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Antincendio per bar e ristoranti: Codice e Mini-codice

Il Mini-Codice” fornisce le linee guida per la prevenzione incendi per bar e ristoranti a basso rischio, per i locali che non rientrano nei limiti del Mini-codice si applica il Codice di Prevenzione Incendi

CPI scaduto. Che fare?

Capita spesso ai professionisti che gestiscono pratiche di prevenzione incendi di imbattersi in attività per le quali si è in presenza di un CPI scaduto.

Che fare e come comportarsi in presenza di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con CPI scaduto?

L’art. 5 del DPR 151/2011 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio sia trasmessa ogni 5 anni dal il titolare delle attività di cui all’Allegato I del Decreto.

L’attestazione “tardiva” di rinnovo periodico della conformità antincendio, ovvero la presentazione dell’attestazione dopo la data di scadenza del CPI, non è espressamente contemplata dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151.

Anche se il Ministero dell’Interno ha trasmesso ai Comandi Provinciali VV.F. alcuni chiarimenti applicativi a questo riguardo attraverso la Nota Ministeriale n° 5555 del 18 aprile 2012 , rimangono ancora non poche incertezze sulle procedure da seguire. 

Intanto in caso attività proseguita oltre il periodo di validità del CPI, il titolare è da considerarsi suscettibile di reato penale ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs. 8 marzo 2006, n. 139. Il titolare è dunque sempre tenuto a presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro il più breve tempo possibile.

Come si comportano i Comandi VVF territorialmente competenti?

Alcuni Comandi VVF accettano istanze di rinnovo giunte anche dopo molti anni dalla scadenza del CPI. Altri Comandi richiedono invece che, alla scadenza dei 5 anni, sia presentata una nuova SCIA.

Nel primo caso le attestazioni di rinnovo “tardive” vengono comunque accolte e la validità dell’attestazione è calcolata a partire dalla data di scadenza del CPI o dell’ultimo rinnovo approvato.

Nel secondo caso la buona notizia è che, quando viene richiesta la presentazione di una nuova SCIA Antincendio, generalmente non viene richiesto di allegare copia di tutte le certificazioni. 

La motivazione è semplice:

  • In assenza di variazioni sostanziali, la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e le dichiarazioni di conformità saranno identici a quanto è già agli atti. 
  • l’Asseverazione allegata alla SCIA antincendio può riportare una Distinta della documentazione archiviata già approvata in precedenza.

Alcune attività subiscono poche variazioni nel tempo e l’obiettivo dell’istanza è di “regolarizzare” la propria situazione. Per altre attività il discorso invece potrebbe rivelarsi più complesso. 

In caso di incertezze, conviene sempre contattare il Comando VVF della provincia su cui è insediata l’attività da rinnovare e rivolgersi ad un professionista antincendio di fiducia.

Per info e preventivi contattami

Il rischio di incendio in cantiere

Il rischio di incendio in un cantiere edile è tra i rischi più temibili sia perché è un evento relativamente frequente sia per il danno che è ragionevole attendersi.

Tutti quanti ricordiamo l’incendio che è divampato a Parigi nella Cattedrale di Notre-Dame. Probabilmente fu causato da fiamme utilizzate per lavori di saldatura ed ha provocato danni di inestimabile valore al patrimonio culturale.

Perché in cantiere il rischio è elevato?

Le condizioni di lavoro in un cantiere sono differenti da quelle di altri settori: industriale, commerciale od amministrativo.

Esse infatti sono caratterizzate da:

  • variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell’avanzamento della costruzione;
  • utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse;
  • grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente;
  • una costante rotazione delle imprese e del personale (è raro che una squadra ben coordinata lavori a lungo nello stesso cantiere );
  • recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni;
  • l’uso sempre più frequente di materiali con un alto grado di infiammabilità, in particolare le coibentazioni e, in certi casi, l’applicazione di sostanze anticorrosione, che provocano spesso l’insorgere di gas aggressivi e corrosivi;
  • una concentrazione, spesso assai alta, di materiali di valore in alcune zone degli edifici o degli impianti.

