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Conto Termico 2023 – i nuovi requisiti
/0 Commenti/in GSE/da PaolaCapraCon il Decreto Legislativo 199/2021, il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato le nuove regole del Conto Termico 2.0 per i generatori a biomassa, in vigore dal 13 giugno 2022.
Il Decreto stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi del Conto Termico per i generatori di calore alimentati a biomassa.
Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, l’accesso sia subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017.
Nel caso invece di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi dello stesso decreto.
Le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, sulla base delle nuove disposizioni, devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità.
Immagine: https://www.thermorossi.com/3/208/it/prodotti/Legna/Anna-Evo-Maiolica
Conto termico
/0 Commenti/in Efficienza energetica, GSE/da PaolaCapraTorno a parlare di Conto Termico per chiarire meglio quali interventi sono ammissibili e quanto può essere conveniente questa opzione non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per aziende e privati.
Il Conto termico 2.0 è stato introdotto nel 2016 ed incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.
Incentivi ed interventi ammessi
Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato con il GSE e il soggetto responsabile. Gli incentivi
sono corrisposti nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della
tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare
dell’incentivo non superi i 5.000 euro.
Gli interventi compresi all’interno della normativa inerente al Conto Termico sono di diverse tipologie ed ad ognuno è associata una certa percentuale in termini di agevolazioni.
Incentivi fino al 40% per:
- opere di sostituzione vetri nelle verande
- coibentazione a livello di pareti e coperture
- installazione schermature solari e caldaie a condensazione
- progetti di illuminazione interni e di riqualificazione energetica dell’intero edificio.
Incentivi 50%:
- per lavori inerenti l‘isolamento termico in zone climatiche di tipo E ed F.
Incentivi 55% se i lavori di cui al punto precedente sono realizzati in abbinamento a lavori di:
- sostituzione di chiusure finestrate e altri impianti
- pompe di calore
- caldaie a condensazione,
- impianti relativi al solare termico.
Incentivi fino al 65% per:
- installazione di pompe di calore
- apparecchi a biomassa
- caldaie e sistemi ibridi .
Quali sono le spese ammissibili?
- Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature nuove;
- Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
- Interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento;
- Trasporto;
- Tutte le spese incentivabili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo.
Rientrano nel piano di incentivi del Conto Termico anche le spese relative all’Ape (Attestato di prestazione energetica) e alla diagnosi energetica, con un 50% di agevolazione per i soggetti privati e un 100% per quelli pubblici.
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Per saperne di più: Conto termico – GSE
Immagine di copertina: https://www.harmanstoves.com
GSE: Cambio di titolarità per un impianto incentivato
/29 Commenti/in GSE, Rinnovabili/da PaolaCapraPer accedere alle tariffe incentivanti, alle agevolazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili o ai servizi di ritiro dell’energia, è necessario stipulare un contratto con il GSE.
Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta va inoltrata al GSE mediante un’apposita procedura. Nel caso di voltura della sola bolletta, senza anche il trasferimento dell’impianto, l’operatore che abbia stipulato un contratto di Scambio Sul Posto con il GSE dovrà richiedere il cambio di titolarità dello stesso a favore del nuovo intestatario della bolletta.
La procedura deve essere effettuata dall’operatore cedente.
Quando effettuare il cambio di titolarità
Ecco i casi più comuni che rendono necessario il cambio di titolarità:
- Vendita di un immobile con annesso impianto o vendita del solo impianto
- Locazione di immobile/terreno con annesso impianto
- Contratto di comodato d’uso dell’impianto
- Separazione/divorzio
- Donazione
- Morte
- Trasferimento di impianto a condominio
- Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto
- Cessione del diritto di superficie e impianto
- Cambio della persona fisica alla propria ditta individuale e viceversa
- Locazione finanziaria di impianto
- Cessione del contratto di leasing dell’impianto
- Affitto di azienda o di ramo d’azienda
- Cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda
- Fusione
- Scissione
- Fallimento
- Concordato preventivo
- Amministrazione straordinaria
Come richiedere il cambio di titolarità
Per richiedere la variazione occorre inviare al GSE, per via telematica attraverso il portale GSE Area Clienti, la documentazione necessaria: tale documentazione varia a seconda del contratto stipulato, come da indicazioni riportate sul Manuale.
