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Certificati Bianchi e fotovoltaico

I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per  incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni.  Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere

Quota rinnovabili negli edifici di nuova costruzione

Il 31 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa secondo la quale, nelle abitazioni e negli edifici di nuova costruzione, non tralasciando le strutture soggette a ristrutturazioni importanti, scatta l’obbligo dell’installazione di un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’immobile in questione, parzialmente o in tutto.
L’obbligo di installazione di un sistema da fonti rinnovabili  per la produzione di almeno 1 kW nelle unità abitative civili e 5 kW per i fabbricati industriali, nasce in ottemperanza del Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili, espresso all’art.11 del Dlgs n. 28/2011.

IN CHE COSA CONSISTE L’OBBLIGO DEL DECRETO RINNOVABILI N. 28/2011?

Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 metri cubi sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell’immobile stesso. Ciò significa che nell’edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l’acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L’obiettivo dell’intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.
Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l’obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell’immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio in base al seguente schema che garantisce l’accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:

  • del 20% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
  • del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.

Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.

La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all’interno della progettazione dei piani di qualità dell’aria e di rispetto dell’ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.

Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:

  • 1 kW ogni 80 mq per titoli edilizi presentati dal 31/05/2012  fino al 31/12/2013;
  • 1 kW ogni 65 mq per i titoli edilizi presentati dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • 1 kW ogni 50 mq per i titoli edilizi presentati in seguito al 01/01/2017

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE?

Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:

  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato prima del 31/05/2012, l’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è obbligatorio e, se si contempla l’idea di installarne uno, si ha diritto agli incentivi;
  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato in seguito all’entrata di vigore del decreto, ovvero del 31/05/2012, si ha l’obbligo dell’istallazione di un impianto da fonti rinnovabili e non si ha diritto agli incentivi.

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE?

La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:

  • un edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sottoposto a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che ne costituiscono l’involucro stesso;
  • un edificio esistente sottoposto a demolizione e la successiva ricostruzione, non escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che l’obbligo di installazione dell’impianto da fonti rinnovabili non si applica sugli edifici nei quali vi è un vincolo storico-artistico-paesaggistico (vedi sotto).

COSA SUCCEDE SE IN UN EDIFICIO EX NOVO O CON RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE NON VIENE INSTALLATO UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

In questo caso, non verrà rilasciato il titolo edilizio.

SE NELL’EDIFICIO NON È POSSIBILE INSTALLARE UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

E’ possibile che nell’edificio in questione non sia possibile installare un sistema da fonti rinnovabili, come nel caso di strutture soggette a vincoli storico-paesaggistici. In questo caso, in seguito alla verifica di un tecnico esperto, si certifica la non fattibilità di nessuna delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato ecosostenibile, evidenziando i motivi della mancata ottemperanza degli obblighi nella sua relazione tecnica.

PER CHI NON HA VALORE IL DECRETO RINNOVABILI?

L’obbligo dell’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è valido su edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, il quale sistema copre già il fabbisogno energetico dell’immobile, sia nella generazione della climatizzazione degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria.

Fonte: http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/obbligo-di-impianto-da-fonti-rinnovabili.html

La diagnosi energetica

L’articolo che segue è tratto da www.ingegneri.info,  a cura della redazione della testata. Il contenuto è protetto da copyright. L’approfondimento è a cura dell’ing. Annamaria Castagna – Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft.

Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze: Continua a leggere

Qualifica SEU: aggiornamento 2016

Con delibera AEEGSI 72/2016 viene recepito il decreto legge 154/15 e la legge 221/15 (Collegato Ambientale): la nuova disciplina, che rivede quella precedente in materia SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), trova applicazione 2 febbraio 2016.
In particolare, la delibera estende la definizione di SEESEU-A, prevedendo che l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data del 1 gennaio 2014); inoltre: Continua a leggere

Conto Termico 2.0

La Conferenza unificata ha approvato il 20 gennaio 2016 il decreto attuativo “Aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” inerente il Conto Termico 2.0, tenendo conto delle proposte di Anci e Regioni.

Il decreto è stato firmato il 27 gennaio 2016 dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Questi gli elementi principali del decreto: Continua a leggere

Accatastamento impianto fotovoltaico – Circolare n.36/e

ACCATASTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti.

