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Rischio di incendio sui luoghi di lavoro: classificazione

Spesso ci si chiede quale sia il rischio di incendio per il proprio luogo di lavoro.

La domanda è lecita, perché da questa valutazione derivano gli obblighi di legge per la prevenzione incendi e la formazione dei lavoratori.

Di seguito illustrerò come si procede abitualmente nel classificare i luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. IX DM 10.3.98)

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

–  industrie e depositi, di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni.
–  fabbriche e depositi di esplosivi.
–  centrali termoelettriche.
–  impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili.
–  impianti e laboratori nucleari.
–  depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq.
–  attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq.
–  scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane.
–  alberghi con oltre 200 posti letto.
–  ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani.
–  scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.
–  uffici con oltre 1000 dipendenti.
–  cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.
–  cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

–  luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
–  cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

– tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Approfondimenti sul DPR 151/2011

SCIA antincendio ed Esame Progetto – trattazione pratiche antincendio

Questo articolo è frutto della mia esperienza personale sull’argomento prevenzione incendi (SCIA antincendio ed Esame progetto).  

Tengo molto a trasmettere che la trattazione delle pratiche antincendio non è solo una raccolta di documenti e spero di riuscire a comunicarlo a chi mi leggerà.

Poiché la disciplina antincendio è complessa ed è facile tralasciare aspetti importanti, incorrendo addirittura in “difetto per troppa esperienza”.

 

La prevenzione incendi è una disciplina in continua evoluzione ed il nuovo Codice di Prevenzione Incendi del 2015 è un passo importante nel processo di rinnovamento, che era partito con l’emanazione del DPR 151/2011.

Come il DM 81/2008 ha portato l’attenzione sulla centralità dell’analisi del rischio, così si sta facendo anche con la più recente normativa antincendio.
La precedente normativa antincendio si basava su un approccio di tipo prescrittivo. Ad esempio: “il mantenimento di una fascia di rispetto di tre metri si ritiene condizione necessaria e sufficiente a garantire la sicurezza a fini antincendio”.

Adesso non è più così, o  meglio, così non basta più. Per la realizzazione di un progetto a fini antincendio si deve partire dall’analisi del rischio, tutto il il resto viene di conseguenza. Questo non lo dico io, ma il Titolo XI D.Lgs. 81/08 art. 46:

  • La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Questo approccio si sta via via rifinendo e non è ancora perfetto, ma permette di trattare praticamente qualsiasi situazione attraverso il ragionamento.

Superare i criteri prescrittivi è auspicabile a condizione che si possa dimostrare di raggiungere un grado di sicurezza equivalente. Questo passaggio, spesso non banale, permette però di “salvare” assetti aziendali che non sarebbero perfettamente rispondenti alle rigide prescrizioni delle regole tecniche, con buona pace anche del portafoglio del cliente finale!

“Il bravo professionista antincendio è colui che fa risparmiare, non spendere suo il cliente. Ed ottiene risultati”. Questa frase non è mia, l’ha pronunciata l’Ing. Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella ad un corso di aggiornamento che ho seguito di recente.

Questa premessa è per dire che, secondo me, la pratica antincendio è il risultato di una valutazione a 360° sull’attività, non una “raccolta di documenti”. 

Approccio che vedo portare avanti da molti colleghi con pluriennale esperienza in questo campo, specializzatisi quando le regole da seguire erano di tipo puramente prescrittivo (Ecco perché ho parlato di “ difetto per troppa esperienza“).

Per esempio: la predisposizione di una pratica antincendio per un’azienda che tratta riso, non può assolutamente prescindere dalla valutazione preliminare dei rischi per fulminazione ed esplosione.

All’interno dei silos c’è sempre aria e i cereali immagazzinati formano strati depositati di polvere. Durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico, tali strati a causa del movimento dovuto alla circolazione di aria, generano sempre una nube di polvere.
Le polveri combustibili disperse in aria formano nubi di atmosfera esplosiva.

Le nubi, se innescate, sono in grado di ossidarsi in modo talmente rapido da generare un’esplosione.
La presenza di zone a rischio esplosione influisce sulla valutazione del rischio fulminazione. In un certo senso “penalizza l’edificio” e questo si potrebbe tradurre in requisiti più gravosi per resistenza al fuoco e protezione degli inneschi sull’impianto elettrico.

Limitare gli inneschi è a favore della sicurezza perché riduce la probabilità che si possano creare atmosfere esplosive. 

