Tag Archivio per: interfaccia

Delibera 786: in Piemonte via alle verifiche a tappeto

Comunicazione importante: COVID-19 – Iniziative per le attività di adeguamento degli impianti di produzione:

Considerato che, alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, le verifiche  periodiche in campo previste dalla Deliberazione 786/2016 in questo momento non sono eseguibili, E-Distribuzione informa che saranno differite le scadenze sino a 30 giorni successivi dalla data di dichiarazione di fine emergenza.

Mi è giunta più di una segnalazione che, negli ultimi giorni del mese di Marzo 2020, E-Distribuzione ha avviato una massiccia campagna di verifica ai sensi della Delibera 786 in Piemonte.

In cosa consiste la Delibera 786?

Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.

In particolare, tali verifiche devono essere effettuate:

  • sui sistemi di protezione di interfaccia SPI degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi  potenza superiore a 11,08 kW;
  • sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW;

secondo le seguenti tempistiche:

a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:

  1. il 31 marzo 2018;
  2. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  3. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:

  1. il 31 dicembre 2017;
  2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:

  1. il 30 settembre 2017;
  2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.

Comunicazioni e verifiche

In caso di mancata effettuazione delle verifiche, la Delibera 786 prevede che il gestore di rete provveda ad inviare un sollecito e, in mancanza di esecuzione delle stesse, ne dia comunicazione al GSE.

GSE provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; il gestore di rete sospenderà altresì il servizio di connessione.

Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione dovranno utilizzare un apposito servizio sull’Area Clienti.

La Delibera 786 in Piemonte 

Limitandomi ai fatti di questi giorni, le verifiche previste in Delibera sono state avviate in Piemonte. 

Più di un collega e più di un Produttore mi hanno segnalato di avere ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata o pec che invita a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla ricezione del documento.

In allegato riporto una comunicazione – tipo.

Cosa fare?

Il rinnovo della taratura quinquennale sulla protezione di interfaccia va eseguito.

Tuttavia la tempistica di avvio di questa campagna di verifica è quantomeno inopportuna, dal momento che i mesi di Marzo e Aprile 2020 in Italia e nel mondo saranno tristemente ricordati per l’emergenza COVID-19.

Ai sensi del DPCM 22 Marzo 2020 e successive integrazioni gli studi di Ingegneria e gli elettricisti possono continuare a lavorare. Questo tuttavia, secondo me, non significa che tutto ciò che facciamo sia da considerare essenziale per il Paese. Esistono mansioni vitali e altre che non lo sono.

La nostra attività prosegue anche in questi giorni e, anche se secondo me il rinnovo di una taratura su una SPI non rientra tra ciò che può dirsi vitale, su richiesta possiamo intervenire. Sempre che ci siano i presupposti per non creare assembramenti e per non diventare noi stessi veicolo di contagio.

Certamente siamo a disposizione per pianificare un incarico da svolgersi non appena potremo operare in sicurezza dal punto di vista sanitario.

Se sei un Produttore che ha ricevuto una richiesta di adeguamento ai sensi della Delibera 786 in Piemonte e ti occorre dimostrare di esserti attivato per adempiere a quanto previsto Contattami.

Modifiche al fotovoltaico: come mantenere gli incentivi GSE

Premessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.

come mantenere gli incentivi?

Le tariffe incentivanti, relativamente alla produzione di energia elettrica, sono state riconosciute dal GSE ai singoli impianti fotovoltaici sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, regole applicative e news pubblicate sul sito dello stesso GSE.

Durante la vita dell’impianto fotovoltaico può essere necessario appostare all’impianto di produzione talune modifiche, le quali non devono invalidare i requisiti sulla base dei quali sono stati concessi gli incentivi spettanti.

Le modifiche non sono soltanto fisiche (es. sostituzione moduli, spostamento dell’impianto, ecc.), ma anche giuridiche (es. cambio del titolare, ecc.) e commerciali (es. passaggio da SSP a ritiro dedicato dell’energia immessa, ecc.).

Questa nota ha lo scopo di aiutare gli interessati nell’individuare le modifiche consentite e le conseguenze di quelle non ammesse.

Per una completa trattazione dell’argomento si consiglia la visione del sito del GSE.

