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Fotovoltaico: il CCI

Obbligo di installazione del controllore centrale di impianto (CCI) agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza P 100 Kw connessi in MT, previsto dalla delibera 385/2025/R/EEL dell’Autorità (ARERA). Valido per impianti nuovi ed impianti esistenti.

I Bonus Fotovoltaico nel 2023

Definisco Bonus Fotovoltaico quell’ insieme di agevolazioni fiscali che permettono di recuperare una parte o tutto l’investimento sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo: tra questi ci sono il SuperBonus, il Bonus Casa e l’agevolazione IVA.

Come funzionano i bonus fotovoltaico?

Sotto alla dicitura di Bonus Fotovoltaico rientra una grande varietà di incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2023. L’obiettivo dei bonus è il medesimo: assicurare al privato cittadino la possibilità di recuperare, in percentuali tempi e modi differenti, l’investimento sostenuto.

Superbonus 110%, che si riduce al 90% nel 2023

La soluzione che garantisce il maggior rientro ad oggi, resta il Superbonus, che nel 2023 passa al 90%. Esso permette una detrazione fiscale al 90% in caso di interventi volti non solo al miglioramento, ma anche alla riqualificazione di un immobile dal punto di vista energetico. Le modalità di accesso al Superbonus sono quelle previste dal Decreto Rilancio.

Per quanto riguarda i termini di validità, i privati possono considerare il 31 dicembre 2023 per unità unifamiliari o indipendenti: non è da escludere, comunque che venga prevista una proroga come è avvenuto negli anni passati. 

Per questo bonus, nel tempo, è previsto un sistema “a scalare”, ossia di anno in anno verrà ristretta la platea di destinatari e diminuita la percentuale di agevolazione. Se le cose non dovessero modificarsi nel tempo il piano rimane il seguente:

  • Superbonus al 70% per i lavori svolti durante l’anno 2024;
  • Superbonus al 65% per i lavori svolti durante l’anno 2025.
Bonus Casa al 50%

Il Bonus Casa prevede una detrazione del 50% non solo sugli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria. La detrazione per gli impianti fotovoltaici è valida fino al 31 dicembre 2024 e l’importo può essere equamente distribuito in rate di pari importo per 10 anni fino ad un massimale di 96.000€.

Iva agevolata al 10%

Per i pannelli fotovoltaici che l’IVA è prevista al 10% anziché al 22%. Questa nuova aliquota si applica non soltanto al costo dell’installazione dell’impianto tradizionale, ma anche a quello delle batterie quando optiamo per un impianto fotovoltaico con accumulo. Per il momento non è prevista una scadenza per questo incentivo. Fonte: Agenzia delle Entrate.

Come richiedere il Bonus Fotovoltaico

In base all’agevolazione alla quale vogliamo accedere, cambiano i requisiti. In particolare, per il Super Bonus occorre:

  • Assicurare un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio attraverso i propri lavori;
  • Il pagamento deve essere completato attraverso bonifico bancario parlante, ossia esplicitando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA del destinatario;
  • Rispettare i termini di presentazione della documentazione che deve essere completa e rispettare quanto indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per il Bonus Casa, che comporta un recupero del 50% dell’importo speso, occorre:

  • Inviare la comunicazione all’ENEA entro i termini di legge;
  • Eseguire il pagamento attraverso bonifico bancario parlante, ossia esplicitando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA del destinatario.

Per quanto riguarda queste prime due agevolazioni, ricordo che le modalità di fruizione dell’aliquota di detrazione sono differenti e, nel caso si scelga il credito d’imposta, la somma verrà restituita in rate di pari importo nel lasso di tempo previsto dalla Legge.

La richiesta per l’IVA agevolata è invece molto più semplice in quanto è sufficiente compilare e sottoscrivere il modello di autodichiarazione che deve essere inviata insieme alla conferma dell’ordine.

Iter semplificato: OK al Modello Unico fino a 200 kW

Modello unico per impianti fotovoltaici fino a 200 kW

A partire da Mercoledì 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare il modello unico per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, cambiando il limite che in precedenza era fissato a 50 kW.  Il modello unico ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.

