Modifiche al fotovoltaico: come mantenere gli incentivi GSE
Premessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.
come mantenere gli incentivi?
Le tariffe incentivanti, relativamente alla produzione di energia elettrica, sono state riconosciute dal GSE ai singoli impianti fotovoltaici sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, regole applicative e news pubblicate sul sito dello stesso GSE.
Durante la vita dell’impianto fotovoltaico può essere necessario appostare all’impianto di produzione talune modifiche, le quali non devono invalidare i requisiti sulla base dei quali sono stati concessi gli incentivi spettanti.
Le modifiche non sono soltanto fisiche (es. sostituzione moduli, spostamento dell’impianto, ecc.), ma anche giuridiche (es. cambio del titolare, ecc.) e commerciali (es. passaggio da SSP a ritiro dedicato dell’energia immessa, ecc.).
Questa nota ha lo scopo di aiutare gli interessati nell’individuare le modifiche consentite e le conseguenze di quelle non ammesse.
Per una completa trattazione dell’argomento si consiglia la visione del sito del GSE.
Principi generali
Una volta apportare le modifiche/variazioni l’impianto fotovoltaico modificato deve conservare tutti i presupposti in base ai quali è stato ammesso all’incentivo ed è stato calcolato il valore della tariffa incentivante.
Se le modifiche dovessero determinare un venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal conto energia in base al quale l’impianto ha avuto l’accesso, diretto o indiretto all’incentivo, il soggetto responsabile decade dal diritto a percepire l’incentivo stesso.
Se, invece, le modifiche apportate cambiano le caratteristiche dell’impianto in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante questa viene ricalcolata dal GSE, compresi premi e maggiorazioni percentuali, ma unicamente al ribasso.
In nessun caso una modifica potrà comportare un aumento dell’incentivo già riconosciuto.
La tabella di seguito ricorda i relativi decreti ai cinque conti energia e il loro periodo di validità.
Variazione del tipo d’impianto (modalità installative)
L’incentivo è stato concesso in funziona della tipologia installativa dell’impianto, secondo regole che sono cambiate da un conto energia all’altro.
Il secondo conto energia prevedeva tariffe diverse per impianti integrati, parzialmente intergrati e non integrati.
Il terzo conto distingueva tra l’altro la tariffa per gli impianti realizzati su edifici, impianti con caratteristiche innovative e “altri impianti fotovoltaici”.
Il quarto e il quinto conto energia distinguevano gli impianti su edifici, altri impianti, impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, impianti integrati con caratteristiche innovative.
Se viene modificata la tipologia installativa dell’impianto, l’incentivo viene ridotto a quello che compete alla nuova tipologia (rimane inalterato se l’incentivo corrispondente al nuovo tipo di impianto è maggiore).
Ad esempio, l’impianto è stato incentivato con il secondo conto energia come impianto totalmente integrato, ma viene modificato il tetto; se dopo la modifica del tetto, l’impianto diventa parzialmente integrato, l’incentivo viene ridotto di conseguenza.
Non è ammesso trasformare un impianto fisso in un impianto ad inseguimento.
Sostituzione di componenti o modifica della configurazione elettrica
è ammesso sostituire i componenti dell’impianto quali moduli ed inverter, eliminare il trasformatore di isolamento, introdurre ottimizzatori per ridurre le perdite dovute all’ombreggiamento, sempre, previa comunicazione al GSE.
Negli impianti di potenza nominale > 20 kW la sostituzione dei moduli non deve comportare alcun aumento della potenza nominale.
Negli impianti di potenza nominale fino a 20 kW è consentito un aumento di potenza nominale, a seguito della sostituzione dei moduli. Entro i limiti della tabella seguente, fermo restando il rispetto dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi.
Aumento percentuale di potenza accettabile negli impianti fino a 20 kW
Inoltre, il GSE erogherà gli incentivi non oltre:
- il valore massimo di energia annua prodotta negli ultimi 3 anni solari antecedenti l’intervento di modifica, incrementato del 2%;
- il prodotto della potenza nominale per il numero di ore equivalenti di cui la tabella seguente, per gli impianti che godono dell’incentivo da meno di tre anni.
Ore equivalenti medie per regione (2014)
I nuovi moduli e gli inverter installati devono possedere i requisiti previsti:
- dal quinto conto energia, se acquistati dopo il 1° maggio 2015;
- dal decreto in base al quale l’impianto è stato incentivato, se acquistati prima del 1° maggio 2015
In caso di sostituzione dei moduli, il soggetto responsabile deve fornire al GSE la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento ai sensi della normativa RAEE, o il ritiro da parte del produttore, o la denuncia di furto.
In mancanza di tale documentazione dovrà essere fornita al GSE la documentazione che comprova la cessione dei moduli ad un soggetto terzo.
Negli impianti con caratteristiche innovative e negli impianti a concentrazione, la sostituzione dei moduli non deve compromettere i requisiti previsti per tali tipologie di impianti.
pena la decadenza dell’incentivo o la sua riduzione a quella spettante alla nuova tipologia di impianto, una volta verificato che l’impianto possieda almeno i requisiti per l’accesso diretto agli incentivi.