Dire che alla SCIA antincendio va allegato il documento di valutazione del rischio fulmini, omettendo di menzionare anche la valutazione del rischio esplosione, è concettualmente sbagliato perché può portare a conclusioni tecnicamente incomplete e crea confusione: si deve partire da quei documenti, non includere degli allegati predisposti da terzi a fine lavori!

Riassumendo.

Una  pratica antincendio si può comporre di due parti:

  • Esame progetto per le attività incluse in categoria B e C.
  • SCIA antincendio per tutte le attività classificate presenti in azienda (A, B, C).

Nella prima parte del lavoro l’obiettivo è di dimostrare la sicurezza a fini antincendio.

Si allegheranno le necessarie relazioni di valutazione del rischio di incendio, esplosione e fulminazione e le tavole esplicative che rappresentano le soluzioni proposte al Comando competente.
La necessità di valutare se limitare il carico di incendio o di aggiungere o meno idranti, luci di emergenza o altri presidi è compito del professionista antincendio  e deriva dalle sue valutazioni in esame progetto.

Ottenuto il parere favorevole sul progetto, eventualmente accompagnato da prescrizioni aggiuntive rilasciate dallo stesso Comando, si potrà dare inizio a tutti quei lavori eventualmente necessari alla sua messa in atto.

Al termine dei lavori di adeguamento si potrà produrre la SCIA, dichiarando che l’azienda è idonea ai fini antincendio ed allegando tutte le evidenze necessarie (certificazioni, dichiarazioni di conformità, etc…).

Questo è secondo me l’approccio corretto, o perlomeno posso affermare che è l’approccio che mi ha portato a concludere positivamente tutte le pratiche sulle quali è stato applicato.

Il piano di emergenza antincendio

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art.15 comma 1 lettera u).
Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).
Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.

Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.

Questi gli obiettivi del documento: Continua a leggere

Prevenzione incendi nelle palestre: Come si valuta?

Con il regolamento di prevenzione incendi del 2011 sono state incluse anche alcune attività che non rientravano tra gli impianti sportivi, già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.

A seguito del DPR 151 quindi la situazione è la seguente:

  • al di sotto di 100 persone e di 200 mq non è previsto l’obbligo di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio.
  • sopra le 100 persone e fino a 200 mq i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio.
  • sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C.

Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA antincendio.

Il termine del 6 ottobre 2012 è ormai stato ampiamente superato, ma gli adeguamenti antincendio delle strutture esistenti sono ancora lontani dall’essere stati completati e le nuove installazioni devono prevedere obbligatoriamente il progetto a fini antincendio per poter ottenere l’apertura dell’attività.

Come si valuta una palestra a fini antincendio?

Si applica unicamente la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo, il DM 19/08/1996  per:

  • locali a ridotto affollamento nei quali non si svolgono attività regolate dal CONI ma unicamente attività ginniche non in presenza di pubblico in tribuna 
  • attività nelle quali c’è presenza di pubblico (es. stadi, palazzetti dello sport, velodromi etc…)

Osservo a tale proposito che gli aspetti di prevenzione incendi più critici nelle palestre riguardano:

  • la presenza di disabili
  • la gestione dell’esodo

Per compensare entrambi questi aspetti sempre maggiore importanza viene attribuita ai sistemi di evacuazione vocale, di cui parlo ampiamente in questo articolo.

La gestione della disabilità nella prevenzione incendi fa invece riferimento alla check-list contenuta nella Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 .

Di seguito riporto alcuni casi pratici, analizzati in funzione dei quesiti ministeriali disponibili.

Caso pratico n.1: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica

Rif. Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004.

Quali sono i requisiti di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco richiesti per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in strutture completamente indipendenti e non comunicanti con la struttura destinata alle altre attività scolastiche? E’ necessario applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi,meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici?

Il Ministero dell’Interno si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici, le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Caso pratico n.2: Piscina aperta al pubblico senza spettatori

Rif. Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 3-03-2003.

Un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori è soggetto l controllo di prevenzione incendi (come attività n. 65 del DPR 151/2011) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza?

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12/01/1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone (oppure se la superficie dell’attività è superiore a 200 mq – NdA), pertanto nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile il D.M. suddetto.

Caso pratico n.3: Palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili

Rif. Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21-09-2000.

Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, danza ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili veri e propri locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggetti ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 65 del D.P.R. 151/2011 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone (o la loro superficie sia superiore a 200 mq – ndA).

Il rischio esplosione nelle aziende agricole – fattori di rischio e mitigazione

Spesso il rischio esplosione nelle aziende agricole viene trascurato.

