Tag Archivio per: inverter

Accatastamento dell’impianto fotovoltaico

In merito all’accatastamento degli impianti fotovoltaici la Legge di Stabilità 2016 prevede che:

A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibnario appreili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e  l’utilità, nei limiti dell’ordizzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Sempre secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, a partire dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli impianti fotovoltaici già accatastati saranno legittimati a presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Le nuove regole valgono per l’anno di imposizione 2016 e solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016.

Quali sono gli impatti operativi della nuova disciplina?

Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto:

  •  del suolo;
  •  delle costruzioni
  • degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A stabilirlo è l’art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 .

La Legge di Stabilità 2016 precisa che, al fine della determinazione  del valore di rendita catastale degli immobili appartenenti al gruppo D, deve tenersi conto

“del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento” mentre, non deve tenersi conto (dato esplicitato per la prima volta a livello normativo), dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Si deduce quindi che non possono essere sottratti alla  valutazione di stima gli elementi qualificanti l’impianto fotovoltaico ovvero:

  •  i “pannelli
  •  le “strutture di sostegno ed infissione ad altro immobile”

Anche le cabine elettriche ospitanti le attrezzature di connessione dell’impianto alla rete sono da accatastare, ma  per prassi sono sempre state oggetto di autonomo accatastamento separatamente dell’impianto.

Possono invece essere sottratti tutti gli elementi meramente “funzionali allo specifico processo produttivo” e quindi tutti quegli elementi dei quali, precedentemente alle disposizione della Stabilità 2016, si doveva comunque tener conto per effetto delle precedenti disposizioni.

Nell’ambito di tali elementi, definiti dalla Stabilità 2016 “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti” possiamo individuare

  • gli inverter
  • i quadri elettrici
  • i contatori
  • gli impianti di connessione e comunque gli altri elementi minori comunque funzionali all’impianto

Cosa succede per gli impianti fotovoltaici già accatastati?

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici già accatastati, la stessa Stabilità 2016 (Art. 1, comma 19) stabilisce che gli intestatari catastali degli impianti fotovoltaici già censiti sono legittimati a presentare “atti di aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti “.

Appare pertanto possibile depositare “atti di aggiornamento” tenendo conto dei criteri introdotti dalla norma e considerando che, limitatamente all’anno di imposizione 2016, qualora tali atti siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 1/1/2016.

Questo comporterà una riduzione delle imposte IMU e TASI già dal primo versamento successivo all’atto di rideterminazione della rendita.

Appare opportuno che in sede di deposito dell’atto di aggiornamento  i proprietari di impianti che si siano già avvalsi della stima diretta, ma senza applicare correttamente le formule di riduzione del valore previste, ne valutino l’applicazione nella “rideterminazione” del valore e rendita dell’impianto.

Modifiche al fotovoltaico: come mantenere gli incentivi GSE

Premessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.

come mantenere gli incentivi?

Le tariffe incentivanti, relativamente alla produzione di energia elettrica, sono state riconosciute dal GSE ai singoli impianti fotovoltaici sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, regole applicative e news pubblicate sul sito dello stesso GSE.

Durante la vita dell’impianto fotovoltaico può essere necessario appostare all’impianto di produzione talune modifiche, le quali non devono invalidare i requisiti sulla base dei quali sono stati concessi gli incentivi spettanti.

Le modifiche non sono soltanto fisiche (es. sostituzione moduli, spostamento dell’impianto, ecc.), ma anche giuridiche (es. cambio del titolare, ecc.) e commerciali (es. passaggio da SSP a ritiro dedicato dell’energia immessa, ecc.).

Questa nota ha lo scopo di aiutare gli interessati nell’individuare le modifiche consentite e le conseguenze di quelle non ammesse.

Per una completa trattazione dell’argomento si consiglia la visione del sito del GSE.

