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Fotovoltaico semplificato – il nuovo “modello unico”

Fotovoltaico semplificato: a partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo simultaneamente su due fronti:

  • a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • b) razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

In particolare, l’utente è chiamato attraverso un’unica interfaccia informatica a comunicare, con un primo invio, l’inizio dei lavori e, con un secondo invio, la fine degli stessi. Entrambe le comunicazioni comportano la trasmissione di un numero minimo di informazioni. A seguito dell’invio del Modello Unico, che consentirà altresì la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Allegati:

Schema decreto (pdf,372 Kb)

Modello unico (pdf,173 Kb)

 Chi è agevolato dalle nuove procedure semplificate?

Il nuovo “modello unico” semplificato riguarda la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo dalla rete. In ogni caso il modello unico semplificato è applicabile agli impianti di potenza fino ai 20 kW. Non solo: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato presso l’utente finale (l’utilizzatore dell’energia prodotta) che già sia allacciato in rete su un punto di prelievo attivo in bassa tensione.

Questa tipologia di utenza riguarda, in effetti, la gran parte degli impianti fotovoltaici che oggi vengono installati ed è la situazione di installazione più semplice e immediata.

 Cosa riguarda la semplificazione dell’iter?

La semplificazione riguarda tre semplici punti.

Primo: la procedura. Enel Distribuzione, che di norma emette un suo preventivo per l’allacciamento in rete degli impianti e attende l’accettazione del cliente con versamento di caparra, ora dovrebbe avviare automaticamente l’iter di connessione dopo una semplice richiesta da parte dell’utente. Le lunghe tempistiche per la connessione in rete, in questo modo, si riducono di molto per i piccoli impianti e per i casi più frequenti.

Secondo:costi di allacciamento. Il prezzo da pagare ad Enel Distribuzione diventa un prezzo forfetario di 100 euro.

Terzo: le tempistiche. Enel Distribuzione deve attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II del Modello Unico (inviato dal titolare impianto o suo delegato). Enel deve comunicare immediatamente al titolare impianto la disponibilità all’attivazione della connessione proponendo alcune date possibili per l’uscita effettiva dei suoi tecnici.

 Il nuovo iter sarà davvero così veloce?

La procedura semplificata per l’allacciamento in rete del fotovoltaico riguarda solo alcune tipologie di impianto, che sono in questo momento quelle più frequenti. Per tutti gli altri impianti la prassi, i costi e le tempistiche di allaccio rimangono quelle stabilite con le precedenti delibere.

Al di là delle indubbie semplificazioni, resta immutata la necessità di sottoscrivere e compilare il Regolamento di Esercizio, con i relativi allegati, che costituisce la parte più complessa della procedura di allacciamento alla rete per i non “addetti ai lavori”

Il tuo nuovo impianto fotovoltaico ha i requisiti per l’iter semplificato? Verificalo QUI

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032755-due-soli-click-per-impianto-fotovoltaico-sui-tetti-fino-a-20kw

Ringrazio http://www.fotovoltaiconorditalia.it per le FAQ.

Regole tecniche per i sistemi di accumulo

Il GSE ha reso note le regole tecniche per l’integrazione dei dispositivi di accumulo di energia nel sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera 574/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le regole tecniche aggiornano e integrano le Procedure Applicative del GSE e relative all’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, per il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine, in caso di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia.

Secondo le nuove regole, il Soggetto Responsabile che installi sistemi di accumulo in impianti di produzione dovrà inviare al GSE la comunicazione d’inizio e fine installazione. Sarà possibile inoltre richiedere al Gestore una valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’intervento.

Chi potrà installarli?

Tutti i produttori che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (compresi i prezzi minimi garantiti) potranno installare sugli impianti uno o più sistemi di accumulo, dopo averne informato il GSE.

