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I Controlli GSE sugli impianti fotovoltaici in Conto Energia

I controlli GSE su impianti incentivati, effettuati nel 2016, hanno riscontrato irregolarità in oltre un terzo dei casi.

Il 31 Gennaio 2014, il Decreto Controlli ha introdotto una disciplina per il controllo e le sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili, individuando le modalità  e operative dei controlli e la lista delle violazioni rilevanti.

I controlli GSE, secondo il D.M. 31/01/2014, art. 1 comma 2 “sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi”.
Essi riguardano tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che percepiscono un incentivo erogato dal GSE.  Qualsiasi tipologia, potenza e Conto Energia può dunque essere soggetta a controlli.

Nel corso del 2017  GSE ha pubblicato il “Rapporto attività 2016”: dal rapporto emergono alcuni dati importanti sulle verifiche portate a termine.

Le violazioni

Lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro paese ha generato una vera e propria “corsa agli incentivi”. In pratica questo ha prodotto irregolarità e situazioni d’ombra, che adesso cominciano ad emergere con esiti spesso drammatici per i produttori di energia che vedono messo in pericolo il proprio investimento.

Dal rapporto GSE del 2016 risulta (pag. 221) che

L’attività di verifica, volta ad accertare che gli incentivi pubblici siano stati legittimamente riconosciuti, nel corso del 2016 è stata ulteriormente potenziata, consentendo al GSE di svolgere 4.240 controlli (+22% rispetto al 2015).

Il 35% dei 2.147 procedimenti conclusi nel corso dell’anno ha avuto esito negativo, derivandone la necessità di recuperare 183 milioni di euro. 

Il GSE gestisce, coordina e monitora tutte le attività necessarie per recuperare eventuali benefici indebitamente percepiti dagli operatori. Il totale degli importi gestiti tra il 2010 e il 2016 ammonta a circa 477 milioni di euro, di cui circa 162 milioni di euro per il solo esercizio 2016.

Controlli GSE - verifiche

I procedimenti di accertamento conclusi nel 2016 sono in totale: Controlli GSE conclusi

Se guardiamo agli impianti fotovoltaici incentivati, nel 2016 sono state accertate 761 violazioni, dalle quali sono stati conclusi con esito negativo 501 procedimenti di verifica.
Controlli GSE violazioni

Grazie alla crescita delle attività di controllo, ci aspetta in futuro un ulteriore aumento di violazioni accertate. Infine, le nuove “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, pur creando un’opportunità per i produttori del settore fotovoltaico, potrebbero avere aperto la porta a nuove e diverse tipologie di violazioni non prese in esame finora.

Cosa devi sapere sui controlli GSE

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Le conseguenze dei controlli GSE con richiesta di chiarimenti

A seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate, si possono configurare diverse conseguenze. Le principali conseguenze in seguito ai controlli del GSE, come disposto dall’art. 11 del Decreto Controlli, sono:

  • la sospensione degli incentivi;
  • la decadenza degli incentivi;
  • l’integrale recupero delle somme già erogate;
  • il ricalcolo degli incentivi.

L’esito negativo di un controllo può quindi avere conseguenze spesso drammatiche per i produttori di energia. Le cause principali interessano l’impianto, ma anche  come viene presentata la documentazione di integrazione.

Come tutelarsi?

Per far fronte ai controlli del GSE lo Studio Tecnico ing. Paola Capra ha attivato un nuovo servizio che consiste in:

  1. Verifica preliminare: verifico documenti, garanzie e dichiarazioni richieste durante i controlli GSE;
  2. Esame dell’impianto: controllo che l’impianto sia conforme alle regole del Conto Energia secondo il quale riceve l’incentivo;
  3. Correzione delle eventuali irregolarità: fornisco le soluzioni per eliminare le eventuali irregolarità. Collaboro con la ditta installatrice (se ancora attiva) o segnalo installatori di mia fiducia.

Occorre muoversi in anticipoEssere impreparati ad un controllo del GSE significa rischiare di perdere l’incentivo anche in modo definitivo.

Se anche tu possiedi un impianto fotovoltaico incentivato  contattami per una analisi preliminare

 Ho ricevuto un controllo. Cosa devo fare?

Il verbale di visita rilasciato dagli ispettori indica le irregolarità riscontrate e fornisce una tempistica per risolverle.

Vediamolo insieme, senza perdere tempo prezioso!

 

 

 

Rinnovo taratura SPI: la delibera 786/2016/R/EEL

Aggiornamento alle verifiche 2020: Link QUI.