Ma si tratta di una problematica di grandissima attualità che prescinde dalla dimensione dell’azienda e non è necessariamente legata all’assoggettabilità della stessa alle norme di prevenzione incendi.

La valutazione delle atmosfere esplosive è un argomento molto complesso strettamente legato alla valutazione del rischio di incendio  e, per la sua trattazione completa, rimando alle norme tecniche di riferimento. In questo articolo mi limiterò a valutare qualitativamente la consistenza del rischio esplosione in una azienda agricola: il primo passo progettuale è basato sulla valutazione dei rischi connessi con le caratteristiche di combustibilità dei prodotti trattati.  

Nelle aziende agricole i cereali ed i prodotti derivati dalla loro macinatura sono da considerare un combustibile.
Cosa si comprende in questa categoria?

Riso, risone, mais, soia, orzo, frumento, segale, avena, girasole, colza, sorgo, pisello, caffè, e legumi sgranati e macinati in genere.

Il combustibile, granulare o polverulento che sia, è da considerare sempre un combustibile di tipo solido. In tali combustibili, un grande impatto sul raggiungimento della temperatura di accensione ai fini dell’innesco della combustione e sulla successiva fase di propagazione di un incendio lo ha la cosiddetta “pezzatura” o granulometria del materiale.

Minore è la granulometria del materiale, minore è l’energia termica che occorre fornire per portare il materiale alla sua temperatura di accensione. La diminuzione della granulometria inoltre fa sì che il fronte di fiamma generato dall’accensione sia tanto più veloce quanto essa è piccola.

Fattori di rischio per le esplosioni

Il rischio di esplosione è ritenuto dai vari autori particolarmente temibile in relazione alle seguenti circostanze:

  • facilità di formazione di polveri in ogni cereale per svariate ragioni. Fra cui: attrito tra i granelli durante la movimentazione (all’interno e all’esterno dei silos), sporcizia, funghi, frammenti e schegge di altri componenti inglobati accidentalmente durante la movimentazione, etc.
  • elevata formazione di polveri per alcune tipologie di cereali.
  • bassa energia di attivazione.
  • basso valore del limite inferiore d’infiammabilità (per la definizione vedere qui – Wikipedia).
  • molteplicità dei tipi di innesco ipotizzabili, facilmente verificabili se non adeguatamente neutralizzati. Ad esempio: scintille per attrito tra i grani (accentuate dall’eventuale presenza di quote di polveri metalliche nelle polveri di cereali), scintille meccaniche, colpi su acciaio arrugginito in presenza di tracce di alluminio e magnesio nel punto d’impatto, scintille di saldatura e taglio, scintille elettriche, fiamme libere, presenza di punti caldi, surriscaldamento anche accidentale, etc.
  • possibili detonazioni in tubazioni destinate alla movimentazione dei cereali.
  • gravità dei sinistri registrati dall’esperienza storica per esplosione di polveri di cereali, con conseguenze talvolta catastrofiche. Sia per l’elevato numero di vittime che per i danni distruttivi alle strutture.

Facendo un esempio, il posizionamento di un essiccatoio o di un deposito di cereali in luogo chiuso costituisce un pericolo di potenziale esplosione. Il posizionamento  dell’essiccatoio all’aperto invece non costituisce un fattore di incremento del rischio esplosione tuttavia, per scongiurare del tutto il rischio esplosione durante la lavorazione del prodotto, il Produttore raccomanda di rimuovere periodicamente la polvere che va a depositarsi all’interno della struttura dell’essiccatoio in modo che non se ne accumuli troppa (qualche mm) all’interno della macchina.

Mitigazione del rischio esplosione

A fronte dei rischi sopra citati, generalmente suggerisco l’adozione di molteplici provvedimenti, orientati essenzialmente a prevenire l’incendio, l’autoaccensione e le esplosioni di polveri.

Una panoramica generale delle misure di compensazione del rischio esplosione potrebbe ad esempio comprendere:

  • misure di carattere generale per la prevenzione incendi, volte a ridurne la probabilità d’insorgenza e a limitarne la diffusione in caso di evento incidentale.
  • adozione dii recipienti resistenti a colpi d’ariete.
  • misure atte a prevenire la costituzione di fonti di accensione, sia nel funzionamento normale che in caso di anomalie. Per esempio: superfici calde, fiamme e gas caldi, incendi covanti e relativi focolai, scintille prodotte meccanicamente, installazioni elettriche, elettricità statica, etc.
  • adozione di dispositivi soppressori di esplosioni.
  • misure atte a prevenire la formazione dii miscele aria-polveri in concentrazioni esplosive.
  • idonei accorgimenti per la realizzazione delle tubazioni.
  • idonea conformazione delle superfici dei locali esposti alla formazione dii polveri.
  • misure atte ad impedire la propagazione delle esplosioni (organi dii intercettazione meccanici, barriere estinguenti automatiche, aspirazione e separazione della polvere).
  • accorgimenti finalizzati allo sfogo della pressione dii scoppio.
  • istruzione del personale ai fini della corretta gestione degli impianti e dei depositi, sia per evitare errori umani che per pianificare i corretti comportamenti in caso di guasti, anomalie ed in situazioni di emergenza.

