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Iter semplificato: OK al Modello Unico fino a 200 kW
/0 Commenti/in Fotovoltaico, Rinnovabili/da PaolaCapraModello unico per impianti fotovoltaici fino a 200 kW
A partire da Mercoledì 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare il modello unico per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, cambiando il limite che in precedenza era fissato a 50 kW. Il modello unico ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.
L’ampliamento degli impianti che possono essere connessi in iter semplificato ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico, di microcogenerazione da fonti rinnovabili o microcogenerazione ad alto rendimento.
L’iter semplificato
Per accedere all’iter semplificato, le caratteristiche degli impianti fotovoltaici previste dalla Del. 674/2022/R/EFR sono:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
- non più vincolante la potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale minore o uguale a 200 kW (la potenza nominale, come da definizione delle norme CEI, è il minor valore tra la potenza complessiva dei moduli e la potenza complessiva degli inverter);
- per i quali sia richiesto l’accesso al regime commerciale di scambio sul posto, cessione parziale, cessione totale;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, su manufatti fuori terra e su pertinenze dell’abitazione;
- produttori connessi in MT sarà possibile richiedere o meno il servizio di misura dell’energia prodotta in ossequio al TIME;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Per quali impianti è previsto?
Per ottenere la semplificazione, un impianto fotovoltaico deve essere realizzato su edifici, strutture e manufatti installati in aree specifiche. In particolare, può essere installato su edifici considerati “fuori terra”, cioè una struttura con un livello di calpestio collocato a livello superiore o pari a quello del terreno.
Inoltre, il modello unico per gli impianti fotovoltaici è usato per la modifica, il potenziamento, la realizzazione e la connessione per le strutture che hanno una potenza non superiore a 200 kW.
Il modello di domanda è disponibile QUI
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Ecobonus 2018: come funziona e spese ammesse in detrazione
/0 Commenti/in Detrazioni, Edilizia, Efficienza energetica/da PaolaCapraEcobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2018 sulla base delle ultime novità.
Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018, sono in vigore importanti novità che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.
La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.
Ecobonus 2018 novità: cosa cambia?
I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.
Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:
- sostituzione e posa in opera di infissi;
- sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione e a biomassa;
- installazione di schermature solari.
Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.
Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.
Ecobonus 2018: spese e lavori ammessi in detrazione
L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.
Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica.
Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
Gli interventi
- Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
- Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
- Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
- interventi di tipo condominiale.
Attenzione: la detrazione al 70-75% vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Importo massimo detraibile
L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Segnalo tuttavia che è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto attualmente sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.
Chi può richiedere l’Ecobonus
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.
A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
Ecobonus solo per lavori su immobili già esistenti
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.
Come richiedere la detrazione fiscale Ecobonus 2018
La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.
Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA.
Documenti da conservare
Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
Ecco tutti i documenti da conservare:
- asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
- attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
- certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.
Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.
Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.
Modalità di pagamento
Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:
- nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.
I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.
In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-2018-novita-come-funziona-spese-ammesse-detrazione#a
Clienti finali nascosti
/0 Commenti/in Normativa, SEU/da PaolaCapra
La delibera ARERA N.276/2017/R/eel datata 30 Aprile 2017 e avente come oggetto “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (SDC) a seguito del decreto legge Milleproroghe 2016”, ha regolamentato i “clienti finali nascosti”.
L’intento della delibera è di fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e rientrino in una delle configurazioni ammesse, ovvero tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo non sono classificati tra le reti elettriche. Al loro interno il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o trasporto, possibile solo su concessione dello Stato, bensì come auto-approvvigionamento.
Ricordo infatti che l’assegnazione della tipologia di SSPC, a partire dal 1° gennaio 2017, non è più onere del Produttore: è il Gestore di rete che ne indica l’assegnazione all’attivazione della connessione.
Esempi di configurazioni ammesse
- Appartamento con relativa cantina e garage (pertinenze), ubicati nella medesima unità immobiliare ed alimentati dallo stesso POD.
- Condominio che dispone di un proprio POD per box auto e cantine.
- Complesso industriale in cui la persona giuridica che svolge l’attività principale fornisce energia ai locali che svolgono attività secondarie (es. mensa aziendale, portineria …). La configurazione è ammessa purché si abbia la piena disponibilità delle unità immobiliari assegnate ed esse si trovino su particelle catastali contigue.
Chi sono i clienti finali nascosti?