 

Principi generali

Una volta apportare le modifiche/variazioni l’impianto fotovoltaico modificato deve conservare tutti i presupposti in base ai quali è stato ammesso all’incentivo ed è stato calcolato il valore della tariffa incentivante.
Se le modifiche dovessero determinare un venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal conto energia in base al quale l’impianto ha avuto l’accesso, diretto o indiretto all’incentivo, il soggetto responsabile decade dal diritto a percepire l’incentivo stesso.
Se, invece, le modifiche apportate cambiano le caratteristiche dell’impianto in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante questa viene ricalcolata dal GSE, compresi premi e maggiorazioni percentuali, ma unicamente al ribasso.
In nessun caso una modifica potrà comportare un aumento dell’incentivo già riconosciuto.

La tabella di seguito ricorda i relativi decreti ai cinque conti energia e il loro periodo di validità.

Tabella1GSE

 

Variazione del tipo d’impianto (modalità installative)

L’incentivo è stato concesso in funziona della tipologia installativa dell’impianto, secondo regole che sono cambiate da un conto energia all’altro.
Il secondo conto energia prevedeva tariffe diverse per impianti integrati, parzialmente intergrati e non integrati.
Il terzo conto distingueva tra l’altro la tariffa per gli impianti realizzati su edifici, impianti con caratteristiche innovative e “altri impianti fotovoltaici”.
Il quarto e il quinto conto energia distinguevano gli impianti su edifici, altri impianti, impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, impianti integrati con caratteristiche innovative.

Se viene modificata la tipologia installativa dell’impianto, l’incentivo viene ridotto a quello che compete alla nuova tipologia (rimane inalterato se l’incentivo corrispondente al nuovo tipo di impianto è maggiore).
Ad esempio, l’impianto è stato incentivato con il secondo conto energia come impianto totalmente integrato, ma viene modificato il tetto; se dopo la modifica del tetto, l’impianto diventa parzialmente integrato, l’incentivo viene ridotto di conseguenza.
Non è ammesso trasformare un impianto fisso in un impianto ad inseguimento.

Sostituzione di componenti o modifica della configurazione elettrica

è ammesso sostituire i componenti dell’impianto quali moduli ed inverter, eliminare il trasformatore di isolamento, introdurre ottimizzatori per ridurre le perdite dovute all’ombreggiamento, sempre, previa comunicazione al GSE.

Negli impianti di potenza nominale > 20 kW la sostituzione dei moduli non deve comportare alcun aumento della potenza nominale.

Negli impianti di potenza nominale fino a 20 kW è consentito un aumento di potenza nominale, a seguito della sostituzione dei moduli. Entro i limiti della tabella seguente, fermo restando il rispetto dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi.

Aumento percentuale di potenza accettabile negli impianti fino a 20 kW


Tabella2GSE

Inoltre, il GSE erogherà gli incentivi non oltre:

  • il valore massimo di energia annua prodotta negli ultimi 3 anni solari antecedenti l’intervento di modifica, incrementato del 2%;
  • il prodotto della potenza nominale per il numero di ore equivalenti di cui la tabella seguente, per gli impianti che godono dell’incentivo da meno di tre anni.

Ore equivalenti medie per regione (2014)


Tabella3GSE

I nuovi moduli e gli inverter installati devono possedere i requisiti previsti:

  • dal quinto conto energia, se acquistati dopo il 1° maggio 2015;
  • dal decreto in base al quale l’impianto è stato incentivato, se acquistati prima del 1° maggio 2015

In caso di sostituzione dei moduli, il soggetto responsabile deve fornire al GSE la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento ai sensi della normativa RAEE, o il ritiro da parte del produttore, o la denuncia di furto.
In mancanza di tale documentazione dovrà essere fornita al GSE la documentazione che comprova la cessione dei moduli ad un soggetto terzo.

Negli impianti con caratteristiche innovative e negli impianti a concentrazione, la sostituzione dei moduli non deve compromettere i requisiti previsti per tali tipologie di impianti.

pena la decadenza dell’incentivo o la sua riduzione a quella spettante alla nuova tipologia di impianto, una volta verificato che l’impianto possieda almeno i requisiti per l’accesso diretto agli incentivi.