I settori coinvolti

Il rischio d’incendio in un cantiere edile può interessare alcune aree specifiche:

  • Baraccamenti (spogliatoi, uffici, servizi, dormitori…);
  • depositi di particolari sostanze e materiali (oli minerali, benzine, vernici, derivati plastici…);
  • apparecchiature elettriche (impianto di cantiere o cabina di trasformazione).

Le misure di prevenzione

Il C.P.T. di Siracusa – Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa – ha prodotto e raccolto sul suo sito un grande numero di materiali che contengono indicazioni utili per la gestione in sicurezza dei lavori edili.

La scheda prodotta dal CPT di Siracusa indica che per prevenire un incendio in cantiere è opportuno applicare le seguenti misure minime di prevenzione:

  • assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio telefonico (anche cellulare) con il quale poter richiedere l’intervento dei VV.FF.;
  • affiggere in prossimità del posto telefonico o degli uffici di cantiere il n° telefonico dei VV.FF. con debite istruzioni per la chiamata;
  • nominare un numero di addetti all’ emergenza incendio in funzione delle dimensione del cantiere. Tali soggetti devono essere presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell’art 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08;
  • tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturenti dalla valutazione del rischio incendio e dalla determinazione del carico d’incendio. Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un metro”;
  • realizzare impianti elettrici a perfetta regola d’arte, con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
  • realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all’uso nei cantieri;
  • segregare e segnalare con opportuna cartellonistica depositi di materiali infiammabili;
  • non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi;
  • prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei cannelli per guaine;
  • rispettare il divieto di fumare, anche all’aperto;
  • prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di lavoro;
  • assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilità”. 

La sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione

A partire dal 6 maggio gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.

Con il D.M. 25 gennaio 2019, sono state aggiornate le norme relative alla sicurezza antincendio per edifici residenziali, che riguarda soprattutto la gestione delle emergenze.

Il provvedimento va a modificare quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Ambito di applicazione e tempi di attuazione

Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:

  • 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
  • 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Per tutti gli edifici, in caso di interventi di rifacimento delle facciate (ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata) le nuove norme devono essere osservate già a partire dal 6 maggio.

Requisiti sicurezza antincendio delle facciate

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio)
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

  • edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
  • edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate

Non si applicano, invece a:

  • edifici di civile abitazione per i quali  alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

 

Le novità principali previste dal D.M. 25 gennaio 2019

Molte delle nuove misure previste dal D.M. 25 gennaio 2019 sono relative alla gestione delle emergenze. Gli amministratori dei condomini, come responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.

Dovranno inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori quando previsti.

La nuova norma prevede 4 gruppi di misure graduate in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio, definite nel modo seguente:

  • L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 24 metri;
  • L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
  • L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
  • L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

Il Livello di Protezione 0 si applica agli edifici non soggetti a controlli di prevenzione incendi, in quanto il D.P.R. 151/2011 al punto 77 assoggetta edifici con altezza antincendio superiore a 24 m, quindi le relative misure devono essere adottate esclusivamente sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. Gli altri L.P. si applicano ad edifici soggetti.

Livelli di Prestazione 0 – 12 m ≤ h < 24 m

Compiti del Responsabile dell’attività:
  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Compiti degli Occupanti

In condizioni ordinarie:

  • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.

Misure da attuare in caso d’incendio

Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Livelli di Prestazione 1 – 24 m < h ≤ 54 m

Compiti del Responsabile dell’attività:

Organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso:

  • predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;
  • informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
  • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
  • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
  • verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
  • adozione delle misure antincendio preventive.
Compiti degli Occupanti

In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della gestione della sicurezza antincendio, in particolare:

  • osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell’attività/ Amministratore;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:

  • attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
  • attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.
Misure antincendio preventive

Le misure antincendio previste consistono in:

  • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
  • mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
  • corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
  • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
  • gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
  • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.
Pianificazione dell’emergenza

La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.