Riguardano impianti:

  • solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti;
  • di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico;
  • a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi;
  • di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi;
  • a fonte rinnovabile che accedono ai prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato:
  • a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto;
  • a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di garanzie d’origine

 

Per l’installazione di sistemi di accumulo occorre tenere conto di quanto già previsto dal Testo Integrato Connessioni Attive, compresa la registrazione sul sistema GAUDÌ di Terna.

In particolare, chi richiede la connessione dovrà registrare i sistemi di accumulo nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna. Qualora i sistemi siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto.

Precisa però il GSE che “il mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento è inoltre consentito solo a seguito della corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata da sistemi di accumulo, come certificato dai gestori di rete”.

Fotovoltaico

Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia fotovoltaico, per la corretta erogazione degli incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi (di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi.

Solare termico

Anche in questo caso, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.

Rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Quelli che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi hanno regole diverse riguardo alla misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo. Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione, mentre per gli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, è sempre necessaria.

Clicca questo link per il documento completo

Modifiche al fotovoltaico: come mantenere gli incentivi GSE

Premessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.

come mantenere gli incentivi?

Le tariffe incentivanti, relativamente alla produzione di energia elettrica, sono state riconosciute dal GSE ai singoli impianti fotovoltaici sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, regole applicative e news pubblicate sul sito dello stesso GSE.

Durante la vita dell’impianto fotovoltaico può essere necessario appostare all’impianto di produzione talune modifiche, le quali non devono invalidare i requisiti sulla base dei quali sono stati concessi gli incentivi spettanti.

Le modifiche non sono soltanto fisiche (es. sostituzione moduli, spostamento dell’impianto, ecc.), ma anche giuridiche (es. cambio del titolare, ecc.) e commerciali (es. passaggio da SSP a ritiro dedicato dell’energia immessa, ecc.).

Questa nota ha lo scopo di aiutare gli interessati nell’individuare le modifiche consentite e le conseguenze di quelle non ammesse.

Per una completa trattazione dell’argomento si consiglia la visione del sito del GSE.

 

Principi generali

Una volta apportare le modifiche/variazioni l’impianto fotovoltaico modificato deve conservare tutti i presupposti in base ai quali è stato ammesso all’incentivo ed è stato calcolato il valore della tariffa incentivante.
Se le modifiche dovessero determinare un venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal conto energia in base al quale l’impianto ha avuto l’accesso, diretto o indiretto all’incentivo, il soggetto responsabile decade dal diritto a percepire l’incentivo stesso.
Se, invece, le modifiche apportate cambiano le caratteristiche dell’impianto in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante questa viene ricalcolata dal GSE, compresi premi e maggiorazioni percentuali, ma unicamente al ribasso.
In nessun caso una modifica potrà comportare un aumento dell’incentivo già riconosciuto.

La tabella di seguito ricorda i relativi decreti ai cinque conti energia e il loro periodo di validità.

Tabella1GSE

 

Variazione del tipo d’impianto (modalità installative)

L’incentivo è stato concesso in funziona della tipologia installativa dell’impianto, secondo regole che sono cambiate da un conto energia all’altro.
Il secondo conto energia prevedeva tariffe diverse per impianti integrati, parzialmente intergrati e non integrati.
Il terzo conto distingueva tra l’altro la tariffa per gli impianti realizzati su edifici, impianti con caratteristiche innovative e “altri impianti fotovoltaici”.
Il quarto e il quinto conto energia distinguevano gli impianti su edifici, altri impianti, impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, impianti integrati con caratteristiche innovative.

Se viene modificata la tipologia installativa dell’impianto, l’incentivo viene ridotto a quello che compete alla nuova tipologia (rimane inalterato se l’incentivo corrispondente al nuovo tipo di impianto è maggiore).
Ad esempio, l’impianto è stato incentivato con il secondo conto energia come impianto totalmente integrato, ma viene modificato il tetto; se dopo la modifica del tetto, l’impianto diventa parzialmente integrato, l’incentivo viene ridotto di conseguenza.
Non è ammesso trasformare un impianto fisso in un impianto ad inseguimento.

