SCIA antincendio ed Esame Progetto – trattazione pratiche antincendio
Questo articolo è frutto della mia esperienza personale sull’argomento prevenzione incendi (SCIA antincendio ed Esame progetto).
Tengo molto a trasmettere che la trattazione delle pratiche antincendio non è solo una raccolta di documenti e spero di riuscire a comunicarlo a chi mi leggerà.
Poiché la disciplina antincendio è complessa ed è facile tralasciare aspetti importanti, incorrendo addirittura in “difetto per troppa esperienza”.
La prevenzione incendi è una disciplina in continua evoluzione ed il nuovo Codice di Prevenzione Incendi del 2015 è un passo importante nel processo di rinnovamento, che era partito con l’emanazione del DPR 151/2011.
Come il DM 81/2008 ha portato l’attenzione sulla centralità dell’analisi del rischio, così si sta facendo anche con la più recente normativa antincendio.
La precedente normativa antincendio si basava su un approccio di tipo prescrittivo. Ad esempio: “il mantenimento di una fascia di rispetto di tre metri si ritiene condizione necessaria e sufficiente a garantire la sicurezza a fini antincendio”.
Adesso non è più così, o meglio, così non basta più. Per la realizzazione di un progetto a fini antincendio si deve partire dall’analisi del rischio, tutto il il resto viene di conseguenza. Questo non lo dico io, ma il Titolo XI D.Lgs. 81/08 art. 46:
- La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
Questo approccio si sta via via rifinendo e non è ancora perfetto, ma permette di trattare praticamente qualsiasi situazione attraverso il ragionamento.
Superare i criteri prescrittivi è auspicabile a condizione che si possa dimostrare di raggiungere un grado di sicurezza equivalente. Questo passaggio, spesso non banale, permette però di “salvare” assetti aziendali che non sarebbero perfettamente rispondenti alle rigide prescrizioni delle regole tecniche, con buona pace anche del portafoglio del cliente finale!
“Il bravo professionista antincendio è colui che fa risparmiare, non spendere suo il cliente. Ed ottiene risultati”. Questa frase non è mia, l’ha pronunciata l’Ing. Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella ad un corso di aggiornamento che ho seguito di recente.
Questa premessa è per dire che, secondo me, la pratica antincendio è il risultato di una valutazione a 360° sull’attività, non una “raccolta di documenti”.
Approccio che vedo portare avanti da molti colleghi con pluriennale esperienza in questo campo, specializzatisi quando le regole da seguire erano di tipo puramente prescrittivo (Ecco perché ho parlato di “ difetto per troppa esperienza“).
Per esempio: la predisposizione di una pratica antincendio per un’azienda che tratta riso, non può assolutamente prescindere dalla valutazione preliminare dei rischi per fulminazione ed esplosione.
All’interno dei silos c’è sempre aria e i cereali immagazzinati formano strati depositati di polvere. Durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico, tali strati a causa del movimento dovuto alla circolazione di aria, generano sempre una nube di polvere.
Le polveri combustibili disperse in aria formano nubi di atmosfera esplosiva.
Le nubi, se innescate, sono in grado di ossidarsi in modo talmente rapido da generare un’esplosione.
La presenza di zone a rischio esplosione influisce sulla valutazione del rischio fulminazione. In un certo senso “penalizza l’edificio” e questo si potrebbe tradurre in requisiti più gravosi per resistenza al fuoco e protezione degli inneschi sull’impianto elettrico.
Limitare gli inneschi è a favore della sicurezza perché riduce la probabilità che si possano creare atmosfere esplosive.
Dire che alla SCIA antincendio va allegato il documento di valutazione del rischio fulmini, omettendo di menzionare anche la valutazione del rischio esplosione, è concettualmente sbagliato perché può portare a conclusioni tecnicamente incomplete e crea confusione: si deve partire da quei documenti, non includere degli allegati predisposti da terzi a fine lavori!
Riassumendo.
Una pratica antincendio si può comporre di due parti:
- Esame progetto per le attività incluse in categoria B e C.
- SCIA antincendio per tutte le attività classificate presenti in azienda (A, B, C).
Nella prima parte del lavoro l’obiettivo è di dimostrare la sicurezza a fini antincendio.
Si allegheranno le necessarie relazioni di valutazione del rischio di incendio, esplosione e fulminazione e le tavole esplicative che rappresentano le soluzioni proposte al Comando competente.
La necessità di valutare se limitare il carico di incendio o di aggiungere o meno idranti, luci di emergenza o altri presidi è compito del professionista antincendio e deriva dalle sue valutazioni in esame progetto.
Ottenuto il parere favorevole sul progetto, eventualmente accompagnato da prescrizioni aggiuntive rilasciate dallo stesso Comando, si potrà dare inizio a tutti quei lavori eventualmente necessari alla sua messa in atto.
Al termine dei lavori di adeguamento si potrà produrre la SCIA, dichiarando che l’azienda è idonea ai fini antincendio ed allegando tutte le evidenze necessarie (certificazioni, dichiarazioni di conformità, etc…).
Questo è secondo me l’approccio corretto, o perlomeno posso affermare che è l’approccio che mi ha portato a concludere positivamente tutte le pratiche sulle quali è stato applicato.
Complimenti. Ottimo articolo e condivido in pieno la sua analisi.
Saluti