Come prescritto dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16, i sistemi di protezione di interfaccia (SPI) permettono la disconnessione dell’impianto in caso i parametri di rete escano dal range stabilito e permettono inoltre di ricevere comandi remoti per disconnettere l’impianto o cambiare i parametri delle varie protezioni.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016 il provvedimento 786/2016/R/eel dal titolo “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo”. Il documento integrale relativo alla Delibera 786/2016/R/eel è consultabile sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm

Il documento definisce le modalità e le tempistiche:

  • per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della norma CEI 0-21, relativamente agli impianti di produzione da connettere in bassa tensione;
  • per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI) ai sensi della Variante V2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della norma CEI 0-21.

Taratura periodica

La delibera conferma le tempistiche entro le quali debbano essere effettuate le verifiche periodiche alla taratura del sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè, prevedendo che:

  1. i gestori di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, inviino un sollecito al produttore, qualora la medesima verifica non sia già stata effettuata;
  2. qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal sollecito di cui sopra, il gestore di rete ne dia comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; e che a seguito dell’effettuazione delle verifiche e della conseguente comunicazione ai gestori di rete e al GSE, tale sospensione cessi gli effetti;
  3. le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia siano effettuate obbligatoriamente anche all’atto della sostituzione dei medesimi nel caso di guasto e/o malfunzionamento;
  4. nel caso di impianti di produzione costituiti da due o più sezioni, ai fini della definizione della periodicità delle verifiche, si faccia riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.

Obblighi e tempistica

Per quanto riguarda l’effettuazione delle verifiche di taratura sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel stabilisce che esse sono obbligatorie:

  • per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno).

Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto nella tabella seguente:

Per preventivi o chiarimenti : paola@ingcapra.it

 

SCIA antincendio ed Esame Progetto – trattazione pratiche antincendio

Questo articolo è frutto della mia esperienza personale sull’argomento prevenzione incendi (SCIA antincendio ed Esame progetto).  

Tengo molto a trasmettere che la trattazione delle pratiche antincendio non è solo una raccolta di documenti e spero di riuscire a comunicarlo a chi mi leggerà.

Poiché la disciplina antincendio è complessa ed è facile tralasciare aspetti importanti, incorrendo addirittura in “difetto per troppa esperienza”.

 

La prevenzione incendi è una disciplina in continua evoluzione ed il nuovo Codice di Prevenzione Incendi del 2015 è un passo importante nel processo di rinnovamento, che era partito con l’emanazione del DPR 151/2011.

Come il DM 81/2008 ha portato l’attenzione sulla centralità dell’analisi del rischio, così si sta facendo anche con la più recente normativa antincendio.
La precedente normativa antincendio si basava su un approccio di tipo prescrittivo. Ad esempio: “il mantenimento di una fascia di rispetto di tre metri si ritiene condizione necessaria e sufficiente a garantire la sicurezza a fini antincendio”.

Adesso non è più così, o  meglio, così non basta più. Per la realizzazione di un progetto a fini antincendio si deve partire dall’analisi del rischio, tutto il il resto viene di conseguenza. Questo non lo dico io, ma il Titolo XI D.Lgs. 81/08 art. 46:

  • La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Questo approccio si sta via via rifinendo e non è ancora perfetto, ma permette di trattare praticamente qualsiasi situazione attraverso il ragionamento.

Superare i criteri prescrittivi è auspicabile a condizione che si possa dimostrare di raggiungere un grado di sicurezza equivalente. Questo passaggio, spesso non banale, permette però di “salvare” assetti aziendali che non sarebbero perfettamente rispondenti alle rigide prescrizioni delle regole tecniche, con buona pace anche del portafoglio del cliente finale!

Il bravo professionista antincendio è colui che fa risparmiare, non spendere suo il cliente. Ed ottiene risultati”. Questa frase non è mia, l’ha pronunciata l’Ing. Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella ad un corso di aggiornamento che ho seguito di recente.

Questa premessa è per dire che, secondo me, la pratica antincendio è il risultato di una valutazione a 360° sull’attività, non una “raccolta di documenti”. 

Approccio che vedo portare avanti da molti colleghi con pluriennale esperienza in questo campo, specializzatisi quando le regole da seguire erano di tipo puramente prescrittivo (Ecco perché ho parlato di “ difetto per troppa esperienza“).

Per esempio: la predisposizione di una pratica antincendio per un’azienda che tratta riso, non può assolutamente prescindere dalla valutazione preliminare dei rischi per fulminazione ed esplosione.

All’interno dei silos c’è sempre aria e i cereali immagazzinati formano strati depositati di polvere. Durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico, tali strati a causa del movimento dovuto alla circolazione di aria, generano sempre una nube di polvere.
Le polveri combustibili disperse in aria formano nubi di atmosfera esplosiva.

Le nubi, se innescate, sono in grado di ossidarsi in modo talmente rapido da generare un’esplosione.
La presenza di zone a rischio esplosione influisce sulla valutazione del rischio fulminazione. In un certo senso “penalizza l’edificio” e questo si potrebbe tradurre in requisiti più gravosi per resistenza al fuoco e protezione degli inneschi sull’impianto elettrico.

