Tag Archivio per: fotovoltaico

Accumulo e detrazioni: serve chiarezza sugli sgravi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019. Essa fornisce chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi.

La circolare avrebbe dovuto fare chiarezza sulla detrazione fiscale dei sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici, ma il risultato si è rivelato ambiguo.

Detrazioni per i sistemi di accumulo: una opzione possibile?

La circolare 13/E del 2019 riprende la formulazione della circolare 7/E del 2018 della stessa Agenzia delle Entrate secondo cui:

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso” 

– ed aggiunge – 

L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”

In conclusione

Secondo le associazioni di settore, in questo modo, l’Agenzia negherebbe l’applicabilità della detrazione Irpef sui sistemi di accumulo installati su impianti che beneficiano di tariffe incentivanti.

Si ritiene che questa interpretazione sia fortemente penalizzante per un settore ancora in fase di sviluppo.

Sembra infatti che l’Agenzia delle entrate vada in una direzione diversa dal Governo. E questo pare improbabile, da cui la richiesta di ulteriori chiarimenti.

Ricordiamo soltanto che i sistemi di accumulo, abbinati all’impianto fotovoltaico, valorizzano tutte le tecnologie installate nelle abitazioni: pompe di calore, caldaie, accumulatori termici, ricariche elettriche… Essi massimizzano l’autoconsumo ed il risparmio energetico.

Il ruolo della detrazione fiscale nella divulgazione dei sistemi di accumulo è centrale in quanto si tratta ancora di una tecnologia costosa, ma necessaria in ottica di risparmio energetico.

In conclusione non resta che attendere gli ulteriori sviluppi per questa interpretazione ma, al momento, permane grande incertezza sulle detrazioni per i sistemi di accumulo.

CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme

A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, nella versioni consolidate.

Le norme sono liberamente disponibili sul sito www.ceinorme.it ai link:

Per entrambe le norme, le principali novità riguardano l’allineamento con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators – RfG), che ha comportato la suddivisione dei generatori in 4 distinte classi (Tipi), in base alla taglia e alla tensione del punto di connessione:

  • A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW
  • B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW
  • C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW
  • D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV.

Le novità di CEI 0-16 e CEI 0-21 versione 2019

Premetto intanto che la nuova versione delle norme sostituisce interamente le versioni precedenti. Le novità introdotte dalle versioni 2016 e 2017, consultabili qui, vengono interamente recepite ed ampliate per renderle conformi al Regolamento UE 2016/631.

Entrando nel dettaglio, tra le principali novità dalle nuove norme
possiamo trovare agli allegati Bbis (per la CEI 0-21) e Nbis (per la CEI
0-16) la definizione di “scalarità e modularità”, che consente di limitare le prove di tipo necessarie per la conformità dei sistemi di accumulo da immettere sul mercato europeo.

Tra le prove da eseguirsi sui dispositivi di protezione e interfaccia (SPI) è stata introdotta la “Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza” sia per dispositivi connessi in bassa tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato A della CEI 0-21) sia per i dispositivi connessi in media e alta tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato E della CEI 0-16).

Una ulteriore novità, introdotta da CEI 0-21, è quella dei cosiddetti impianti di produzione “Plug & Play”. Per impianto di produzione “Plug & Play si definisce un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente senza la necessità di avvalersi di un installatore qualificato.

In particolare, nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, l’intero impianto costituirà un’unità che potrà essere utilizzata come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.

Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza

La nuova prova, valida sia per CEI 0-16 che per CEI 0-21, seguele disposizioni dell’art. 13.1 punto b del Regolamento UE 2016/631, “un gruppo di generazione deve essere in grado di restare connesso alla rete e di funzionare con valori di derivata di frequenza fino a 2,5Hz/s. In questa condizione il SPI non deve pertanto emettere comando di scatto.”

La prova viene eseguita facendo riferimento alle seguenti impostazioni delle protezioni di frequenza:

  • 81>: soglia di intervento 51,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  • 81<: soglia di intervento 47,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  1.  Applicare una terna di tensioni simmetrica di sequenza ciclica diretta avente modulo del 100% della tensione nominale e frequenza 47,550 Hz;
  2. aumentare la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms, sino a raggiungere il valore di frequenza di 51,450 Hz (*);
  3. diminuire la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms sino a raggiungere il valore di frequenza di 47,550 Hz (*);
  4. ripetere le prove di cui ai precedenti punti 2 e 3 per quattro volte, per un totale di 5 rampe positive e negative.

