Tag Archivio per: fotovoltaico

Controlli GSE: novità per i moduli contraffatti

Importante novità da GSE per tutti coloro che, a seguito di controlli, si sono visti revocare gli incentivi perché sul proprio impianto sono stati utilizzati pannelli contraffatti.

L’antefatto

A partire dal 2014 GSE ha avviato una campagna di controlli sugli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Il Decreto Controlli 

  • dispone la disciplina generale dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili;
  • individua le modalità organizzative e operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto incentivi da parte del GSE.

Nel corso delle verifiche le principali problematiche riscontrate riguardano:

  • moduli fotovoltaici
  • aspetti di carattere autorizzativo e amministrativo
  • modalità di installazione
  • premi e maggiorazioni della tariffa incentivante
  • modifiche agli impianti non segnalate

Recentemente il GSE ha fatto sapere che circa il 10% degli impianti fotovoltaici controllati ha ricevuto esito negativo del procedimento di verifica. 

Utilizzo di moduli fotovoltaici contraffatti

Una delle principali violazioni riscontrate riguarda l’utilizzo di moduli contraffatti (o rubati).

Ulteriori violazioni riguardano il mancato rispetto di:

  • certificazioni relative alle norme tecniche CEI EN 61215/61646/62108 e alla CEI EN 61730-23
  • garanzia per almeno 10 anni contro difetti di fabbricazione
  • adesione a un sistema o un consorzio che garantisca il riciclo a fine vita
  • conformità del sito produttivo dei moduli alle norme ISO9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001
  • attestazione dell’esecuzione di controlli periodici e verifica del rispetto delle predette norme tecniche (CEI EN 61215/61646/62108), in relazione allo stabilimento di produzione
  • Factory Inspection e non presenza di documenti necessari all’identificazione della provenienza dei prodotti a partire dai numeri di serie dei moduli

La norma CEI EN 50380 (CEI 82-22), in materia di “Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, prevede che le etichette e le targhe dei moduli fotovoltaici siano in materiale duraturo, siano apposte all’interno o sul modulo fotovoltaico e che l’identificazione, con numero di serie contenente anche il nome del costruttore, debba essere apposta in modo da non essere amovibile e da essere leggibile dopo l’installazione.

Durante le verifiche eseguite sono emerse anomalie relative sia ai sistemi di etichettatura dei moduli fotovoltaici, sia alle caratteristiche costruttive stesse dei componenti.

In particolare, il GSE ha reso noto che i verificatori hanno rilevato:

  • etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), recanti numeri di matricola aventi una struttura diversa da quella attesa;
  • artificiose sovrapposizioni, sul vetro dei moduli o nella parte posteriore, di etichette recanti matricole dei moduli di struttura conforme alla regola sequenziale di cui alle certificazioni presentate;
  • caratteristiche tecniche difformi da quelle dei prodotti certificati.

La parola ai Produttori

Da una prima ricostruzione della vicenda sembrerebbe che alcune società abbiano effettivamente immesso in commercio pannelli fotovoltaici di fabbricazione cinese apponendo false etichette “MADE IN EUROPE”e spacciandoli per pannelli di fabbricazione UE.

L’utilizzo di pannelli provenienti da paesi esterni all’area UE non era vietato in Conto Energia, ma avrebbe comportato la non riconoscibilità della maggiorazione del 10% degli incentivi ovvero il solo incentivo base.

GSE, da parte sua, in prima istanza ha ritenuto tale non conformità capace di annullare tutto il beneficio connesso con consequenziale blocco delle erogazioni e richiesta di restituzione delle somme percepite. A seguito dei numerosi contenziosi scaturiti, nei quali è stata fatta emergere la buona fede dei produttori, GSE ha recentemente rilasciato un importante annuncio, che porrà fine a questa vicenda.

Mantenimento degli incentivi

GSE ha recentemente annunciato che il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale è stata rilevata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% se è già stato sottoposto a decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti.

Per gli impianti fotovoltaici beneficiari degli incentivi in Conto Energia che non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo, per i quali il Soggetto Responsabile dichiari al GSE che presso il proprio impianto  sono installati dei moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, è possibile presentare un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%.

L’istanza deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve provare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.

Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo ex Legge 241/90 finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata così come da richiesta dal Soggetto Responsabile.

 

Fonti:

DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Qualenergia

GSE

Come recuperare i dati di accesso al portale GSE

A seguito delle modifiche intercorse nelle procedure di recupero dati di GSE, di seguito illustrerò la procedura aggiornata di recupero / aggiornamento delle proprie credenziali di accesso al portale. Sia il portale che la procedura sono cambiati radicalmente nel 2018 pertanto molte istruzioni presenti sul web, se precedenti, non sono più attendibili.

Prima di continuare la lettura vi chiedo di leggere qui:

  • L’articolo ha come obiettivo di mettere il Produttore in condizioni di eseguire in autonomia la procedura di recupero dati e di creare nuove credenziali di accesso alla propria area clienti. Se il Produttore preferisce affidare l’operazione a me o ad un altro Consulente l’operazione è a pagamento.  Per saperne di più.

  • A meno che il Produttore non sia nostro cliente per il fotovoltaico, lo Studio Tecnico non è a conoscenza delle password  registrate presso GSE. Lo Studio Tecnico non può fornire copia delle credenziali di autenticazione.

Le FAQ di GSE

Invito a consultare questa pagina presente sul sito GSE: Come accedere all’Area Clienti

La procedura

Spesso capita che un utente titolare di impianto fotovoltaico non disponga o non ricordi le proprie credenziali di accesso al portale GSE.

Per poter accedere e consultare i dati in possesso del Gestore dei Servizi Energetici la procedura di recupero dati è ben documentata sulla Guida all’utilizzo dell’Area Clienti: non occorre neppure l’intervento di chi ha istruito la pratica, ma occorre un distinguo.

Si ha accesso all’indirizzo email indicato in fase di registrazione

Per ottenere nuovamente Userid e Password, è necessario attivare le funzioni previste sulla home page dell’area clienti che sono “recupera userid” e “reimposta password”.

REIMPOSTA PASSWORD – La funzionalità Reimposta Password consente all’Utente registrato, che abbia dimenticato la sua password, di impostarla nuovamente. È possibile reimpostare la password, cliccando sul link
Password sotto il tasto ENTRA sul form di Login.

RECUPERA USERID – La funzionalità Recupera Userid consente all’Utente registrato, che abbia dimenticato la Userid, di recuperarla. È possibile procedere al recupero della Userid, cliccando sul link Userid sotto il tasto
ENTRA sul form di Login.

TRASMISSIONE PIN – Qualora si possiedano le credenziali, basta cliccare su “Gestisci Operatore> Invia PIN”; i PIN verranno inviati all’indirizzo email associato all’Operatore, che può essere verificato e aggiornato nella sezione “Gestisci Operatore> Anagrafica Operatore”. I PIN ricevuti, ottenuti dalla validazione di un link, permetteranno di associare fino a 3 Utenti allo stesso Operatore. Il sistema provvederà a rinnovare automaticamente i PIN, una volta utilizzato l’ultimo PIN a disposizione dell’Operatore.

Ciascuna procedura è documentata all’interno della Guida all’utilizzo dell’Area Clienti. 

Non si ha accesso all’indirizzo email indicato in fase di registrazione
Per recuperare le proprie credenziali è possibile richiedere l’aggiornamento dell’indirizzo email, associato alle credenziali, inviando una richiesta tramite il form di contatto dell’Area Supporto-Scrivici, “Area Clienti” – “Richiesta credenziali”, allegando il Modulo credenziali opportunamente compilato, insieme ai documenti richiesti nel modulo.

Qualora non si possiedano le credenziali per accedere all’Area Clienti, è possibile recuperare i PIN dell’Operatore e/o variare l’indirizzo email per riceverli, inviando una richiesta tramite il form di contatto dell’Area Supporto-Scrivici, impostando nei menù a tendina “Area Clienti” – “Richiesta PIN”, allegando il Modulo PIN opportunamente compilato, insieme ai documenti su esso indicati.

Approfondimenti

Il codice identificativo

Fino al 2016 il codice identificativo unico era un codice numerico unico che veniva assegnato a ciascun impianto dal GSE. Il codice era formato da 8 cifre (ad esempio: “12345678“) e veniva inviato via email da GSE in fase di registrazione al Portale Produttori. Tramite questo codice era possibile permettere ad un utente di creare nuovi utenti abilitati ad accedere al Portale Produttori per un impianto.

