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Il rischio esplosione nelle aziende agricole – fattori di rischio e mitigazione

Spesso il rischio esplosione nelle aziende agricole viene trascurato.

Ma si tratta di una problematica di grandissima attualità che prescinde dalla dimensione dell’azienda e non è necessariamente legata all’assoggettabilità della stessa alle norme di prevenzione incendi.

La valutazione delle atmosfere esplosive è un argomento molto complesso strettamente legato alla valutazione del rischio di incendio  e, per la sua trattazione completa, rimando alle norme tecniche di riferimento. In questo articolo mi limiterò a valutare qualitativamente la consistenza del rischio esplosione in una azienda agricola: il primo passo progettuale è basato sulla valutazione dei rischi connessi con le caratteristiche di combustibilità dei prodotti trattati.  

Nelle aziende agricole i cereali ed i prodotti derivati dalla loro macinatura sono da considerare un combustibile.
Cosa si comprende in questa categoria?

Riso, risone, mais, soia, orzo, frumento, segale, avena, girasole, colza, sorgo, pisello, caffè, e legumi sgranati e macinati in genere.

Il combustibile, granulare o polverulento che sia, è da considerare sempre un combustibile di tipo solido. In tali combustibili, un grande impatto sul raggiungimento della temperatura di accensione ai fini dell’innesco della combustione e sulla successiva fase di propagazione di un incendio lo ha la cosiddetta “pezzatura” o granulometria del materiale.

Minore è la granulometria del materiale, minore è l’energia termica che occorre fornire per portare il materiale alla sua temperatura di accensione. La diminuzione della granulometria inoltre fa sì che il fronte di fiamma generato dall’accensione sia tanto più veloce quanto essa è piccola.

Fattori di rischio per le esplosioni

Il rischio di esplosione è ritenuto dai vari autori particolarmente temibile in relazione alle seguenti circostanze:

  • facilità di formazione di polveri in ogni cereale per svariate ragioni. Fra cui: attrito tra i granelli durante la movimentazione (all’interno e all’esterno dei silos), sporcizia, funghi, frammenti e schegge di altri componenti inglobati accidentalmente durante la movimentazione, etc.
  • elevata formazione di polveri per alcune tipologie di cereali.
  • bassa energia di attivazione.
  • basso valore del limite inferiore d’infiammabilità (per la definizione vedere qui – Wikipedia).
  • molteplicità dei tipi di innesco ipotizzabili, facilmente verificabili se non adeguatamente neutralizzati. Ad esempio: scintille per attrito tra i grani (accentuate dall’eventuale presenza di quote di polveri metalliche nelle polveri di cereali), scintille meccaniche, colpi su acciaio arrugginito in presenza di tracce di alluminio e magnesio nel punto d’impatto, scintille di saldatura e taglio, scintille elettriche, fiamme libere, presenza di punti caldi, surriscaldamento anche accidentale, etc.
  • possibili detonazioni in tubazioni destinate alla movimentazione dei cereali.
  • gravità dei sinistri registrati dall’esperienza storica per esplosione di polveri di cereali, con conseguenze talvolta catastrofiche. Sia per l’elevato numero di vittime che per i danni distruttivi alle strutture.

Facendo un esempio, il posizionamento di un essiccatoio o di un deposito di cereali in luogo chiuso costituisce un pericolo di potenziale esplosione. Il posizionamento  dell’essiccatoio all’aperto invece non costituisce un fattore di incremento del rischio esplosione tuttavia, per scongiurare del tutto il rischio esplosione durante la lavorazione del prodotto, il Produttore raccomanda di rimuovere periodicamente la polvere che va a depositarsi all’interno della struttura dell’essiccatoio in modo che non se ne accumuli troppa (qualche mm) all’interno della macchina.

Mitigazione del rischio esplosione

A fronte dei rischi sopra citati, generalmente suggerisco l’adozione di molteplici provvedimenti, orientati essenzialmente a prevenire l’incendio, l’autoaccensione e le esplosioni di polveri.