La prova si ritiene superata in assenza di scatti della protezione di minima e massima frequenza.
(*) Queste impostazioni della rampa producono una derivata di frequenza pari a 12,5 mHz / 5 ms = 2,5 Hz/s

Per saperne di più: CEI 0-21 2019: GUIDA ALLA NUOVA EDIZIONE

L’autorizzazione paesaggistica semplificata

L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta da richiedere se vogliamo effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da tutela paesaggistica.

Il DPR 31/2017 (link Bosetti e Gatti), in vigore dal 6 aprile 2017, elenca gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Si tratta di un provvedimento che ha allargato il numero di interventi che sono considerati ad impatto zero sul paesaggio e quindi esentati dalla relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza.

L’Allegato A al Decreto definice i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.

L’Allegato B elenca, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata.
Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.

L’immagine successiva, tratta da Edilportale (link), illustra i principali adempimenti a cui sono sottoposti gli edifici di civile abitazione soggetti a vincolo paesaggistico.

paesaggistica

Edilportale: interventi soggetti ad iter semplificato negli edifici di civile abitazione

La tabella comparativa degli interventi, tratta dal portale Professione Architetto (link), mostra invece una comparazione con il vecchio decreto del 2010, abrogato.

Autorizzazione paesaggistica e fotovoltaico

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e tra i vari interventi per cui è prevista risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel vecchio DPR 139/2010:

  • Scompare la limitazione di 25 mq come massima superficie del generatore in iter semplificato.
  • Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è ora intervento libero (Allegato A) se il luogo di installazione non è compreso tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.
  • Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è soggetto ad iter semplificato (Allegato B) se ricade tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.

Cosa cambia nella procedura per la richiesta dell’autorizzazione

La procedura è stata semplificata nelle tempistiche e nelle modalità di invio della documentazione necessaria. Le modifiche maggiori sono:

  • la procedura va eseguita soltanto per via telematica
  • l’iter è più veloce: ha un termine massimo di 60 giorni
  • se necessario, l’ente può richiedere ulteriori documenti, in un’unica mandata, da inviare sempre telematicamente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
  • È previsto infine un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata.

Vuoi saperne di più?

Contattami per maggiori informazioni, o per richiedere un preventivo personalizzato.

GSE: Cambio di titolarità per un impianto incentivato

Per accedere alle tariffe incentivanti, alle agevolazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili o ai servizi di ritiro dell’energia, è necessario stipulare un contratto con il GSE.

Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta va inoltrata al GSE mediante un’apposita procedura. Nel caso di voltura della sola bolletta, senza anche il trasferimento dell’impianto, l’operatore che abbia stipulato un contratto di Scambio Sul Posto con il GSE dovrà richiedere il cambio di titolarità dello stesso a favore del nuovo intestatario della bolletta.

La procedura deve essere effettuata dall’operatore cedente

Quando effettuare il cambio di titolarità

Ecco i casi più comuni che rendono necessario il cambio di titolarità:

  • Vendita di un immobile con annesso impianto o vendita del solo impianto
  • Locazione di immobile/terreno con annesso impianto
  • Contratto di comodato d’uso dell’impianto
  • Separazione/divorzio
  • Donazione
  • Morte
  • Trasferimento di impianto a condominio
  • Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto
  • Cessione del diritto di superficie e impianto
  • Cambio della persona fisica alla propria ditta individuale e viceversa
  • Locazione finanziaria di impianto
  • Cessione del contratto di leasing dell’impianto
  • Affitto di azienda o di ramo d’azienda
  • Cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda
  • Fusione
  • Scissione
  • Fallimento
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione straordinaria

Come richiedere il cambio di titolarità

Per richiedere la variazione occorre inviare al GSE, per via telematica attraverso il portale GSE Area Clienti, la documentazione necessaria: tale documentazione varia a seconda del contratto stipulato, come da indicazioni riportate sul Manuale

Solo  nel caso di trasferimento di titolarità per contratti non attivi (escluse le FER-Elettriche) e di trasferimento di contratti per l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti per impianti che operano sul Mercato Libero (PMG-ML) è necessario comunicare la variazione di titolarità inviando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, via e-mail, alla casella variazionititolarita@gse.it, corredandolo di tutta la documentazione richiesta per la casistica.