L’ampliamento degli impianti che possono essere connessi in iter semplificato ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico, di microcogenerazione da fonti rinnovabili o microcogenerazione ad alto rendimento.

L’iter semplificato

Per accedere all’iter semplificato, le caratteristiche degli impianti fotovoltaici previste dalla Del. 674/2022/R/EFR sono:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  • non più vincolante la potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • aventi potenza nominale minore o uguale a 200 kW (la potenza nominale, come da definizione delle norme CEI, è il minor valore tra la potenza complessiva dei moduli e la potenza complessiva degli inverter);
  • per i quali sia richiesto l’accesso al regime commerciale di scambio sul posto, cessione parziale, cessione totale;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, su manufatti fuori terra e su pertinenze dell’abitazione;
  • produttori connessi in MT sarà possibile richiedere o meno il servizio di misura dell’energia prodotta in ossequio al TIME;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Per quali impianti è previsto?

Per ottenere la semplificazione, un impianto fotovoltaico deve essere realizzato su edifici, strutture e manufatti installati in aree specifiche. In particolare, può essere installato su edifici considerati “fuori terra”, cioè una struttura con un livello di calpestio collocato a livello superiore o pari a quello del terreno.

Inoltre, il modello unico per gli impianti fotovoltaici è usato per la modifica, il potenziamento, la realizzazione e la connessione per le strutture che hanno una potenza non superiore a 200 kW.

Il modello di domanda è disponibile QUI

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Iter semplificato 2022

GSE ha pubblicato ad Aprile 2022 i nuovi template per la compilazione della Parte I e Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022

I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:

  • per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
  • per l’accesso al regime del Ritiro Dedicato.

Le condizioni di accesso al nuovo Iter semplificato sono le stesse che furono previste per il Modello Unico del 2015.

Come funziona il Modello Unico?

Il Modello Unico (MU) per i piccoli impianti fotovoltaici può essere compilato direttamente online e velocizza l’iter quando si installano nuovi impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il MU per il Fotovoltaico si compone principalmente di due parti:

  •  Parte I – da compilare ed inviare prima dell’inizio dei lavori con i dati del richiedente, i dati catastali dell’immobile interessato ed una descrizione sommaria dell’impianto;
  •  Parte II – Regolamento di Esercizio: è la seconda parte da inviare ad intervento concluso, con i dati dell’impianto e la documentazione del caso.

Ritiro dedicato in iter semplificato

Il nuovo iter semplificato consente ora di attivare anche le convenzioni per ritiro dedicato, il regime di cessione dell’energia elettrica attraverso la vendita al Gse.
Grazie alla nuova procedura semplificata per attivare il ritiro dedicato, i produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete.
Una volta che il Gse avrà ricevuto i dati da parte dei Gestori di rete, attiverà il contratto di ritiro dedicato ed invierà al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.

Lo Scambio su Posto

Non sono previste variazioni per quanto riguarda la modalità di trasmissione delle informazioni per gli impianti che avanzano una richiesta per il regime di scambio sul posto.

L’iter ordinario

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai servizi GSE tramite la procedura standard in iter ordinario, la procedura non ha subito variazioni.

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Voltura di un impianto fotovoltaico

In questo articolo torno a parlare di voltura di un impianto fotovoltaico perché, da quanto mi ha scritto più di un Produttore, spesso l’iter da seguire con GSE viene visto come “macchinoso” e “complesso”.

In passato ho già parlato dei casi in cui occorre richiedere la voltura dell’impianto fotovoltaico. Oggi invece vorrei descrivere alcuni aspetti, derivati dalla nostra esperienza sul campo, che riguardano gli impianti da volturare.

Voltura: la guida di GSE

La voltura dell’impianto fotovoltaico segue le regole illustrate nel “Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità – Aprile 2019

Dal manuale si evince che:

In base a quanto previsto dalla Delibera 578/2013/R/EEL, a partire dal 01/01/2014 il servizio di scambio sul posto può essere richiesto esclusivamente dal titolare del punto di connessione (POD) che deve altresì essere cliente finale, ovvero essere controparte del contratto di fornitura dell’energia elettrica, per l’utenza che insiste sul medesimo POD.