Vai QUI alle indicazioni aggiornate.

Premesso che, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso.
  2. la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari.
    Le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano.
  3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³. In coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28.

Gli impianti fotovoltaici comportano  una variazione della rendita catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
  2. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o in copertura.

 

Fotovoltaico residenziale

Criteri di stima 2016

 

Fotovoltaico semplificato – il nuovo “modello unico”

Fotovoltaico semplificato: a partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo simultaneamente su due fronti:

  • a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • b) razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

In particolare, l’utente è chiamato attraverso un’unica interfaccia informatica a comunicare, con un primo invio, l’inizio dei lavori e, con un secondo invio, la fine degli stessi. Entrambe le comunicazioni comportano la trasmissione di un numero minimo di informazioni. A seguito dell’invio del Modello Unico, che consentirà altresì la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Allegati:

Schema decreto (pdf,372 Kb)

Modello unico (pdf,173 Kb)

 Chi è agevolato dalle nuove procedure semplificate?

Il nuovo “modello unico” semplificato riguarda la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo dalla rete. In ogni caso il modello unico semplificato è applicabile agli impianti di potenza fino ai 20 kW. Non solo: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato presso l’utente finale (l’utilizzatore dell’energia prodotta) che già sia allacciato in rete su un punto di prelievo attivo in bassa tensione.

Questa tipologia di utenza riguarda, in effetti, la gran parte degli impianti fotovoltaici che oggi vengono installati ed è la situazione di installazione più semplice e immediata.

 Cosa riguarda la semplificazione dell’iter?

La semplificazione riguarda tre semplici punti.

Primo: la procedura. Enel Distribuzione, che di norma emette un suo preventivo per l’allacciamento in rete degli impianti e attende l’accettazione del cliente con versamento di caparra, ora dovrebbe avviare automaticamente l’iter di connessione dopo una semplice richiesta da parte dell’utente. Le lunghe tempistiche per la connessione in rete, in questo modo, si riducono di molto per i piccoli impianti e per i casi più frequenti.

Secondo:costi di allacciamento. Il prezzo da pagare ad Enel Distribuzione diventa un prezzo forfetario di 100 euro.

Terzo: le tempistiche. Enel Distribuzione deve attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II del Modello Unico (inviato dal titolare impianto o suo delegato). Enel deve comunicare immediatamente al titolare impianto la disponibilità all’attivazione della connessione proponendo alcune date possibili per l’uscita effettiva dei suoi tecnici.

 Il nuovo iter sarà davvero così veloce?

La procedura semplificata per l’allacciamento in rete del fotovoltaico riguarda solo alcune tipologie di impianto, che sono in questo momento quelle più frequenti. Per tutti gli altri impianti la prassi, i costi e le tempistiche di allaccio rimangono quelle stabilite con le precedenti delibere.

Al di là delle indubbie semplificazioni, resta immutata la necessità di sottoscrivere e compilare il Regolamento di Esercizio, con i relativi allegati, che costituisce la parte più complessa della procedura di allacciamento alla rete per i non “addetti ai lavori”

Il tuo nuovo impianto fotovoltaico ha i requisiti per l’iter semplificato? Verificalo QUI

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032755-due-soli-click-per-impianto-fotovoltaico-sui-tetti-fino-a-20kw

Ringrazio http://www.fotovoltaiconorditalia.it per le FAQ.

Regole tecniche per i sistemi di accumulo

Il GSE ha reso note le regole tecniche per l’integrazione dei dispositivi di accumulo di energia nel sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera 574/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le regole tecniche aggiornano e integrano le Procedure Applicative del GSE e relative all’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, per il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine, in caso di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia.

Secondo le nuove regole, il Soggetto Responsabile che installi sistemi di accumulo in impianti di produzione dovrà inviare al GSE la comunicazione d’inizio e fine installazione. Sarà possibile inoltre richiedere al Gestore una valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’intervento.

Chi potrà installarli?

Tutti i produttori che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (compresi i prezzi minimi garantiti) potranno installare sugli impianti uno o più sistemi di accumulo, dopo averne informato il GSE.