Per il cambio di titolarità relativo ai Certificati Bianchi è invece prevista un’apposita procedura descritta nel Manuale dedicato.

Quanto costa?

Per impianti di potenza minore o uguale a 3 kW GSE non applica nessun costo. Per impianti di potenza maggiore, è invece previsto un contributo di istruttoria al GSE pari a:

• 50 euro per cambi di titolarità tra persone fisiche relativi ad impianti da 3,01 a 6 kW,

• 150 euro per gli altri tipi di cambio di titolarità.

I costi sono a carico del soggetto subentrante in caso di richiesta accettata, a carico del soggetto cedente in caso di richiesta respinta e il corrispettivo per l’istruttoria viene addebitato un’unica volta nel caso l’operatore abbia stipulato più convenzioni per lo stesso impianto.

Iter per aggiungere un sistema di accumulo

Quando si può installare un sistema di accumulo (SdA) su un impianto fotovoltaico esistente, senza perdere gli incentivi?

Se siete ancora indecisi sull’installazione vi consiglio di leggere questo interessante articolo di ELNET.

Se invece avete già deciso di installare un accumulo, facciamo insieme ordine sulle procedure da seguire e sugli errori da evitare.

Intanto possono montare un SdA gli impianti collegati alle reti di distribuzione in bassa o media tensione. Tutti gli impianti, infatti, possono essere abbinati a un dispositivo di storage elettrico per incrementare la percentuale di autoconsumo mantenendo gli incentivi, con una sola eccezione: quelli di potenza inferiore a 20 kWp regolamentati dal primo conto energia.

Iter per aggiungere un sistema di accumulo al proprio impianto di produzione

La Domanda di connessione sul Portale Produttori o su supporto equivalente va presentata per “adeguamento connessione esistente”.
Alcune caratteristiche dell’impianto, da descrivere nella domanda di connessione, cambiano a seconda:

  • di dove si vuole connettere il sistema di accumulo: in questo articolo ne ho parlato diffusamente;
  • di cosa si intende connettere: solo il sistema di accumulo o una nuova sezione di impianto (aumento di potenza con annesso accumulo).

Quando la connessione del sistema di accumulo è contestuale all’aggiunta di ulteriori pannelli si presenta la “classica” domanda di connessione.

Quando invece la domanda di connessione riguarda il solo SdA è importante distinguere il tipo di generazione per lo storage:

  • se l’accumulo viene inserito tra l’inverter ed il contatore/misuratore di energia prodotta allora esso è alimentato esclusivamente da fonte rinnovabile.
  • invece se l’accumulo viene inserito tra il contatore/misuratore di energia prodotta ed il l contatore/misuratore di energia prelevata allora esso è alimentato anche dalla rete. 

Regime di Scambio sul Posto

Nella domanda di connessione occorre inserire ai punti:

  • C5 – potenza nominale dell’impianto di produzione: …. kW (potenza nominale dell’impianto già connesso)
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove 0; Numero delle sezioni da modificare 0.
  • C23 – Aumento di potenza dell’impianto di produzione: 0 kW

Regime diverso da Scambio sul Posto

In questo caso, nella domanda di connessione, i punti di cui al paragrafo precedente diventano:

  • C5 – totale potenza nominale del SISTEMA DI ACCUMULO + IMP PRODUZIONE
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove: 1  (potenza nominale del sistema di accumulo) – Numero delle sezioni da modificare: 0
  • C23 – Aumento di potenza: …. kW (potenza nominale del sistema di accumulo)

Allegati obbligatori

Ad una domanda per sistema di accumulo vanno sempre inclusi questi due documenti:

  1. Addendum tecnico storage 
  2. Dichiarazione tecnica storage firmata (addendum tecnico in formato Pdf, caricato nella sezione “Allegati” della domanda di connessione sotto la voce specifica “Dichiarazione tecnica storage firmata”)