Sostituzione di componenti o modifica della configurazione elettrica

è ammesso sostituire i componenti dell’impianto quali moduli ed inverter, eliminare il trasformatore di isolamento, introdurre ottimizzatori per ridurre le perdite dovute all’ombreggiamento, sempre, previa comunicazione al GSE.

Negli impianti di potenza nominale > 20 kW la sostituzione dei moduli non deve comportare alcun aumento della potenza nominale.

Negli impianti di potenza nominale fino a 20 kW è consentito un aumento di potenza nominale, a seguito della sostituzione dei moduli. Entro i limiti della tabella seguente, fermo restando il rispetto dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi.

Aumento percentuale di potenza accettabile negli impianti fino a 20 kW


Tabella2GSE

Inoltre, il GSE erogherà gli incentivi non oltre:

  • il valore massimo di energia annua prodotta negli ultimi 3 anni solari antecedenti l’intervento di modifica, incrementato del 2%;
  • il prodotto della potenza nominale per il numero di ore equivalenti di cui la tabella seguente, per gli impianti che godono dell’incentivo da meno di tre anni.

Ore equivalenti medie per regione (2014)


Tabella3GSE

I nuovi moduli e gli inverter installati devono possedere i requisiti previsti:

  • dal quinto conto energia, se acquistati dopo il 1° maggio 2015;
  • dal decreto in base al quale l’impianto è stato incentivato, se acquistati prima del 1° maggio 2015

In caso di sostituzione dei moduli, il soggetto responsabile deve fornire al GSE la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento ai sensi della normativa RAEE, o il ritiro da parte del produttore, o la denuncia di furto.
In mancanza di tale documentazione dovrà essere fornita al GSE la documentazione che comprova la cessione dei moduli ad un soggetto terzo.

Negli impianti con caratteristiche innovative e negli impianti a concentrazione, la sostituzione dei moduli non deve compromettere i requisiti previsti per tali tipologie di impianti.

pena la decadenza dell’incentivo o la sua riduzione a quella spettante alla nuova tipologia di impianto, una volta verificato che l’impianto possieda almeno i requisiti per l’accesso diretto agli incentivi.

Per quanto riguarda la sostituzione dei moduli prodotti in un paese membro della UE, o facente parte dell’Accordo sullo Spazio Economico europeo, deve essere fornita al GSE la documentazione atta a dimostrare il possesso degli stessi requisiti da parte dei nuovi moduli al fine di mantenere la maggiorazione tariffaria e non perdere l’incentivo, qualora tale requisito abbia costituito motivo di priorità all’atto dell’iscrizione al registro.

Spostamento dell’impianto

Il sito in cui l’impianto fotovoltaico è installato coincide con le particelle catastali su cui insiste l’edificio, o del terreno, su cui è installato l’impianto comunicate al GSE e all’autorità competente per ottenere l’autorizzazione.
Lo spostamento comporta il decadimento dell’incentivo (esempio: se una villetta dotata di impianto fotovoltaico viene venduta ed il proprietario porta via l’impianto).

E’ consentito cambiare la posizione dell’impianto nell’ambito dello stesso sito, previa autorizzazione (es: spostare l’impianto in altra zona dello stesso edificio, cambiare falda del tetto sulla quale è ubicato, ecc.).

Per i manufatti non accatastati (pensilina, serra, ecc.) si intende come sito la particella catastale del terreno su cui insiste il manufatto, comunicata al GSE e alle autorità competenti per l’autorizzazione.

Variazioni della proprietà del sito di installazione

Alcune disposizioni normative hanno legato il valore dell’incentivo, o i requisiti di accesso agli incentivi, alla proprietà (disponibilità) del sito di installazione degli impianti.
In taluni casi una variazione della proprietà del sito di installazione può comportare la riduzione della tariffa incentivante oppure la decadenza dal diritto di incentivo.
Ad esempio, secondo il quarto conto energia solo i piccoli impianti avevano accesso diretto al conto energia.

