Testo Unico Rinnovabili e interesse pubblico prevalente
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Il Mini-Codice” fornisce le linee guida per la prevenzione incendi per bar e ristoranti a basso rischio, per i locali che non rientrano nei limiti del Mini-codice si applica il Codice di Prevenzione Incendi
A partire da Mercoledì 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare il modello unico per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, cambiando il limite che in precedenza era fissato a 50 kW. Il modello unico ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.
L’ampliamento degli impianti che possono essere connessi in iter semplificato ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico, di microcogenerazione da fonti rinnovabili o microcogenerazione ad alto rendimento.
Per accedere all’iter semplificato, le caratteristiche degli impianti fotovoltaici previste dalla Del. 674/2022/R/EFR sono:
Per ottenere la semplificazione, un impianto fotovoltaico deve essere realizzato su edifici, strutture e manufatti installati in aree specifiche. In particolare, può essere installato su edifici considerati “fuori terra”, cioè una struttura con un livello di calpestio collocato a livello superiore o pari a quello del terreno.
Inoltre, il modello unico per gli impianti fotovoltaici è usato per la modifica, il potenziamento, la realizzazione e la connessione per le strutture che hanno una potenza non superiore a 200 kW.
Il modello di domanda è disponibile QUI
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Superbonus 110: dopo due anni è tempo di bilanci.
Finora, pur occupandomene quasi quotidianamente, ho scelto di non trattare in dettaglio il Superbonus.
Oggi, a due anni dall’uscita del Decreto Rilancio, non posso che unirmi al coro di perplessità dei colleghi coinvolti nell’iniziativa.
Il Superbonus è senza dubbio un intervento apprezzato. Il meccanismo, sulla carta, è tanto semplice quanto efficace. Si eseguono dei lavori cosiddetti trainanti che devono aumentare la classe energetica dell’immobile attraverso il miglioramento del cappotto termico o la sostituzione degli impianti termici e di climatizzazione oppure interventi contro il rischio sismico. Ai lavori trainanti, si possono associare dei lavori cosiddetti trainati, come l’istallazione di pannelli solari, così da fornire una nuova fonte di energia, e di colonnine di ricarica.
Il Superbonus ha saputo mobilitare investimenti consistenti, ponendosi l’obiettivo di apportare molteplici contributi positivi al settore residenziale ed edilizio:
Ma la vera opportunità che ha sorretto il Superbonus ed i bonus minori è stato il meccanismo di cessione del credito messo a punto con l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un sistema “perfetto”, che ha consentito la libera circolazione dei crediti edilizi che si sono trasformati in moneta virtuale da scambiare, con un profitto per chi acquista.
Un sistema che avrebbe consentito agli incapienti e chi non aveva liquidità di avviare interventi che altrimenti non avrebbero mai realizzato.
Il meccanismo del Superbonus si è rivelato tanto semplice nelle intenzioni quanto complesso nella messa in atto.
Dalla sua conversione in legge (luglio 2020 dl 77) abbiamo avuto: 12 correttivi, 5 provvedimenti attuativi, centinaia di interpretazioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.
I primi correttivi hanno voluto ampliare la platea del Superbonus. Di decreto in decreto vengono modificati dapprima l’art. 49 del dpr. 380/2001 testo unico edilizia, in presenza di abusi si perde il diritto alla detrazione. Successivamente, la disciplina edilizia, con la creazione della CILAS.
Il Superbonus sembrava finalmente entrato a regime quando una nuova serie di provvedimenti mette in discussione la cessione del credito, dando il via alla tempesta perfetta.
La cessione del credito, nata in origine per il Superbonus 110%, è stata estesa a tutte le detrazioni fiscali come opzione alternativa alle detrazioni su 10 anni, senza la necessaria consapevolezza degli effetti che avrebbe avuto sul “Paese Italia”. Non è un mistero che il meccanismo delle opzioni alternative si è trasformato nel vero motore delle frodi fiscali, che hanno interessato i bonus edilizi senza alcuna forma di controllo. E’ cronaca recente la truffa del bonus facciate.
Per contrastare le truffe, il Governo è corso ai ripari emanando una serie di misure di emergenza, che si sono susseguite in rapida successione negli ultimi mesi.
Il Decreto Antifrodi (157/2021) ha previsto il varo di un decreto del Ministro della transizione ecologica con nuovi valori massimi di alcuni beni ai quali occorre far riferimento per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Ciò ha generato dubbi interpretativi che si sono protratti fino all’emanazione della Manovra Finanziaria 2021. La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimanessero validi gli atti e i provvedimenti adottati.
Ergo, le norme Antifrodi sono state rese retroattive!
