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Home›Antincendio›Tecnico abilitato e professionista antincendio

Tecnico abilitato e professionista antincendio

By PaolaCapra
Maggio 9, 2014
6365
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l Decreto del 7 agosto 2012, nell’articolo 1  definisce che:

  • Il “Tecnico abilitato” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
  • Il “Professionista antincendio” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nella pratica il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.

Come si diventa professionisti antincendio?

A seguito della emanazione del Decreto 5 agosto 2011 i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alle certificazioni antincendio sono i seguenti:

  •  iscrizione all’Albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, dottori forestali …);
  • aver seguito il corso base di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito relativo attestato (eccetto dirigenti o laureati che comprovino in altre modalità di aver ricevuto formazione o aver svolto attività professionali inerenti la prevenzione e la certificazione antincendio).

L’art. 2 prevede che gli iscritti agli elenchi ministeriali potranno:

  • rilasciare certificazioni ( D.Lgs 139/2006);
  • redigere progetti elaborati con l’approccio ingegneristico (D.M. 09.05.2007);
  • redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA-D.M. 09.05.2007).

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.

 

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3 comments

  1. Paolo Lacapra 21 Ottobre, 2017 at 15:31 Rispondi

    Buon giorno,
    chiedo, se possibile, un riferimento normativo che corrobori la mia tesi:

    •Il “Tecnico abilitato” può erogare corsi di formazione Antincendio rischio basso/medio(sempre nell’ambito delle proprie competenze.)

    Sto impazzendo a capire se sia possibile erogare formazione senza avere un ente di riferimento riconosciuto, cioè come studio professionale.

    ps: la casualità della quasi omonimia

    • PaolaCapra 22 Ottobre, 2017 at 10:46 Rispondi

      Buongiorno,
      ottima domanda in effetti!
      Distinguerei due aspetti: la possibilità di svolgere ore aula e prove pratiche, e la possibilità di rilasciare attestati di fine corso legalmente riconosciuti.
      Nel primo caso il tecnico abilitato può essere docente di corsi antincendio se è in possesso di almeno uno dei criteri di qualifica del DM 6 Marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”.
      Nel secondo caso il tecnico deve accreditarsi come Soggetto formatore abilitato presso le Regioni di proprio interesse, quindi può operare in prima persona.
      L’accreditamento in prima persona, almeno in Piemonte, richiede prerequisiti come la certificazione ISO 9001. Lo studio con cui collaboro nella mia città ha impiegato circa 1 anno a completare l’iter per l’accreditamento in prima persona, prima operava attraverso l’Associazione Nazionale Formatori.

  2. Paolo Lacapra 26 Ottobre, 2017 at 19:54 Rispondi

    L attestato lo rilascerebbe il datore di lavoro.
    Da quanto ho potuto intuire nell’ accordo stato regioni il dator di lavoro può erogare formazione direttamente o tramite figure opportune.
    Lo PSAL di BS mi conferma la possibilità sopra citata, ma ovviamente solo verbalmente al telefono. A fax mail e PEC manco rispondono.

    Ho provato a contattare il mio(nostro) ordine di riferimento come ingegnere, ma o nessuno risponde, o si demanda alla commissione che chissà quando tornerà operativa (nuove elezioni)

    Sto contattando anche il comando dei vigili del fuoco della mia provincia, ma tutto tace da giorni…

    Ringrazio comunque per la celere risposta, che ottengo solo online da una collega sconosciuta e non da chi di dovere…

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