Essa deve riguardare:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
  • azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.
  • ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 2 – 54 m ≤ h < 80 m

Compiti del Responsabile dell’attività:

I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.

Compiti degli Occupanti

Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1.

Misure antincendio preventive

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

 Pianificazione dell’emergenza

In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 3 – h > 80 m o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1.000 occupanti

Compiti del Responsabile dell’attività:

I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 ed in aggiunta:

  • predispone centro di gestione dell’emergenza;
  • designa il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
  • designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
  • prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte.
Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

Pianifica e organizza le attività della gestione della sicurezza antincendio di seguito indicate:

  • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
  • aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
  • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
  • fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
  • segnala al Responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Coordinatore dell’emergenza

Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

  • se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione dell’emergenza;
  • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
 Occupanti

I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.

Misure antincendio preventive

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:

  • centro di gestione dell’emergenza;
  • Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) realizzato a regola d’arte.
Pianificazione emergenza

In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.

Centro di gestione dell’emergenza

Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).

Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di:

  • informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…);
  • centrale gestione sistema EVAC;
  • centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;

Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Il Codice di Prevenzione Incendi diventa obbligo di legge

Lo scenario attuale della prevenzione incendi prevede il cosiddetto “doppio binario” per le attività non normate.

Cosa significa?

Il DM 3 Agosto 2015, detto “Codice di prevenzione incendi” o Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è ormai in vigore da tempo. Il campo di applicazione del Codice riguarda le sole attività che non erano dotate di una specifica regola tecnica.

Per un periodo transitorio di circa quattro anni esso è stato oggetto di applicazione volontaria, da qui il termine “doppio binario”. Ora però le regole stanno cambiando: le modifiche al DM 03/08/2015, approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio 2019, prevedono l’eliminazione del doppio binario”.

Con la circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo, quindi, si precisa che tutte le modifiche entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi…) dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e si pone fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Quali sono le attività interessate dalla modifica?

Sono ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

Si tratta prevalentemente di attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV): fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si applicano cosiddetti “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

Restano invece ancora escluse da tale obbligo:

  • uffici
  • autorimesse
  • scuole
  • alberghi
  • attività commerciali

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In sintesi

 

Antincendio in bar e ristoranti

ATTENZIONE! IL CONTENUTO DI QUESTO ARTICOLO E’ ANCORA VALIDO, MA LA NORMATIVA ANTINCENDIO E’ STATA AGGIORNATA. TROVI UN NUOVO ARTICOLO QUI.

Premetto dicendo che bar e  ristoranti non sono attività di per sé soggette a prevenzione incendi (Vedi Nota DCPREV Prot. n. 17072 del 28/12/2011).

Il settore ristorazione, anche se non rientra tra le attività soggette ai controlli di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151) viene classificato come rischio incendio basso o medio.

Tuttavia la sempre maggiore diversificazione delle tipologie di combustibile utilizzato, delle dimensioni dei locali, dell’aggiornamento delle attrezzature e delle preparazioni alimentari, rende oggi necessaria una valutazione più approfondita.

L’attività

Un ristorante dove le persone vanno a mangiare sarà spesso un luogo dove coesistono tre aree principali:

  • Il locale di consumazione pasti;
  • La cucina / bancone passavivande / deposito / cella frigo;
  • Il guardaroba.

Tutte queste aree non dovrebbero essere sottoposte a valutazione del rischio di incendio?

A tale proposito le associazioni di prevenzione incendi europee hanno deciso di produrre linee guida comuni, allo scopo di ottenere interpretazioni simili nei vari paesi europei e di dare esempi di soluzioni, concetti e modelli accettabili.

Le linee guida, scaricabili QUI, sono redatte dalla Confederazione di Associazioni di Prevenzione Incendi in Europa (CFPAE) ed hanno lo scopo di facilitare e supportare il lavoro della prevenzione incendi nelle varie nazioni europee.

Vediamone insieme il campo di applicazione.