Come compilare le voci dell’Addendum tecnico storage

  • Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16): si dovrà riportare il riferimento alla configurazione di sistema di accumulo relativo alla Figura della normativa CEI 0-21 o CEI 0-16, ad esempio “Lo schema di connessione del sistema di accumulo è congruente con quello riportato in figura xx della Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16”
  • Tensione nominale: si dovrà riportare il valore della tensione di connessione del sistema di accumulo in Volt (V)
  • Potenza nominale del sistema di accumulo: si dovrà riportare il valore della potenza nominale del sistema di accumulo espresso in kW
  • Potenza di cortocircuito complessiva: si intende il valore in kW che l’impianto comprensivo di sistema di accumulo è in grado di immettere lato rete; nel caso in cui il sistema di accumulo sia sotteso all’inverter si conferma pari alla potenza di corto circuito dell’inverter
  • Capacità di accumulo nominale: si dovrà riportare il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in in kWh
  • Descrizione della tipologia chimica della cella: Riportare il “tipo di batteria” (ad esempio ioni di litio, al piombo, etc)
  • Monodirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo assorbe energia elettrica solo dall’impianto di produzione
  • Bidirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete elettrica pubblica
  • Lato produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo sia installato tra l’impianto di produzione e misuratore dell’energia elettrica prodotta
  • Lato post-produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumo sia installato tra misuratore dell’energia elettrica prodotta ed il misuratore dell’energia elettrica scambiata con la rete elettrica pubblica

SdA e UPS: le differenze

Innanzitutto chiariamo che un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) non è un SdA.

Un sistema di accumulo non può essere riconducibile ad un UPS a meno che esso non sia un vero UPS, ovvero che sia rispondente alla normativa di prodotto EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50171.
Di conseguenza ogni SdA deve fornire i servizi di rete elencati nella Norma CEI 0-21 oppure CEI 0-16. 

Ciò è stato chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 4 marzo 2016; tale FAQ, in accordo con le Norme CEI 0-16 e 0-21 in vigore, ha ribadito che:

  1. la norma tecnica in vigore considera come generatore qualsiasi apparecchiatura in grado di generare energia elettrica collegata alla rete di distribuzione mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (ovvero inverter lato rete);
  2. un sistema di accumulo (SdA) non può essere in alcun modo riconducibile a UPS
  3. tale tipo di apparecchiatura (SdA) deve sostenere le prove previste nelle suddette norme finalizzate a verificare l’attitudine della stessa a fornire i servizi di rete.

 

Fotovoltaico: certificazioni irregolari e revoca degli incentivi

Ritorno a scrivere nel 2018, dopo un periodo molto intenso che mi ha vista impegnata per la Delibera 786/2016.
L’anno per me si è aperto con più di un Produttore che mi ha segnalato di avere ricevuto da GSE la comunicazione di revoca degli incentivi che gli erano stati assegnati  in Conto Energia.

Anche se ora l’incentivo non viene cancellato in toto ma solo decurtato, il problema dei moduli fotovoltaici con certificazioni irregolari è un tema di grande attualità perché interessa gli  utenti finali, cioè proprietari e installatori, che quasi sempre hanno agito in buona fede. 

Mesi fa era scoppiato il caso Zuccotti, azienda ora fallita, che aveva immesso sul mercato italiano un discreto volume di pannelli con certificati contraffatti. Se ne è parlato molto a livello nazionale e la vicenda culminò con la Sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2006.

Zuccotti non è stata l’unica azienda coinvolta nel caso delle certificazioni non riconosciute: diversi operatori si sono trovati ad avere dei problemi per impianti realizzati con prodotti Axitec e Lenus.

Il caso Axitec

Axitec (NDA – nulla a che vedere con la Axitec attuale) come molti altri Produttori, ha affiancato alle proprie linee di produzione europee dei moduli importati da paesi extraeuropei.

La regola sequenziale è ciò che distingue una matricola rispetto ad un’altra.

Nella Factory Inspection Axitec dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “26YYMMxxxxx” erano prodotti in Europa: 26 stava ad indicare il sito produttivo (Revolution 6 Tarnow Polonia) YY anno di produzione, MM mese di produzione e xXXXX il progressivo.

La stessa società Axitec, nel medesimo arco temporale, produceva in Cina moduli con la Factory Inspection emessa da un altro ente certificatore che dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “261xxxxxxxx” erano prodotti in Cina: 261 stava ad indicare il sito produttivo xxxxxXXXX il progressivo.