Una panoramica generale delle misure di compensazione del rischio esplosione potrebbe ad esempio comprendere:

  • misure di carattere generale per la prevenzione incendi, volte a ridurne la probabilità d’insorgenza e a limitarne la diffusione in caso di evento incidentale.
  • adozione dii recipienti resistenti a colpi d’ariete.
  • misure atte a prevenire la costituzione di fonti di accensione, sia nel funzionamento normale che in caso di anomalie. Per esempio: superfici calde, fiamme e gas caldi, incendi covanti e relativi focolai, scintille prodotte meccanicamente, installazioni elettriche, elettricità statica, etc.
  • adozione di dispositivi soppressori di esplosioni.
  • misure atte a prevenire la formazione dii miscele aria-polveri in concentrazioni esplosive.
  • idonei accorgimenti per la realizzazione delle tubazioni.
  • idonea conformazione delle superfici dei locali esposti alla formazione dii polveri.
  • misure atte ad impedire la propagazione delle esplosioni (organi dii intercettazione meccanici, barriere estinguenti automatiche, aspirazione e separazione della polvere).
  • accorgimenti finalizzati allo sfogo della pressione dii scoppio.
  • istruzione del personale ai fini della corretta gestione degli impianti e dei depositi, sia per evitare errori umani che per pianificare i corretti comportamenti in caso di guasti, anomalie ed in situazioni di emergenza.

Una corretta valutazione del rischio esplosione, condotta da un tecnico competente in materia secondo CEI 31-36 e CEI 31-52, è il primo passo per valutare il potenziale di rischio e per definire le eventuali misure di mitigazione.
Lo studio tecnico ing. Paola Capra svolge l’attività di valutazione del rischio esplosione ed è in grado di definire, sulla base delle conclusioni dello studio, gli interventi e/o le norme comportamentali da porre in atto per una concreta riduzione del rischio.

Per una valutazione senza impegno contattami.

Prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole

La corretta prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole deve esaminare una serie di fattori indipendenti -in origine- l’uno dall’altro per poi considerarne le influenze, le interferenze reciproche e le conseguenze complessive. Semplificando occorre individuare:

  1. ogni pericolo di incendio (p.e. Depositi di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, le sorgenti di innesco, situazioni e lavorazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio).
  2. i lavoratori, le altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio, gli animali e le cose che possono essere danneggiati da incendio.
  3. le modalità di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio.
  4. la verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti oppure l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Elementi critici che possono essere presenti nelle aziende agricole:

  • Depositi di GPL in serbatoi fissi (* con capacità > 0,75 metri cubi).
  • Depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili (* con capacità > a 1 mc) Mulini per cereali (* con potenzialità giornaliera > a 200 q.li ).
  • Essiccatoi con depositi di prodotto essiccato alimentati a gas o a gasolio (* se di potenza > 100.000Kcal).
  • Depositi di paglia e di fieno (* per quantitativi > ai 500 q.li).
  • Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci (* con potenzialità globale > a 500 q.li) Gruppi elettrogeni (* di potenza > 25 kW).
  • Impianti per la produzione del calore (* con potenzialità > 100.000 Kcal\h ).
  • Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con serbatoi per alimentazione caldaie o essiccatoi, o per autotrazione (* con capacità > 25 metri cubi).
  • Autorimesse private (con più di 300 mq).
  • Accumuli di polveri organiche.

Qualche possibile sorgente di innesco:

  • Impianti elettrici non protetti.
  • Macchine a motore endotermico (gasolio, benzina, gas).
  • Autocombustione da processi fermentativi.
  • Fiamme libere.
  • Scintille da sfregamento.
  • Superfici molto calde.
  • Scariche atmosferiche.

Talvolta questi elementi impongono l’obbligo di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per avere conferma della necessità di adeguarsi alla normativa antincendio, è opportuno contattare un professionista del settore.

Il quale, dopo una valutazione preliminare (generalmente gratuita), saprà indirizzare l’imprenditore agricolo verso soluzioni maggiormente efficaci e meno onerose, in funzione dell’organizzazione della propria attività.

Per una consulenza preliminare contattami. Senza impegno.

Fonte:  Agriparma
* = se si superano questi valori di è soggetti alla normativa di prevenzione incendi

Accatastamento impianto fotovoltaico – Circolare n.36/e

ACCATASTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti.