Limitare gli inneschi è a favore della sicurezza perché riduce la probabilità che si possano creare atmosfere esplosive. 

Dire che alla SCIA antincendio va allegato il documento di valutazione del rischio fulmini, omettendo di menzionare anche la valutazione del rischio esplosione, è concettualmente sbagliato perché può portare a conclusioni tecnicamente incomplete e crea confusione: si deve partire da quei documenti, non includere degli allegati predisposti da terzi a fine lavori!

Riassumendo.

Una  pratica antincendio si può comporre di due parti:

  • Esame progetto per le attività incluse in categoria B e C.
  • SCIA antincendio per tutte le attività classificate presenti in azienda (A, B, C).

Nella prima parte del lavoro l’obiettivo è di dimostrare la sicurezza a fini antincendio.

Si allegheranno le necessarie relazioni di valutazione del rischio di incendio, esplosione e fulminazione e le tavole esplicative che rappresentano le soluzioni proposte al Comando competente.
La necessità di valutare se limitare il carico di incendio o di aggiungere o meno idranti, luci di emergenza o altri presidi è compito del professionista antincendio  e deriva dalle sue valutazioni in esame progetto.

Ottenuto il parere favorevole sul progetto, eventualmente accompagnato da prescrizioni aggiuntive rilasciate dallo stesso Comando, si potrà dare inizio a tutti quei lavori eventualmente necessari alla sua messa in atto.

Al termine dei lavori di adeguamento si potrà produrre la SCIA, dichiarando che l’azienda è idonea ai fini antincendio ed allegando tutte le evidenze necessarie (certificazioni, dichiarazioni di conformità, etc…).

Questo è secondo me l’approccio corretto, o perlomeno posso affermare che è l’approccio che mi ha portato a concludere positivamente tutte le pratiche sulle quali è stato applicato.

Fotovoltaico semplificato – il nuovo “modello unico”

Fotovoltaico semplificato: a partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo simultaneamente su due fronti:

  • a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • b) razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

In particolare, l’utente è chiamato attraverso un’unica interfaccia informatica a comunicare, con un primo invio, l’inizio dei lavori e, con un secondo invio, la fine degli stessi. Entrambe le comunicazioni comportano la trasmissione di un numero minimo di informazioni. A seguito dell’invio del Modello Unico, che consentirà altresì la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Allegati:

Schema decreto (pdf,372 Kb)

Modello unico (pdf,173 Kb)

 Chi è agevolato dalle nuove procedure semplificate?

Il nuovo “modello unico” semplificato riguarda la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo dalla rete. In ogni caso il modello unico semplificato è applicabile agli impianti di potenza fino ai 20 kW. Non solo: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato presso l’utente finale (l’utilizzatore dell’energia prodotta) che già sia allacciato in rete su un punto di prelievo attivo in bassa tensione.

Questa tipologia di utenza riguarda, in effetti, la gran parte degli impianti fotovoltaici che oggi vengono installati ed è la situazione di installazione più semplice e immediata.

 Cosa riguarda la semplificazione dell’iter?

La semplificazione riguarda tre semplici punti.

Primo: la procedura. Enel Distribuzione, che di norma emette un suo preventivo per l’allacciamento in rete degli impianti e attende l’accettazione del cliente con versamento di caparra, ora dovrebbe avviare automaticamente l’iter di connessione dopo una semplice richiesta da parte dell’utente. Le lunghe tempistiche per la connessione in rete, in questo modo, si riducono di molto per i piccoli impianti e per i casi più frequenti.

Secondo:costi di allacciamento. Il prezzo da pagare ad Enel Distribuzione diventa un prezzo forfetario di 100 euro.

Terzo: le tempistiche. Enel Distribuzione deve attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II del Modello Unico (inviato dal titolare impianto o suo delegato). Enel deve comunicare immediatamente al titolare impianto la disponibilità all’attivazione della connessione proponendo alcune date possibili per l’uscita effettiva dei suoi tecnici.

 Il nuovo iter sarà davvero così veloce?

La procedura semplificata per l’allacciamento in rete del fotovoltaico riguarda solo alcune tipologie di impianto, che sono in questo momento quelle più frequenti. Per tutti gli altri impianti la prassi, i costi e le tempistiche di allaccio rimangono quelle stabilite con le precedenti delibere.

Al di là delle indubbie semplificazioni, resta immutata la necessità di sottoscrivere e compilare il Regolamento di Esercizio, con i relativi allegati, che costituisce la parte più complessa della procedura di allacciamento alla rete per i non “addetti ai lavori”

Il tuo nuovo impianto fotovoltaico ha i requisiti per l’iter semplificato? Verificalo QUI

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032755-due-soli-click-per-impianto-fotovoltaico-sui-tetti-fino-a-20kw

Ringrazio http://www.fotovoltaiconorditalia.it per le FAQ.