E’ chiaro che nel 2011/12/13/14 i moduli provenienti da entrambi i siti produttivi erano indistinguibili poiché, nel caso dei moduli prodotti in Europa, la matricola iniziava sempre per 261……. dal momento che l’anno di produzione iniziava sempre per “1” . 

La confusione, creata più o meno ad arte dagli Enti certificatori dei moduli, non consente a GSE di poter individuare in maniera equivocabile il sito di produzione, da cui la revoca degli incentivi per carenza di requisiti.

Il caso Lenus

Lenus Solar era un’azienda di Bolzano, ormai fallita. 

Contrariamente al caso precedente, da nessuna parte ho trovato evidenza di passaggi extra-UE per la costruzione e l’assemblaggio dei loro pannelli fotovoltaici.  Nulla ho potuto trovare anche sulla provenienza dei componenti da assemblare (scatole, giunzioni, celle …) né sulle estensioni delle certificazioni a copertura dell’intera produzione.

In rete non si trova molto su questo caso. In assenza di riscontri sulle motivazioni, il dato ufficiale è che GSE non riconosce le certificazioni prodotte prima del 18 marzo 2014.

La motivazione della revoca degli incentivi

Come dichiara GSE in molte delle note ufficiali che stanno giungendo ai Produttori:

solo a decorrere da tale data la società “…….” era autorizzata a immettere sul mercato moduli fotovoltaici identificati dalle caratteristiche tecniche di cui ai rapporti di prova. Moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati presso l’impianto in esame, prodotti in data antecedente all’emissione del certificato, non possono ritenersi ad esso riferibili.

Anche le Regole Applicative precisano che:

“le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità di tale certificazione”.

Approfondimento

A conclusione di questo articolo segnalo un approfondimento, che ho avuto modo di leggere su Nextville.

L’articolo su come affrontare la revoca degli incentivi è reperibile QUI, a firma dei Giuristi 

*Lucia BittoAvvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io 
*Francesco Arecco
Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io

I Controlli GSE sugli impianti fotovoltaici in Conto Energia

I controlli GSE su impianti incentivati, effettuati nel 2016, hanno riscontrato irregolarità in oltre un terzo dei casi.

Il 31 Gennaio 2014, il Decreto Controlli ha introdotto una disciplina per il controllo e le sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili, individuando le modalità  e operative dei controlli e la lista delle violazioni rilevanti.

I controlli GSE, secondo il D.M. 31/01/2014, art. 1 comma 2 “sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi”.
Essi riguardano tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che percepiscono un incentivo erogato dal GSE.  Qualsiasi tipologia, potenza e Conto Energia può dunque essere soggetta a controlli.

Nel corso del 2017  GSE ha pubblicato il “Rapporto attività 2016”: dal rapporto emergono alcuni dati importanti sulle verifiche portate a termine.

Le violazioni

Lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro paese ha generato una vera e propria “corsa agli incentivi”. In pratica questo ha prodotto irregolarità e situazioni d’ombra, che adesso cominciano ad emergere con esiti spesso drammatici per i produttori di energia che vedono messo in pericolo il proprio investimento.

Dal rapporto GSE del 2016 risulta (pag. 221) che

L’attività di verifica, volta ad accertare che gli incentivi pubblici siano stati legittimamente riconosciuti, nel corso del 2016 è stata ulteriormente potenziata, consentendo al GSE di svolgere 4.240 controlli (+22% rispetto al 2015).

Il 35% dei 2.147 procedimenti conclusi nel corso dell’anno ha avuto esito negativo, derivandone la necessità di recuperare 183 milioni di euro. 

Il GSE gestisce, coordina e monitora tutte le attività necessarie per recuperare eventuali benefici indebitamente percepiti dagli operatori. Il totale degli importi gestiti tra il 2010 e il 2016 ammonta a circa 477 milioni di euro, di cui circa 162 milioni di euro per il solo esercizio 2016.