Il Decreto Sostegni Ter (4/2022) ha posto fine alla cessione infinita dei crediti fiscali, cancellando la previsione che al contrario aveva previsto la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Gli effetti del Sostegni Ter sono stati molto pesanti per la filiera del Superbonus ed hanno portato alla difficile situazione attuale:
Per sbloccare l’empasse generata dal Sostegni Ter, il Governo ha rilasciato a Maggio il D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti” che introduce due modifiche :
Qualsiasi misura eccezionale avrebbe bisogno di essere ben definita sin dal suo avvio, tanto più se promette di rilanciare un settore chiave per l’economia nazionale come l’edilizia.
Questo con il Superbonus non è avvenuto.
Invece di seguire un percorso lineare, si è intrapreso un percorso contorto e troppo spesso incerto, che ha avuto l’effetto di fare alzare bandiera bianca a molti cittadini e imprese.
Giusto sarebbe che il Governo chiarisse, a se stesso in primis, se i Superbonus 110% possano essere uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica più volte enunciati o se la strada intrapresa finora vada ridefinita, anche in modo radicale. Possibilmente senza affossare del tutto il comparto edilizio.
A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione della Norma CEI 0-21 2019 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e della Norma CEI 0-16, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” .
Le Norme sono disponibili per il download su CEI webstore all’indirizzo: https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html
Le nuove edizioni delle Norme sono state pubblicate il 17 Aprile 2019, tuttavia la Delibera 149/2019/R/eel, che definisce le tempistiche di applicazione delle norme di connessione, stabilisce che i dispositivi (quali inverter e sistemi di accumulo) conformi alle edizioni precedenti delle norme di connessione possono essere utilizzati per impianti connessi in BT e MT che entreranno in esercizio entro il 21 dicembre 2019.
Inoltre, la delibera prevede che:
Per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 11.08 kW, la Norma CEI 0-21 prevede l’impiego di un dispositivo di interfaccia SPI integrato all’interno dell’inverter.
Tale dispositivo, disconnette l’inverter dalla rete elettrica nel caso in cui i valori di tensione e frequenza superino certe soglie imposte dalla Norma, e deve essere testato al momento dell’installazione della macchina e comunque prima dell’allaccio di questa alla rete elettrica.
In questo caso la verifica del SPI avviene tramite la procedura di autotest, che fornisce come risultato una serie di schermate a display in cui sono riportate:
Le nuove normative introducono alcuni cambiamenti nei criteri tecnici per la connessione degli Utenti alle reti elettriche di distribuzione, prevedendo, tra le altre cose, la modifica di alcune soglie di tensione e frequenza impostate sul dispositivo di interfaccia (SPI).
Nella seguente tabella sono riportate le soglie imposte dall’edizione 07-2016 della Normativa CEI-021:
| Soglia | Soglia imposta | Soglia imposta | Tempo di intervento |
| (59.S1) | 1,1 Vn | 253 V | ≤ 3 s |
| (59.S2) | 1,15 Vn | 264,5 V | 0,2 s |
| (27.S1) | 0,85 Vn | 195,5 V | 0,4 s |
| (27.S2) | 0,4 Vn | 92 V | 0,2 s |
| (81>.S1) | 50,5 Hz | 50,5 Hz | 0,1 s |
| (81<.S1) | 49,5 Hz | 49,5 Hz | 0,1 s |
| (81>.S2) | 51,5 Hz | 51,5 Hz | 0,1 s |
| (81<.S2) | 47,5 Hz | 47,5 Hz | 0,1 s |
Nella seguente tabella sono invece riportate le soglie imposte dall’edizione della Normativa CEI 0-21 2019, evidenziando le soglie modificate rispetto alla precedente edizione:
| Soglia | Soglia imposta | Soglia imposta | Tempo di intervento |
| (59.S1) | 1,1 Vn | 253 V | ≤ 3 s |
| (59.S2) | 1,15 Vn | 264,5 V | 0,2 s |
| (27.S1) | 0,85 Vn | 195,5 V | 1,5 s |
| (27.S2) | 0,15 Vn | 34,5 V | 0,2 s |
| (81>.S1) | 50,2 Hz | 50,2 Hz | 0,1 s |
| (81<.S1) | 49,8 Hz | 49,8 Hz | 0,1 s |
| (81>.S2) | 51,5 Hz | 51,5 Hz | 0,1 ÷ 5 s |
| (81<.S2) | 47,5 Hz | 47,5 Hz | 0,1 ÷ 5 s |
Per saperne di più: CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme
Al momento, non è ancora certa la data di emanazione del Decreto Rinnovabili “FER” ma è ormai certa la sua definitiva emanazione, dopo una lunga serie di modifiche avvenute durante la redazione dello stesso.
Una bozza del decreto può essere consultata QUI: http://www.ingcapra.it/wp-content/uploads/2019/06/bozza-decreto-fer-2018-2020.pdf.
Il decreto sarà una misura di aiuto a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.
Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.