Vai QUI alle indicazioni aggiornate.

Premesso che, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso.
  2. la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari.
    Le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano.
  3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³. In coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28.

Gli impianti fotovoltaici comportano  una variazione della rendita catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
  2. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o in copertura.

 

Fotovoltaico residenziale

Criteri di stima 2016

 

Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE

La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

E’ stato aggiornato Docet. Docet è un programma di calcolo messo a disposizione gratuitamente da Enea
È una buona soluzione per certificare edifici fino a 200 mq.

Il certificatore energetico

Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Le sanzioni per il certificatore energetico

Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

I costi della certificazione energetica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Gli annunci immobiliari

Il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Il SIAPE

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 6/26/2015
Ministero dello Sviluppo Economico – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto Pres. Repubblica 4/16/2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto Ministeriale 6/26/2009
Ministero dello Sviluppo economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
FONTE: http://www.edilportale.com/

Il nuovo modello APE 2015. Le novità

Il 1° luglio sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio come DM 26 giugno 2015. Le Linee Guida Nazionali contengono il nuovo modello di APE e di annuncio commerciale validi per tutte le regioni.
Ecco le Nuove Regole APE e i Decreti Attuativi della Legge 90/2013.

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Delibera 595/2014 nuovi criteri per il servizio di misura

Con la Delibera del 4 dicembre 2014 n. 595, l’Autorità per l ’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha stabilito nuovi criteri per il servizio di misura dell’Energia Prodotta da impianti tradizionali, cogenerativi o da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico o idroelettrico. Continua a leggere

UNI TS 11300:2014 cosa cambia per le APE

Sono entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione, il 2 ottobre 2014, le norme UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014 relative al calcolo del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e di energia primaria per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione in edifici non residenziali. Le norme in questione costituiscono i principali riferimenti per il calcolo della prestazione energetica ai fini della certificazione.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

In taoria

Tecnicamente è possibile fare riferimento a quanto è stato diffuso da ANIT, una prima nota sulle principali modifiche che riguardano:

Ponti termici: i ponti termici si valutano solo attraverso i coefficienti lineici. E’ cancellato l’utilizzo della maggiorazione % semplificata e l’utilizzo dell’abaco della norma UNI EN 14683. Le valutazioni dei coefficienti lineici devono essere fatte con calcolo agli elementi finiti o con atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN ISO 14683. E’ possibile utilizzare metodi di calcolo manuale per edifici esistenti.

classi energetiche

Classi energetiche e consumi

Trasmittanza termica U: le caratteristiche dei materiali ed in particolare la conducibilità termica, devono essere opportunamente corretti per tener conto delle condizioni in cui si opera in accordo con la norma UNI EN ISO 10456.

Perdite per ventilazione: la valutazione diventa molto più raffinata e vengono considerati in maniera più idonea gli impianti che gestiscono la ventilazione all’interno degli edifici.

Guadagni solari: viene introdotta la modifica già presente nella procedura di calcolo della Regione Lombardia che valuta un solo fattore di riduzione per ombreggiatura esterno (il peggiorativo) tra l’aggetto verticale e orizzontale. Inoltre viene implementata la caratterizzazione della trasmittanza di energia solare totale attraverso la parte vetrata (il fattore g) con una migliore definizione dei fattori di esposizione.

Tra le altre modifiche la trattazione dei locali non riscaldati, la sottrazione di energia con l’extraflusso, la valutazione degli apporti interni latenti e la valutazione degli apporti solari sulle superfici opache che dovranno esser apportare ai software in circolazione.

In pratica

La velocità con cui il CTI ha rilasciato le nuove versioni delle norme,  senza anticiparle preventivamente alla software house, ha spiazzato i produttori che si sono trovati ad effettuare gli aggiornamenti in tutta fretta.  Tralascio la situazione dello stato di aggiornamento dei principali prodotti sul mercato e mi soffermo unicamente su uno di essi: DOCET, il popolare tool gratuito predisposto da CNR e ENEA.

DOCET AGGIORNATO? NO. Per quanto riguarda il metodo di calcolo Docet si evidenzia che – conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 – anche esso deve essere aggiornato da CNR ed ENEA e pertanto non se ne consiglia l’utilizzo, pena la nullità del documento elaborato.