Controlli GSE - verifiche

I procedimenti di accertamento conclusi nel 2016 sono in totale: Controlli GSE conclusi

Se guardiamo agli impianti fotovoltaici incentivati, nel 2016 sono state accertate 761 violazioni, dalle quali sono stati conclusi con esito negativo 501 procedimenti di verifica.
Controlli GSE violazioni

Grazie alla crescita delle attività di controllo, ci aspetta in futuro un ulteriore aumento di violazioni accertate. Infine, le nuove “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, pur creando un’opportunità per i produttori del settore fotovoltaico, potrebbero avere aperto la porta a nuove e diverse tipologie di violazioni non prese in esame finora.

Cosa devi sapere sui controlli GSE

[WPSM_FAQ id=1750]

Le conseguenze dei controlli GSE con richiesta di chiarimenti

A seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate, si possono configurare diverse conseguenze. Le principali conseguenze in seguito ai controlli del GSE, come disposto dall’art. 11 del Decreto Controlli, sono:

  • la sospensione degli incentivi;
  • la decadenza degli incentivi;
  • l’integrale recupero delle somme già erogate;
  • il ricalcolo degli incentivi.

L’esito negativo di un controllo può quindi avere conseguenze spesso drammatiche per i produttori di energia. Le cause principali interessano l’impianto, ma anche  come viene presentata la documentazione di integrazione.

Come tutelarsi?

Per far fronte ai controlli del GSE lo Studio Tecnico ing. Paola Capra ha attivato un nuovo servizio che consiste in:

  1. Verifica preliminare: verifico documenti, garanzie e dichiarazioni richieste durante i controlli GSE;
  2. Esame dell’impianto: controllo che l’impianto sia conforme alle regole del Conto Energia secondo il quale riceve l’incentivo;
  3. Correzione delle eventuali irregolarità: fornisco le soluzioni per eliminare le eventuali irregolarità. Collaboro con la ditta installatrice (se ancora attiva) o segnalo installatori di mia fiducia.

Occorre muoversi in anticipoEssere impreparati ad un controllo del GSE significa rischiare di perdere l’incentivo anche in modo definitivo.

Se anche tu possiedi un impianto fotovoltaico incentivato  contattami per una analisi preliminare

 Ho ricevuto un controllo. Cosa devo fare?

Il verbale di visita rilasciato dagli ispettori indica le irregolarità riscontrate e fornisce una tempistica per risolverle.

Vediamolo insieme, senza perdere tempo prezioso!

 

 

 

Incendio fotovoltaico: guida all’uso e manutenzione dell’impianto

Dall’inizio nel 2017 a oggi si sono contati numerosi di incendi in presenza di fotovoltaico. A essere colpiti sono state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti.

Nel 2012 i Vigili del Fuoco pubblicarono due circolari in cui indicavano come realizzare un impianto fotovoltaico in sicurezza. Dall’andamento degli incidenti riportato in tabella pare che le circolari siano state molto utili nel ridurre gli incidenti di questo tipo.

Tuttavia molto ancora si può fare per prevenire questo tipo di incidenti. Di seguito riporterò alcuni utilissimi consigli, tratti da un articolo  pubblicato da Silvia Puchetti su Business Insider Italia.

In questo articolo riporto alcuni passaggi dell’intervista a Michele Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco). 

Nell’articolo è riportato anche il contributo di Andrea Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano. Il contenuto dell’articolo originale è disponibile QUI.

Che cosa deve sapere chi installa gli impianti

«Chi ha installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» secondo Mazzaro.

«Con queste circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in caso d’incendio. – continua Mazzaro – Sono norme importanti, per esempio, per impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio nella zona sottostante dell’edificio».

Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali che utilizzano gli installatori per montare gli impianti.

L’importanza della manutenzione

«Le ditte installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei loro manuali. –continua Mazzaro  – Invece, molte volte l’utente non conosce i rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».

I controlli

«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.

Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico. Da una scintilla si può provocare l’incendio».

«L’impianto va controllato almeno una volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi. – spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visivase un topo, per esempio, ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo».

Lo scoglio principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento che va fatto.

Il monitoraggio

«In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o “effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti .

E ancora se ci sono ossidazioni e perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio, nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili.

Invece, attorno all’inverter è richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri materiali che facilmente possano prendere fuoco.

Bisogna anche provvedere a un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati. L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».

Il presente e il futuro del monitoraggio degli impianti fotovoltaici è rappresentato dal controllo da remoto. Da oggi è possibile tenere sotto controllo l’ impianto fotovoltaico tramite un sito web o un’applicazione per smartphone.