Una corretta valutazione del rischio esplosione, condotta da un tecnico competente in materia secondo CEI 31-36 e CEI 31-52, è il primo passo per valutare il potenziale di rischio e per definire le eventuali misure di mitigazione.
Lo studio tecnico ing. Paola Capra svolge l’attività di valutazione del rischio esplosione ed è in grado di definire, sulla base delle conclusioni dello studio, gli interventi e/o le norme comportamentali da porre in atto per una concreta riduzione del rischio.

Per una valutazione senza impegno contattami.

Prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole

La corretta prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole deve esaminare una serie di fattori indipendenti -in origine- l’uno dall’altro per poi considerarne le influenze, le interferenze reciproche e le conseguenze complessive. Semplificando occorre individuare:

  1. ogni pericolo di incendio (p.e. Depositi di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, le sorgenti di innesco, situazioni e lavorazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio).
  2. i lavoratori, le altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio, gli animali e le cose che possono essere danneggiati da incendio.
  3. le modalità di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio.
  4. la verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti oppure l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Elementi critici che possono essere presenti nelle aziende agricole:

  • Depositi di GPL in serbatoi fissi (* con capacità > 0,75 metri cubi).
  • Depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili (* con capacità > a 1 mc) Mulini per cereali (* con potenzialità giornaliera > a 200 q.li ).
  • Essiccatoi con depositi di prodotto essiccato alimentati a gas o a gasolio (* se di potenza > 100.000Kcal).
  • Depositi di paglia e di fieno (* per quantitativi > ai 500 q.li).
  • Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci (* con potenzialità globale > a 500 q.li) Gruppi elettrogeni (* di potenza > 25 kW).
  • Impianti per la produzione del calore (* con potenzialità > 100.000 Kcal\h ).
  • Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con serbatoi per alimentazione caldaie o essiccatoi, o per autotrazione (* con capacità > 25 metri cubi).
  • Autorimesse private (con più di 300 mq).
  • Accumuli di polveri organiche.

Qualche possibile sorgente di innesco:

  • Impianti elettrici non protetti.
  • Macchine a motore endotermico (gasolio, benzina, gas).
  • Autocombustione da processi fermentativi.
  • Fiamme libere.
  • Scintille da sfregamento.
  • Superfici molto calde.
  • Scariche atmosferiche.

Talvolta questi elementi impongono l’obbligo di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per avere conferma della necessità di adeguarsi alla normativa antincendio, è opportuno contattare un professionista del settore.

Il quale, dopo una valutazione preliminare (generalmente gratuita), saprà indirizzare l’imprenditore agricolo verso soluzioni maggiormente efficaci e meno onerose, in funzione dell’organizzazione della propria attività.

Per una consulenza preliminare contattami. Senza impegno.

Fonte:  Agriparma
* = se si superano questi valori di è soggetti alla normativa di prevenzione incendi

Fotovoltaico e CPI: valutazione del rischio

In data 7 Febbraio 2012 è stata emanata da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la nuova versione della “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici (Edizione Anno 2012)”.

Gli impianti fotovoltaici non sono citati direttamente all’interno del D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 come attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tuttavia l’installazione del fotovoltaico può comportare la modifica delle condizioni di sicurezza a fini antincendio della struttura sulla quale viene installato e pertanto richiede una specifica valutazione dell’aggravio di rischio in attività soggette al D.P.R. 151 stesso.
Le casistiche che possono presentarsi sono molteplici e la valutazione dell’aggravio del rischio di incendio non riguardano solamente impianti fotovoltaici successivi a Febbraio 2012, ma anche precedenti.
La valutazione del rischio incendio per impianti precedenti al Febbraio 2012 non è regolamentata e va condotta caso per caso da un professionista qualificato, allo scopo di definire e mettere in atto misure di sicurezza equivalenti a compensare eventuali carenze rispetto alla Guida del 2012.