Il locale di consumazione pasti

La valutazione del rischio del locale di consumazione pasti, che può comprendere anche un bar, deve coprire argomenti quali:

  • Materiali combustibili come elementi della stessa struttura, i tessuti, le decorazioni, i mobili, ed il loro probabile comportamento in caso di incendio;
  • Le persone presenti e le loro attività, inclusa l’attività di fumare;
  • L’uso di candele sulle tavole;
  • Le fiamme libere nel ristorante;
  • Il posizionamento delle tavole e delle sedie, e le vie di esodo;
  • La necessità di mantenere le vie di esodo senza ostacoli e di permettere un agevole passaggio attraverso le porte di uscita di sicurezza;
  • La segnaletica (e l’impianto di illuminazione di sicurezza) per le vie di esodo;
  • Le procedure di evacuazione;
  • I processi di cottura che vengono eseguiti all’interno del locale consumazione pasti;
  • Le attrezzature antincendio.

La cucina

La cucina,che può comprendere la sua area/aree di deposito e la cella/celle frigo, è la parte del ristorante con il maggiore rischio di incendio.

La normativa antincendio nelle cucine dei ristoranti è ben inquadrata dal DM 12 Aprile 1996. E’ una regola tecnica per gli impianti termici a combustibile gassoso.

In base alla potenza termica complessiva, le cucine dei ristoranti si possono suddividere nella seguente classificazione:

  • Cucine con portata termica complessiva non superiore a 35 kW (30.000kcal/h); per esse di applica la norma UNI CIG 7129/2015 e non sono necessarie ulteriori valutazioni.
  • Cucine con portata termica complessiva maggiore di 35 kW, pertanto soggette all’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti termici; per esse di applica il D.M. 12/04/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Cucine con portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), a cui si applica il D.P.R. 01/08/2011, n. 151, che richiede la presenza del certificato di prevenzione incendi e il D.M. 12/04/1996.

Inoltre, indipendentemente dalle norme che regolano la prevenzione incendi e dalla potenza termica, qualsiasi cucina rientra nel campo di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (titolo XI del D.Lgs. n. 81/08).

La valutazione del rischio in cucina

È essenziale che, se l’incendio scoppia in una cucina, non possa propagarsi alle altre parti dell’attività, e soprattutto non al locale di consumazione pasti o alle vie di esodo.

Nonostante la varietà dei processi di cottura coinvolti, i principali rischi di incendio che sorgono dalla preparazione del cibo derivano dall’uso di grassi riscaldati e dal rischio di surriscaldamento dei grassi, a causa di errori dell’operatore o difetti di un termostato.

Altre cause di incendio comprendono:

  • la fuoriuscita dei grassi o l’eccessivo riempimento con grassi nelle operazioni di sostituzione o riempimento di attrezzature mentre esse sono calde;
  • la vicinanza di friggitrici con altre attrezzature di cottura che potrebbero costituire fonte di innesco;
  • l’esposizione diretta dei dispositivi per la rimozione del grasso presenti nella cappa al contatto con la fiamma o con gas caldi derivanti da sorgenti di calore delle attrezzature presenti.

Anche i depositi di grasso che si accumulano nelle cappe ed il combustibile usato per cucinare possono essere gravi pericoli.

I dispositivi portatili introducono infine un ulteriore pericolo, dato che le operazioni maldestre di flambè  o le lampade scaldanti usate dagli chef possono generare incendi e serie ferite.

Il guardaroba

Nel guardaroba si applicano le misure generali che si usano nelle faccende domestiche.

Questa aree spesso sono prive di luce naturale, quindi la luce di sicurezza è essenziale ed è importante che l’allarme possa essere udito all’interno del guardaroba.

Per saperne di più

Linee guida per ristoranti e bar

EVAC – i Sistemi di Evacuazione Vocale

sistemi di evacuazione vocale EVAC sono utilizzati insieme o in alternativa agli avvisi sonori codificati. Essi sono attivati dai sistemi di rivelazione incendio per migliorare la comunicazione con le persone che devono essere avvisate in caso di situazioni di pericolo.