I grandi impianti dovevano passare tramite l’accesso al registro.
Venivano considerati piccoli impianti anche quelli realizzati su edifici e ad aree delle amministrazioni pubbliche (DLgs 165/2001, art. 1, comma 2, a prescindere dalla potenza).

Se tale edificio o area viene ceduto ad un soggetto diverso da un’amministrazione pubblica e l’impianto non ha i requisiti per essere considerato “piccolo”, il diritto di incentivo decade.

Cambio del titolare dell’impianto

Il cambio del titolare dell’impianto comporta:
La decadenza dell’incentivo, se vengono meno le caratteristiche del titolare che erano valse per ottenere l’incentivo;
La riduzione dell’incentivo se le caratteristiche erano servite a maggiorare l’incentivo stesso.

Cambio di regime commerciale

Negli impianti incentivati con meccanismi diversi dalla tariffa onnicomprensiva, l’energia prodotta e immessa in rete può essere valorizzata con lo SSP o il ritiro dedicato.

I decreti posti a base degli incentivi hanno a volte previsto tra i requisiti per l’accesso ad esso (o premi e maggiorazioni) il modo di valorizzazione dell’energia immessa in rete.

Di seguito due esempi in cui la rinuncia allo scambio sul posto influisce sull’incentivo:

  • il quarto conto energia prevedeva l’accesso diretto all’incentivo per i fotovoltaici non su edifici, di potenza fino a 200 kW, purché in regime di SSP. Se ora il soggetto responsabile rinuncia allo scambio sul posto perde l’incentivo a meno che l’impianto non rientri nella definizione di “piccolo impianto”
  • Il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia era previsto dal secondo e dal terzo conto energia per impianti in regime di SSP.
    Il passaggio dallo scambio sul posto al ritiro dedicato comporta la perdita del premio relativo ad un uso efficiente dell’energia.

Potenziamenti non incentivati

è possibile ampliare un impianto fotovoltaico con una nuova sezione, mantenendo tale sezione distinta dalla parte di impianto incentivata.
Entrambe le sezioni possono far capo allo stesso punto di connessione alla rete (unico POD).

In ogni caso occorrono due misuratori dell’energia prodotta: uno per la parte di impianto incentivata ed un altro per la parte non incentivata.

La nuova sezione di impianto (non incentivata) deve essere censita sul sistema GAUDI’.

Le modifiche devono essere comunicate al GSE

Per gli impianti di potenza nominale > 20 kW l’inizio dei lavori deve essere segnalato al GSE.
Sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori, oltre gli impianti di potenza nominale ≤ 20 kW:

  • gli interventi urgenti, di durata fino a 15 gg;
  • gli interventi che non influiscono sui requisiti relativi agli incentivi.

Per tutti gli impianti deve essere inviata al GSE la comunicazione di avvenuta modifica e relativa documentazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per gli impianti esentati dalla comunicazione di inizio lavori, nella comunicazione di avvenuta modifica deve essere riportato lo stato dei luoghi prima dell’intervento.
Entro 90 giorni il GSE accerta l’ammissibilità o meno della modifica (salvo richieste di ulteriore documentazione).

Comunicherà poi la conferma o rimodulazione della tariffa incentivante, eventuale decadenza dell’incentivo o la determinazione della soglia massima di energia incentivabile.

Qualora l’intervento comporti l’interruzione della produzione per più di 15 giorni deve esserne data notizia al GSE (nella comunicazione di inizio lavori).

Parimenti deve essere indicata la riattivazione dell’impianto nella comunicazione di fine lavori.

In caso di interventi non previsti o di interventi dovuti a motivi di interesse pubblico, il soggetto responsabile deve inviare al GSE una richiesta di “valutazione preliminare”. 

Il GSE comunicherà entro 60 giorni se la richiesta è ammissibile.

Quanto fin qui illustrato si applica alle modifiche iniziate dopo il 1° maggio 2015.

Per le modifiche in corso in tale data, il soggetto responsabile doveva inviare entro il 16 maggio 2015 una comunicazione di “modifica in corso d’opera”.