I clienti ”nascosti” sono soggetti che sono allacciati alla rete elettrica, ma non dispongono di un contatore di energia autonomo ufficiale cioè installato dal gestore.
I clienti finali nascosti non sono tollerabili poiché non sono visibili dal sistema elettrico: non possono scegliere il proprio venditore di energia ma soprattutto non pagano correttamente i corrispettivi tariffari e le relative imposte.
In particolare, non versano le componenti fisse e, in presenza di produttori direttamente collegati a più clienti finali “nascosti”, neanche le componenti variabili degli oneri generali di sistema.
Esempi di clienti finali nascosti
- Villetta a due piani accatastata come unica unità immobiliare. Se il piano terra viene adibito ad attività produttiva ed il secondo piano, indipendente, resta abitazione allora si configurano due unità immobiliari distinte. Quella priva di POD risulta un cliente finale nascosto.
- Palazzina uffici di proprietà di un unico soggetto giuridico in cui le diverse unità immobiliari sono date in locazione a terzi che pagano l’energia elettrica al suddetto soggetto.
- Stabilimento industriale costituito da più unità immobiliari alimentate da un’unica fornitura. Una di queste unità viene affittata ad altra società che non lavora per lo stabilimento industriale.
- Centro commerciale costituito da un’area comune e da diversi negozi alimentati attraverso la cabina MT del centro commerciale.
Regolarizzazione dei clienti finali nascosti
Il 30 giugno 2018 è scaduto il termine per la regolarizzazione dei clienti della rete elettrica “nascosti”.
La regolarizzazione consiste nel richiedere la connessione con il relativo codice POD al Gestore di Rete competente per il proprio territorio.
In alternativa l’insieme dei clienti finali nascosti abbinati ad una unità di consumo possono regolarizzarsi costituendo un Altro Sistema di Consumo (ASDC). Si tratta di una procedura complessa, che richiede presupposti specifici ed esula da questa trattazione.

I clienti finali nascosti che non si sono auto-dichiarati entro il 30 Giugno oppure che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, sono soggetti a sanzioni maggiorate del 30%, andando a restituire quanto dovuto dal 1° gennaio 2014 fino alla data della regolarizzazione.
In sintesi i clienti finali nascosti prima emergono e meno pagano, perché il costo dell’emersione aumenta con il passare del tempo.
Quanto si paga
Il calcolo per sapere quanto deve pagare un cliente finale nascosto è “semplice” se occorre valutare le sole componenti fisse degli oneri di sistema, ovvero le quote:
- fissa (€ per punto di prelievo)
- di potenza (€/kWh) eventuale
Il calcolo è “complesso” se il cliente finale nascosto fa parte di un sistema che comprende almeno un produttore di energia. Ad esempio, in presenza di impianto fotovoltaico intestato al soggetto che ha la proprietà del POD, si valutano le quote :
- fissa (€ per punto di prelievo)
- di potenza (€/kWh) eventuale
- energia (€/kWh)
Iter per aggiungere un sistema di accumulo
/25 Commenti/in Accumulo, Fotovoltaico/da PaolaCapraQuando si può installare un sistema di accumulo (SdA) su un impianto fotovoltaico esistente, senza perdere gli incentivi?
Se siete ancora indecisi sull’installazione vi consiglio di leggere questo interessante articolo di ELNET.
Se invece avete già deciso di installare un accumulo, facciamo insieme ordine sulle procedure da seguire e sugli errori da evitare.
Intanto possono montare un SdA gli impianti collegati alle reti di distribuzione in bassa o media tensione. Tutti gli impianti, infatti, possono essere abbinati a un dispositivo di storage elettrico per incrementare la percentuale di autoconsumo mantenendo gli incentivi, con una sola eccezione: quelli di potenza inferiore a 20 kWp regolamentati dal primo conto energia.
Iter per aggiungere un sistema di accumulo al proprio impianto di produzione
La Domanda di connessione sul Portale Produttori o su supporto equivalente va presentata per “adeguamento connessione esistente”.
Alcune caratteristiche dell’impianto, da descrivere nella domanda di connessione, cambiano a seconda:
- di dove si vuole connettere il sistema di accumulo: in questo articolo ne ho parlato diffusamente;
- di cosa si intende connettere: solo il sistema di accumulo o una nuova sezione di impianto (aumento di potenza con annesso accumulo).
