l Decreto del 7 agosto 2012, nell’articolo 1 definisce che:
- Il “Tecnico abilitato” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
- Il “Professionista antincendio” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Nella pratica il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.
Come si diventa professionisti antincendio?
A seguito della emanazione del Decreto 5 agosto 2011 i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alle certificazioni antincendio sono i seguenti:
- iscrizione all’Albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, dottori forestali …);
- aver seguito il corso base di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito relativo attestato (eccetto dirigenti o laureati che comprovino in altre modalità di aver ricevuto formazione o aver svolto attività professionali inerenti la prevenzione e la certificazione antincendio).
L’art. 2 prevede che gli iscritti agli elenchi ministeriali potranno:
- rilasciare certificazioni ( D.Lgs 139/2006);
- redigere progetti elaborati con l’approccio ingegneristico (D.M. 09.05.2007);
- redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA-D.M. 09.05.2007).
Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.
In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.