Solo nel caso di trasferimento di titolarità per contratti non attivi (escluse le FER-Elettriche) e di trasferimento di contratti per l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti per impianti che operano sul Mercato Libero (PMG-ML) è necessario comunicare la variazione di titolarità inviando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, via e-mail, alla casella variazionititolarita@gse.it, corredandolo di tutta la documentazione richiesta per la casistica.
Per il cambio di titolarità relativo ai Certificati Bianchi è invece prevista un’apposita procedura descritta nel Manuale dedicato.
Quanto costa?
Per impianti di potenza minore o uguale a 3 kW GSE non applica nessun costo. Per impianti di potenza maggiore, è invece previsto un contributo di istruttoria al GSE pari a:
• 50 euro per cambi di titolarità tra persone fisiche relativi ad impianti da 3,01 a 6 kW,
• 150 euro per gli altri tipi di cambio di titolarità.
I costi sono a carico del soggetto subentrante in caso di richiesta accettata, a carico del soggetto cedente in caso di richiesta respinta e il corrispettivo per l’istruttoria viene addebitato un’unica volta nel caso l’operatore abbia stipulato più convenzioni per lo stesso impianto.
Fotovoltaico: certificazioni irregolari e revoca degli incentivi
/0 Commenti/in Fotovoltaico, GSE, Incentivi/da PaolaCapraRitorno a scrivere nel 2018, dopo un periodo molto intenso che mi ha vista impegnata per la Delibera 786/2016.
L’anno per me si è aperto con più di un Produttore che mi ha segnalato di avere ricevuto da GSE la comunicazione di revoca degli incentivi che gli erano stati assegnati in Conto Energia.
Anche se ora l’incentivo non viene cancellato in toto ma solo decurtato, il problema dei moduli fotovoltaici con certificazioni irregolari è un tema di grande attualità perché interessa gli utenti finali, cioè proprietari e installatori, che quasi sempre hanno agito in buona fede.
Mesi fa era scoppiato il caso Zuccotti, azienda ora fallita, che aveva immesso sul mercato italiano un discreto volume di pannelli con certificati contraffatti. Se ne è parlato molto a livello nazionale e la vicenda culminò con la Sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2006.
Zuccotti non è stata l’unica azienda coinvolta nel caso delle certificazioni non riconosciute: diversi operatori si sono trovati ad avere dei problemi per impianti realizzati con prodotti Axitec e Lenus.
Il caso Axitec
Axitec (NDA – nulla a che vedere con la Axitec attuale) come molti altri Produttori, ha affiancato alle proprie linee di produzione europee dei moduli importati da paesi extraeuropei.
La regola sequenziale è ciò che distingue una matricola rispetto ad un’altra.
Nella Factory Inspection Axitec dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “26YYMMxxxxx” erano prodotti in Europa: 26 stava ad indicare il sito produttivo (Revolution 6 Tarnow Polonia) YY anno di produzione, MM mese di produzione e xXXXX il progressivo.
La stessa società Axitec, nel medesimo arco temporale, produceva in Cina moduli con la Factory Inspection emessa da un altro ente certificatore che dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “261xxxxxxxx” erano prodotti in Cina: 261 stava ad indicare il sito produttivo xxxxxXXXX il progressivo.
E’ chiaro che nel 2011/12/13/14 i moduli provenienti da entrambi i siti produttivi erano indistinguibili poiché, nel caso dei moduli prodotti in Europa, la matricola iniziava sempre per 261……. dal momento che l’anno di produzione iniziava sempre per “1” .
La confusione, creata più o meno ad arte dagli Enti certificatori dei moduli, non consente a GSE di poter individuare in maniera equivocabile il sito di produzione, da cui la revoca degli incentivi per carenza di requisiti.
Il caso Lenus
Lenus Solar era un’azienda di Bolzano, ormai fallita.
Contrariamente al caso precedente, da nessuna parte ho trovato evidenza di passaggi extra-UE per la costruzione e l’assemblaggio dei loro pannelli fotovoltaici. Nulla ho potuto trovare anche sulla provenienza dei componenti da assemblare (scatole, giunzioni, celle …) né sulle estensioni delle certificazioni a copertura dell’intera produzione.
In rete non si trova molto su questo caso. In assenza di riscontri sulle motivazioni, il dato ufficiale è che GSE non riconosce le certificazioni prodotte prima del 18 marzo 2014.
