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SCIA antincendio ed Esame Progetto – trattazione pratiche antincendio

Questo articolo è frutto della mia esperienza personale sull’argomento prevenzione incendi (SCIA antincendio ed Esame progetto).  

Tengo molto a trasmettere che la trattazione delle pratiche antincendio non è solo una raccolta di documenti e spero di riuscire a comunicarlo a chi mi leggerà.

Poiché la disciplina antincendio è complessa ed è facile tralasciare aspetti importanti, incorrendo addirittura in “difetto per troppa esperienza”.

 

La prevenzione incendi è una disciplina in continua evoluzione ed il nuovo Codice di Prevenzione Incendi del 2015 è un passo importante nel processo di rinnovamento, che era partito con l’emanazione del DPR 151/2011.

Come il DM 81/2008 ha portato l’attenzione sulla centralità dell’analisi del rischio, così si sta facendo anche con la più recente normativa antincendio.
La precedente normativa antincendio si basava su un approccio di tipo prescrittivo. Ad esempio: “il mantenimento di una fascia di rispetto di tre metri si ritiene condizione necessaria e sufficiente a garantire la sicurezza a fini antincendio”.

Adesso non è più così, o  meglio, così non basta più. Per la realizzazione di un progetto a fini antincendio si deve partire dall’analisi del rischio, tutto il il resto viene di conseguenza. Questo non lo dico io, ma il Titolo XI D.Lgs. 81/08 art. 46:

  • La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Questo approccio si sta via via rifinendo e non è ancora perfetto, ma permette di trattare praticamente qualsiasi situazione attraverso il ragionamento.

Superare i criteri prescrittivi è auspicabile a condizione che si possa dimostrare di raggiungere un grado di sicurezza equivalente. Questo passaggio, spesso non banale, permette però di “salvare” assetti aziendali che non sarebbero perfettamente rispondenti alle rigide prescrizioni delle regole tecniche, con buona pace anche del portafoglio del cliente finale!

Il bravo professionista antincendio è colui che fa risparmiare, non spendere suo il cliente. Ed ottiene risultati”. Questa frase non è mia, l’ha pronunciata l’Ing. Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella ad un corso di aggiornamento che ho seguito di recente.

Questa premessa è per dire che, secondo me, la pratica antincendio è il risultato di una valutazione a 360° sull’attività, non una “raccolta di documenti”. 

Approccio che vedo portare avanti da molti colleghi con pluriennale esperienza in questo campo, specializzatisi quando le regole da seguire erano di tipo puramente prescrittivo (Ecco perché ho parlato di “ difetto per troppa esperienza“).

Per esempio: la predisposizione di una pratica antincendio per un’azienda che tratta riso, non può assolutamente prescindere dalla valutazione preliminare dei rischi per fulminazione ed esplosione.

All’interno dei silos c’è sempre aria e i cereali immagazzinati formano strati depositati di polvere. Durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico, tali strati a causa del movimento dovuto alla circolazione di aria, generano sempre una nube di polvere.
Le polveri combustibili disperse in aria formano nubi di atmosfera esplosiva.

Le nubi, se innescate, sono in grado di ossidarsi in modo talmente rapido da generare un’esplosione.
La presenza di zone a rischio esplosione influisce sulla valutazione del rischio fulminazione. In un certo senso “penalizza l’edificio” e questo si potrebbe tradurre in requisiti più gravosi per resistenza al fuoco e protezione degli inneschi sull’impianto elettrico.

Limitare gli inneschi è a favore della sicurezza perché riduce la probabilità che si possano creare atmosfere esplosive. 

Dire che alla SCIA antincendio va allegato il documento di valutazione del rischio fulmini, omettendo di menzionare anche la valutazione del rischio esplosione, è concettualmente sbagliato perché può portare a conclusioni tecnicamente incomplete e crea confusione: si deve partire da quei documenti, non includere degli allegati predisposti da terzi a fine lavori!

Riassumendo.

Una  pratica antincendio si può comporre di due parti:

  • Esame progetto per le attività incluse in categoria B e C.
  • SCIA antincendio per tutte le attività classificate presenti in azienda (A, B, C).

Nella prima parte del lavoro l’obiettivo è di dimostrare la sicurezza a fini antincendio.

Si allegheranno le necessarie relazioni di valutazione del rischio di incendio, esplosione e fulminazione e le tavole esplicative che rappresentano le soluzioni proposte al Comando competente.
La necessità di valutare se limitare il carico di incendio o di aggiungere o meno idranti, luci di emergenza o altri presidi è compito del professionista antincendio  e deriva dalle sue valutazioni in esame progetto.

Ottenuto il parere favorevole sul progetto, eventualmente accompagnato da prescrizioni aggiuntive rilasciate dallo stesso Comando, si potrà dare inizio a tutti quei lavori eventualmente necessari alla sua messa in atto.

Al termine dei lavori di adeguamento si potrà produrre la SCIA, dichiarando che l’azienda è idonea ai fini antincendio ed allegando tutte le evidenze necessarie (certificazioni, dichiarazioni di conformità, etc…).