Riguardano impianti:

  • solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti;
  • di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico;
  • a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi;
  • di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi;
  • a fonte rinnovabile che accedono ai prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato:
  • a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto;
  • a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di garanzie d’origine

 

Per l’installazione di sistemi di accumulo occorre tenere conto di quanto già previsto dal Testo Integrato Connessioni Attive, compresa la registrazione sul sistema GAUDÌ di Terna.

In particolare, chi richiede la connessione dovrà registrare i sistemi di accumulo nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna. Qualora i sistemi siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto.

Precisa però il GSE che “il mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento è inoltre consentito solo a seguito della corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata da sistemi di accumulo, come certificato dai gestori di rete”.

Fotovoltaico

Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia fotovoltaico, per la corretta erogazione degli incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi (di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi.

Solare termico

Anche in questo caso, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.

Rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Quelli che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi hanno regole diverse riguardo alla misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo. Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione, mentre per gli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, è sempre necessaria.

Clicca questo link per il documento completo

ASSPC: SCHEMI DI SINTESI GRAFICA – Scegliere la tipologia di qualifica

Le immagini successive (SCHEMI DI SINTESI GRAFICA PER GLI ASSPC) guidano l’utente nella scelta della tipologia di qualifica da richiedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
 
Esse sono liberamente tratte dalla rivista Tuttonormel di Marzo 2015, alla quale si rimanda per la trattazione completa.
 
SSP NO
 
 
 
 
 
SSP SI

 

Per comprendere meglio le immagini si rimanda al:

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO  TISSPC

Fotovoltaico: Esempi di applicazione della qualifica SEU

Esempi di applicazione della qualifica SEU


Premessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.

Prima di esporre il vantaggio economico per chi ottiene la qualifica con due esempi pratici, è opportuno richiamare l’attenzione ad alcuni punti salienti con riferimento agli impianti fotovoltaici.
Gli utenti SSP (Scambio Sul Posto) sono privilegiati in quanto non necessitano di attivazione poiché conseguono in automatico la qualifica SSP-A, SSP-B o SEESEU-B.
Gli utenti in ritiro dedicato (o vendita sul mercato libero) con impianti in cessione totale i quali immettono in rete il 100% dell’energia prodotta, salvo quella consumata per i servizi ausiliari e di centrale, sono del tutto estranei al tema SEU e SEESEU; possono quindi dormire sogni tranquilli.
Devono invece mobilitarsi tutti gli altri utenti che consumano una parte dell’energia prodotta in proprio o da altro produttore (auto consumata).

Chi ottiene la qualifica paga sull’energia auto consumata gli oneri variabili di sistema, ovvero il 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso utente deve sull’energia prelevata dalla rete.

Gli SSP-A non pagano invece nulla sull’energia autoconsumata.
Chi non ottiene la qualifica deve pagare gli oneri generali si sistema su tutta l’energia autoconsumata.

Va da sè che, in ogni caso, è carico dell’utente la parte fissa degli oneri generali di sistema relativa al punto di prelievo e la parte variabile sull’energia prelevata dalla rete.

In poche parole l’utente “qualificato SEU” non aumenta le entrate ma riduce le uscite rispetto ad un utente “non qualificato SEU”; ovvero si ottiene un risparmio riducendo il costo delle componenti tariffarie che gravano sulla bolletta elettrica ogni anno (beneficio tariffario).
Tale beneficio tariffario è cumulabile con quello relativo al ritiro dedicato o scambio sul posto e con i meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica e dell’efficienza energetica.
La data da cui decorre il suddetto beneficio tariffario dipende da quando il sistema è stato configurato e dalla data di richiesta della qualifica.

Costi a parte non c’è alcuna controindicazione nel presentare la richiesta di qualifica al GSE.

Impianto Fotovoltaico 3 kW

 Consideriamo un utente domestico con potenza impiegata di 3 kW e impianto fotovoltaico di 3 kW incentivato in quinto conto energia.
Si ipotizzano:

  • 4113 kWh di energia annua prodotta;
  • 2193 kWh di energia immessa in rete;
  • 2139 kWh di energia prelevata dalla rete.