La motivazione della revoca degli incentivi
Come dichiara GSE in molte delle note ufficiali che stanno giungendo ai Produttori:
“solo a decorrere da tale data la società “…….” era autorizzata a immettere sul mercato moduli fotovoltaici identificati dalle caratteristiche tecniche di cui ai rapporti di prova. Moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati presso l’impianto in esame, prodotti in data antecedente all’emissione del certificato, non possono ritenersi ad esso riferibili.
Anche le Regole Applicative precisano che:
“le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità di tale certificazione”.
Approfondimento
A conclusione di questo articolo segnalo un approfondimento, che ho avuto modo di leggere su Nextville.
L’articolo su come affrontare la revoca degli incentivi è reperibile QUI, a firma dei Giuristi
*Lucia Bitto, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
*Francesco Arecco, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
SIAD, il portale GSE per le modifiche significative agli impianti
/0 Commenti/in GSE, Rinnovabili/da PaolaCapraIn una nota del 26 Giugno 2017 GSE comunica che è on-line l’Applicativo SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati), che consente ai Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di inviare in modo semplice le comunicazioni per interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti.
Gli interventi ammessi sono contenuti nelle Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti.
Chi deve utilizzare il portale SIAD
Innanzitutto diciamo che non è previsto obbligo di comunicare al SIAD :
- l’installazione / spostamento / sostituzione / dismissione dei componenti minori d’impianto, siano essi elettrici, elettronici o meccanici (ad esempio: quadri, cabine, dispositivo d’interfaccia, scambiatori di calore);
- gli interventi di manutenzione ordinaria, anche su componenti principali (ad esempio: revisione periodica parti meccaniche impianti eolici/idroelettrici);
- il guasto o il fermo impianto temporaneo.
- l’installazione / spostamento / sostituzione / dismissione dei contatori e trasformatori, compreso quello di isolamento;
- la modifica della configurazione impiantistica;
- la dismissione parziale o totale dell’impianto;
- le modifiche anagrafiche diverse rispetto al cambio di titolarità;
- la modifica dei dati catastali.
- spostamento del punto di connessione;
- rivalutazione della percentuale imputabile ai consumi dei servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione;
- modifica dei coefficienti g e W rispettivamente per rifacimenti parziali di impianti idroelettrici o termoelettrici a biomasse solide;
- sostituzione dei principali componenti d’impianto (motori, turbine, alternatori, gruppi di generazione, ecc.);
- modifica del tipo di combustibile o, per gli impianti a biogas, delle matrici in ingresso all’impianto;
- installazione di sistemi di accumulo;
- aumento della potenza di impianto;
- variazione parametri di concessione, per i soli impianti idroelettrici.
Questi interventim che modificano l’impianto in maniera significativa, sono anche sottoposti al pagamento di un importo a copertura dei costi di istruttoria. Pertanto per essi il GSE, dopo che è stata avviata la pratica, invierà al Soggetto Responsabile una fattura con gli importi dovuti per il completamento delle attività di modifica e con le indicazioni per il pagamento.
Valutazione preliminare delle modifiche
l Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW, nei casi di manutenzione, può presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare sui possibili effetti dell’intervento ai fini del mantenimento degli incentivi riconosciuti.
Anche Soggetti Responsabili che fanno richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione/ammodernamento devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria.
Esclusioni
Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione di cui sopra tutti gli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul posto, ad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.
Comunicazione degli interventi minori
Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento effettuati che non abbiano modificato i dati caratteristici o di configurazione dell’impianto, in modo tale da non produrre effetti sui requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni, il Soggetto Responsabile deve comunicare al GSE esclusivamente l’avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00) sulla base del modello di cui all’ Allegato 2, fermo l’obbligo di conservare idonea documentazione in sito.
A titolo di esempio, rientrano in questa categoria gli interventi di:
- spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori (apparecchiature di misura, protezioni di interfaccia, trasformatori di isolamento, trasformatori elevatori, quadri elettrici, etc)
- sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto
- interventi sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato, che non comportino variazioni ai requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’Applicativo consulta il Manuale Utente mentre per la compilazione del questionario GEIFTV (Gestione Esercizio Impianti Fotovoltaici) è disponibile la Guida Specifica nella sezione Conto Energia >Documenti.