Riscaldamento a biomassa e detrazione al 65%

L’installazione di una caldaia a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico? Dipende.
Per approfondire l’argomento riassumiamo le categorie di intervento ammesse alla detrazione sul risparmio energetico:

  • Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
  • Interventi sull’involucro dell’edificio;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (relativamente al riscaldamento rientrano nella detrazione solo la sostituzione di impianti esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia).

Non essendo contemplata all’interno dell’ultima categoria di intervento (quella relativa agli impianti di climatizzazione invernale), l’installazione di una caldaia a biomasse può ad ogni modo essere valutata nella prima categoria, ossia la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Tale categoria, a differenza delle altre, non individua interventi specifici agevolabili, bensì ammette alla detrazione qualsiasi opera che permetta all’edificio di raggiungere un determinato indice di prestazione energetica invernale.

L’installazione di una caldaia a biomasse non può quindi beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico come intervento di per sé, indipendentemente da come è fatto il resto dell’edificio, ma solo se in conseguenza all’installazione l’immobile raggiunge specifici requisiti energetici. Questo è il motivo per cui non tutte le installazioni di caldaie a biomasse sono agevolabili.
Oltre alla condizione relativa all’indice di prestazione energetica invernale dell’edificio, ve ne sono poi altre da rispettare. In parte ci sono requisiti di partenza dell’edificio necessari per qualsiasi tipo di intervento per il quale si intende beneficiare della detrazione sul risparmio energetico e in parte vi sono poi delle condizioni specifiche richieste solo per le caldaie a biomasse.

Requisiti dell’edificio per accedere alla detrazione sul risparmio energetico

Per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico è necessario che l’edificio sia esistente (quindi iscritto al catasto) e che sia già dotato di un impianto di riscaldamento.
E’ inoltre necessario che l’intervento sia riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (rif. FAQ di ENEA).

Requisiti per accedere alla detrazione per le caldaie a biomasse

  • La caldaia deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011) e deve essere conforme alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012;
  • La caldaia deve rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs 3/4/2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni (rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs, 28/2011)) , oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
  • La caldaia deve utilizzare biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, le chiusure apribili e assimilabili (finestre, porte e vetrine anche se non apribili) che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati devono rispettare i valori massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C a D.Lgs. 192 del 2005.

Il primo ed il secondo requisito sono facilmente verificabili sulla documentazione del Produttore da parte del Progettista. Il terzo requisito è verificabile insieme al Fornitore del pellet. L’ultimo requisito è generalmente il più difficile da rispettare: in pratica significa che le chiusure devono essere di ultima generazione, in grado di garantire un valore di trasmittanza pari a  2,2 W/mqK.  Per avere un’idea dei valori di trasmittanza dei propri infissi si può fare riferimento alla guida ENEA.

La rispondenza di tutti questi requisiti va riportata nell’asseverazione che un tecnico abilitato deve compilare e dichiarata nel resto della documentazione da trasmettere all’ENEA.

La detrazione sul risparmio energetico per l’installazione di una caldaia a biomasse non è quindi scontata. Prima di procedere all’acquisto della caldaia e alla sua installazione, il consiglio è rivolgersi ad un tecnico di fiducia, che in base alle caratteristiche dell’abitazione vi potrà indicare se ci sono o meno le condizioni per procedere. Una volta verificata la possibilità di accedere alla detrazione fiscale, il tecnico provvederà alla redazione di tutti i documenti necessari (asseverazione, certificazione energetica) e all’invio dell’apposita comunicazione all’ENEA.

Qualora il proprio intervento non ricada tra quelli finanziabili al 65% (prorogata a tutto il 2015) è comunque possibile richiedere la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.

fonti: http://www.lavorincasa.it/caldaia-a-biomasse-e-detrazione-65/ http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf 

 

Tecnico abilitato e professionista antincendio

l Decreto del 7 agosto 2012, nell’articolo 1  definisce che:

  • Il “Tecnico abilitato” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
  • Il “Professionista antincendio” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nella pratica il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.

Come si diventa professionisti antincendio?

A seguito della emanazione del Decreto 5 agosto 2011 i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alle certificazioni antincendio sono i seguenti:

  •  iscrizione all’Albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, dottori forestali …);
  • aver seguito il corso base di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito relativo attestato (eccetto dirigenti o laureati che comprovino in altre modalità di aver ricevuto formazione o aver svolto attività professionali inerenti la prevenzione e la certificazione antincendio).

L’art. 2 prevede che gli iscritti agli elenchi ministeriali potranno:

  • rilasciare certificazioni ( D.Lgs 139/2006);
  • redigere progetti elaborati con l’approccio ingegneristico (D.M. 09.05.2007);
  • redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA-D.M. 09.05.2007).

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.