L’inverter  comunica con le piattaforme web e le app tramite la connessione ad internet che può essere via Cavo LAN oppure tramite Wi-Fi, in base al modello o alla tipologia di rete disponibile.
Questa soluzione porta enormi vantaggi poiché in questo modo è possibile controllare sempre e in qualsiasi luogo l’andamento del proprio impianto fotovoltaico.

Con questo sistema, nel caso in cui si verifichino delle anomalie o comunque dei guasti all’impianto fotovoltaico, non solo si riceveranno in tempo reale delle notifiche sullo smartphone, ma il sistema invierà in automatico anche un tecnico comunicandogli anche il tipo di guasto in corso.

La pulizia

Anche la pulizia dell’impianto non è da sottovalutare e va fatta in modo corretto.

«D’estate, con le alte temperature i pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto, quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti, effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto»

Come può avvenire l’innesco di un incendio

«L’innesco che può portare all’incendio può avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –

  • Fenomeno di hot spot, punto caldo all’interno di una cella oscurata o sporca, magari per mancata di pulizia dei pannelli per errata progettazione 
  • All’interno della scatola di giunzione nel pannello
  • Se c’è una perdita d’isolamento si può creare un arco elettrico tra cella e cella del pannello e quindi una scintilla
  • Altro innesco può avvenire nei cavi di connessione, se si verifica una perdita d’isolamento.
  • Arco elettrico dovuto a temperature elevate.
  • In presenza di un tetto in legno (sono preferibili da un punto di vista della sicurezza i tetti in cemento armato).» 

«Gli incendi in presenza di impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi veloci.

Quando c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri quadrati, può bruciare in due o tre ore.

I Vigili del Fuoco, di solito per come sono organizzati arrivano entro 30 minuti.

E’ necessario che elementi con resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti all’interno dell’edificio».

Lontani dalla canna fumaria

«La canna fumaria posta vicino al pannello non va bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti.

Come si sviluppa un incendio sul tetto in presenza di pannelli

  1. «Ipotesi uno: poniamo che su un tetto in legno, si crei un arco elettrico causato da due cavi. Ci possono essere mille variabili ma in media in mezz’ora una porzione di tetto prende fuoco, poi il fuoco si sposta verso i piani sottostanti. Conclusione: per i tetti in legno ventilati il monitoraggio deve essere ancora maggiore» spiega Foggetti
  2. «Ipotesi due: se l’incendio si sviluppa su un tetto di cemento il fuoco cammina sul tetto e lungo la guaina bituminosa o materiale isolante . Se non trova un lucernaio o evacuatori di fumo, si limita a camminare sul tetto».

Incendio e modalità di installazione

«Fino al 2011 si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del tetto.  Così si scaldavano meno perché veniva lasciata un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero realizzati all’interno dei tetti stessi».

«I nuovi pannelli integrati sono a filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono rischiosi.

Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori, per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».

Un trend in crescita

Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.

Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più se necessario).

 Che fare se scoppia un incendio

«La priorità è chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più convertire la corrente continua proveniente dai pannelli».

Il consiglio è comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere l’intervento anche se l’incendio sembra risolto.

«Se c’è stato un principio d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.

Assicurazione: senza manutenzione non paga

In caso d’incendi come si regolano le assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria.

Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno amministrativo. Non viene considerato un problema per la collettività e finisce per essere un problema tra assicurazione e utente».

Gli errori più comuni? Quelli di non provvedere a fare la manutenzione o di affidarsi ad aziende improvvisate o di continuare ad affidarsi alla stessa azienda che ha costruito l’impianto senza fare un controllo super-partesche possa evidenziare eventuali vizi dell’impianto.

Come muoversi

Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio o produce meno delle attese.  Si tratta di un’analisi super partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli dell’impianto, quindi può essere molto utile.

Anche se questa verifica ha costi bassi, spesso i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità.

Spesso non sanno che esiste oppure perché non era prevista nel loro piano iniziale di investimento.