Controlli GSE: novità per i moduli contraffatti
/0 Commenti/in Fotovoltaico, GSE, Rinnovabili/da PaolaCapraImportante novità da GSE per tutti coloro che, a seguito di controlli, si sono visti revocare gli incentivi perché sul proprio impianto sono stati utilizzati pannelli contraffatti.
L’antefatto
A partire dal 2014 GSE ha avviato una campagna di controlli sugli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.
Il Decreto Controlli
- dispone la disciplina generale dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili;
- individua le modalità organizzative e operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.
Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto incentivi da parte del GSE.
Nel corso delle verifiche le principali problematiche riscontrate riguardano:
- moduli fotovoltaici
- aspetti di carattere autorizzativo e amministrativo
- modalità di installazione
- premi e maggiorazioni della tariffa incentivante
- modifiche agli impianti non segnalate
Recentemente il GSE ha fatto sapere che circa il 10% degli impianti fotovoltaici controllati ha ricevuto esito negativo del procedimento di verifica.
Utilizzo di moduli fotovoltaici contraffatti
Una delle principali violazioni riscontrate riguarda l’utilizzo di moduli contraffatti (o rubati).
Ulteriori violazioni riguardano il mancato rispetto di:
- certificazioni relative alle norme tecniche CEI EN 61215/61646/62108 e alla CEI EN 61730-23
- garanzia per almeno 10 anni contro difetti di fabbricazione
- adesione a un sistema o un consorzio che garantisca il riciclo a fine vita
- conformità del sito produttivo dei moduli alle norme ISO9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001
- attestazione dell’esecuzione di controlli periodici e verifica del rispetto delle predette norme tecniche (CEI EN 61215/61646/62108), in relazione allo stabilimento di produzione
- Factory Inspection e non presenza di documenti necessari all’identificazione della provenienza dei prodotti a partire dai numeri di serie dei moduli
La norma CEI EN 50380 (CEI 82-22), in materia di “Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, prevede che le etichette e le targhe dei moduli fotovoltaici siano in materiale duraturo, siano apposte all’interno o sul modulo fotovoltaico e che l’identificazione, con numero di serie contenente anche il nome del costruttore, debba essere apposta in modo da non essere amovibile e da essere leggibile dopo l’installazione.
Durante le verifiche eseguite sono emerse anomalie relative sia ai sistemi di etichettatura dei moduli fotovoltaici, sia alle caratteristiche costruttive stesse dei componenti.
In particolare, il GSE ha reso noto che i verificatori hanno rilevato:
- etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), recanti numeri di matricola aventi una struttura diversa da quella attesa;
- artificiose sovrapposizioni, sul vetro dei moduli o nella parte posteriore, di etichette recanti matricole dei moduli di struttura conforme alla regola sequenziale di cui alle certificazioni presentate;
- caratteristiche tecniche difformi da quelle dei prodotti certificati.
La parola ai Produttori
Da una prima ricostruzione della vicenda sembrerebbe che alcune società abbiano effettivamente immesso in commercio pannelli fotovoltaici di fabbricazione cinese apponendo false etichette “MADE IN EUROPE”e spacciandoli per pannelli di fabbricazione UE.
L’utilizzo di pannelli provenienti da paesi esterni all’area UE non era vietato in Conto Energia, ma avrebbe comportato la non riconoscibilità della maggiorazione del 10% degli incentivi ovvero il solo incentivo base.
GSE, da parte sua, in prima istanza ha ritenuto tale non conformità capace di annullare tutto il beneficio connesso con consequenziale blocco delle erogazioni e richiesta di restituzione delle somme percepite. A seguito dei numerosi contenziosi scaturiti, nei quali è stata fatta emergere la buona fede dei produttori, GSE ha recentemente rilasciato un importante annuncio, che porrà fine a questa vicenda.
Mantenimento degli incentivi
GSE ha recentemente annunciato che il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale è stata rilevata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% se è già stato sottoposto a decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti.
Per gli impianti fotovoltaici beneficiari degli incentivi in Conto Energia che non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo, per i quali il Soggetto Responsabile dichiari al GSE che presso il proprio impianto sono installati dei moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, è possibile presentare un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%.
L’istanza deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.
In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve provare:
- di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
- la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.
Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo ex Legge 241/90 finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata così come da richiesta dal Soggetto Responsabile.
Fonti:
DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.
Portale GSE: Come usare il codice identificativo o il PIN?
