Voltura di un impianto fotovoltaico
/45 Commenti/in Fotovoltaico, Incentivi/da PaolaCapraIn questo articolo torno a parlare di voltura di un impianto fotovoltaico perché, da quanto mi ha scritto più di un Produttore, spesso l’iter da seguire con GSE viene visto come “macchinoso” e “complesso”.
In passato ho già parlato dei casi in cui occorre richiedere la voltura dell’impianto fotovoltaico. Oggi invece vorrei descrivere alcuni aspetti, derivati dalla nostra esperienza sul campo, che riguardano gli impianti da volturare.
Voltura: la guida di GSE
La voltura dell’impianto fotovoltaico segue le regole illustrate nel “Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità – Aprile 2019”
Dal manuale si evince che:
“In base a quanto previsto dalla Delibera 578/2013/R/EEL, a partire dal 01/01/2014 il servizio di scambio sul posto può essere richiesto esclusivamente dal titolare del punto di connessione (POD) che deve altresì essere cliente finale, ovvero essere controparte del contratto di fornitura dell’energia elettrica, per l’utenza che insiste sul medesimo POD.“
“Il titolare della convenzione di Conto Energia dovrà essere colui che ha la disponibilità/titolarità dell’impianto.“
Inoltre si precisa che:
- “gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 6 kW installati su immobili sono considerati pertinenze e come tali vengono trasferiti contestualmente al passaggio di proprietà del medesimo immobile.“
Cosa significa?
Significa che fino a 6 kW il fotovoltaico è considerato pertinenza dell’abitazione, quindi quando la si vende automaticamente si cederà anche l’impianto.
Incentivi compresi se si tratta di un fotovoltaico che beneficia del Conto Energia.
Quindi, anche se nel contratto di compravendita il Notaio non ne farà espressamente menzione, al rogito il fotovoltaico passerà per intero al nuovo proprietario dell’immobile, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.
Anche in caso di locazione il fotovoltaico passerà per intero all’affittuario, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.
Chi si occupa della voltura? Cosa comporta?
La pratica di voltura è obbligo per il nuovo titolare del POD, quindi è corretto se il nuovo proprietario voglia occuparsene in prima persona.
E’ lo stesso concetto che si applica alle utenze: il subentro è il servizio utile per intestarsi le utenze. Ma cosa succede se l’impianto fotovoltaico sull’abitazione che stiamo vendendo o cedendo in affitto è in Conto Energia?
Gli incentivi passano al nuovo titolare del POD. A meno che il precedente proprietario non si occupi per tempo del problema.
Prima del rogito o della firma del contratto di affitto suggerisco di valutare con l’acquirente (o affittuario) la destinazione dell’incentivo. Dopo, il cedente non avrà più alcun diritto sull’impianto.
L’incentivo in Conto Energia è una rendita garantita, quindi le possibilità sono due:
- Il valore dell’immobile viene maggiorato del valore dell’incentivo.
- L’incentivo rimane al precedente Proprietario del tutto o in parte dopo la vendita o locazione.
Nel primo caso le parti si accorderanno su un valore soddisfacente per entrambi. Nel secondo caso, a voltura avvenuta, le parti possono sottoscrivere un “mandato irrevocabile all’incasso” oppure una scrittura privata. In entrambi i casi l’accordo andrà firmato alla presenza di un notaio.
Cosa succede in caso di disaccordo?
In caso di assoluto disaccordo con la controparte ricordo che l’impianto, fino al rogito o alla sottoscrizione del contratto di affitto, è ancora nella piena disponibilità del Produttore che sta percependo gli incentivi. E che basta una PEC a GSE per rinunciare al Conto Energia.
Il fotovoltaico viene ceduto come pertinenza, ma il cedente non è obbligato a vendere anche una rendita decennale. Probabilmente un accordo equo tra le parti andrà a vantaggio di entrambi.
Fotovoltaico: certificazioni irregolari e revoca degli incentivi
/0 Commenti/in Fotovoltaico, GSE, Incentivi/da PaolaCapraRitorno a scrivere nel 2018, dopo un periodo molto intenso che mi ha vista impegnata per la Delibera 786/2016.
L’anno per me si è aperto con più di un Produttore che mi ha segnalato di avere ricevuto da GSE la comunicazione di revoca degli incentivi che gli erano stati assegnati in Conto Energia.
Anche se ora l’incentivo non viene cancellato in toto ma solo decurtato, il problema dei moduli fotovoltaici con certificazioni irregolari è un tema di grande attualità perché interessa gli utenti finali, cioè proprietari e installatori, che quasi sempre hanno agito in buona fede.