Per le modifiche terminate prima del 01/05/2015, se ne è stata data comunicazione preventiva, oppure se la si comunica al GSE entro il 30/09/2015, verrà valutata la modifica (alla luce del conto energia di riferimento).

Scambio sul posto: il decreto spalmaincentivi

Nella legge 116/2014 “decreto spalmaincentivi” il GSE regola da quest’anno l’erogazione degli incentivi con un meccanismo simile a quello già in essere per lo Scambio Sul Posto, cioè in acconto durante l’anno di produzione in corso, e a conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I pagamenti, a partire dal 1^ Gennaio 2015,  avvengono con scadenze diverse in base alla taglia degli impianti, purché sia stata superata la soglia minima di 100 €:

  • ogni 4 mesi per gli impianti di potenza fino a 3 kWp;
  • ogni 3 mesi per gli impianti di potenza compresa tra 3 e 6 kWp;
  • ogni 2 mesi per gli impianti di potenza compresa tra 6 e 20 kWp;
  • ogni mese per gli impianti di potenza superiore ai 20 kWp.

Ogni pagamento in acconto verrà eseguito alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza.

In pratica con un impianto da 4 kWp, per l’anno in corso, vi dovrete aspettare 4 pagamenti in acconto + 1 a conguaglio, con le seguenti scadenze:

  1. 31/03/2015 acconto riferito al trimestre novembre 2014-gennaio 2015
  2. 30/06/2015 acconto riferito al trimestre febbraio-aprile 2015
  3. 30/09/2015 acconto riferito al trimestre maggio-luglio 2015
  4. 31/12/2015 acconto riferito al trimestre agosto-ottobre 2015
  5. entro il 30/06/2016 conguaglio per l’anno 2015.

Per il calcolo degli acconti il GSE fa riferimento alle misure raccolte gli anni precedenti oppure al numero di ore annue medie in base alla regione in cui è localizzato l’impianto, e regola il 90% del totale calcolato sulla base di queste stime.

E’ scomparso dunque il meccanismo in vigore fino a Dicembre 2014, che prevedeva un gioco di acconti, storni e conguagli su base mensile.
Novità anche per quanto riguarda la normativa dello Scambio Sul Posto, che però non riguardano né il metodo di calcolo né le tempistiche. Questa volta faccio riferimento alla delibera 612/2014/R/eel dell’AEEGSI datata 11/12/2014, in base alla quale:

  1. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kWp non verranno applicati i corrispettivi a copertura degli oneri di sistema per l’energia auto-consumata, e quindi non prelevata dalla rete;
  2. Sono definiti i corrispettivi unitari di scambio forfetario anche nel caso il possessore dell’impianto fotovoltaico acceda alla tariffa D1 , in modo da non discriminare i possessori di pompe di calore e di impianti fotovoltaici;
  3. L’accesso alle modalità di Scambio Sul Posto è possibile anche per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 500 kWp.
  4. Per gli impianti a servizio di attività commerciali che emettono fattura al GSE nell’ambito del servizio di Scambio Sul Posto, da quest’anno entra in vigore il meccanismo di “reverse charge” o “inversione contabile”, in base al quale l’IVA non è più esposta in fattura dal azienda che cede l’energia (cioè il possessore dell’impianto), ma è versata solo dall’azienda acquirente, cioè il GSE.

Adeguamento a CEI 0-21 – Studio ing. Paola Capra

Nei casi in cui venga sostituito l’inverter e/o il sistema di protezione d’interfaccia occorre adeguare parzialmente a CEI 0-21 e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della delibera 84/2012. La nuova apparecchiatura deve essere conforme alle norme e regole vigenti al momento della sostituzione. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, all’impresa distributrice territorialmente competente e, qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE.