Quando la connessione del sistema di accumulo è contestuale all’aggiunta di ulteriori pannelli si presenta la “classica” domanda di connessione.
Quando invece la domanda di connessione riguarda il solo SdA è importante distinguere il tipo di generazione per lo storage:
- se l’accumulo viene inserito tra l’inverter ed il contatore/misuratore di energia prodotta allora esso è alimentato esclusivamente da fonte rinnovabile.
- invece se l’accumulo viene inserito tra il contatore/misuratore di energia prodotta ed il l contatore/misuratore di energia prelevata allora esso è alimentato anche dalla rete.
Regime di Scambio sul Posto
Nella domanda di connessione occorre inserire ai punti:
- C5 – potenza nominale dell’impianto di produzione: …. kW (potenza nominale dell’impianto già connesso)
- C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove 0; Numero delle sezioni da modificare 0.
- C23 – Aumento di potenza dell’impianto di produzione: 0 kW
Regime diverso da Scambio sul Posto
In questo caso, nella domanda di connessione, i punti di cui al paragrafo precedente diventano:
- C5 – totale potenza nominale del SISTEMA DI ACCUMULO + IMP PRODUZIONE
- C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove: 1 (potenza nominale del sistema di accumulo) – Numero delle sezioni da modificare: 0
- C23 – Aumento di potenza: …. kW (potenza nominale del sistema di accumulo)
Allegati obbligatori
Ad una domanda per sistema di accumulo vanno sempre inclusi questi due documenti:
- Addendum tecnico storage
- Dichiarazione tecnica storage firmata (addendum tecnico in formato Pdf, caricato nella sezione “Allegati” della domanda di connessione sotto la voce specifica “Dichiarazione tecnica storage firmata”)
Come compilare le voci dell’Addendum tecnico storage
- Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16): si dovrà riportare il riferimento alla configurazione di sistema di accumulo relativo alla Figura della normativa CEI 0-21 o CEI 0-16, ad esempio “Lo schema di connessione del sistema di accumulo è congruente con quello riportato in figura xx della Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16”
- Tensione nominale: si dovrà riportare il valore della tensione di connessione del sistema di accumulo in Volt (V)
- Potenza nominale del sistema di accumulo: si dovrà riportare il valore della potenza nominale del sistema di accumulo espresso in kW
- Potenza di cortocircuito complessiva: si intende il valore in kW che l’impianto comprensivo di sistema di accumulo è in grado di immettere lato rete; nel caso in cui il sistema di accumulo sia sotteso all’inverter si conferma pari alla potenza di corto circuito dell’inverter
- Capacità di accumulo nominale: si dovrà riportare il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in in kWh
- Descrizione della tipologia chimica della cella: Riportare il “tipo di batteria” (ad esempio ioni di litio, al piombo, etc)
- Monodirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo assorbe energia elettrica solo dall’impianto di produzione
- Bidirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete elettrica pubblica
- Lato produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo sia installato tra l’impianto di produzione e misuratore dell’energia elettrica prodotta
- Lato post-produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumo sia installato tra misuratore dell’energia elettrica prodotta ed il misuratore dell’energia elettrica scambiata con la rete elettrica pubblica
SdA e UPS: le differenze
Innanzitutto chiariamo che un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) non è un SdA.
Un sistema di accumulo non può essere riconducibile ad un UPS a meno che esso non sia un vero UPS, ovvero che sia rispondente alla normativa di prodotto EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50171.
Di conseguenza ogni SdA deve fornire i servizi di rete elencati nella Norma CEI 0-21 oppure CEI 0-16.
Ciò è stato chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 4 marzo 2016; tale FAQ, in accordo con le Norme CEI 0-16 e 0-21 in vigore, ha ribadito che:
- la norma tecnica in vigore considera come generatore qualsiasi apparecchiatura in grado di generare energia elettrica collegata alla rete di distribuzione mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (ovvero inverter lato rete);
- un sistema di accumulo (SdA) non può essere in alcun modo riconducibile a UPS
- tale tipo di apparecchiatura (SdA) deve sostenere le prove previste nelle suddette norme finalizzate a verificare l’attitudine della stessa a fornire i servizi di rete.
Fotovoltaico: certificazioni irregolari e revoca degli incentivi
/0 Commenti/in Fotovoltaico, GSE, Incentivi/da PaolaCapraRitorno a scrivere nel 2018, dopo un periodo molto intenso che mi ha vista impegnata per la Delibera 786/2016.