Messaggi chiari e comprensibili riducono, per chi è a rischio, i tempi necessari per riconoscere l’esistenza di una situazione d’emergenza. Consentono inoltre ai servizi d’emergenza, ad esempio i vigili del fuoco, di impartire istruzioni chiare, eseguire l’evacuazione graduale per aree e comunicare la fine delle operazioni di evacuazione.

I toni di allarme di solito utilizzati con i sistemi di rivelazione incendio allertano le persone della presenza del pericolo, ma non offrono informazioni aggiuntive. Questo comporta il rischio di non venire compresi o perfino di non provocare alcuna reazione.

Attraverso il sistema di evacuazione vocale EVAC, in una situazione di emergenza, i toni delle sirene sono sostituiti da chiari e facilmente comprensibili messaggi vocali. Questo rende la gestione dell’esodo più semplice e soprattutto più sicura. 

Analisi delle norme EVAC e parametri applicativi

La situazione attuale prevede che i prodotti usati nei sistemi di evacuazione vocale siano soggetti alla Direttiva Europea sui prodotti da costruzione e debbano riportare la certificazione riguardante lo standard EN54 sui sistemi di allarme”.

Nell’area EU, i requisiti per i sistemi di evacuazione vocale sono definiti nelle EN 60849, ISO 7240-19 e nelle nuove EN 54-16 / EN 54-24. Esse specificano i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i componenti vocali relativi ai sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

L’obiettivo a lungo termine è quello di includere in un’unica norma(EN 54-32) sia i sistemi EVAC collegati all’antincendio che i sistemi di emergenza generali. Ma nel frattempo il panorama nazionale delle norme di riferimento è il seguente:

Situazione in Italia “oggi”

La norma CEI EN 60849

La norma CEI EN-60849 definisce tutti i parametri di progettazione, funzionalità, installazione e manutenzione dei sistemi EVAC stand-alone, ed individua le persone addette a tali impianti e le loro responsabilità.  

Non esiste una definizione univoca degli edifici in cui deve essere previsto un impianto EVAC. Essi non possono essere definiti per superficie o per destinazione d’uso, ma piuttosto per classificazione del rischio.

In generale l’installazione o meno di un impianto EVAC può fare riferimento a regolamenti regionali o provinciali, più spesso alle commissioni dei VVFF

Per semplificare: se è previsto un impianto antincendio ed il luogo è pubblico o frequentato da pubblico, andrà previsto anche un impianto EVAC.

Caratteristiche Tecniche

Gli impianti EVAC rientrano nella categoria impianti elettrici speciali e li  si trova nei capitolati alla voce “diffusione sonora”.

La normativa prevede non solo il livello di pressione acustica degli annunci, ma anche il livello di intelligibilità che gli annunci devono avere.

La normativa prevede inoltre un’alimentazione di soccorso che possa far funzionare il sistema in modalità EMERGENZA per almeno 30 minuti dopo la perdita dell’alimentazione primaria, o comunque per un tempo almeno doppio a quello minimo stabilito per l’evacuazione del sito. 

Gli impianti EVAC infine devono avere una fonte di alimentazione di riserva in caso di mancanza della alimentazione primaria: per questo motivo tutte le linee di alimentazione sono servite da UPS.

Per saperne di più: http://periti-industriali.rovigo.it/wp-content/uploads/2015/10/Amplifica-la-tua-sicurezza-PASO.pdf

I 9 pilastri della sicurezza antincendio

Questo articolo riporta una guida tratta dal sito Antincendio Semplice. La guida è stata integralmente scritta da Marco Riefolo, il creatore di Antincendio Semplice, un servizio specializzato di consulenza, progettazione e verifiche in ambito prevenzione incendi.  Personalmente consiglio di visitare il sito http://www.antincendiosemplice.it a tutti i titolari di impresa che vogliono approfondire la prevenzione incendi.