Per quanto riguarda la sostituzione dei moduli prodotti in un paese membro della UE, o facente parte dell’Accordo sullo Spazio Economico europeo, deve essere fornita al GSE la documentazione atta a dimostrare il possesso degli stessi requisiti da parte dei nuovi moduli al fine di mantenere la maggiorazione tariffaria e non perdere l’incentivo, qualora tale requisito abbia costituito motivo di priorità all’atto dell’iscrizione al registro.

Spostamento dell’impianto

Il sito in cui l’impianto fotovoltaico è installato coincide con le particelle catastali su cui insiste l’edificio, o del terreno, su cui è installato l’impianto comunicate al GSE e all’autorità competente per ottenere l’autorizzazione.
Lo spostamento comporta il decadimento dell’incentivo (esempio: se una villetta dotata di impianto fotovoltaico viene venduta ed il proprietario porta via l’impianto).

E’ consentito cambiare la posizione dell’impianto nell’ambito dello stesso sito, previa autorizzazione (es: spostare l’impianto in altra zona dello stesso edificio, cambiare falda del tetto sulla quale è ubicato, ecc.).

Per i manufatti non accatastati (pensilina, serra, ecc.) si intende come sito la particella catastale del terreno su cui insiste il manufatto, comunicata al GSE e alle autorità competenti per l’autorizzazione.

Variazioni della proprietà del sito di installazione

Alcune disposizioni normative hanno legato il valore dell’incentivo, o i requisiti di accesso agli incentivi, alla proprietà (disponibilità) del sito di installazione degli impianti.
In taluni casi una variazione della proprietà del sito di installazione può comportare la riduzione della tariffa incentivante oppure la decadenza dal diritto di incentivo.
Ad esempio, secondo il quarto conto energia solo i piccoli impianti avevano accesso diretto al conto energia.

I grandi impianti dovevano passare tramite l’accesso al registro.
Venivano considerati piccoli impianti anche quelli realizzati su edifici e ad aree delle amministrazioni pubbliche (DLgs 165/2001, art. 1, comma 2, a prescindere dalla potenza).

Se tale edificio o area viene ceduto ad un soggetto diverso da un’amministrazione pubblica e l’impianto non ha i requisiti per essere considerato “piccolo”, il diritto di incentivo decade.

Cambio del titolare dell’impianto

Il cambio del titolare dell’impianto comporta:
La decadenza dell’incentivo, se vengono meno le caratteristiche del titolare che erano valse per ottenere l’incentivo;
La riduzione dell’incentivo se le caratteristiche erano servite a maggiorare l’incentivo stesso.

Cambio di regime commerciale

Negli impianti incentivati con meccanismi diversi dalla tariffa onnicomprensiva, l’energia prodotta e immessa in rete può essere valorizzata con lo SSP o il ritiro dedicato.

I decreti posti a base degli incentivi hanno a volte previsto tra i requisiti per l’accesso ad esso (o premi e maggiorazioni) il modo di valorizzazione dell’energia immessa in rete.

Di seguito due esempi in cui la rinuncia allo scambio sul posto influisce sull’incentivo:

  • il quarto conto energia prevedeva l’accesso diretto all’incentivo per i fotovoltaici non su edifici, di potenza fino a 200 kW, purché in regime di SSP. Se ora il soggetto responsabile rinuncia allo scambio sul posto perde l’incentivo a meno che l’impianto non rientri nella definizione di “piccolo impianto”
  • Il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia era previsto dal secondo e dal terzo conto energia per impianti in regime di SSP.
    Il passaggio dallo scambio sul posto al ritiro dedicato comporta la perdita del premio relativo ad un uso efficiente dell’energia.

Potenziamenti non incentivati

è possibile ampliare un impianto fotovoltaico con una nuova sezione, mantenendo tale sezione distinta dalla parte di impianto incentivata.
Entrambe le sezioni possono far capo allo stesso punto di connessione alla rete (unico POD).

In ogni caso occorrono due misuratori dell’energia prodotta: uno per la parte di impianto incentivata ed un altro per la parte non incentivata.

La nuova sezione di impianto (non incentivata) deve essere censita sul sistema GAUDI’.

Le modifiche devono essere comunicate al GSE

Per gli impianti di potenza nominale > 20 kW l’inizio dei lavori deve essere segnalato al GSE.
Sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori, oltre gli impianti di potenza nominale ≤ 20 kW:

  • gli interventi urgenti, di durata fino a 15 gg;
  • gli interventi che non influiscono sui requisiti relativi agli incentivi.

