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Home›Rinnovabili›Fotovoltaico›Delibera 595/2014 nuovi criteri per il servizio di misura

Delibera 595/2014 nuovi criteri per il servizio di misura

By PaolaCapra
Luglio 22, 2015
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Con la Delibera del 4 dicembre 2014 n. 595, l’Autorità per l ’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha stabilito nuovi criteri per il servizio di misura dell’Energia Prodotta da impianti tradizionali, cogenerativi o da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico o idroelettrico.

Questa delibera segue quanto prescritto dal decreto competitività D.L. 91/2014, che oltre ad imporre una rimodulazione delle tariffe incentivanti (“spalma incentivi”) prevedeva il trasferimento al gestore di rete del servizio di misura dell’energia prodotta e di conseguenza la sua comunicazione al GSE per il versamento degli incentivi, qualora previsiti.

Al fine di permettere al Gestore di Rete Locale (es. ENEL Distribuzione SpA) tutti i contatori fiscali dell’energia prodotta dovranno essere teleleggibili a partire dal 1 gennaio 2016.

Per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012, così come previsto dalla Delibera AEEG 339/2012 i contatori di produzione dovevano già essere adeguati e quindi dotati di un modem GSM che ne consenta la telelettura.

Per tutti gli impianti entrati in esercizio in data precedente all’agosto 2012 qualora i contatori di energia prodotta fossero stati installati da parte del produttore sarà necessario, qualora non presente, installare sistemi in grado di renderli teleleggibili o qualora tecnicamente impossibile sostituirli con contatori già adeguati.

In entrambi i casi è richiesto l’invio al gestore di rete di documentazione che permetta di identificare il contatore e configurare il servizio di telelettura.

In particolare ENEL Distribuzione SpA ha definito un elenco di contatori compatibili con il sistema di telelettura adottato, ovvero contatori in grado di essere adeguati installando un appositi sistemi senza richiedere la sostituzione.

Gli impianti interessati

Il soggetto incaricato dell’installazione di questi sistemi nonché i relativi costi sono definiti dalla Delibera 595/2014/R/eel:

  • installazione e costi a carico del Gestore di Rete per impianti in bassa tensione con potenza non superiore a 20kW
  • installazione a carico del Gestore di Rete e costi a carico al Produttore per impianti in bassa tensione con potenza superiore a 20kW
  • installazione e costi a carico del Produttore per impianti in media o alta tensione con potenza superiore a 20kW

Nell’ultimo caso il Produttore può chiedere al Gestore di Rete l’adeguamento o la sostituzione del contatore di produzione pagandone i relativi costi di fornitura e installazione.

In tutti i casi ENEL Distribuzione, a partire dalla prima lettura, addebiterà al Produttore i costi del servizio di lettura, validazione e trasmissione al GSE dei dati.

Il mancato adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2015 comporterà automaticamente la sospensione dell’incentivo GSE.

 

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