Con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al 2021, il regime FER aiuterà l’Italia a realizzare i suoi obiettivi per le energie rinnovabili.
L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. I produttori interessati potranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri.
Tali procedure riguarderanno gli impianti:
Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta.
Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti.
La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.
Segnalo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122/2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che rende effettivi i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti dall’art. 30 del dl n. 34/2019 (Decreto crescita)
La norma assegna fino a 500 milioni di euro per il 2019 ai Comuni, per la realizzazione di progetti di:
Il contributo attribuito dal Decreto Crescita a ciascun Comune avviene sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
| POPOLAZIONE RESIDENTE | CONTRIBUTO |
| fino a 5000 abitanti | 50.000 euro |
| tra 5001 e 10.000 abitanti | 70.000 euro |
| tra 10.001 e 20.000 abitanti | 90.000 euro |
| tra 20.001 e 50.000 abitanti | 130.000 euro |
| tra 50.001 e 100.000 abitanti | 170.000 euro |
| tra 100.001 e 250.000 abitanti | 210.000 euro |
| superiore a 250.000 abitanti | 250.000 euro |
I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
Il Comune che riceve il finanziamento è poi tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.
L’erogazione avviene:
Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
Fonte: Biblus Acca
A partire dal 6 maggio gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.
Con il D.M. 25 gennaio 2019, sono state aggiornate le norme relative alla sicurezza antincendio per edifici residenziali, che riguarda soprattutto la gestione delle emergenze.
Il provvedimento va a modificare quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.
In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:
Per tutti gli edifici, in caso di interventi di rifacimento delle facciate (ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata) le nuove norme devono essere osservate già a partire dal 6 maggio.
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.
I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
Non si applicano, invece a:
Molte delle nuove misure previste dal D.M. 25 gennaio 2019 sono relative alla gestione delle emergenze. Gli amministratori dei condomini, come responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.
Dovranno inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori quando previsti.
La nuova norma prevede 4 gruppi di misure graduate in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio, definite nel modo seguente:
Il Livello di Protezione 0 si applica agli edifici non soggetti a controlli di prevenzione incendi, in quanto il D.P.R. 151/2011 al punto 77 assoggetta edifici con altezza antincendio superiore a 24 m, quindi le relative misure devono essere adottate esclusivamente sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. Gli altri L.P. si applicano ad edifici soggetti.
In condizioni ordinarie:
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
Organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso:
In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della gestione della sicurezza antincendio, in particolare:
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:
Le misure antincendio previste consistono in:
La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.
Essa deve riguardare:
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.
Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1.
Misure antincendio preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 ed in aggiunta:
Pianifica e organizza le attività della gestione della sicurezza antincendio di seguito indicate:
Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:
In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.
Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).
Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di:
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
La Variante V5 di CEI 64-8, in vigore dal 1^ Marzo 2019, ha riscritto completamente la sezione 443: Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra.
La norma CEI 64-8, sez. 443, ante o post V5, considera soltanto le sovratensioni di origine atmosferica trasmesse dalle linee elettriche che alimentano l’impianto e le sovratensioni di manovra. 2. Per tale motivo, finora, la sez. 443 (ante V5), art. 443.3, stabiliva: “la necessità dell’impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio basata sulla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella norma CEI EN (CEI 81-10/4)“.
Le norme del CT 81, infatti, affrontano il problema sovratensioni nella sua globalità (fulminazione diretta e indiretta di linee e strutture). La sez. 443, post V5, invece, cancella tale indicazione e stabilisce quando servono SPD nei confronti delle sovratensioni provenienti dalle linee.
II nuovo art. 443.4 stabilisce: “la protezione contro le sovratensioni transitorie deve essere prevista quando le conseguenze degli effetti di tali sovratensioni influiscono:
Tenuto conto della genericità dei casi in cui la norma richiede di fatto gli SPD, nei casi residui, peraltro non chiaramente identificati, è possibile applicare un metodo semplificato di analisi del rischio (art. 443.5).
In definitiva, se si segue la sez. 443 occorrono sempre SPD; in alternativa si effettua l’analisi del rischio secondo le norme del CT 81, le quali stabiliscono in modo più preciso quando effettivamente occorrono SPD, inoltre forniscono tutte le informazioni necessarie per una corretta scelta e installazione degli SPD.
E che l’approccio corretto sia l’applicazione delle norme del CT 81 trova conferma nella nota I dell’art. 443.5 in cui è scritto “Per la protezione di una struttura e dei suoi sistemi elettrici contro i fulmini e le sovratensioni di origine atmosferica si applica la serie di norme CEI EN 62305“.
L’incoerenza del testo normativo riflette, purtroppo, la sovrapposizione degli ambiti di competenza esistente a livello internazionale tra il CT 64 ed il CT 81.
Fonte. L’articolo è liberamente tratto dai contenuti della rivista Tuttonormel – Marzo 2019.
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