 

Principi generali

Una volta apportare le modifiche/variazioni l’impianto fotovoltaico modificato deve conservare tutti i presupposti in base ai quali è stato ammesso all’incentivo ed è stato calcolato il valore della tariffa incentivante.
Se le modifiche dovessero determinare un venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal conto energia in base al quale l’impianto ha avuto l’accesso, diretto o indiretto all’incentivo, il soggetto responsabile decade dal diritto a percepire l’incentivo stesso.
Se, invece, le modifiche apportate cambiano le caratteristiche dell’impianto in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante questa viene ricalcolata dal GSE, compresi premi e maggiorazioni percentuali, ma unicamente al ribasso.
In nessun caso una modifica potrà comportare un aumento dell’incentivo già riconosciuto.

La tabella di seguito ricorda i relativi decreti ai cinque conti energia e il loro periodo di validità.

Tabella1GSE

 

Variazione del tipo d’impianto (modalità installative)

L’incentivo è stato concesso in funziona della tipologia installativa dell’impianto, secondo regole che sono cambiate da un conto energia all’altro.
Il secondo conto energia prevedeva tariffe diverse per impianti integrati, parzialmente intergrati e non integrati.
Il terzo conto distingueva tra l’altro la tariffa per gli impianti realizzati su edifici, impianti con caratteristiche innovative e “altri impianti fotovoltaici”.
Il quarto e il quinto conto energia distinguevano gli impianti su edifici, altri impianti, impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, impianti integrati con caratteristiche innovative.

Se viene modificata la tipologia installativa dell’impianto, l’incentivo viene ridotto a quello che compete alla nuova tipologia (rimane inalterato se l’incentivo corrispondente al nuovo tipo di impianto è maggiore).
Ad esempio, l’impianto è stato incentivato con il secondo conto energia come impianto totalmente integrato, ma viene modificato il tetto; se dopo la modifica del tetto, l’impianto diventa parzialmente integrato, l’incentivo viene ridotto di conseguenza.
Non è ammesso trasformare un impianto fisso in un impianto ad inseguimento.

Sostituzione di componenti o modifica della configurazione elettrica

è ammesso sostituire i componenti dell’impianto quali moduli ed inverter, eliminare il trasformatore di isolamento, introdurre ottimizzatori per ridurre le perdite dovute all’ombreggiamento, sempre, previa comunicazione al GSE.

Negli impianti di potenza nominale > 20 kW la sostituzione dei moduli non deve comportare alcun aumento della potenza nominale.

Negli impianti di potenza nominale fino a 20 kW è consentito un aumento di potenza nominale, a seguito della sostituzione dei moduli. Entro i limiti della tabella seguente, fermo restando il rispetto dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi.

Aumento percentuale di potenza accettabile negli impianti fino a 20 kW


Tabella2GSE

Inoltre, il GSE erogherà gli incentivi non oltre:

  • il valore massimo di energia annua prodotta negli ultimi 3 anni solari antecedenti l’intervento di modifica, incrementato del 2%;
  • il prodotto della potenza nominale per il numero di ore equivalenti di cui la tabella seguente, per gli impianti che godono dell’incentivo da meno di tre anni.

Ore equivalenti medie per regione (2014)


Tabella3GSE

I nuovi moduli e gli inverter installati devono possedere i requisiti previsti:

  • dal quinto conto energia, se acquistati dopo il 1° maggio 2015;
  • dal decreto in base al quale l’impianto è stato incentivato, se acquistati prima del 1° maggio 2015

In caso di sostituzione dei moduli, il soggetto responsabile deve fornire al GSE la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento ai sensi della normativa RAEE, o il ritiro da parte del produttore, o la denuncia di furto.
In mancanza di tale documentazione dovrà essere fornita al GSE la documentazione che comprova la cessione dei moduli ad un soggetto terzo.

Negli impianti con caratteristiche innovative e negli impianti a concentrazione, la sostituzione dei moduli non deve compromettere i requisiti previsti per tali tipologie di impianti.

pena la decadenza dell’incentivo o la sua riduzione a quella spettante alla nuova tipologia di impianto, una volta verificato che l’impianto possieda almeno i requisiti per l’accesso diretto agli incentivi.