Gli operatori già registrati a sistema prima dell’introduzione del portfolio PIN possono utilizzare, per l’associazione di un nuovo utente, il codice identificativo univoco già in loro possesso. Al momento dell’associazione tale codice sarà invalidato ed il sistema provvederà alla creazione di un portfolio PIN da mettere a disposizione dell’operatore.

 

Vai all’articolo

Guida all’utilizzo dell’Area Clienti

 

Accumulo: come funziona?

Produrre da soli in modo pulito la propria energia grazie ai pannelli solari fotovoltaici montati sul tetto di casa è una scelta che molti hanno fatto negli anni passati e molti stanno continuando a fare anche adesso. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo dell’energia che non viene autoconsumata nel momento in cui è prodotta.

L’impianto fotovoltaico ovviamente produce solo quando il sole splende, mentre i consumi elettrici delle famiglie spesso non sono concentrati nelle ore solari. Per utilizzare quasi al 100% l’energia autoprodotta dall’impianto FV la strada più interessante, dopo un’attenta analisi della propria tipologia di consumo elettrico, è quella di dotarsi di un sistema di batterie. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo . Continua a leggere

Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo  per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo. 

Il dubbio che persiste

Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).

Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.

Le detrazioni sulle batterie per impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).

La conferma che impianti in storage possono godere della detrazione al 50%

La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.

Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).

Detrazioni IRFEF ed incentivi in Conto Energia

L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.

Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.

Certificati Bianchi e fotovoltaico

I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per  incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni.  Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere

Norma CEI 0-21 – aggiornamento luglio 2016

Il CEI  rende disponibile la nuova edizione della Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” applicabile dal 1° agosto 2016.

Importanti novità sono previste per le protezioni di interfaccia, per le quali le modalità di esecuzione delle prove sono riportate all’Allegato A.

Continua a leggere

Benefici GSE in caso di immobile in locazione o comodato d’uso

Il GSE ha pubblicato una guida “MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ“, aggiornata a Ottobre 2015, nella quale si parla di  incentivazione e cambi di titolarità.

Tipologie di cambi di titolarità
Le tipologie di richiesta cambio titolarità sono indicate nella guida sulla base delle casistiche più frequenti. Tra queste individuiamo due casistiche di per sè non infrequenti in caso di immobili ad uso privato

  • Contratto di comodato d’uso
  • Locazione

Continua a leggere

Accatastamento dell’impianto fotovoltaico

In merito all’accatastamento degli impianti fotovoltaici la Legge di Stabilità 2016 prevede che:

A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibnario appreili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e  l’utilità, nei limiti dell’ordizzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Sempre secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, a partire dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli impianti fotovoltaici già accatastati saranno legittimati a presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Le nuove regole valgono per l’anno di imposizione 2016 e solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016.

Quali sono gli impatti operativi della nuova disciplina?

Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto:

  •  del suolo;
  •  delle costruzioni
  • degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A stabilirlo è l’art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 .

La Legge di Stabilità 2016 precisa che, al fine della determinazione  del valore di rendita catastale degli immobili appartenenti al gruppo D, deve tenersi conto

“del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento” mentre, non deve tenersi conto (dato esplicitato per la prima volta a livello normativo), dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Si deduce quindi che non possono essere sottratti alla  valutazione di stima gli elementi qualificanti l’impianto fotovoltaico ovvero:

  •  i “pannelli
  •  le “strutture di sostegno ed infissione ad altro immobile”

Anche le cabine elettriche ospitanti le attrezzature di connessione dell’impianto alla rete sono da accatastare, ma  per prassi sono sempre state oggetto di autonomo accatastamento separatamente dell’impianto.

Possono invece essere sottratti tutti gli elementi meramente “funzionali allo specifico processo produttivo” e quindi tutti quegli elementi dei quali, precedentemente alle disposizione della Stabilità 2016, si doveva comunque tener conto per effetto delle precedenti disposizioni.