Una deroga è invece inserita in caso di problemi tecnici. Infatti, nel caso di impianti già connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione nell’intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Considerata la difficoltà (e il rischio di cattiva interpretazione) di dimostrare l’impossibilità tecnica che non consente di inserire un inverter nuovo in sostituzione del modello guasto, di fatto la strada più sicura per non incorrere nella sospensione degli incentivi a seguito di controlli a campione è l’adeguamento a CEI 0-21.

Mentre gli inverter monofase conformi a CEI 0-21 ancora dispongono di interfaccia interna, l’adeguamento a CEI 0-21 per sostituzione di componenti guasti conformi alla vecchia DK 5740 richiede, oltre a un nuovo inverter conforme alla regola tecnica attualmente in vigore, richiede anche l’installazione di un quadro di interfaccia conforme a CEI 0-21.

Pertanto, per un impianto trifase, se si fosse nella condizione di dovere sostituire un inverter non a norma CEI 0-21, si dovrebbe procedere con: sostituzione con altro/altri inverter trifase senza interfaccia integrata, per cui occorre applicarne una esterna, quindi procedere come sopra con le notifiche a Enel e GSE. Suggerisco di contattare il Distributore di zona per verificare l’opportunità di procedere con la verifica strumentale dell’interfaccia con cassetta relè.

La valutazione riguarda anche il caso di sostituzioni parziali (es. su tre inverter uno solo o due su tre si guastano) ma è preferibile valutare caso per caso ciascuna situazione.

Per maggiori informazioni CONTATTI

SEU e SEESEU: GSE pubblica le regole applicative

Nei giorni scorsi GSE ha finalmente pubblicato le “Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014.“.

Le Regole illustrate nel documento, valide per tutti i SEU/SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, definiscono le modalità e le informazioni necessarie al rilascio della qualifica di SEU e di SEESEU (A-B-C) da parte del GSE.

Vediamo alcuni schemi significativi estratti dal regolamento.

L’argomento è complesso e non è possibile trattare tutto in un unico articolo.

Segnalo alcuni link che potrebbero risultare utili a chi desidera approfondire:

FAQ pubblicate dall’Autorità
http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm

GSE: pagina di riferimento
http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Qualifiche_SEU_SEESEU/Pagine/default.aspx

GSE: Manuale utente del portale applicativo

 

Definizioni
SEU

SEESEU-A

 

SEESEU-B

 

SEESEU-C

 

 

Benefici  tariffari
Benefici 2014


 


Numero verde Portale Produttori E-Distribuzione (ENEL)

Aggiornamento Dicembre 2018: l’Area Produttori di E-Distribuzione ora risponde dal numero generico per la segnalazione guasti: 803500.

Digitando le opzioni “3” e “4” è possibile parlare con un operatore.


Spesso chi, come me, opera sull’Area Produttori, gradirebbe avere un po’ di assistenza per le pratiche di connessione degli impianti di produzione.

E-Distribuzione ha predisposto un Numero Verde  relativo all’assistenza clienti sul Portale Produttori, ma non lo pubblicizza molto. Beh, eccolo. 

Numero verde portale produttori:

800 085 577 ora reindirizzato su 803 500

Il servizio funziona e mi ha risolto più di un dubbio.  Unica osservazione: se si stanno inserendo pratiche a nome di un Produttore, gli Operatori vi richiederanno una delega prima di fornirvi le informazioni che avete richiesto. Preparatevi quindi per tempo e fatevi sempre autorizzare formalmente dal Produttore che state seguendo.

Mi pare strana questa scarsa visibilità per un servizio utilissimo (il numero copre le connessioni in BT e MT), ma spero che chi passa da questo sito possa trovare utile la dritta se ancora non lo conosceva.

 

SEU, SEESEU, ASAP, ASE. Un po’ di chiarezza

A partire da Gennaio 2015 sul Portale ENEL Produttori, per attivare un impianto fotovoltaico anche domestico, ci viene richiesto quanto segue:
COMUNICA/ COMUNICANO, LA TIPOLOGIA DI ASSPC NELLA QUALE RIENTRA LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA CHE SUSSISTERA’ A VALLE DEL PUNTO DI CONNESSIONE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI CONNESSIONE:
SEU
SEESEU
ASAP
ASE

Da dove provengono queste sigle e cosa significano in italiano?