L’anno per me si è aperto con più di un Produttore che mi ha segnalato di avere ricevuto da GSE la comunicazione di revoca degli incentivi che gli erano stati assegnati in Conto Energia.
Anche se ora l’incentivo non viene cancellato in toto ma solo decurtato, il problema dei moduli fotovoltaici con certificazioni irregolari è un tema di grande attualità perché interessa gli utenti finali, cioè proprietari e installatori, che quasi sempre hanno agito in buona fede.
Mesi fa era scoppiato il caso Zuccotti, azienda ora fallita, che aveva immesso sul mercato italiano un discreto volume di pannelli con certificati contraffatti. Se ne è parlato molto a livello nazionale e la vicenda culminò con la Sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2006.
Zuccotti non è stata l’unica azienda coinvolta nel caso delle certificazioni non riconosciute: diversi operatori si sono trovati ad avere dei problemi per impianti realizzati con prodotti Axitec e Lenus.
Il caso Axitec
Axitec (NDA – nulla a che vedere con la Axitec attuale) come molti altri Produttori, ha affiancato alle proprie linee di produzione europee dei moduli importati da paesi extraeuropei.
La regola sequenziale è ciò che distingue una matricola rispetto ad un’altra.
Nella Factory Inspection Axitec dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “26YYMMxxxxx” erano prodotti in Europa: 26 stava ad indicare il sito produttivo (Revolution 6 Tarnow Polonia) YY anno di produzione, MM mese di produzione e xXXXX il progressivo.
La stessa società Axitec, nel medesimo arco temporale, produceva in Cina moduli con la Factory Inspection emessa da un altro ente certificatore che dichiarava che i moduli con la regola sequenziale “261xxxxxxxx” erano prodotti in Cina: 261 stava ad indicare il sito produttivo xxxxxXXXX il progressivo.
E’ chiaro che nel 2011/12/13/14 i moduli provenienti da entrambi i siti produttivi erano indistinguibili poiché, nel caso dei moduli prodotti in Europa, la matricola iniziava sempre per 261……. dal momento che l’anno di produzione iniziava sempre per “1” .
La confusione, creata più o meno ad arte dagli Enti certificatori dei moduli, non consente a GSE di poter individuare in maniera equivocabile il sito di produzione, da cui la revoca degli incentivi per carenza di requisiti.
Il caso Lenus
Lenus Solar era un’azienda di Bolzano, ormai fallita.
Contrariamente al caso precedente, da nessuna parte ho trovato evidenza di passaggi extra-UE per la costruzione e l’assemblaggio dei loro pannelli fotovoltaici. Nulla ho potuto trovare anche sulla provenienza dei componenti da assemblare (scatole, giunzioni, celle …) né sulle estensioni delle certificazioni a copertura dell’intera produzione.
In rete non si trova molto su questo caso. In assenza di riscontri sulle motivazioni, il dato ufficiale è che GSE non riconosce le certificazioni prodotte prima del 18 marzo 2014.
La motivazione della revoca degli incentivi
Come dichiara GSE in molte delle note ufficiali che stanno giungendo ai Produttori:
“solo a decorrere da tale data la società “…….” era autorizzata a immettere sul mercato moduli fotovoltaici identificati dalle caratteristiche tecniche di cui ai rapporti di prova. Moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati presso l’impianto in esame, prodotti in data antecedente all’emissione del certificato, non possono ritenersi ad esso riferibili.
Anche le Regole Applicative precisano che:
“le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità di tale certificazione”.
Approfondimento
A conclusione di questo articolo segnalo un approfondimento, che ho avuto modo di leggere su Nextville.
L’articolo su come affrontare la revoca degli incentivi è reperibile QUI, a firma dei Giuristi
*Lucia Bitto, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
*Francesco Arecco, Avvocato in materia di Energia e Ambiente, giurista per www.maia.io
SIAD, il portale GSE per le modifiche significative agli impianti
/0 Commenti/in GSE, Rinnovabili/da PaolaCapraIn una nota del 26 Giugno 2017 GSE comunica che è on-line l’Applicativo SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati), che consente ai Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di inviare in modo semplice le comunicazioni per interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti.
Gli interventi ammessi sono contenuti nelle Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti.