Nell’ambito di tali elementi, definiti dalla Stabilità 2016 “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti” possiamo individuare

  • gli inverter
  • i quadri elettrici
  • i contatori
  • gli impianti di connessione e comunque gli altri elementi minori comunque funzionali all’impianto

Cosa succede per gli impianti fotovoltaici già accatastati?

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici già accatastati, la stessa Stabilità 2016 (Art. 1, comma 19) stabilisce che gli intestatari catastali degli impianti fotovoltaici già censiti sono legittimati a presentare “atti di aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti “.

Appare pertanto possibile depositare “atti di aggiornamento” tenendo conto dei criteri introdotti dalla norma e considerando che, limitatamente all’anno di imposizione 2016, qualora tali atti siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 1/1/2016.

Questo comporterà una riduzione delle imposte IMU e TASI già dal primo versamento successivo all’atto di rideterminazione della rendita.

Appare opportuno che in sede di deposito dell’atto di aggiornamento  i proprietari di impianti che si siano già avvalsi della stima diretta, ma senza applicare correttamente le formule di riduzione del valore previste, ne valutino l’applicazione nella “rideterminazione” del valore e rendita dell’impianto.

Accatastamento impianto fotovoltaico – Circolare n.36/e

ACCATASTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti.

Vai QUI alle indicazioni aggiornate.

Premesso che, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso.
  2. la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari.
    Le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano.
  3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³. In coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28.

Gli impianti fotovoltaici comportano  una variazione della rendita catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
  2. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o in copertura.

 

Fotovoltaico residenziale

Criteri di stima 2016

 

Accatastamento fotovoltaico superiore a 3kW

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti. Vai QUI alle indicazioni aggiornate.

Non tutti sanno che l’impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kW, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l’Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale.

Installati per abbattere i costi in bolletta e per incassare gli incentivi pubblici sull’energia prodotta, secondo il Fisco, i moduli fotovoltaici vanno considerati come una “appendice” dell’abitazione che aumenta il suo valore.

A chiarirlo è una circolare dell’agenzia delle Entrate (n. 36/E del 19 dicembre 2013) che ha esentato dall’obbligo gli impianti “minori” e definito nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli vanno registrati al Catasto.

Gli edifici a rischio

La questione è delicata, perché in genere un impianto di 3 kW è esattamente quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo. Fino a qualche anno fa, però, gli incentivi erano così ricchi che molti proprietari hanno scelto di installare impianti un po’ più potenti, così da massimizzare l’incasso delle “tariffe incentivanti”: quando il tetto di casa era abbastanza spazioso, molti hanno scelto moduli da 4, 6 o anche 10 kW di potenza (in media, 1 kW richiede circa 7 metri quadrati di superficie). Sono proprio queste le situazioni in cui bisogna verificare se la rendita catastale dell’unità immobiliare va aggiornata o no. Secondo gli ultimi dati del Gse – aggiornati al 31 gennaio scorso.

Il criterio per l’accatastamento

Quando il fotovoltaico è al servizio di un’unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell’impianto supera il 15% della rendita catastale.

Piccolo problema: per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. Anche perché il risultato finale dipende dalla rendita di partenza, che può essere molto diversa a seconda della categoria catastale: molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco. In questi casi, arrivare all’obbligo di aggiornamento catastale potrebbe essere più facile.

Al contrario, sulle abitazioni di recente costruzione (o dove la rendita catastale è stata aggiornata per grandi lavori di ristrutturazione) sarà più difficile che il valore dell’impianto fotovoltaico sul tetto incida per oltre il 15 per cento.

La conclusione comunque è una sola: per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l’impianto farà salire la rendita di una o più “classi”, ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l’incremento sarà – almeno – di 250 euro.

La mappa degli impianti interessati

Dei 312mila impianti con una potenza tra i 3 e 20 kW, quasi 46mila si trovano in Veneto. Seguono Lombardia (circa 39mila) ed Emilia Romagna (circa 26mila). Sembra un controsenso, ma non è così: nelle regioni del Sud sono più diffusi i grandi impianti, mentre le strutture di taglia domestica hanno riscosso maggiore popolarità nell’area della pianura Padana. La stessa dove risultano più utilizzate le detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Fotovoltaico Circolare 36E

Criteri di stima 2016