Per tutti gli impianti deve essere inviata al GSE la comunicazione di avvenuta modifica e relativa documentazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per gli impianti esentati dalla comunicazione di inizio lavori, nella comunicazione di avvenuta modifica deve essere riportato lo stato dei luoghi prima dell’intervento.
Entro 90 giorni il GSE accerta l’ammissibilità o meno della modifica (salvo richieste di ulteriore documentazione).

Comunicherà poi la conferma o rimodulazione della tariffa incentivante, eventuale decadenza dell’incentivo o la determinazione della soglia massima di energia incentivabile.

Qualora l’intervento comporti l’interruzione della produzione per più di 15 giorni deve esserne data notizia al GSE (nella comunicazione di inizio lavori).

Parimenti deve essere indicata la riattivazione dell’impianto nella comunicazione di fine lavori.

In caso di interventi non previsti o di interventi dovuti a motivi di interesse pubblico, il soggetto responsabile deve inviare al GSE una richiesta di “valutazione preliminare”. 

Il GSE comunicherà entro 60 giorni se la richiesta è ammissibile.

Quanto fin qui illustrato si applica alle modifiche iniziate dopo il 1° maggio 2015.

Per le modifiche in corso in tale data, il soggetto responsabile doveva inviare entro il 16 maggio 2015 una comunicazione di “modifica in corso d’opera”.

Per le modifiche terminate prima del 01/05/2015, se ne è stata data comunicazione preventiva, oppure se la si comunica al GSE entro il 30/09/2015, verrà valutata la modifica (alla luce del conto energia di riferimento).

Delibera 243: perchè non si esegue il test di interfaccia

Ieri un cliente a cui ho eseguito l’adeguamento alla delibera 243/2013 mi ha posto una domanda molto interessante: “con l’occasione sono a richiedere il riferimento normativo per cui l’adeguamento effettuato non richiede la taratura del relè di protezione su interruttore di interfaccia rete e conseguente verifica “nuovo” impianto“.
La domanda merita una risposta, specialmente perché su internet a riguardo si legge du tutto. Ecco la mia risposta, che spero possa essere un buon punto di partenza per una riflessione sull’argomento.

Il test di interfaccia per la Delibera 243

Il vostro impianto fotovoltaico è stato realizzato in conformità alla DK5940 di ENEL poiché in quel periodo la CEI 0-21, il riferimento attuale, ancora non era stata emanata. La CEI 0-21 prevede l’obbligo dei test con cassetta relè per tutti gli impianti trifase, cosa che prima avveniva su base volontaria poiché era possibile ricorrere all’autotest ed alla certificazione di taratura del Produttore (e non nego che tutti procedevamo così).
Il mese scorso l’impianto è stato adeguato alla DL 243/2013 AEERG per quanto riguarda le soglie di frequenza al di fuori delle quali le protezioni di interfaccia si devono disconnettere (49-51 Hz).

Tutti i dispositivi conformi alla DK5940 uscivano dalla fabbrica con la possibilità di regolare, da parte dell’utente, i due valori di soglia di frequenza. I due intervalli erano:
49.7-50.3 -> regolazione di default
49-51 -> regolazione possibile su richiesta del distributore ma già prevista come opzione
In sostanza noi non abbiamo modificato la taratura del dispositivo, ma abbiamo cambiato la soglia di intervento variando l’opzione di intervento già prevista dalla certificazione di fabbrica. Per questo non abbiamo testato l’interfaccia.

AEEG non ha imposto l’obbligo del test con cassetta, anzi, ha ritenuto di non considerarlo un passaggio obbligatorio. Il riferimento è riportato qui http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-084-12.htm (faq n.5)

Il test del dispositivo si sarebbe potuto eseguire, e molti colleghi ritengono che sarebbe stato meglio che AEEG lo avesse imposto, ma presumo che ciò non sia avvenuto perché la vecchia DK5940 non ragionava come la CEI 0-21.

Dubito che AEEG si si fatta lo scrupolo di “non gravare sui produttori”, come da qualche parte ho letto. Più prosaicamente nelle norme tecniche vale un principio: quel che è stato approvato resta valido se non intervengono modifiche sostanziali. E cambiare una soglia preimpostata non è stato inteso come “modifica sostanziale.

