caso in cui i valori di tensione e frequenza superino certe soglie imposte dalla Norma,  e deve essere testato al momento dell’installazione della macchina e comunque prima dell’allaccio di questa alla rete elettrica.

In questo caso la verifica del SPI avviene tramite la procedura di autotest, che fornisce come risultato una serie di schermate a display in cui sono riportate:

  • Le soglie di tensione e frequenza assieme ai tempi di intervento imposti dalla Normativa
  • Le soglie di tensione e frequenza assieme ai tempi di intervento rilevati al momento dell’esecuzione dell’autotest.

Le nuove soglie di taratura

Le nuove normative introducono alcuni cambiamenti nei criteri tecnici per la connessione degli Utenti alle reti elettriche di distribuzione, prevedendo, tra le altre cose, la modifica di alcune soglie di tensione e frequenza impostate sul dispositivo di interfaccia (SPI).

Nella seguente tabella sono riportate le soglie imposte dall’edizione 07-2016 della Normativa CEI-021:

Soglia  Soglia imposta  Soglia imposta  Tempo di intervento
(59.S1) 1,1 Vn 253 V ≤ 3 s
(59.S2) 1,15 Vn 264,5 V 0,2 s
(27.S1) 0,85 Vn 195,5 V 0,4 s
(27.S2) 0,4 Vn 92 V 0,2 s
(81>.S1) 50,5 Hz 50,5 Hz 0,1 s
(81<.S1) 49,5 Hz 49,5 Hz 0,1 s
(81>.S2) 51,5 Hz 51,5 Hz 0,1 s
(81<.S2) 47,5 Hz 47,5 Hz 0,1 s

 

Nella seguente tabella sono invece riportate le soglie imposte dall’edizione della Normativa CEI 0-21 2019, evidenziando le soglie modificate rispetto alla precedente edizione:

Soglia  Soglia imposta  Soglia imposta  Tempo di intervento
(59.S1) 1,1 Vn 253 V ≤ 3 s
(59.S2) 1,15 Vn 264,5 V 0,2 s
(27.S1) 0,85 Vn 195,5 V 1,5 s
(27.S2) 0,15 Vn 34,5 V 0,2 s
(81>.S1) 50,2 Hz 50,2 Hz 0,1 s
(81<.S1) 49,8 Hz 49,8 Hz 0,1 s
(81>.S2) 51,5 Hz 51,5 Hz 0,1 ÷ 5 s
(81<.S2) 47,5 Hz 47,5 Hz 0,1 ÷ 5 s

Per saperne di più: CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme

FER 2019: il Decreto Rinnovabili

Al momento, non è ancora certa la data di emanazione del Decreto Rinnovabili “FER” ma è ormai certa la sua definitiva emanazione, dopo una lunga serie di modifiche avvenute durante la redazione dello stesso.

Una bozza del decreto può essere consultata QUI: http://www.ingcapra.it/wp-content/uploads/2019/06/bozza-decreto-fer-2018-2020.pdf.

Il decreto sarà una misura di aiuto a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.

Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al 2021, il regime FER aiuterà l’Italia a realizzare i suoi obiettivi per le energie rinnovabili.

Le novità del Decreto FER

  • gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Verrà quindi incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture;
  • per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh. Gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto;
  • i restanti impianti avranno diritto alla tariffa incentivante riportata all’Allegato 1 del Decreto. In ogni caso il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Il funzionamento degli incentivi

L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. I produttori interessati potranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri.

Tali procedure riguarderanno gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW;
  • fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta.

Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti.

La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

Decreto crescita: nuovi fondi ai piccoli comuni

Segnalo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122/2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che rende effettivi i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti  dall’art. 30 del dl n. 34/2019 (Decreto crescita)

La norma assegna fino a  500 milioni di euro per il 2019 ai Comuni, per la realizzazione di progetti di:

  • efficientamento energetico: si tratta ad esempio di interventi volti al miglioramento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, oppure all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile: sono compresi in questa categoria gli interventi in materia di mobilità sostenibile, ma anche gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ammontare del contributo

Il contributo attribuito dal Decreto Crescita a ciascun Comune avviene sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

POPOLAZIONE RESIDENTE CONTRIBUTO
fino a 5000 abitanti 50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti 70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti 90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti 130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti 170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti 210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti 250.000 euro

Condizioni per accedere

I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

  1. non abbiano già ottenuto un finanziamento su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
  2. siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il Comune che riceve il finanziamento è poi tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.

L’erogazione avviene:

  • per il 50% all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
  • per il restante 50% a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. 

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

 

Fonte: Biblus Acca

La sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione

A partire dal 6 maggio gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.

Con il D.M. 25 gennaio 2019, sono state aggiornate le norme relative alla sicurezza antincendio per edifici residenziali, che riguarda soprattutto la gestione delle emergenze.

Il provvedimento va a modificare quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Ambito di applicazione e tempi di attuazione

Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:

  • 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
  • 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Per tutti gli edifici, in caso di interventi di rifacimento delle facciate (ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata) le nuove norme devono essere osservate già a partire dal 6 maggio.

Requisiti sicurezza antincendio delle facciate

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio)
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

  • edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
  • edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate

Non si applicano, invece a:

  • edifici di civile abitazione per i quali  alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

 

Le novità principali previste dal D.M. 25 gennaio 2019

Molte delle nuove misure previste dal D.M. 25 gennaio 2019 sono relative alla gestione delle emergenze. Gli amministratori dei condomini, come responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.