Ne consegue:
energia autoconsumata pari a (4113 – 2193) kWh = 1920 kWh;
energia totale consumata all’anno di (1920 + 2139) kWh = 4059 kwH

Oneri generali di sistema per utenza domestica con potenza fino a 3kW (II trimestre 2015)

SEUL’utente non qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete e su quella autoconsumata, pari a 4059 kWh.
Gli oneri generali di sistema ammontano a:

  • 1800 kWh x 0,037712 €/kWh = 67,99€ sui primi 1800 kWh;
  • 840 kWh x 0,056142 €/kWh = 47,15 € sui successivi 840 kWh;
  • 1419 kWh x 0,080962 €/kWh = 114,89 sui restati 1419 kWh;

per un totale di € 229,93.

L’utente qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete di 2139 kWh e cioè:

  • 1800 kWh x 0,037712 €/kWh = 67,88 € sui primi 1800 kWh;
  • 339 kWh x 0,056142 €/kWh = 19,03 € sui restanti 339 kWh;

per un totale di € 86,91.

L’utente qualificato deve inoltre pagare sull’energia autoconsumata gli oneri generali di sistema pari al 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso deve sull’energia prelevata dalla rete.L’Autorità ha stabilito una quota forfettaria per l’anno 2015, per gli impianti connessi a bassa tensione, pari a 36 €.

L’utente qualificato paga complessivamente (86,91 + 36) € = 122,91 €.
Dunque risparmia per l’anno 2015: (229,93 – 122,91) € = 107,02 €.

Se l’impianto fotovoltaico era già in servizio il 1° gennaio 2014 e la richiesta di qualifica viene presentata entro il 30 settembre 2015, il suddetto risparmio si estende all’anno 2014 in pari misura (supponendo, per semplicità, costanti l’energia prodotta e consumata e le componenti tariffarie) inoltre, sempre per quanto riguarda l’anno 2014 non viene applicata la quota forfettaria di 36 €.
Negli anni successivi, l’utente continuerà ad usufruire del beneficio tariffario sopra descritto, salvo eventuali aggiustamenti della quota del 5%.

Impianto fotovoltaico da 675 kW

Consideriamo uno stabilimento di potenza impegnata di 900 kW e impianto fotovoltaico di 675 kW con accesso al ritiro dedicato.
Si ipotizzano:

  • 742.483 kWh di energia annua prodotta;
  • 58.192 kWh di energia immessa in rete;
  • 1.410.778 kWh di energia prelevata dalla rete.

Ne consegue:
energia auto consumata pari a (742.483 – 58.192) kWh = 684.291 kWh;
energia totale consumata all’anno (1.410.778 + 684.291) kWh = 2.095.069 kWh.
L’utente non qualificato paga gli oneri generali di sistema per tutta l’energia consumata (prelevata dalla rete + autoconsumata), ovvero su 2.095.069 kWh.

Oneri generali di sistema per una utenza in media tensione (II trimestre 2015) SEUL’utente paga dunque 0,054862 €/kWh x 2.095.069 kWh = 114.959,68 €.

L’utente qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete di 1.410.778 kWh; paga cioè 0,054862 €/kWh x 1.410.778 kWh = 77.398,10 €.

L’utente deve anche pagare sull’energia autoconsumata gli oneri generali di sistema in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso deve sull’energia prelevata dalla rete.

Per gli impianti connessi in media tensione, l’Autorità ha stabilito per l’anno 2015 la quota forfettaria di seguito indicata

potenza nominale dell’impianto (kW) x 1000 h x 0,5 x 0,00273 €/kWh.
Nel caso di specie: 675 kW x 1000 h x 0,5 x 0,00273 €/kWh = 921,38 €.
L’utente qualificato paga complessivamente (77.398,10 + 921,38) € = 78.319,10 €.
Risparmia quindi per l’anno 2015: (114.939,68 – 78.319,10) € = 36.620,20 €.

 Se il sistema era già in servizio al 1° gennaio 2014 e la richiesta di qualifica è presentata prima del 30 settembre 2015, il risparmio suddetto si estende all’anno 2014 (sempre supponendo, per semplicità, pari energia prodotta, e consumata e le stesse componenti tariffarie).

Inoltre per l’anno 2014 non si applica la quota forfettaria di 921,38. In questo caso l’utente qualificato risparmia 36.620,20 € per l’anno 2015 più (36.620,20 + 921,38) € per l’anno 2014 per un totale di 74.161,78 €.

Negli anni successivi l’utente continuerà ad usufruire del beneficio tariffario suddetto, salvo eventuali aggiustamenti della quota del 5%.