STOP DEL PIEMONTE
La Regione Piemonte  ha diramato una comunicazione in cui si specifica che da “2 ottobre 2014 la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuata avvalendosi esclusivamente a tali norme il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto dall’art.11 del dlgs 192/2005 come emendato dalla
legge 90/2013”. 

Il mio suggerimento è, se proprio non potete posticipare l’ottenimento del Certificati, di rivolgervi a professionisti in grado di assicurarvi un documento conforme alle attuali norme techiche, o di pazientare rimandando la richiesta al vostro techico di fiducia fino a che quest’ultimo non riceverà l’adeguamento del software che utilizza per le APE: si stima che entro la fine di Novembre tutti i software sul mercato saranno adeguati alle nuove UNI.

Delibera 243: perchè non si esegue il test di interfaccia

Ieri un cliente a cui ho eseguito l’adeguamento alla delibera 243/2013 mi ha posto una domanda molto interessante: “con l’occasione sono a richiedere il riferimento normativo per cui l’adeguamento effettuato non richiede la taratura del relè di protezione su interruttore di interfaccia rete e conseguente verifica “nuovo” impianto“.
La domanda merita una risposta, specialmente perché su internet a riguardo si legge du tutto. Ecco la mia risposta, che spero possa essere un buon punto di partenza per una riflessione sull’argomento.

Il test di interfaccia per la Delibera 243

Il vostro impianto fotovoltaico è stato realizzato in conformità alla DK5940 di ENEL poiché in quel periodo la CEI 0-21, il riferimento attuale, ancora non era stata emanata. La CEI 0-21 prevede l’obbligo dei test con cassetta relè per tutti gli impianti trifase, cosa che prima avveniva su base volontaria poiché era possibile ricorrere all’autotest ed alla certificazione di taratura del Produttore (e non nego che tutti procedevamo così).
Il mese scorso l’impianto è stato adeguato alla DL 243/2013 AEERG per quanto riguarda le soglie di frequenza al di fuori delle quali le protezioni di interfaccia si devono disconnettere (49-51 Hz).

Tutti i dispositivi conformi alla DK5940 uscivano dalla fabbrica con la possibilità di regolare, da parte dell’utente, i due valori di soglia di frequenza. I due intervalli erano:
49.7-50.3 -> regolazione di default
49-51 -> regolazione possibile su richiesta del distributore ma già prevista come opzione
In sostanza noi non abbiamo modificato la taratura del dispositivo, ma abbiamo cambiato la soglia di intervento variando l’opzione di intervento già prevista dalla certificazione di fabbrica. Per questo non abbiamo testato l’interfaccia.

AEEG non ha imposto l’obbligo del test con cassetta, anzi, ha ritenuto di non considerarlo un passaggio obbligatorio. Il riferimento è riportato qui http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-084-12.htm (faq n.5)

Il test del dispositivo si sarebbe potuto eseguire, e molti colleghi ritengono che sarebbe stato meglio che AEEG lo avesse imposto, ma presumo che ciò non sia avvenuto perché la vecchia DK5940 non ragionava come la CEI 0-21.

Dubito che AEEG si si fatta lo scrupolo di “non gravare sui produttori”, come da qualche parte ho letto. Più prosaicamente nelle norme tecniche vale un principio: quel che è stato approvato resta valido se non intervengono modifiche sostanziali. E cambiare una soglia preimpostata non è stato inteso come “modifica sostanziale.

Conclusioni

Se desiderate che l’interfaccia sia testata, per avere la conferma che la variazione delle soglie di intervento consenta effettivamente al dispositivo di non disconnettersi nel range 49-51 Hz , non ci sono problemi ad eseguire il test. Il test della protezione di interfaccia sarà comunque da eseguire allo scadere dei cinque anni dalla messa in esercizio.

Se qualche collega che passa di qui desidera discuterne con me mi farebbe molto piacere.

 

Adeguamento impianti – del. 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la deliberazione 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/

L’Adeguamento degli impianti alla Delibera 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la delibera 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

 

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31/03/2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31/03/2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31/03/2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della delibera 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/