Antincendio nei bar e ristoranti, edizione 2026
In passato ho già trattato il tema della prevenzione incendi per bar e ristoranti. Rispetto ad allora, tuttavia, la normativa per la valutazione del rischio di incendio per queste attività, in Italia, è stata aggiornata.
Dal 29/10/22, il Decreto Ministeriale del 3/9/2021. abrogando il D.M. 10/3/98, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, anche se non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
In base a quanto definito al comma 2 del punto 1 dell‘Allegato I del D.M. 3/9/21 i luoghi di lavoro possono essere classificati come:
- Luoghi di lavoro a rischio incendio basso
- Luoghi di lavoro a rischio incendio non basso
Se il luogo di lavoro presenta:
- un livello di rischio incendio NON BASSO, la definizione della strategia antincendio idonea viene eseguita seguendo i criteri del D.M. 3/8/2015, il cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi”
- un livello di rischio incendio BASSO, la mitigazione del rischio viene conseguita attraverso i criteri del D.M. 3/9/2021, ossia per mezzo del cosiddetto “Mini-Codice“
Il Decreto “Mini-Codice“, nel nostro caso specifico, fornisce le linee guida per la prevenzione incendi per bar e ristoranti a basso rischio, stabilendo misure come: la corretta manutenzione di impianti a gas/elettrici, l’installazione di estintori e sistemi di allarme, la formazione del personale, la realizzazione di vie di esodo chiare. Stabilisce inoltre l’obbligo di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di applicare le regole specifiche per le cucine professionali (come, ad esempio, la UNI 8723).
Applicabilità del Mini-Codice
Anche se non soggetti a CPI, i bar e ristoranti devono rispettare il Codice di Prevenzione Incendi (o il Mini-codice se applicabile) e seguire le norme specifiche. Il Mini-codice si applica se l’attività soddisfa tutte le seguenti condizioni:
Cosa fare se non si applica il Mini-Codice?
Se l’attività supera i limiti (es. > 100 persone), si applicano le misure del Codice di Prevenzione Incendi, che è più complesso e prevede misure più stringenti, pur mantenendo i principi di sicurezza fondamentali.
Qualora, oltre alla somministrazione di cibo, vengano svolte attività di intrattenimento o spettacolo come karaoke o DJ set il locale potrebbe essere assoggettato all’attività 65 del D.P.R. n. 151/2011 di prevenzione incendi, con specifiche regole tecniche secondo il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) e norme specifiche per il settore, come il DM 22/11/2022 per il pubblico spettacolo.
Inoltre, i ristoranti potrebbero essere soggetti a verifiche da parte dei Vigili del Fuoco per la presenza di impianti di produzione di calore o per quelli installati nelle cucine, qualora la potenza complessiva degli impianti superi i 116 kW, come indicato nel punto n. 74 del D.P.R. n. 151/2011, che riguarda impianti alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso con potenza superiore a 116 kW.
Anche se un bar o ristorante non è sempre “assoggettato” ai controlli dei VV.FF. per il CPI, è sempre tenuto a gestire il rischio incendio in base al D.Lgs. 81/08 e alle norme tecniche aggiornate, spesso facendo riferimento al Codice di Prevenzione Incendi, soprattutto per la complessità delle attrezzature e delle attività di cucina.
La valutazione del rischio per bar e ristoranti
A prescindere dalla applicabilità del Codice o del Mini-codice, è sempre opportuno effettuare una corretta valutazione del rischio e implementare le misure antincendio appropriate in base al rischio individuato.
A tale proposito restano sempre un valido riferimento le Linee Guida Specifiche prodotte dalla CFPA-E “Sicurezza antincendio nei ristoranti” per uniformare le pratiche di prevenzione incendi in Europa, di cui abbiamo già parlato in questo articolo.
Restando invece nel contesto della valutazione del rischio, ricordo che il settore della ristorazione presenta rischi causati dalla combinazione di:
- presenza di impianti di cottura (forni, friggitrici, piastre, barbecue, ecc.);
- grassi e oli combustibili, spesso presenti in grande quantità;
- utilizzo di gas metano o GPL;
- impianti elettrici con elevato carico di potenza;
- locali chiusi con movimentazione di personale e clienti;
- depositi di materiali infiammabili (carta, imballaggi, alcol, detergenti).
L’analisi del rischio deve includere l’individuazione delle possibili fonti di innesco e la loro riduzione, così come l’identificazione dei materiali combustibili presenti, adottando misure per minimizzarne la presenza. È inoltre necessario stimare il numero di dipendenti e clienti che potrebbero trovarsi nel locale e prevedere le loro possibili reazioni in caso di emergenza, considerando fattori come il consumo di alcol o eventuali disabilità, sia temporanee che permanenti.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la valutazione dell’efficacia delle misure di protezione antincendio già adottate e l’attuazione di interventi per ridurre i rischi individuati. Occorre inoltre pianificare strategie per la gestione del rischio residuo. Questa valutazione deve essere aggiornata periodicamente, in particolare in occasione di lavori di costruzione o ristrutturazione. Oltre alla normativa antincendio, è necessario garantire il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di salute, sicurezza e igiene.




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!