Dovranno inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori quando previsti.

La nuova norma prevede 4 gruppi di misure graduate in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio, definite nel modo seguente:

  • L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 24 metri;
  • L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
  • L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
  • L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

Il Livello di Protezione 0 si applica agli edifici non soggetti a controlli di prevenzione incendi, in quanto il D.P.R. 151/2011 al punto 77 assoggetta edifici con altezza antincendio superiore a 24 m, quindi le relative misure devono essere adottate esclusivamente sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. Gli altri L.P. si applicano ad edifici soggetti.

Livelli di Prestazione 0 – 12 m ≤ h < 24 m

Compiti del Responsabile dell’attività:
  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Compiti degli Occupanti

In condizioni ordinarie:

  • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.

Misure da attuare in caso d’incendio

Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Livelli di Prestazione 1 – 24 m < h ≤ 54 m

Compiti del Responsabile dell’attività:

Organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso:

  • predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;
  • informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
  • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
  • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
  • verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
  • adozione delle misure antincendio preventive.
Compiti degli Occupanti

In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della gestione della sicurezza antincendio, in particolare:

  • osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell’attività/ Amministratore;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:

  • attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
  • attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.
Misure antincendio preventive

Le misure antincendio previste consistono in:

  • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
  • mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
  • corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
  • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
  • gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
  • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.
Pianificazione dell’emergenza

La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.

Essa deve riguardare:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
  • azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.
  • ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 2 – 54 m ≤ h < 80 m

Compiti del Responsabile dell’attività:

I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.

Compiti degli Occupanti

Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1.

Misure antincendio preventive

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

 Pianificazione dell’emergenza

In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 3 – h > 80 m o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1.000 occupanti

Compiti del Responsabile dell’attività:

I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 ed in aggiunta:

  • predispone centro di gestione dell’emergenza;
  • designa il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
  • designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
  • prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte.
Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

Pianifica e organizza le attività della gestione della sicurezza antincendio di seguito indicate:

  • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
  • aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
  • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
  • fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
  • segnala al Responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Coordinatore dell’emergenza

Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

  • se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione dell’emergenza;
  • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
 Occupanti

I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.

Misure antincendio preventive

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:

  • centro di gestione dell’emergenza;
  • Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) realizzato a regola d’arte.
Pianificazione emergenza

In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.

Centro di gestione dell’emergenza

Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).

Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di:

  • informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…);
  • centrale gestione sistema EVAC;
  • centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;

Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Rischio fulminazione: CEI EN 62305 E CEI 64-8 VARIANTE V5

La Variante V5 di CEI 64-8, in vigore dal 1^ Marzo 2019, ha riscritto completamente la sezione 443: Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra.

La norma CEI 64-8, sez. 443, ante o post V5, considera soltanto le sovratensioni di origine atmosferica trasmesse dalle linee elettriche che alimentano l’impianto e le sovratensioni di manovra. 2. Per tale motivo, finora, la sez. 443 (ante V5), art. 443.3, stabiliva: “la necessità dell’impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio basata sulla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella norma CEI EN (CEI 81-10/4)“.

Le norme del CT 81, infatti, affrontano il problema sovratensioni nella sua globalità (fulminazione diretta e indiretta di linee e strutture). La sez. 443, post V5, invece, cancella tale indicazione e stabilisce quando servono SPD nei confronti delle sovratensioni provenienti dalle linee.

Le novità

II nuovo art. 443.4 stabilisce: “la protezione contro le sovratensioni transitorie deve essere prevista quando le conseguenze degli effetti di tali sovratensioni influiscono:

  1. sulla vita umana, ad esempio i servizi di sicurezza, i dispositivi di assistenza medica;
  2. sui servizi pubblici e sul patrimonio culturale, ad esempio la perdita di servizi pubblici, centri IT, musei;
  3. sulle attività commerciali o industriali, ad esempio nel caso di hotel, banche, industrie, mercati commerciali, fattorie;
  4. su un gran numero di persone, ad esempio nel caso di grandi edifici, uffici, scuole“.

Tenuto conto della genericità dei casi in cui la norma richiede di fatto gli SPD, nei casi residui, peraltro non chiaramente identificati, è possibile applicare un metodo semplificato di analisi del rischio (art. 443.5).

Conclusioni

In definitiva, se si segue la sez. 443 occorrono sempre SPD; in alternativa si effettua l’analisi del rischio secondo le norme del CT 81, le quali stabiliscono in modo più preciso quando effettivamente occorrono SPD, inoltre forniscono tutte le informazioni necessarie per una corretta scelta e installazione degli SPD.

E che l’approccio corretto sia l’applicazione delle norme del CT 81 trova conferma nella nota I dell’art. 443.5 in cui è scritto “Per la protezione di una struttura e dei suoi sistemi elettrici contro i fulmini e le sovratensioni di origine atmosferica si applica la serie di norme CEI EN 62305“.

L’incoerenza del testo normativo riflette, purtroppo, la sovrapposizione degli ambiti di competenza esistente a livello internazionale tra il CT 64 ed il CT 81.

Fonte. L’articolo è liberamente tratto dai contenuti della rivista Tuttonormel – Marzo 2019.