La pubblico perché spesso chi si trova a “subire” le regole di prevenzione incendi ritiene di trovarsi di fronte un argomento complesso e inaccessibile, a meno di non essere un addetto ai lavori. Non è così: le regole di base della prevenzione incendi non sono incomprensibili e spesso sono più semplici di quanto si possa pensare e conoscerle è un vantaggio, anche e soprattutto per il portafoglio.

Ringrazio quindi il collega Riefolo per l’ottimo lavoro che troverete di seguito.

La guida

Premessa

Pur esistendo normative di prevenzione incendi specifiche e diverse da attività ad attività, spesso le prescrizioni di sicurezza antincendio seguono un filone e degli aspetti abbastanza comuni per la maggior parte delle situazioni.

Questo deriva dal fatto che, una volta noti i comportamenti degli incendi e le strategie utili per prevenirli/spegnerli, chi scrive le norme di prevenzione incendi ha ritenuto sensato riutilizzare gli stessi concetti e di conseguenza dare prescrizioni simili. Prendi con le pinze quanto ti ho appena detto, ovviamente ci sono molte eccezioni a questo, ad esempio la sicurezza antincendio in una scuola pubblica si attua in maniera diversa rispetto ad un’autorimessa.

Ecco a te le principali cose che devi sapere e a cui prestare attenzione per valutare la sicurezza antincendio nella tua attività, i 9 pilastri su cui, mediamente, si basano le normative di prevenzione incendi. Vediamole uno ad uno.
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Incendio fotovoltaico: guida all’uso e manutenzione dell’impianto

Dall’inizio nel 2017 a oggi si sono contati numerosi di incendi in presenza di fotovoltaico. A essere colpiti sono state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti.

Nel 2012 i Vigili del Fuoco pubblicarono due circolari in cui indicavano come realizzare un impianto fotovoltaico in sicurezza. Dall’andamento degli incidenti riportato in tabella pare che le circolari siano state molto utili nel ridurre gli incidenti di questo tipo.

Tuttavia molto ancora si può fare per prevenire questo tipo di incidenti. Di seguito riporterò alcuni utilissimi consigli, tratti da un articolo  pubblicato da Silvia Puchetti su Business Insider Italia.

In questo articolo riporto alcuni passaggi dell’intervista a Michele Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco). 

Nell’articolo è riportato anche il contributo di Andrea Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano. Il contenuto dell’articolo originale è disponibile QUI.

Che cosa deve sapere chi installa gli impianti

«Chi ha installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» secondo Mazzaro.

«Con queste circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in caso d’incendio. – continua Mazzaro – Sono norme importanti, per esempio, per impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio nella zona sottostante dell’edificio».

Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali che utilizzano gli installatori per montare gli impianti.

L’importanza della manutenzione

«Le ditte installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei loro manuali. –continua Mazzaro  – Invece, molte volte l’utente non conosce i rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».

I controlli

«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.

Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico. Da una scintilla si può provocare l’incendio».

«L’impianto va controllato almeno una volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi. – spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visivase un topo, per esempio, ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo».

Lo scoglio principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento che va fatto.

Il monitoraggio

«In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o “effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti .

E ancora se ci sono ossidazioni e perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio, nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili.

Invece, attorno all’inverter è richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri materiali che facilmente possano prendere fuoco.

Bisogna anche provvedere a un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati. L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».

Il presente e il futuro del monitoraggio degli impianti fotovoltaici è rappresentato dal controllo da remoto. Da oggi è possibile tenere sotto controllo l’ impianto fotovoltaico tramite un sito web o un’applicazione per smartphone.

L’inverter  comunica con le piattaforme web e le app tramite la connessione ad internet che può essere via Cavo LAN oppure tramite Wi-Fi, in base al modello o alla tipologia di rete disponibile.
Questa soluzione porta enormi vantaggi poiché in questo modo è possibile controllare sempre e in qualsiasi luogo l’andamento del proprio impianto fotovoltaico.