Il titolare della convenzione di Conto Energia dovrà essere colui che ha la disponibilità/titolarità dell’impianto.

Inoltre si precisa che:

  • gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 6 kW installati su immobili sono considerati pertinenze e come tali vengono trasferiti contestualmente al passaggio di proprietà del medesimo immobile.

Cosa significa?

Significa che fino a 6 kW il fotovoltaico è considerato pertinenza dell’abitazione, quindi quando la si vende automaticamente si cederà anche l’impianto.

Incentivi compresi se si tratta di un fotovoltaico che beneficia del Conto Energia.

Quindi, anche se nel contratto di compravendita il Notaio non ne farà espressamente menzione, al rogito il fotovoltaico passerà per intero al nuovo proprietario dell’immobile, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.

Anche in caso di locazione il fotovoltaico passerà per intero all’affittuario, ossia a colui che da quel momento in poi ne avrà la piena disponibilità.

 

Chi si occupa della voltura? Cosa comporta?

La pratica di voltura è obbligo per il nuovo titolare del POD, quindi è corretto se il nuovo proprietario voglia occuparsene in prima persona. 

E’ lo stesso concetto che si applica alle utenze: il subentro è il servizio utile per intestarsi le utenze. Ma cosa succede se l’impianto fotovoltaico sull’abitazione che stiamo vendendo o cedendo in affitto è in Conto Energia?

Gli incentivi passano al nuovo titolare del POD. A meno che il precedente proprietario non si occupi per tempo del problema.

Prima del rogito o della firma del contratto di affitto suggerisco di valutare con l’acquirente (o affittuario) la destinazione dell’incentivo. Dopo, il cedente non avrà più alcun diritto sull’impianto. 

L’incentivo in Conto Energia è una rendita garantita, quindi le possibilità sono due:

  1. Il valore dell’immobile viene maggiorato del valore dell’incentivo.
  2. L’incentivo rimane al precedente Proprietario del tutto o in parte dopo la vendita o locazione.

Nel primo caso le parti si accorderanno su un valore soddisfacente per entrambi. Nel secondo caso, a voltura avvenuta, le parti possono sottoscrivere un “mandato irrevocabile all’incasso” oppure una scrittura privata. In entrambi i casi l’accordo andrà firmato alla presenza di un notaio.

Cosa succede in caso di disaccordo?

In caso di assoluto disaccordo con la controparte ricordo che l’impianto, fino al rogito o alla sottoscrizione del contratto di affitto, è ancora nella piena disponibilità del Produttore che sta percependo gli incentivi. E che basta una PEC a GSE per rinunciare al Conto Energia.

Il fotovoltaico viene ceduto come pertinenza, ma il cedente non è obbligato a vendere anche una rendita decennale. Probabilmente un accordo equo tra le parti andrà a vantaggio di entrambi.

CONTATTAMI Per consulenza o approfondimenti 

Superbonus del 110% per le ristrutturazioni

L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove possibilità per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e le spese sostenute saranno rimborsabili in cinque anni. Ed è soprattutto prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

E’ davvero tutto così semplice? 

Ammettiamo di avere già risolto l’ostacolo maggiore: trovare una impresa, un fornitore oppure una banca che acquisti il nostro credito di imposta.

Gli ostacoli purtroppo non sarebbero terminati.

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi,  che definiranno i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per accedere al bonus oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli, fin da subito si può comprendere che non sarà semplice per chi intende usufruire di questo superbonus del 110% orientarsi tra di obblighi, visti di conformità, decreti attuativi, asseverazioni …

Paletti importanti riguardano anche il raggio di azione del superbonus: ad essere incentivato non sarà qualunque tipo di intervento. Il panorama, anzi, è piuttosto ristretto. E ci sono tetti di spesa e detrazione da rispettare.

Il Superbonus del 110% è solo per le ristrutturazioni “importanti”

(Fonte per questo e per il successivo paragrafo: Il Sole 24 Ore)
Tralasciando il sismabonus, gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto allo sconto sono tre:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. E’ ammessa una detrazione non superiore a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Ecobonus collegato ai lavori maggiori

Queste percentuali si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus, «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati.

Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.

Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Impianti fotovoltaici 

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. 

Come posso sapere se ho diritto al supebonus del 110%?

Stando al Decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), da farsi rilasciare successivamente al termine dei lavori.

Se non si dispone di una APE in corso di validità a cui fare riferimento per la classe energetica di partenza, perché ad esempio l’abitazione di proprietà non è stata oggetto di compravendita o di ristrutturazioni importanti nei dieci anni precedenti all’intervento, occorre farla predisporre da un Tecnico Abilitato. 

Se già si è in possesso di una APE valida, essa può costituire il punto di partenza per valutare se gli interventi in progetto rispettano il miglioramento di classe tramite:

  • modifica grado di isolamento componenti opachi;
  • sostituzione tipologia di infissi o vetro; applicazione schermature mobili;
  • calcolo inclinazione, orientamento e superficie ottimali di impianti solari termici e fotovoltaici.

Valutazione preliminare degli interventi

Premesso che l’efficacia degli interventi di riqualificazione andrà valutata ad hoc, nella maggioranza dei casi risulterà determinante la distribuzione delle lavorazioni sugli interventi ammessi.

Ad esempio: sconsiglio di sostituire un impianto di riscaldamento a gas con un sistema in pompa di calore su un edificio non coibentato, poiché sarebbero richiesti una taglia di impianto ed un conseguente consumo di energia elettrica molto elevati.

Altro esempio: è probabile che un cappotto termico possa garantire l’abbassamento di almeno due classi energetiche, ma si tratta di un intervento non sempre realizzabile. Edifici vincolati o che affacciano direttamente sulla pubblica via potrebbero non essere idonei all’isolamento esterno. Tuttavia un intervento di coibentazione delle intercapedini e di sostituzione dei serramenti, abbinato alla sostituzione del sistema di riscaldamento, potrebbe ovviare al problema.  

Sarà inoltre necessario tutelare il Committente che i lavori intrapresi concorrano al raggiungimento del requisito sulle classi energetiche. Altrimenti il bonus andrà perso, malgrado i soldi spesi.

 Ti interessa approfondire se nel tuo caso potresti avere diritto al superbonus del 110% per riqualificazione edilizia? Ti occorrono indicazioni sugli interventi più adatti per la tua abitazione? Contattami senza impegno, ti risponderò nel più breve tempo possibile.

Formazione: Corso FER 2019

Per mantenere l’abilitazione FER, ovvero la possibilità di operare su impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili, i Responsabili Tecnici delle imprese termiche ed elettriche devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore entro il 31 dicembre  2019.

In mancanza di questa formazione obbligatoria, le imprese già abilitate ai sensi del Dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, che già operano o intendono operare su impianti FER, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria su pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici.

A chi si rivolge il Corso FER

Il corso si rivolge ai Responsabili Tecnici delle imprese termoidrauliche ed elettriche:

  • A – incaricati prima del 3/08/2013
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore nel periodo 2015/2018.
  • B – incaricati tra il 4/08/2013 e il 31/12/2016
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore.

L’obbligo è rivolto a tutti i soggetti che intendono svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di

  • Caldaie, caminetti e stufe a biomassa
  • Sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
  • Sistemi geotermici a bassa entalpia
  • Pompe di calore

 

Rammento che il corso FER è un obbligo di legge ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE”.

La mancata formazione nei tempi comporta la sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER, finché la stessa non venga svolta con esito positivo.

Devi rinnovare la tua abilitazione FER 2019? CONTATTAMI

Accumulo e detrazioni: serve chiarezza sugli sgravi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019. Essa fornisce chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi.

La circolare avrebbe dovuto fare chiarezza sulla detrazione fiscale dei sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici, ma il risultato si è rivelato ambiguo.

Detrazioni per i sistemi di accumulo: una opzione possibile?

La circolare 13/E del 2019 riprende la formulazione della circolare 7/E del 2018 della stessa Agenzia delle Entrate secondo cui:

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso” 

– ed aggiunge – 

L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”

In conclusione

Secondo le associazioni di settore, in questo modo, l’Agenzia negherebbe l’applicabilità della detrazione Irpef sui sistemi di accumulo installati su impianti che beneficiano di tariffe incentivanti.

