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Scambio sul posto: il decreto spalmaincentivi

By PaolaCapra
Maggio 6, 2015
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Impianti fotovoltaici esistenti

Nella legge 116/2014 “decreto spalmaincentivi” il GSE regola da quest’anno l’erogazione degli incentivi con un meccanismo simile a quello già in essere per lo Scambio Sul Posto, cioè in acconto durante l’anno di produzione in corso, e a conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I pagamenti, a partire dal 1^ Gennaio 2015,  avvengono con scadenze diverse in base alla taglia degli impianti, purché sia stata superata la soglia minima di 100 €:

  • ogni 4 mesi per gli impianti di potenza fino a 3 kWp;
  • ogni 3 mesi per gli impianti di potenza compresa tra 3 e 6 kWp;
  • ogni 2 mesi per gli impianti di potenza compresa tra 6 e 20 kWp;
  • ogni mese per gli impianti di potenza superiore ai 20 kWp.

Ogni pagamento in acconto verrà eseguito alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza.

In pratica con un impianto da 4 kWp, per l’anno in corso, vi dovrete aspettare 4 pagamenti in acconto + 1 a conguaglio, con le seguenti scadenze:

  1. 31/03/2015 acconto riferito al trimestre novembre 2014-gennaio 2015
  2. 30/06/2015 acconto riferito al trimestre febbraio-aprile 2015
  3. 30/09/2015 acconto riferito al trimestre maggio-luglio 2015
  4. 31/12/2015 acconto riferito al trimestre agosto-ottobre 2015
  5. entro il 30/06/2016 conguaglio per l’anno 2015.

Per il calcolo degli acconti il GSE fa riferimento alle misure raccolte gli anni precedenti oppure al numero di ore annue medie in base alla regione in cui è localizzato l’impianto, e regola il 90% del totale calcolato sulla base di queste stime.

E’ scomparso dunque il meccanismo in vigore fino a Dicembre 2014, che prevedeva un gioco di acconti, storni e conguagli su base mensile.
Novità anche per quanto riguarda la normativa dello Scambio Sul Posto, che però non riguardano né il metodo di calcolo né le tempistiche. Questa volta faccio riferimento alla delibera 612/2014/R/eel dell’AEEGSI datata 11/12/2014, in base alla quale:

  1. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kWp non verranno applicati i corrispettivi a copertura degli oneri di sistema per l’energia auto-consumata, e quindi non prelevata dalla rete;
  2. Sono definiti i corrispettivi unitari di scambio forfetario anche nel caso il possessore dell’impianto fotovoltaico acceda alla tariffa D1 , in modo da non discriminare i possessori di pompe di calore e di impianti fotovoltaici;
  3. L’accesso alle modalità di Scambio Sul Posto è possibile anche per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 500 kWp.
  4. Per gli impianti a servizio di attività commerciali che emettono fattura al GSE nell’ambito del servizio di Scambio Sul Posto, da quest’anno entra in vigore il meccanismo di “reverse charge” o “inversione contabile”, in base al quale l’IVA non è più esposta in fattura dal azienda che cede l’energia (cioè il possessore dell’impianto), ma è versata solo dall’azienda acquirente, cioè il GSE.

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