Con questo sistema, nel caso in cui si verifichino delle anomalie o comunque dei guasti all’impianto fotovoltaico, non solo si riceveranno in tempo reale delle notifiche sullo smartphone, ma il sistema invierà in automatico anche un tecnico comunicandogli anche il tipo di guasto in corso.

La pulizia

Anche la pulizia dell’impianto non è da sottovalutare e va fatta in modo corretto.

«D’estate, con le alte temperature i pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto, quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti, effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto»

Come può avvenire l’innesco di un incendio

«L’innesco che può portare all’incendio può avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –

  • Fenomeno di hot spot, punto caldo all’interno di una cella oscurata o sporca, magari per mancata di pulizia dei pannelli per errata progettazione 
  • All’interno della scatola di giunzione nel pannello
  • Se c’è una perdita d’isolamento si può creare un arco elettrico tra cella e cella del pannello e quindi una scintilla
  • Altro innesco può avvenire nei cavi di connessione, se si verifica una perdita d’isolamento.
  • Arco elettrico dovuto a temperature elevate.
  • In presenza di un tetto in legno (sono preferibili da un punto di vista della sicurezza i tetti in cemento armato).» 

«Gli incendi in presenza di impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi veloci.

Quando c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri quadrati, può bruciare in due o tre ore.

I Vigili del Fuoco, di solito per come sono organizzati arrivano entro 30 minuti.

E’ necessario che elementi con resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti all’interno dell’edificio».

Lontani dalla canna fumaria

«La canna fumaria posta vicino al pannello non va bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti.

Come si sviluppa un incendio sul tetto in presenza di pannelli

  1. «Ipotesi uno: poniamo che su un tetto in legno, si crei un arco elettrico causato da due cavi. Ci possono essere mille variabili ma in media in mezz’ora una porzione di tetto prende fuoco, poi il fuoco si sposta verso i piani sottostanti. Conclusione: per i tetti in legno ventilati il monitoraggio deve essere ancora maggiore» spiega Foggetti
  2. «Ipotesi due: se l’incendio si sviluppa su un tetto di cemento il fuoco cammina sul tetto e lungo la guaina bituminosa o materiale isolante . Se non trova un lucernaio o evacuatori di fumo, si limita a camminare sul tetto».

Incendio e modalità di installazione

«Fino al 2011 si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del tetto.  Così si scaldavano meno perché veniva lasciata un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero realizzati all’interno dei tetti stessi».

«I nuovi pannelli integrati sono a filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono rischiosi.

Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori, per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».

Un trend in crescita

Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.

Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più se necessario).

 Che fare se scoppia un incendio

«La priorità è chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più convertire la corrente continua proveniente dai pannelli».

Il consiglio è comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere l’intervento anche se l’incendio sembra risolto.

«Se c’è stato un principio d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.

Assicurazione: senza manutenzione non paga

In caso d’incendi come si regolano le assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria.

Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno amministrativo. Non viene considerato un problema per la collettività e finisce per essere un problema tra assicurazione e utente».

Gli errori più comuni? Quelli di non provvedere a fare la manutenzione o di affidarsi ad aziende improvvisate o di continuare ad affidarsi alla stessa azienda che ha costruito l’impianto senza fare un controllo super-partesche possa evidenziare eventuali vizi dell’impianto.

Come muoversi

Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio o produce meno delle attese.  Si tratta di un’analisi super partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli dell’impianto, quindi può essere molto utile.

Anche se questa verifica ha costi bassi, spesso i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità.

Spesso non sanno che esiste oppure perché non era prevista nel loro piano iniziale di investimento.