Si ritiene che questa interpretazione sia fortemente penalizzante per un settore ancora in fase di sviluppo.

Sembra infatti che l’Agenzia delle entrate vada in una direzione diversa dal Governo. E questo pare improbabile, da cui la richiesta di ulteriori chiarimenti.

Ricordiamo soltanto che i sistemi di accumulo, abbinati all’impianto fotovoltaico, valorizzano tutte le tecnologie installate nelle abitazioni: pompe di calore, caldaie, accumulatori termici, ricariche elettriche… Essi massimizzano l’autoconsumo ed il risparmio energetico.

Il ruolo della detrazione fiscale nella divulgazione dei sistemi di accumulo è centrale in quanto si tratta ancora di una tecnologia costosa, ma necessaria in ottica di risparmio energetico.

In conclusione non resta che attendere gli ulteriori sviluppi per questa interpretazione ma, al momento, permane grande incertezza sulle detrazioni per i sistemi di accumulo.

CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme

A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, nella versioni consolidate.

Le norme sono liberamente disponibili sul sito www.ceinorme.it ai link:

Per entrambe le norme, le principali novità riguardano l’allineamento con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators – RfG), che ha comportato la suddivisione dei generatori in 4 distinte classi (Tipi), in base alla taglia e alla tensione del punto di connessione:

  • A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW
  • B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW
  • C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW
  • D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV.

Le novità di CEI 0-16 e CEI 0-21 versione 2019

Premetto intanto che la nuova versione delle norme sostituisce interamente le versioni precedenti. Le novità introdotte dalle versioni 2016 e 2017, consultabili qui, vengono interamente recepite ed ampliate per renderle conformi al Regolamento UE 2016/631.

Entrando nel dettaglio, tra le principali novità dalle nuove norme
possiamo trovare agli allegati Bbis (per la CEI 0-21) e Nbis (per la CEI
0-16) la definizione di “scalarità e modularità”, che consente di limitare le prove di tipo necessarie per la conformità dei sistemi di accumulo da immettere sul mercato europeo.

Tra le prove da eseguirsi sui dispositivi di protezione e interfaccia (SPI) è stata introdotta la “Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza” sia per dispositivi connessi in bassa tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato A della CEI 0-21) sia per i dispositivi connessi in media e alta tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato E della CEI 0-16).

Una ulteriore novità, introdotta da CEI 0-21, è quella dei cosiddetti impianti di produzione “Plug & Play”. Per impianto di produzione “Plug & Play si definisce un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente senza la necessità di avvalersi di un installatore qualificato.

In particolare, nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, l’intero impianto costituirà un’unità che potrà essere utilizzata come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.

Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza

La nuova prova, valida sia per CEI 0-16 che per CEI 0-21, seguele disposizioni dell’art. 13.1 punto b del Regolamento UE 2016/631, “un gruppo di generazione deve essere in grado di restare connesso alla rete e di funzionare con valori di derivata di frequenza fino a 2,5Hz/s. In questa condizione il SPI non deve pertanto emettere comando di scatto.”

La prova viene eseguita facendo riferimento alle seguenti impostazioni delle protezioni di frequenza:

  • 81>: soglia di intervento 51,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  • 81<: soglia di intervento 47,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  1.  Applicare una terna di tensioni simmetrica di sequenza ciclica diretta avente modulo del 100% della tensione nominale e frequenza 47,550 Hz;
  2. aumentare la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms, sino a raggiungere il valore di frequenza di 51,450 Hz (*);
  3. diminuire la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms sino a raggiungere il valore di frequenza di 47,550 Hz (*);
  4. ripetere le prove di cui ai precedenti punti 2 e 3 per quattro volte, per un totale di 5 rampe positive e negative.

La prova si ritiene superata in assenza di scatti della protezione di minima e massima frequenza.
(*) Queste impostazioni della rampa producono una derivata di frequenza pari a 12,5 mHz / 5 ms = 2,5 Hz/s

Per saperne di più: CEI 0-21 2019: GUIDA ALLA NUOVA EDIZIONE