Per quanto riguarda la sostituzione dei moduli prodotti in un paese membro della UE, o facente parte dell’Accordo sullo Spazio Economico europeo, deve essere fornita al GSE la documentazione atta a dimostrare il possesso degli stessi requisiti da parte dei nuovi moduli al fine di mantenere la maggiorazione tariffaria e non perdere l’incentivo, qualora tale requisito abbia costituito motivo di priorità all’atto dell’iscrizione al registro.

Spostamento dell’impianto

Il sito in cui l’impianto fotovoltaico è installato coincide con le particelle catastali su cui insiste l’edificio, o del terreno, su cui è installato l’impianto comunicate al GSE e all’autorità competente per ottenere l’autorizzazione.
Lo spostamento comporta il decadimento dell’incentivo (esempio: se una villetta dotata di impianto fotovoltaico viene venduta ed il proprietario porta via l’impianto).

E’ consentito cambiare la posizione dell’impianto nell’ambito dello stesso sito, previa autorizzazione (es: spostare l’impianto in altra zona dello stesso edificio, cambiare falda del tetto sulla quale è ubicato, ecc.).

Per i manufatti non accatastati (pensilina, serra, ecc.) si intende come sito la particella catastale del terreno su cui insiste il manufatto, comunicata al GSE e alle autorità competenti per l’autorizzazione.

Variazioni della proprietà del sito di installazione

Alcune disposizioni normative hanno legato il valore dell’incentivo, o i requisiti di accesso agli incentivi, alla proprietà (disponibilità) del sito di installazione degli impianti.
In taluni casi una variazione della proprietà del sito di installazione può comportare la riduzione della tariffa incentivante oppure la decadenza dal diritto di incentivo.
Ad esempio, secondo il quarto conto energia solo i piccoli impianti avevano accesso diretto al conto energia.

I grandi impianti dovevano passare tramite l’accesso al registro.
Venivano considerati piccoli impianti anche quelli realizzati su edifici e ad aree delle amministrazioni pubbliche (DLgs 165/2001, art. 1, comma 2, a prescindere dalla potenza).

Se tale edificio o area viene ceduto ad un soggetto diverso da un’amministrazione pubblica e l’impianto non ha i requisiti per essere considerato “piccolo”, il diritto di incentivo decade.

Cambio del titolare dell’impianto

Il cambio del titolare dell’impianto comporta:
La decadenza dell’incentivo, se vengono meno le caratteristiche del titolare che erano valse per ottenere l’incentivo;
La riduzione dell’incentivo se le caratteristiche erano servite a maggiorare l’incentivo stesso.

Cambio di regime commerciale

Negli impianti incentivati con meccanismi diversi dalla tariffa onnicomprensiva, l’energia prodotta e immessa in rete può essere valorizzata con lo SSP o il ritiro dedicato.

I decreti posti a base degli incentivi hanno a volte previsto tra i requisiti per l’accesso ad esso (o premi e maggiorazioni) il modo di valorizzazione dell’energia immessa in rete.

Di seguito due esempi in cui la rinuncia allo scambio sul posto influisce sull’incentivo:

  • il quarto conto energia prevedeva l’accesso diretto all’incentivo per i fotovoltaici non su edifici, di potenza fino a 200 kW, purché in regime di SSP. Se ora il soggetto responsabile rinuncia allo scambio sul posto perde l’incentivo a meno che l’impianto non rientri nella definizione di “piccolo impianto”
  • Il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia era previsto dal secondo e dal terzo conto energia per impianti in regime di SSP.
    Il passaggio dallo scambio sul posto al ritiro dedicato comporta la perdita del premio relativo ad un uso efficiente dell’energia.

Potenziamenti non incentivati

è possibile ampliare un impianto fotovoltaico con una nuova sezione, mantenendo tale sezione distinta dalla parte di impianto incentivata.
Entrambe le sezioni possono far capo allo stesso punto di connessione alla rete (unico POD).

In ogni caso occorrono due misuratori dell’energia prodotta: uno per la parte di impianto incentivata ed un altro per la parte non incentivata.