Iniziamo dalle sigle, che derivano dal TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC e si riferiscono ad “altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

i. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici (SEESEU);
iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
iv. altri sistemi esistenti (ASE)

Sistema efficiente di utenza (SEU):

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU)

i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Altro sistema di autoproduzione (ASAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Altri sistemi esistenti (ASE)

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

Il fotovoltaico come si configura?

GSE descrive gli impianti come SSPC (Sistemi Semplici Produzione e Consumo) quelli in cui si ha attività di auto approvvigionamento energetico e li distingue in SEESEU (Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza) e SEU (Sistemi Efficienti di Utenza). Per questi sistemi sono previste agevolazioni tariffarie in merito all’applicazione degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, relative all’energia autoconsumata istantaneamente.
Per il 2014, l’esenzione è totale sull’EE autoconsumata, mentre dal 01/01/2015, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano all’energia elettrica autoconsumata in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete, fatta eccezione per gli impianti in SSP con P<20kW per i quali i corrispettivi degli oneri generali di sistema si applicano solo sull’energia elettrica prelevata.
Per ottenere questi benefici, è necessario però presentare una richiesta di qualifica del Sistema SEU e SEESEU al GSE, secondo regole operative del GSE, previa approvazione da parte dell’AEEGSI (che manca ancora).
Il soggetto referente è tenuto ad inoltrare una richiesta informatica di qualifica al GSE specificando:

  • la categoria del Sistema per la quale si richiede la qualifica;
  • gli elementi che costituiscono il Sistema (UP, UC e collegamento privato);
  • i dati di dettaglio relativi agli impianti.

E’ richiesta documentazione atta a verificare il processo dei requisiti necessari per qualificare il Sistema.
La presentazione della richiesta SEU o SEESEU presuppone la corretta registrazione sul portale Gaudì.
Per i sistemi entrati in esercizio in data antecedente al 01/01/2014 che usufruivano dello SSP alla medesima data, non è necessario presentare alcuna richiesta di qualifica poichè il GSE procederà automaticamente a classificare gli impianti in SSP e le UC (unità di consumo) ad essi associate come SEESEU-B. (fonte: Key Energy Rimini – 06/11/14)

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Cosa si risparmia qualificando SEU il proprio impianto?

Esempi di applicazione della qualifica SEU
Schemi di sintesi grafica

Teledistacco: gli impianti interessati e le sanzioni

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna.

Gli impianti interessati

Gli impianti oggetto della delibera,  sono  gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.

La prescrizione si applica ai generatori eolici e statici di potenza maggiore o uguale a 100 kW. Tali generatori, su richiesta del Distributore, devono consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto.

In regime transitorio la riduzione di potenza degli impianti di generazione, oggetto della delibera, dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato M della Norma CEI 0-16. In poche parole si tratta di modalità di trasmissione tramite modem GSM in grdo di recepire messaggi da parte del gestore di rete per l’apertura del DDI e per i segnali di conferma dell’avvenuta apertura.

La tempistica

I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015,  la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia

(fonte: http://newsenergia.com/delibera-421-teledistacco-fotovoltaico-eolico-allegato-a72-0814.html )

 

Fotovoltaico e CPI: valutazione del rischio

In data 7 Febbraio 2012 è stata emanata da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la nuova versione della “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici (Edizione Anno 2012).

Gli impianti fotovoltaici non sono citati direttamente all’interno del D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 come attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tuttavia l’installazione del fotovoltaico può comportare la modifica delle condizioni di sicurezza a fini antincendio della struttura sulla quale viene installato e pertanto richiede una specifica valutazione dell’aggravio di rischio in attività soggette al D.P.R. 151 stesso.
Le casistiche che possono presentarsi sono molteplici e la valutazione dell’aggravio del rischio di incendio non riguardano solamente impianti fotovoltaici successivi a Febbraio 2012, ma anche precedenti.
La valutazione del rischio incendio per impianti precedenti al Febbraio 2012 non è regolamentata e va condotta caso per caso da un professionista qualificato, allo scopo di definire e mettere in atto misure di sicurezza equivalenti a compensare eventuali carenze rispetto alla Guida del 2012.