Conclusioni

Se desiderate che l’interfaccia sia testata, per avere la conferma che la variazione delle soglie di intervento consenta effettivamente al dispositivo di non disconnettersi nel range 49-51 Hz , non ci sono problemi ad eseguire il test. Il test della protezione di interfaccia sarà comunque da eseguire allo scadere dei cinque anni dalla messa in esercizio.

Se qualche collega che passa di qui desidera discuterne con me mi farebbe molto piacere.

 

Adeguamento impianti – del. 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la deliberazione 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/

Test di interfaccia. Domande e risposte

Spesso su internet si legge di tutto sui test alle protezioni di interfaccia. In questo intervento cercherò, sotto forma di domanda/risposta, di chiarire alcuni dei dubbi più comuni sull’utilità del test, sulle prescrizioni da rispettare e sulle procedure da seguire.

D. Il regime incentivante per il fotovoltaico è terminato. I test di interfaccia sono ancora necessari?

R. SI. Malgrado il regime incentivante in Italia si sia concluso, le nuove installazioni di potenza nominale superiore a 6 kWp richiedono comunque l’esecuzione dei test sul dispositivo di interfaccia.

D. In cosa consistono i test sui sistemi di protezione di interfaccia secondo la CEI 0-21?

R. Il servizio consiste nella verifica, da eseguirsi in campo, del Sistema di Protezione di Interfaccia con cassetta prova relè certificata su un impianto operante in bassa tensione.
In particolare, la prova deve essere:

  • realizzata da un tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08
  • effettuata mediante strumentazione certificata, come la Cassetta Prova Relè – ELDES ELD PRTF 2116N
  • corredata, a completamento dell’intero processo, del relativo attestato di prova e dei report su ciascuna prova rilasciati in formato non modificabile

Per maggiori indicazioni sullo svolgimento della prova consulta questa sezione.

D. Cosa significa “prova in campo”? Come esegui le prove sul dispositivo se l’impianto è ancora da connettere e manca persino il contatore?

R. Spesso si fa confusione tra “prova in campo” e “prova sul campo”.  Per “prova in campo” io intendo l’esecuzione dei test non solo sul sistema di interfaccia ma sull’intero quadro di interfaccia, cablato e completo di relè, temporizzatori, sistemi di protezione  contro sovracorrente o cortocircuito (es. portafusibili, interruttori magnetotermici), allarmi e, naturalmente, cablaggi.
La prova sul solo relè di interfaccia di per sè ha poco senso (e la variante V.1 alla CEI 0-21 la vieta espressamente) in quanto il dispositivo, in presenza di tensioni o frequenze fuori soglia lato rete, agisce interrompendo il funzionamento dell’impianto in immissione di corrente e lo scopo della prova è misurare proprio il tempo di interruzione. Senza includere nel test anche i componenti sui quali la SPI agisce non si può avere un quadro “realistico” (ai sensi della CEI 0-21 V.1) del comportamento del dispositivo che si sta testando.

Non è necessario recarsi “sul posto” a meno di non avere già il quadro installato sul posto e non serve avere la corrente in trifase: la cassetta relè si collega alla rete monofase e “genera”, simulandola, una corrente trifase a tensione e frequenza controllate con la quale si alimenta  il dispositivo da testare. Il contatore o la corrente trifase non sono necessari per eseguire i test, è invece indispensabile che il collegamento della SPI nel quadro sia impostato come lo sarà a impianto connesso alla rete.

D. Quanto costa un test di interfaccia?

R. Premesso che ciascun professionista può stabilire un importo sulla base delle proprie valutazioni personali e di mercato, mi limito a precisare come io compongo la mia proposta.
Con la strumentazione in mio possesso impiego circa un paio d’ore di verifica strumentale per eseguire in modalità manuale (nessun autotest, imposto a mano i valori di soglia per avere il controllo totale sulle prove svolte). A queste aggiungo circa un’ora di lavoro per la stesura del report ed aggiungo l’ammortamento della strumentazione. A tutto ciò si sommano i costi (variabili) di trasferta.
Il risultato è un prezzo competitivo ma in linea con il mercato.

Per maggiori informazioni in merito ti invito a contattarmi e sarò lieta di fornirti una quotazione personalizzata.