Chi deve utilizzare il portale SIAD
Innanzitutto diciamo che non è previsto obbligo di comunicare al SIAD :
- l’installazione / spostamento / sostituzione / dismissione dei componenti minori d’impianto, siano essi elettrici, elettronici o meccanici (ad esempio: quadri, cabine, dispositivo d’interfaccia, scambiatori di calore);
- gli interventi di manutenzione ordinaria, anche su componenti principali (ad esempio: revisione periodica parti meccaniche impianti eolici/idroelettrici);
- il guasto o il fermo impianto temporaneo.
- l’installazione / spostamento / sostituzione / dismissione dei contatori e trasformatori, compreso quello di isolamento;
- la modifica della configurazione impiantistica;
- la dismissione parziale o totale dell’impianto;
- le modifiche anagrafiche diverse rispetto al cambio di titolarità;
- la modifica dei dati catastali.
- spostamento del punto di connessione;
- rivalutazione della percentuale imputabile ai consumi dei servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione;
- modifica dei coefficienti g e W rispettivamente per rifacimenti parziali di impianti idroelettrici o termoelettrici a biomasse solide;
- sostituzione dei principali componenti d’impianto (motori, turbine, alternatori, gruppi di generazione, ecc.);
- modifica del tipo di combustibile o, per gli impianti a biogas, delle matrici in ingresso all’impianto;
- installazione di sistemi di accumulo;
- aumento della potenza di impianto;
- variazione parametri di concessione, per i soli impianti idroelettrici.
Questi interventim che modificano l’impianto in maniera significativa, sono anche sottoposti al pagamento di un importo a copertura dei costi di istruttoria. Pertanto per essi il GSE, dopo che è stata avviata la pratica, invierà al Soggetto Responsabile una fattura con gli importi dovuti per il completamento delle attività di modifica e con le indicazioni per il pagamento.
Valutazione preliminare delle modifiche
l Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW, nei casi di manutenzione, può presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare sui possibili effetti dell’intervento ai fini del mantenimento degli incentivi riconosciuti.
Anche Soggetti Responsabili che fanno richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione/ammodernamento devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria.
Esclusioni
Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione di cui sopra tutti gli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul posto, ad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.
Comunicazione degli interventi minori
Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento effettuati che non abbiano modificato i dati caratteristici o di configurazione dell’impianto, in modo tale da non produrre effetti sui requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni, il Soggetto Responsabile deve comunicare al GSE esclusivamente l’avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00) sulla base del modello di cui all’ Allegato 2, fermo l’obbligo di conservare idonea documentazione in sito.
A titolo di esempio, rientrano in questa categoria gli interventi di:
- spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori (apparecchiature di misura, protezioni di interfaccia, trasformatori di isolamento, trasformatori elevatori, quadri elettrici, etc)
- sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto
- interventi sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato, che non comportino variazioni ai requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’Applicativo consulta il Manuale Utente mentre per la compilazione del questionario GEIFTV (Gestione Esercizio Impianti Fotovoltaici) è disponibile la Guida Specifica nella sezione Conto Energia >Documenti.
Accumulo: come funziona?
/0 Commenti/in Accumulo, Rinnovabili/da PaolaCapraProdurre da soli in modo pulito la propria energia grazie ai pannelli solari fotovoltaici montati sul tetto di casa è una scelta che molti hanno fatto negli anni passati e molti stanno continuando a fare anche adesso. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo dell’energia che non viene autoconsumata nel momento in cui è prodotta.
L’impianto fotovoltaico ovviamente produce solo quando il sole splende, mentre i consumi elettrici delle famiglie spesso non sono concentrati nelle ore solari. Per utilizzare quasi al 100% l’energia autoprodotta dall’impianto FV la strada più interessante, dopo un’attenta analisi della propria tipologia di consumo elettrico, è quella di dotarsi di un sistema di batterie. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo . Continua a leggere
Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo
/0 Commenti/in Accumulo, Fotovoltaico, Rinnovabili/da PaolaCapraL’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo.
Il dubbio che persiste
Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).
Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.
Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.
Le detrazioni sulle batterie per impianti fotovoltaici
L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).
La conferma che impianti in storage possono godere della detrazione al 50%
La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.
Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).
Detrazioni IRFEF ed incentivi in Conto Energia
L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.
Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.
SEU – Sospeso il portale informatico
/0 Commenti/in Archivio/da PaolaCapraIl GSE informa che a decorrere dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Questo a seguito della Delibera 276/2017/R/eel (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU. Continua a leggere
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