La nuova sezione di impianto (non incentivata) deve essere censita sul sistema GAUDI’.

Le modifiche devono essere comunicate al GSE

Per gli impianti di potenza nominale > 20 kW l’inizio dei lavori deve essere segnalato al GSE.
Sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori, oltre gli impianti di potenza nominale ≤ 20 kW:

  • gli interventi urgenti, di durata fino a 15 gg;
  • gli interventi che non influiscono sui requisiti relativi agli incentivi.

Per tutti gli impianti deve essere inviata al GSE la comunicazione di avvenuta modifica e relativa documentazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per gli impianti esentati dalla comunicazione di inizio lavori, nella comunicazione di avvenuta modifica deve essere riportato lo stato dei luoghi prima dell’intervento.
Entro 90 giorni il GSE accerta l’ammissibilità o meno della modifica (salvo richieste di ulteriore documentazione).

Comunicherà poi la conferma o rimodulazione della tariffa incentivante, eventuale decadenza dell’incentivo o la determinazione della soglia massima di energia incentivabile.

Qualora l’intervento comporti l’interruzione della produzione per più di 15 giorni deve esserne data notizia al GSE (nella comunicazione di inizio lavori).

Parimenti deve essere indicata la riattivazione dell’impianto nella comunicazione di fine lavori.

In caso di interventi non previsti o di interventi dovuti a motivi di interesse pubblico, il soggetto responsabile deve inviare al GSE una richiesta di “valutazione preliminare”. 

Il GSE comunicherà entro 60 giorni se la richiesta è ammissibile.

Quanto fin qui illustrato si applica alle modifiche iniziate dopo il 1° maggio 2015.

Per le modifiche in corso in tale data, il soggetto responsabile doveva inviare entro il 16 maggio 2015 una comunicazione di “modifica in corso d’opera”.

Per le modifiche terminate prima del 01/05/2015, se ne è stata data comunicazione preventiva, oppure se la si comunica al GSE entro il 30/09/2015, verrà valutata la modifica (alla luce del conto energia di riferimento).

Adeguamento a CEI 0-21 – Studio ing. Paola Capra

Nei casi in cui venga sostituito l’inverter e/o il sistema di protezione d’interfaccia occorre adeguare parzialmente a CEI 0-21 e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della delibera 84/2012. La nuova apparecchiatura deve essere conforme alle norme e regole vigenti al momento della sostituzione. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, all’impresa distributrice territorialmente competente e, qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE.

Una deroga è invece inserita in caso di problemi tecnici. Infatti, nel caso di impianti già connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione nell’intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Considerata la difficoltà (e il rischio di cattiva interpretazione) di dimostrare l’impossibilità tecnica che non consente di inserire un inverter nuovo in sostituzione del modello guasto, di fatto la strada più sicura per non incorrere nella sospensione degli incentivi a seguito di controlli a campione è l’adeguamento a CEI 0-21.

Mentre gli inverter monofase conformi a CEI 0-21 ancora dispongono di interfaccia interna, l’adeguamento a CEI 0-21 per sostituzione di componenti guasti conformi alla vecchia DK 5740 richiede, oltre a un nuovo inverter conforme alla regola tecnica attualmente in vigore, richiede anche l’installazione di un quadro di interfaccia conforme a CEI 0-21.

Pertanto, per un impianto trifase, se si fosse nella condizione di dovere sostituire un inverter non a norma CEI 0-21, si dovrebbe procedere con: sostituzione con altro/altri inverter trifase senza interfaccia integrata, per cui occorre applicarne una esterna, quindi procedere come sopra con le notifiche a Enel e GSE. Suggerisco di contattare il Distributore di zona per verificare l’opportunità di procedere con la verifica strumentale dell’interfaccia con cassetta relè.

La valutazione riguarda anche il caso di sostituzioni parziali (es. su tre inverter uno solo o due su tre si guastano) ma è preferibile valutare caso per caso ciascuna situazione.

Per maggiori informazioni CONTATTI

Adeguamento impianti – del. 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la deliberazione 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/