Centrale termica in deroga. Analisi del rischio e misure di compensazione

Per una centrale termica spesso è necessario ricorrere alla deroga di prevenzione incendi perché non è possibile rispettare una o più misure di sicurezza:

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Superficie di aerazione.
  • Attestazione superfici di aerazione su spazio scoperto
  •  Formazione ATEX
  • Smaltimento prodotti incendio
  • Carenza aria di combustione
  • Limitazione insorgenza incendi/esplosioni
  • Stabilità strutture
  • Salvaguardia occupanti (formazione di CO)
  • Ubicazione periferica (Attestazione parete esterna)
  •  Operazioni di soccorso
  • Coinvolgimento locali adiacenti
  •  Limitata propagazione
  • Salvaguardia operatori di soccorso
  •  Altezza locale
  • Formazione ATEX (a parità di rilascio, minore V0)
  •  Limitazione insorgenza incendi/esplosioni

 

Prima di approfondire la valutazione del rischio vediamo insieme in cosa consiste la deroga.

Di seguito  fornirò alcune indicazioni sintetiche. La trattazione completa della deroga non si esaurisce in queste poche indicazioni, ma suggerisco due approfondimenti per chi è interessato:

Che cosa si intende per istituto della deroga

La deroga è il procedimento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare se l’esercizio di una attività per la quale non sia possibile rispettare una o più prescrizioni di sicurezza antincendi possa, con l’ausilio di misure antincendio alternative, ottenere il nulla osta di prevenzione incendi.

Quindi si ricorre all’istituto della “deroga” quando non è possibile rispettare integralmente la specifica normativa di prevenzione incendi.

Secondo l’art. 7 del DPR 151/2011 (regolamento di semplificazione dei prevenzione incendi), che ha introdotto l’istituto della deroga alle materie di prevenzioni incendi, l’obiettivo è di “temperare la rigidità delle prescrizioni e di consentire al professionista, attraverso la valutazione dei rischi, e di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti a quelle prescritte dalla regola tecnica”.

Cosa fare per richiedere l’istituto della deroga

Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni dettate dalla Norma di prevenzione incendi, l’interessato può proporre misure alternative in modo da poter raggiungere un grado di sicurezza antincendio equivalente.

Nella richiesta di deroga, l’interessato dovrà:

  1.  specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
  2.  effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla impossibilità di rispettare alcune disposizioni normative;
  3.  Proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Criteri di compensazione per una centrale termica 

La compensazione  delle misure di sicurezza non rispettate per una centrale termica riguarda principalmente questi aspetti. 

AREAZIONE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Superficie di aerazione.
  • Attestazione superfici di aerazione su spazio scoperto
  •  Formazione ATEX
  • Smaltimento prodotti incendio
  • Carenza aria di combustione
  • Limitazione insorgenza incendi/esplosioni
  • Stabilità strutture
  • Salvaguardia occupanti (formazione di CO)

Misure di compensazione efficaci:

  • Verifica ATEX G secondo Titolo XI D.Lgs. 81/08 e adozione di impianto rivelazione gas secondo Cap.7 CEI 31-35
  •  Impianto di ventilazione meccanica per evacuazione prodotti della combustione conforme alla norma UNI 9494-2:2012 e dotato di alimentazione di sicurezza Cap.56 CEI 64-8

 

UBICAZIONE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Ubicazione periferica (Attestazione parete esterna)
  •  Operazioni di soccorso
  • Coinvolgimento locali adiacenti
  •  Limitata propagazione
  • Salvaguardia operatori di soccorso

Misure di compensazione efficaci:

  • Accessibilità dall’esterno mediante percorso protetto
  • Superfici di ventilazione attestate su spazio scoperto “distanziate” da altre aperture del fabbricato
  • Installazione di impianto di rivelazione fughe gas + EV a maggior sicurezza contro il rischio di formazione ATEX rispetto a standard DM in analogia a quanto previsto per altre installazioni “difficili” (installazione a -10m)

 

ALTEZZA LOCALE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  •  Altezza locale
  • Formazione ATEX (a parità di rilascio, minore V0)
  •  Limitazione insorgenza incendi/esplosioni

Misure di compensazione efficaci:

  • Verifica eventuali limitazioni all’installazione dettate dal costruttore
  • Verifica ATEX G secondo Titolo XI D.Lgs. 81/08 e adozione di impianto rivelazione gas secondo Cap.7 CEI 31-35 + EV