/0 Commenti/in Archivio/da PaolaCapraQuesto articolo illustra la procedura guidata per creare un nuovo utente sul portale GSE.
Nell’articolo precedente ho spiegato cosa sono il codice identificativo e il PIN. Di seguito illustrerò come si usano per creare nuovi utenti o per creare il proprio utente dopo che è stata completata con GSE la procedura per il recupero delle credenziali di accesso al portale.
Registrazione
Per prima cosa accedere al Portale GSE all’indirizzo https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/. Ci si troverà di fronte a questa schermata, proseguire con “Registrati“.

Proseguire selezionando il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore

Proseguire inserendo il Codice Fiscale o, se il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore è una persona Giuridica, la Partita IVA. Concludere l’operazione.

Nella schermata successiva ci viene richiesto il PIN. Utilizzare uno dei tre codici nel campo dedicato. Una volta utilizzato il PIN non sarà più riutilizzabile. Nel caso la procedura non vada a buon fine per problemi di rete o interruzioni accidentali, il PIN inserito non sarà comunque più recuperabile.

Compilare il modulo e salvare. Da qui in poi la procedura è identica a quella proposta per le nuove registrazioni.
Per proseguire con la registrazione consultare il Manuale Guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale GSE.
Conto Termico 2.0
/0 Commenti/in Efficienza energetica, GSE, Incentivi/da PaolaCapraLa Conferenza unificata ha approvato il 20 gennaio 2016 il decreto attuativo “Aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” inerente il Conto Termico 2.0, tenendo conto delle proposte di Anci e Regioni.
Il decreto è stato firmato il 27 gennaio 2016 dal Ministro dello Sviluppo Economico.
Questi gli elementi principali del decreto: Continua a leggere
Modifiche al fotovoltaico: come mantenere gli incentivi GSE
/8 Commenti/in Fotovoltaico, GSE/da PaolaCapraPremessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.
come mantenere gli incentivi?
Le tariffe incentivanti, relativamente alla produzione di energia elettrica, sono state riconosciute dal GSE ai singoli impianti fotovoltaici sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, regole applicative e news pubblicate sul sito dello stesso GSE.
Durante la vita dell’impianto fotovoltaico può essere necessario appostare all’impianto di produzione talune modifiche, le quali non devono invalidare i requisiti sulla base dei quali sono stati concessi gli incentivi spettanti.
Le modifiche non sono soltanto fisiche (es. sostituzione moduli, spostamento dell’impianto, ecc.), ma anche giuridiche (es. cambio del titolare, ecc.) e commerciali (es. passaggio da SSP a ritiro dedicato dell’energia immessa, ecc.).
Questa nota ha lo scopo di aiutare gli interessati nell’individuare le modifiche consentite e le conseguenze di quelle non ammesse.
Per una completa trattazione dell’argomento si consiglia la visione del sito del GSE.
Principi generali
Una volta apportare le modifiche/variazioni l’impianto fotovoltaico modificato deve conservare tutti i presupposti in base ai quali è stato ammesso all’incentivo ed è stato calcolato il valore della tariffa incentivante.
Se le modifiche dovessero determinare un venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal conto energia in base al quale l’impianto ha avuto l’accesso, diretto o indiretto all’incentivo, il soggetto responsabile decade dal diritto a percepire l’incentivo stesso.
Se, invece, le modifiche apportate cambiano le caratteristiche dell’impianto in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante questa viene ricalcolata dal GSE, compresi premi e maggiorazioni percentuali, ma unicamente al ribasso.
In nessun caso una modifica potrà comportare un aumento dell’incentivo già riconosciuto.
La tabella di seguito ricorda i relativi decreti ai cinque conti energia e il loro periodo di validità.
Variazione del tipo d’impianto (modalità installative)
L’incentivo è stato concesso in funziona della tipologia installativa dell’impianto, secondo regole che sono cambiate da un conto energia all’altro.
Il secondo conto energia prevedeva tariffe diverse per impianti integrati, parzialmente intergrati e non integrati.
Il terzo conto distingueva tra l’altro la tariffa per gli impianti realizzati su edifici, impianti con caratteristiche innovative e “altri impianti fotovoltaici”.
Il quarto e il quinto conto energia distinguevano gli impianti su edifici, altri impianti, impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, impianti integrati con caratteristiche innovative.