Mesi fa era scoppiato il caso Zuccotti, azienda ora fallita, che aveva immesso sul mercato italiano un discreto volume di pannelli con certificati contraffatti. Se ne è parlato molto a livello nazionale e la vicenda culminò con la Sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2006.
Zuccotti non è stata l’unica azienda coinvolta nel caso delle certificazioni non riconosciute: diversi operatori si sono trovati ad avere dei problemi per impianti realizzati con prodotti Axitec e Lenus.
Il caso Axitec
Axitec (NDA – nulla a che vedere con la Axitec attuale) come molti altri Produttori, ha affiancato alle proprie linee di produzione europee dei moduli importati da paesi extraeuropei.
La regola sequenziale è ciò che distingue una matricola rispetto ad un’altra.
Nella Factory Inspection Axitec dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “26YYMMxxxxx” erano prodotti in Europa: 26 stava ad indicare il sito produttivo (Revolution 6 Tarnow Polonia) YY anno di produzione, MM mese di produzione e xXXXX il progressivo.
La stessa società Axitec, nel medesimo arco temporale, produceva in Cina moduli con la Factory Inspection emessa da un altro ente certificatore che dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “261xxxxxxxx” erano prodotti in Cina: 261 stava ad indicare il sito produttivo xxxxxXXXX il progressivo.
E’ chiaro che nel 2011/12/13/14 i moduli provenienti da entrambi i siti produttivi erano indistinguibili poiché, nel caso dei moduli prodotti in Europa, la matricola iniziava sempre per 261……. dal momento che l’anno di produzione iniziava sempre per “1” .
La confusione, creata più o meno ad arte dagli Enti certificatori dei moduli, non consente a GSE di poter individuare in maniera equivocabile il sito di produzione, da cui la revoca degli incentivi per carenza di requisiti.
Il caso Lenus
Lenus Solar era un’azienda di Bolzano, ormai fallita.
Contrariamente al caso precedente, da nessuna parte ho trovato evidenza di passaggi extra-UE per la costruzione e l’assemblaggio dei loro pannelli fotovoltaici. Nulla ho potuto trovare anche sulla provenienza dei componenti da assemblare (scatole, giunzioni, celle …) né sulle estensioni delle certificazioni a copertura dell’intera produzione.
In rete non si trova molto su questo caso. In assenza di riscontri sulle motivazioni, il dato ufficiale è che GSE non riconosce le certificazioni prodotte prima del 18 marzo 2014.
La motivazione della revoca degli incentivi
Come dichiara GSE in molte delle note ufficiali che stanno giungendo ai Produttori:
“solo a decorrere da tale data la società “…….” era autorizzata a immettere sul mercato moduli fotovoltaici identificati dalle caratteristiche tecniche di cui ai rapporti di prova. Moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati presso l’impianto in esame, prodotti in data antecedente all’emissione del certificato, non possono ritenersi ad esso riferibili.
Anche le Regole Applicative precisano che:
“le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità di tale certificazione”.
Approfondimento
A conclusione di questo articolo segnalo un approfondimento, che ho avuto modo di leggere su Nextville.
L’articolo su come affrontare la revoca degli incentivi è reperibile QUI, a firma dei Giuristi
*Lucia Bitto, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
*Francesco Arecco, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
Conto Termico 2.0
/0 Commenti/in Efficienza energetica, GSE, Incentivi/da PaolaCapraLa Conferenza unificata ha approvato il 20 gennaio 2016 il decreto attuativo “Aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” inerente il Conto Termico 2.0, tenendo conto delle proposte di Anci e Regioni.
Il decreto è stato firmato il 27 gennaio 2016 dal Ministro dello Sviluppo Economico.
Questi gli elementi principali del decreto: Continua a leggere
Teledistacco: gli impianti interessati e le sanzioni
/in Incentivi, Rinnovabili/da PaolaCapraAl fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna.
Gli impianti interessati
Gli impianti oggetto della delibera, sono gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.
La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.
La prescrizione si applica ai generatori eolici e statici di potenza maggiore o uguale a 100 kW. Tali generatori, su richiesta del Distributore, devono consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto.
In regime transitorio la riduzione di potenza degli impianti di generazione, oggetto della delibera, dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato M della Norma CEI 0-16. In poche parole si tratta di modalità di trasmissione tramite modem GSM in grdo di recepire messaggi da parte del gestore di rete per l’apertura del DDI e per i segnali di conferma dell’avvenuta apertura.
La tempistica
I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:
a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia
(fonte: http://newsenergia.com/delibera-421-teledistacco-fotovoltaico-eolico-allegato-a72-0814.html )
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