Questo è secondo me l’approccio corretto, o perlomeno posso affermare che è l’approccio che mi ha portato a concludere positivamente tutte le pratiche sulle quali è stato applicato.

Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE

La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

E’ stato aggiornato Docet. Docet è un programma di calcolo messo a disposizione gratuitamente da Enea
È una buona soluzione per certificare edifici fino a 200 mq.

Il certificatore energetico

Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Le sanzioni per il certificatore energetico

Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

I costi della certificazione energetica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Gli annunci immobiliari

Il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Il SIAPE

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 6/26/2015
Ministero dello Sviluppo Economico – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto Pres. Repubblica 4/16/2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto Ministeriale 6/26/2009
Ministero dello Sviluppo economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
FONTE: http://www.edilportale.com/

Tecnico abilitato e professionista antincendio

l Decreto del 7 agosto 2012, nell’articolo 1  definisce che:

  • Il “Tecnico abilitato” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
  • Il “Professionista antincendio” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nella pratica il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.

Come si diventa professionisti antincendio?

A seguito della emanazione del Decreto 5 agosto 2011 i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alle certificazioni antincendio sono i seguenti:

  •  iscrizione all’Albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, dottori forestali …);
  • aver seguito il corso base di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito relativo attestato (eccetto dirigenti o laureati che comprovino in altre modalità di aver ricevuto formazione o aver svolto attività professionali inerenti la prevenzione e la certificazione antincendio).

L’art. 2 prevede che gli iscritti agli elenchi ministeriali potranno:

  • rilasciare certificazioni ( D.Lgs 139/2006);
  • redigere progetti elaborati con l’approccio ingegneristico (D.M. 09.05.2007);
  • redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA-D.M. 09.05.2007).

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.

 

La formazione obbligatoria dei professionisti

Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri , che prevede la formazione continua obbligatoria.
In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012). Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti. Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrino nei seguenti casi: maternità o paternità (un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; casi documentati di impedimento.

Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni. Le attività che prevedono il rilascio di CFP sono quelle di aggiornamento professionale continuo:

  • non formale, riconosciute dal CNI e rese note sul suo sito online;
  • informale, aggiornamenti legati all’attività professionale dimostrabile,certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior, partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale;
  • formale, ovvero master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca e corsi universitari con esame finale.

Il mio personale consiglio? Approfittiamo della formazione obbligatoria per acquisire nuove competenze e maggiore professionalità. Scegliamo corsi che siano davvero utili alla nostra professione, magari abilitandoci a poter svolgere nuovi ruoli che fino a ieri ci erano preclusi.

E non fissiamoci unicamente sui corsi gratuiti: gli importi sostenuti per la formazione obbligatoria sono deducibili al 50%.

Il POS obbligatorio per i professionisti?

POS obbligatorio anche per i professionisti. Il nostro paese ha ben altre priorità rispetto all’obbligo del POS che scatterà per noi professionisti a partire da Gennaio 2014, secondo me questo balzello è assurdo quanto ridicolo.

In un comunicato stampa pubblicato di recente Inarsind si schiera con chiarezza contro la norma che obbliga i professionisti ad adottare il POS, a partire da gennaio 2014. In ogni modo, non è prevista nessuna sanzione, quindi… lascio ogni commento a chi mi legge.

Il presidente di Inarsind Salvo Garofalo ha dichiarato: “Norma sbagliata e controproducente. Architetti e ingegneri non la applichino: non è prevista alcuna sanzione. Il governo Letta dica se sta dalla parte di chi lavora o di Banche e Assicurazioni”.

Questa storia del POS è emblematica dell’attenzione che viene riservata a noi professionisti. 
In un paese dove il fatturato medio del 60% di ingegneri e architetti è sotto i 25.000 euro e dove persino gli ingegneri sono in esubero rispetto alla domanda di mercato. In un paese dove i pagamenti di noi professionisti sono distribuiti al massimo, per chi ha una clientela frazionata, in 20-25 movimenti all’anno e dove la gran parte dei nostri clienti sono altri colleghi, aziende ed enti pubblici che prima acquisiscono la fattura e poi, molto tempo dopo, pagano quasi sempre con bonifici, a che ci serve un POS?

Ve lo scrive una persona che si è sempre mossa in anticipo, dotandosi di firma digitale, pec, assicurazione professionale, conto corrente professionale e corsi di formazione periodici molto prima che tutto questo divenisse obbligatorio. Anzi, alcune delle cose che ho menzionato non hanno ancora obbligo di legge ma ritenengo che siano necessarie a svolgere bene il mio lavoro.

“Purtroppo i Ministri del Governo Monti – osserva Garofalo – almeno in questo caso, hanno legiferato senza conoscere i destinatari delle loro norme creando, nonostante i proclami, sempre più burocrazia, costi e incombenze. O forse, come qualcuno sosteneva, quello era davvero il governo delle Banche e delle Assicurazioni?”.

Difficile dargli torto sul POS. Personalmente non lo adotterò, non mi serve a nulla.  E poi trovo che la stessa disposizione che lo introduce sembri scritta apposta per essere scavalcata. Come sempre … quando (se)  lo riterrò una risorsa utile alla mia attività mi interesserò a farmene installare uno in ufficio.