Iter semplificato per impianti fotovoltaici. Condizioni per accedere

E’ possibile impiegare l’iter semplificato (vedi link) se per l’impianto fotovoltaico sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un’utenza elettrica attiva (un contatore) in bassa tensione: non è il caso di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni appena realizzate) o di chi possiede un contatore elettrico relativo ad un’utenza disattivata in passato;
  • l’impianto da realizzare non deve avere una taglia in potenza maggiore della potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente: se un’utenza elettrica ha una potenza contrattuale in prelievo di 3 kW + il 10% di  franchigia ovvero effettivi 3,3 kW, l’impianto fotovoltaico che si desidera realizzare non deve superare 3,3 kWp;
  • l’impianto fotovoltaico non deve comunque avere una taglia in potenza nominale superiore a 20 kWp;
  • per l’impianto da realizzare deve essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio Sul Posto;
  • deve essere realizzato su tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell’edificio;
  • non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione (altri impianti fotovoltaici) sullo stesso punto di prelievo (connessi cioè alla stessa utenza elettrica);
  • l’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura: un nuovo impianto fotovoltaico realizzato in fascia di rispetto fluviale o stradale, o in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve seguire l’iter ordinario;
  • la domanda di connessione non può essere richiesta per impianti già realizzati ma non ancora autorizzati.

Riepilogo

iter fotovoltaico

 

Nuovi impianti con accumulo integrato

Un impianto fotovoltaico che rispetta tutti i requisiti può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.

Conclusioni

Qualora decidiate di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della vostra abitazione  occorrerà scegliere un installatore ed un professionista
che, oltre a seguirvi a livello progettuale, potranno anche gestire per voi l’iter amministrativo.

Per un impianto fotovoltaico in iter ordinario occorrerà:

  • ottenere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • dichiararlo al GSE al fine della stipulazione della convenzione di Scambio Sul Posto.

Per un impianto fotovoltaico in iter semplificato occorrerà:

  • presentare il modello unico, se si rientra nei requisiti;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • tenere traccia di tutti i passaggi eseguiti in autonomia dal Gestore, per ricavare le proprie credenziali di accesso ai portali Gaudì e GSE.

Per saperne di più :

Bando 2017 in Lombardia per sistemi di accumulo sul fotovoltaico

La Regione Lombardia promuove l’autoconsumo di energia rinnovabile attraverso un bando di incentivi per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici, destinato alle utenze domestiche.

Il bando dunque prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo per  l’energia elettrica.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

Tutti i privati cittadini residenti in Lombardia che sono proprietari oppure titolari di un diritto reale di godimento su immobili o terreni in Regione Lombardia su cui è installato un impianto fotovoltaico.

RISORSE DISPONIBILI:

La dotazione finanziaria del bando è di € 4.000.000,00.

FORMA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE:

Il contributo erogato è a fondo perduto.
Con un importo variabile (fino al 50% delle spese sostenute) per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo a servizio di un impianto fotovoltaico per uso domestico.

Il contributo massimo concedibile è pari a € 3.000,00 ed è la somma di due quote:

  • la quota A, dipendente dall’efficienza del sistema di accumulo (calcolata con parametri tecnici del sistema)
  • la quota B, relativa al costo sostenuto per l’installazione.

Sono ammissibili i costi sostenuti a partire dal 3 febbraio 2016, data di pubblicazione della dgr 4769/2016 relativa al bando precedente.

Non sono ammesse spese differenti da quelle relative all’acquisto e all’installazione del sistema di accumulo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a sportello.
Con accesso all’istruttoria di ammissibilità e secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande in SIAGE, nel periodo di apertura del Bando e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

E’ vivamente consigliato:

  • registrarsi in anticipo alla piattaforma SIAGE,
  • verificare il funzionamento della firma elettronica,  
  • preparare e controllare tutta la documentazione richiesta dal Bando,

al fine di evitare disguidi o ritardi nell’inserimento della domanda e successivo invio.

Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line mediante la piattaforma SIAGE, accedendo al bando a partire dalle ore 12.00 del 12 settembre 2017 e fino alle ore 12.00 del 25 settembre 2017, salvo esaurimento risorse (lista d’attesa inclusa).

La modulistica da allegare alla domanda sarà scaricabile e ricaricabile sul sito di SIAGE http://www.siage.regione.lombardia.it all’apertura del bando.

Vuoi aderire al bando? Contattami per un preventivo