Per quanto riguarda la sostituzione dei moduli prodotti in un paese membro della UE, o facente parte dell’Accordo sullo Spazio Economico europeo, deve essere fornita al GSE la documentazione atta a dimostrare il possesso degli stessi requisiti da parte dei nuovi moduli al fine di mantenere la maggiorazione tariffaria e non perdere l’incentivo, qualora tale requisito abbia costituito motivo di priorità all’atto dell’iscrizione al registro.
Spostamento dell’impianto
Il sito in cui l’impianto fotovoltaico è installato coincide con le particelle catastali su cui insiste l’edificio, o del terreno, su cui è installato l’impianto comunicate al GSE e all’autorità competente per ottenere l’autorizzazione.
Lo spostamento comporta il decadimento dell’incentivo (esempio: se una villetta dotata di impianto fotovoltaico viene venduta ed il proprietario porta via l’impianto).
E’ consentito cambiare la posizione dell’impianto nell’ambito dello stesso sito, previa autorizzazione (es: spostare l’impianto in altra zona dello stesso edificio, cambiare falda del tetto sulla quale è ubicato, ecc.).
Per i manufatti non accatastati (pensilina, serra, ecc.) si intende come sito la particella catastale del terreno su cui insiste il manufatto, comunicata al GSE e alle autorità competenti per l’autorizzazione.
Variazioni della proprietà del sito di installazione
Alcune disposizioni normative hanno legato il valore dell’incentivo, o i requisiti di accesso agli incentivi, alla proprietà (disponibilità) del sito di installazione degli impianti.
In taluni casi una variazione della proprietà del sito di installazione può comportare la riduzione della tariffa incentivante oppure la decadenza dal diritto di incentivo.
Ad esempio, secondo il quarto conto energia solo i piccoli impianti avevano accesso diretto al conto energia.
I grandi impianti dovevano passare tramite l’accesso al registro.
Venivano considerati piccoli impianti anche quelli realizzati su edifici e ad aree delle amministrazioni pubbliche (DLgs 165/2001, art. 1, comma 2, a prescindere dalla potenza).
Se tale edificio o area viene ceduto ad un soggetto diverso da un’amministrazione pubblica e l’impianto non ha i requisiti per essere considerato “piccolo”, il diritto di incentivo decade.
Cambio del titolare dell’impianto
Il cambio del titolare dell’impianto comporta:
La decadenza dell’incentivo, se vengono meno le caratteristiche del titolare che erano valse per ottenere l’incentivo;
La riduzione dell’incentivo se le caratteristiche erano servite a maggiorare l’incentivo stesso.
Cambio di regime commerciale
Negli impianti incentivati con meccanismi diversi dalla tariffa onnicomprensiva, l’energia prodotta e immessa in rete può essere valorizzata con lo SSP o il ritiro dedicato.
I decreti posti a base degli incentivi hanno a volte previsto tra i requisiti per l’accesso ad esso (o premi e maggiorazioni) il modo di valorizzazione dell’energia immessa in rete.
Di seguito due esempi in cui la rinuncia allo scambio sul posto influisce sull’incentivo:
- il quarto conto energia prevedeva l’accesso diretto all’incentivo per i fotovoltaici non su edifici, di potenza fino a 200 kW, purché in regime di SSP. Se ora il soggetto responsabile rinuncia allo scambio sul posto perde l’incentivo a meno che l’impianto non rientri nella definizione di “piccolo impianto”
- Il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia era previsto dal secondo e dal terzo conto energia per impianti in regime di SSP.
Il passaggio dallo scambio sul posto al ritiro dedicato comporta la perdita del premio relativo ad un uso efficiente dell’energia.
Potenziamenti non incentivati
è possibile ampliare un impianto fotovoltaico con una nuova sezione, mantenendo tale sezione distinta dalla parte di impianto incentivata.
Entrambe le sezioni possono far capo allo stesso punto di connessione alla rete (unico POD).
In ogni caso occorrono due misuratori dell’energia prodotta: uno per la parte di impianto incentivata ed un altro per la parte non incentivata.
La nuova sezione di impianto (non incentivata) deve essere censita sul sistema GAUDI’.
Le modifiche devono essere comunicate al GSE
Per gli impianti di potenza nominale > 20 kW l’inizio dei lavori deve essere segnalato al GSE.
Sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori, oltre gli impianti di potenza nominale ≤ 20 kW:
- gli interventi urgenti, di durata fino a 15 gg;
- gli interventi che non influiscono sui requisiti relativi agli incentivi.
Per tutti gli impianti deve essere inviata al GSE la comunicazione di avvenuta modifica e relativa documentazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per gli impianti esentati dalla comunicazione di inizio lavori, nella comunicazione di avvenuta modifica deve essere riportato lo stato dei luoghi prima dell’intervento.
Entro 90 giorni il GSE accerta l’ammissibilità o meno della modifica (salvo richieste di ulteriore documentazione).