L’installazione di un impianto fotovoltaico a tetto, pur non essendo compresa tra le attività soggette a Prevenzione Incendi, se avviene in un’attività sottoposta ai controlli dei Vigili del Fuoco obbliga agli adempimenti di cui all’art. 4, comma 6 del DPR 151/2011: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate”.

Come si esegue una valutazione del rischio

Per prima cosa è necessario verificare le condizioni di cui all’Allegato B – Nota prot. n. DCPREV 6334 del 04/05/2012:

fotovoltaico e CPISuccessivamente, stabilito il caso di proprio interesse, si procede con l’analisi specifica.

L’installazione degli impianti fotovoltaici comporta due tipi di aggravio di rischio, che possono essere definiti come:
a) problematiche di tipo elettrico-impiantistico;
b) problematiche di tipo civile (strutturale e di sicurezza).

Per quanto riguarda la componente impiantistica, la linea guida fornisce indicazioni riguardo:
– all’inserimento di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile dall’interno che determini il sezionamento dell’impianto;
-alle restrizioni sul passaggio vicino a luoghi contenenti materiale pericoloso o eventuali luoghi sicuri.

Rientrano invece nel campo delle problematiche civili-edili i seguenti aspetti:

  • interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale dei traslucidi);
  • ostacolo delle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
  • rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.

Obiettivi di sicurezza

Note tutte le informazioni:

  • sul comportamento al fuoco dei pannelli del generatore fotovoltaico e degli elementi di copertura
  • sulle prestazioni in caso di incendio del fabbricato
  • sulle caratteristiche di propagazione delle condutture impiegate per le connessioni del generatore fotovoltaico

Essendo appurata la sussistenza dei requisiti necessari a rientrare nei criteri di valutazione dei rischio incendio individuati, è possibile procedere alla valutazione del rischio incendio tenendo conto:

  • della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti;
  • della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico.

Gli obiettivi di sicurezza antincendi fissati dal regolamento UE 305/2011 – Sicurezza in caso di incendio per le opere di costruzione (Rispetto del Requisito 2 Allegato 1) sono i seguenti:

  • capacità portante della copertura per un periodo di tempo determinato
  • generazione e propagazione del fuoco e del fumo limitate
  • limitata propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine
  • sicurezza degli occupanti fuori (o dentro) l’opera
  • sicurezza delle squadre di soccorso

Valutazione prestazionale del rischio di incendio

A titolo di esempio riporto lo schema di partenza che abitualmente seguo nella valutazione del rischio. Ogni cella della tabella va sviluppata partendo dal confronto tra elementi di rischio e obiettivi di sicurezza.

Il dettaglio della valutazione del rischio è funzione del caso specifico, tuttavia è bene ricordare che, qualora non ci siano i presupposti per rispettare uno o più requisiti di sicurezza, occorre compensare la carenza con misure alternative in grado di assicurare un  livello di sicurezza almeno equivalente.

 

OBIETTIVI DI SICUREZZA

ELEMENTI DI RISCHIO

INTERFERENZA VENTILAZIONE PERICOLO ELETTROCUZIONE RISCHIO PROPAGAZIONE STABILITA’ COPERTURA
capacità portante della copertura per un periodo di tempo determinato SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
generazione e propagazione del fuoco e del fumo limitate SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
limitata propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
sicurezza degli occupanti fuori (o dentro) l’opera SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
sicurezza delle squadre di soccorso SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO

 

Se l’attività è collocata in complesso isolato non viene valutato il rischio di propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine, in caso contrario occorre valutarlo.

 

Tecnico abilitato e professionista antincendio

l Decreto del 7 agosto 2012, nell’articolo 1  definisce che:

  • Il “Tecnico abilitato” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
  • Il “Professionista antincendio” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nella pratica il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.

Come si diventa professionisti antincendio?

A seguito della emanazione del Decreto 5 agosto 2011 i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alle certificazioni antincendio sono i seguenti:

  •  iscrizione all’Albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, dottori forestali …);
  • aver seguito il corso base di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito relativo attestato (eccetto dirigenti o laureati che comprovino in altre modalità di aver ricevuto formazione o aver svolto attività professionali inerenti la prevenzione e la certificazione antincendio).

L’art. 2 prevede che gli iscritti agli elenchi ministeriali potranno:

  • rilasciare certificazioni ( D.Lgs 139/2006);
  • redigere progetti elaborati con l’approccio ingegneristico (D.M. 09.05.2007);
  • redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA-D.M. 09.05.2007).

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.