L’installazione di un impianto fotovoltaico a tetto, pur non essendo compresa tra le attività soggette a Prevenzione Incendi, se avviene in un’attività sottoposta ai controlli dei Vigili del Fuoco obbliga agli adempimenti di cui all’art. 4, comma 6 del DPR 151/2011: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate”.

Come si esegue una valutazione del rischio

Per prima cosa è necessario verificare le condizioni di cui all’Allegato B – Nota prot. n. DCPREV 6334 del 04/05/2012:

fotovoltaico e CPISuccessivamente, stabilito il caso di proprio interesse, si procede con l’analisi specifica.

L’installazione degli impianti fotovoltaici comporta due tipi di aggravio di rischio, che possono essere definiti come:
a) problematiche di tipo elettrico-impiantistico;
b) problematiche di tipo civile (strutturale e di sicurezza).

Per quanto riguarda la componente impiantistica, la linea guida fornisce indicazioni riguardo:
– all’inserimento di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile dall’interno che determini il sezionamento dell’impianto;
-alle restrizioni sul passaggio vicino a luoghi contenenti materiale pericoloso o eventuali luoghi sicuri.

Rientrano invece nel campo delle problematiche civili-edili i seguenti aspetti:

  • interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale dei traslucidi);
  • ostacolo delle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
  • rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.

Obiettivi di sicurezza

Note tutte le informazioni:

  • sul comportamento al fuoco dei pannelli del generatore fotovoltaico e degli elementi di copertura
  • sulle prestazioni in caso di incendio del fabbricato
  • sulle caratteristiche di propagazione delle condutture impiegate per le connessioni del generatore fotovoltaico

Essendo appurata la sussistenza dei requisiti necessari a rientrare nei criteri di valutazione dei rischio incendio individuati, è possibile procedere alla valutazione del rischio incendio tenendo conto:

  • della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti;
  • della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico.

Gli obiettivi di sicurezza antincendi fissati dal regolamento UE 305/2011 – Sicurezza in caso di incendio per le opere di costruzione (Rispetto del Requisito 2 Allegato 1) sono i seguenti:

  • capacità portante della copertura per un periodo di tempo determinato
  • generazione e propagazione del fuoco e del fumo limitate
  • limitata propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine
  • sicurezza degli occupanti fuori (o dentro) l’opera
  • sicurezza delle squadre di soccorso

Valutazione prestazionale del rischio di incendio

A titolo di esempio riporto lo schema di partenza che abitualmente seguo nella valutazione del rischio. Ogni cella della tabella va sviluppata partendo dal confronto tra elementi di rischio e obiettivi di sicurezza.

Il dettaglio della valutazione del rischio è funzione del caso specifico, tuttavia è bene ricordare che, qualora non ci siano i presupposti per rispettare uno o più requisiti di sicurezza, occorre compensare la carenza con misure alternative in grado di assicurare un  livello di sicurezza almeno equivalente.

 

OBIETTIVI DI SICUREZZA

ELEMENTI DI RISCHIO

INTERFERENZA VENTILAZIONE PERICOLO ELETTROCUZIONE RISCHIO PROPAGAZIONE STABILITA’ COPERTURA
capacità portante della copertura per un periodo di tempo determinato SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
generazione e propagazione del fuoco e del fumo limitate SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
limitata propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
sicurezza degli occupanti fuori (o dentro) l’opera SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
sicurezza delle squadre di soccorso SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO

 

Se l’attività è collocata in complesso isolato non viene valutato il rischio di propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine, in caso contrario occorre valutarlo.