Comunicherà poi la conferma o rimodulazione della tariffa incentivante, eventuale decadenza dell’incentivo o la determinazione della soglia massima di energia incentivabile.
Qualora l’intervento comporti l’interruzione della produzione per più di 15 giorni deve esserne data notizia al GSE (nella comunicazione di inizio lavori).
Parimenti deve essere indicata la riattivazione dell’impianto nella comunicazione di fine lavori.
In caso di interventi non previsti o di interventi dovuti a motivi di interesse pubblico, il soggetto responsabile deve inviare al GSE una richiesta di “valutazione preliminare”.
Il GSE comunicherà entro 60 giorni se la richiesta è ammissibile.
Quanto fin qui illustrato si applica alle modifiche iniziate dopo il 1° maggio 2015.
Per le modifiche in corso in tale data, il soggetto responsabile doveva inviare entro il 16 maggio 2015 una comunicazione di “modifica in corso d’opera”.
Per le modifiche terminate prima del 01/05/2015, se ne è stata data comunicazione preventiva, oppure se la si comunica al GSE entro il 30/09/2015, verrà valutata la modifica (alla luce del conto energia di riferimento).
HO UN IMPIANTO FTV DI 80 KW CON RITIRO DEDICATO. INTENDO ORA UTILIZZARE DIRETTAMENTE L’ENERGIA, questa recessione bav ritiro dedicato comporta perdita dell’incentivo gse, ???
Buongiorno,
è possibile il passaggio da ritiro dedicato a scambio sul posto. Occorre presentare una apposita richiesta su GSE e non si perdono gli incentivi
Grazie questa è già una soluzione, ma nel caso di vendita della casa possiamo tenere l’utenza intestata a noi e continuare a ricevere gli incentivi? Magari stabilire contrattualmente la cessione al termine dei 20 anni al nuovo proprietario? Grazie e complimenti per la risposta esauriente e chiarificatrice.
Si, è possibile mantenere gli incentivi e no, non è possibile mantenere l’intestazione dell’utenza. L’importante è accordarsi prima con il futuro nuovo proprietario e con il notaio. Guardi questo articolo: https://www.ingcapra.it/2020/11/17/voltura-di-un-impianto-fotovoltaico/
Salve. Leggendo l’articolo risulta quindi che se un proprietario di un impianto fv ( potenza < 20 kWp) vuol cedere la sua proprietà e vendermelo, io installandolo su casa mia (luogo che non coincide con l'area catastale del vecchio proprietario) perdo il conto energia che era connesso all'impianto originariamente. Giusto?
Io, per esempio, proprietario entrante (nuovo proprietario) non posso godere del conto energia connesso all'impianto, perché viene spostato il luogo di installazione. Ho compreso chiaramente?
Salve Emanuele, il 1 maggio 2015 è stato pubblicato il “Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia”.
In generale, sul Documento è spiegato che non sono consentiti interventi di spostamento dell’impianto dal “sito” di prima installazione.
E’ consentito ricorrere a richieste di valutazioni di fattibilità preliminare nei casi di interventi causati da eventi imprevedibili, eccezionali, di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà del Soggetto Responsabile. Sono consentiti interventi di riconfigurazione del layout per
⁻risolvere problemi legati all’ombreggiamento dei moduli fotovoltaici (anche reciproco)
⁻valorizzare gli edifici ospitanti l’impianto
⁻sfruttare gli spazi a disposizione in modo diverso
⁻massimizzare le prestazioni dell’impianto.
Se lei vuole spostare l’impianto per una di queste casistiche deve chiedere una prefattibilità tramite applicativo SIAD GSE. Se il catasto varia per una semplice riassegnazione di particelle invece basta comunicarlo a GSE via PEC.
La variazione di titolarità è invece sempre ammessa da GSE e non comporta decadenza del Conto Energia.
In sintesi lei dovrà procedere con voltura e richiesta di valutazione preventiva se intende spostare l’impianto dal luogo di installazione, nell’ordine che le indicheranno da GSE. Procederà invece con voltura e comunicazione nel nuovo riferimento catastale se si tratta solo di una riassegnazione.
Se le occorrono maggiori indicazioni mi chiami al 3282331693
Buongiorno, ho una casa cointestata con mia figlia l utenza è intestata a me come anche il contratto GSE. Mia figlia abita in un’altra casa posso cedere il contratto e gli incentivi ? Deve essere intestataria anche dell’utenza? Qualora sia fattibile voi potete effettuare le pratiche relative? Ringrazio e in attesa porgo cordiali saluti
Buongiorno Cesare,
la titolarità di un impianto fotovoltaico è riservata all’intestatario del POD.
Quindi non può cederle il contratto.
Può creare un conto cointestato con sua figlia e spostare lì i versamenti: si tratta di un compromesso, ma è efficace. Sostituire l’IBAN sui contratti GSE è molto semplice: basta entrare nelle sezioni dedicate, aggiungere il nuovo conto e caricare un modulo prestampato dopo averlo firmato.