Se viene modificata la tipologia installativa dell’impianto, l’incentivo viene ridotto a quello che compete alla nuova tipologia (rimane inalterato se l’incentivo corrispondente al nuovo tipo di impianto è maggiore).
Ad esempio, l’impianto è stato incentivato con il secondo conto energia come impianto totalmente integrato, ma viene modificato il tetto; se dopo la modifica del tetto, l’impianto diventa parzialmente integrato, l’incentivo viene ridotto di conseguenza.
Non è ammesso trasformare un impianto fisso in un impianto ad inseguimento.
Sostituzione di componenti o modifica della configurazione elettrica
è ammesso sostituire i componenti dell’impianto quali moduli ed inverter, eliminare il trasformatore di isolamento, introdurre ottimizzatori per ridurre le perdite dovute all’ombreggiamento, sempre, previa comunicazione al GSE.
Negli impianti di potenza nominale > 20 kW la sostituzione dei moduli non deve comportare alcun aumento della potenza nominale.
Negli impianti di potenza nominale fino a 20 kW è consentito un aumento di potenza nominale, a seguito della sostituzione dei moduli. Entro i limiti della tabella seguente, fermo restando il rispetto dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi.
Aumento percentuale di potenza accettabile negli impianti fino a 20 kW
Inoltre, il GSE erogherà gli incentivi non oltre:
- il valore massimo di energia annua prodotta negli ultimi 3 anni solari antecedenti l’intervento di modifica, incrementato del 2%;
- il prodotto della potenza nominale per il numero di ore equivalenti di cui la tabella seguente, per gli impianti che godono dell’incentivo da meno di tre anni.
Ore equivalenti medie per regione (2014)
I nuovi moduli e gli inverter installati devono possedere i requisiti previsti:
- dal quinto conto energia, se acquistati dopo il 1° maggio 2015;
- dal decreto in base al quale l’impianto è stato incentivato, se acquistati prima del 1° maggio 2015
In caso di sostituzione dei moduli, il soggetto responsabile deve fornire al GSE la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento ai sensi della normativa RAEE, o il ritiro da parte del produttore, o la denuncia di furto.
In mancanza di tale documentazione dovrà essere fornita al GSE la documentazione che comprova la cessione dei moduli ad un soggetto terzo.
Negli impianti con caratteristiche innovative e negli impianti a concentrazione, la sostituzione dei moduli non deve compromettere i requisiti previsti per tali tipologie di impianti.
pena la decadenza dell’incentivo o la sua riduzione a quella spettante alla nuova tipologia di impianto, una volta verificato che l’impianto possieda almeno i requisiti per l’accesso diretto agli incentivi.
Per quanto riguarda la sostituzione dei moduli prodotti in un paese membro della UE, o facente parte dell’Accordo sullo Spazio Economico europeo, deve essere fornita al GSE la documentazione atta a dimostrare il possesso degli stessi requisiti da parte dei nuovi moduli al fine di mantenere la maggiorazione tariffaria e non perdere l’incentivo, qualora tale requisito abbia costituito motivo di priorità all’atto dell’iscrizione al registro.
Spostamento dell’impianto
Il sito in cui l’impianto fotovoltaico è installato coincide con le particelle catastali su cui insiste l’edificio, o del terreno, su cui è installato l’impianto comunicate al GSE e all’autorità competente per ottenere l’autorizzazione.
Lo spostamento comporta il decadimento dell’incentivo (esempio: se una villetta dotata di impianto fotovoltaico viene venduta ed il proprietario porta via l’impianto).
E’ consentito cambiare la posizione dell’impianto nell’ambito dello stesso sito, previa autorizzazione (es: spostare l’impianto in altra zona dello stesso edificio, cambiare falda del tetto sulla quale è ubicato, ecc.).
Per i manufatti non accatastati (pensilina, serra, ecc.) si intende come sito la particella catastale del terreno su cui insiste il manufatto, comunicata al GSE e alle autorità competenti per l’autorizzazione.
Variazioni della proprietà del sito di installazione
Alcune disposizioni normative hanno legato il valore dell’incentivo, o i requisiti di accesso agli incentivi, alla proprietà (disponibilità) del sito di installazione degli impianti.
In taluni casi una variazione della proprietà del sito di installazione può comportare la riduzione della tariffa incentivante oppure la decadenza dal diritto di incentivo.
Ad esempio, secondo il quarto conto energia solo i piccoli impianti avevano accesso diretto al conto energia.
I grandi impianti dovevano passare tramite l’accesso al registro.
Venivano considerati piccoli impianti anche quelli realizzati su edifici e ad aree delle amministrazioni pubbliche (DLgs 165/2001, art. 1, comma 2, a prescindere dalla potenza).
Se tale edificio o area viene ceduto ad un soggetto diverso da un’amministrazione pubblica e l’impianto non ha i requisiti per essere considerato “piccolo”, il diritto di incentivo decade.
Cambio del titolare dell’impianto
Il cambio del titolare dell’impianto comporta:
La decadenza dell’incentivo, se vengono meno le caratteristiche del titolare che erano valse per ottenere l’incentivo;
La riduzione dell’incentivo se le caratteristiche erano servite a maggiorare l’incentivo stesso.
Cambio di regime commerciale
Negli impianti incentivati con meccanismi diversi dalla tariffa onnicomprensiva, l’energia prodotta e immessa in rete può essere valorizzata con lo SSP o il ritiro dedicato.
I decreti posti a base degli incentivi hanno a volte previsto tra i requisiti per l’accesso ad esso (o premi e maggiorazioni) il modo di valorizzazione dell’energia immessa in rete.
Di seguito due esempi in cui la rinuncia allo scambio sul posto influisce sull’incentivo:
- il quarto conto energia prevedeva l’accesso diretto all’incentivo per i fotovoltaici non su edifici, di potenza fino a 200 kW, purché in regime di SSP. Se ora il soggetto responsabile rinuncia allo scambio sul posto perde l’incentivo a meno che l’impianto non rientri nella definizione di “piccolo impianto”
- Il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia era previsto dal secondo e dal terzo conto energia per impianti in regime di SSP.
Il passaggio dallo scambio sul posto al ritiro dedicato comporta la perdita del premio relativo ad un uso efficiente dell’energia.
Potenziamenti non incentivati
è possibile ampliare un impianto fotovoltaico con una nuova sezione, mantenendo tale sezione distinta dalla parte di impianto incentivata.
Entrambe le sezioni possono far capo allo stesso punto di connessione alla rete (unico POD).
In ogni caso occorrono due misuratori dell’energia prodotta: uno per la parte di impianto incentivata ed un altro per la parte non incentivata.
La nuova sezione di impianto (non incentivata) deve essere censita sul sistema GAUDI’.
Le modifiche devono essere comunicate al GSE
Per gli impianti di potenza nominale > 20 kW l’inizio dei lavori deve essere segnalato al GSE.
Sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori, oltre gli impianti di potenza nominale ≤ 20 kW:
- gli interventi urgenti, di durata fino a 15 gg;
- gli interventi che non influiscono sui requisiti relativi agli incentivi.
Per tutti gli impianti deve essere inviata al GSE la comunicazione di avvenuta modifica e relativa documentazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per gli impianti esentati dalla comunicazione di inizio lavori, nella comunicazione di avvenuta modifica deve essere riportato lo stato dei luoghi prima dell’intervento.
Entro 90 giorni il GSE accerta l’ammissibilità o meno della modifica (salvo richieste di ulteriore documentazione).
Comunicherà poi la conferma o rimodulazione della tariffa incentivante, eventuale decadenza dell’incentivo o la determinazione della soglia massima di energia incentivabile.
Qualora l’intervento comporti l’interruzione della produzione per più di 15 giorni deve esserne data notizia al GSE (nella comunicazione di inizio lavori).
Parimenti deve essere indicata la riattivazione dell’impianto nella comunicazione di fine lavori.
In caso di interventi non previsti o di interventi dovuti a motivi di interesse pubblico, il soggetto responsabile deve inviare al GSE una richiesta di “valutazione preliminare”.
Il GSE comunicherà entro 60 giorni se la richiesta è ammissibile.
Quanto fin qui illustrato si applica alle modifiche iniziate dopo il 1° maggio 2015.
Per le modifiche in corso in tale data, il soggetto responsabile doveva inviare entro il 16 maggio 2015 una comunicazione di “modifica in corso d’opera”.
Per le modifiche terminate prima del 01/05/2015, se ne è stata data comunicazione preventiva, oppure se la si comunica al GSE entro il 30/09/2015, verrà valutata la modifica (alla luce del conto energia di riferimento).
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