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Scambio sul posto: come funziona

Attualmente il contributo di scambio sul posto e il pagamento dell’eccedenza (oltre le detrazioni di costi al 50%) garantiscono gli introiti economici degli impianti fotovoltaici ad uso domestico.
Prima di spiegare cosa sono e quanto valgono servono due premesse:

  • 1° lo scambio sul posto (SSP) prevede un contributo (contributo in conto scambio) che viene calcolato in maniera abbastanza complessa sulla base di diversi parametri, che variano nel tempo come variano i prezzi dell’energia sul mercato elettrico. Per questo motivo l’entità del contributo viene stimata, varia da caso a caso e dipende, oltre che dai prezzi correnti di mercato, dalle quantità effettive di energia immessa e prelevata nella rete.
  • lo scambio sul posto non è un “incentivo”. Gli incentivi sono terminati a luglio 2013. Mentre lo scambio sul posto è ancora in vigore ed è cumulabile con le detrazioni fiscali.
    Fino al 5 luglio 2013 per valorizzare il proprio impianto, si poteva scegliere tra due opzioni, in alternativa l’una all’altra: incentivi del Conto energia o detrazioni fiscali + scambio sul posto (nel caso in cui l’impianto fosse al servizio dell’abitazione).

Oggi, con la fine degli incentivi del conto energia, lo scambio sul posto può essere scelto alternativamente solo al ritiro dedicato, cioè alla vendita diretta di energia al gestore dei servizi energetici (Gse). Quest’ultima però, nel caso di impianto al servizio della abitazione, è sconsigliata in quanto molto meno remunerativa.

Come funziona un impianto: l’energia prodotta e quella prelevata

Quando l’impianto fotovoltaico produce, l’energia prodotta ha due possibili vie o viene direttamente auto-consumata nel momento stesso della produzione, oppure viene immessa in rete e conteggiata dal contatore di scambio.

Quando l’impianto fotovoltaico non produce, l’energia necessaria viene prelevata dalla rete elettrica. Questa energia viene pagata normalmente attraverso le usuali bollette elettriche. Ogni utente avrà le tariffe previste dal proprio operatore elettrico.
Dunque abbiamo da un lato l’energia immessa, dall’altro lato l’energia prelevata.

Definizione: cos’è lo scambio sul posto

Lo scambio sul posto garantisce che l’energia immessa in rete da un impianto fotovoltaico venga valorizzata economicamente, attraverso due meccanismi: il contributo dello scambio sul posto e la liquidazione dell’eccedenza.

  1. Il contributo dello scambio sul posto è un rimborso compensativo che ripaga l’utente per l’energia che ha immesso in rete, fino ad un massimo pari alla quantità dell’energia già prelevata.
    La remunerazione è pari al prezzo di mercato dell’energia più il rimborso di una sola parte dei servizi di rete: distribuzione, dispacciamento ed alcuni oneri generali di sistema. Ovviamente non vengono rimborsate le imposte. Il fatto che solo una parte dei servizi e degli oneri generali, che costituiscono dei costi in bolletta, vengano ri-pagati, fa comprendere che la massima remunerazione si ottiene grazie all’autoconsumo.
  2. Cosa succede se l’energia immesse in rete è di più di quella ri-prelevata per il proprio fabbisogno? Cioè come viene valorizzata la differenza?
    In questo caso si parla di eccedenze di immissioni rispetto ai prelievi. Quindi se a fine anno, a seguito del conteggio complessivo tra energia immessa e prelevata, risultano immissioni maggiori rispetto ai prelievi, l’energia immessa in più rispetto a quella  compensata viene valorizzata ad un prezzo di vendita che è il prezzo di mercato medio dell’anno precedente (quindi senza alcun riconoscimento dei costi aggiuntivi dovuti a oneri e servizi).
    Il valore complessivo delle eccedenze può essere monetizzato e liquidato da parte del Gse, oppure può essere messo a credito nel contributo in conto scambio dell’anno successivo, a seconda di cosa sceglie l’utente.

Riassumendo in altre parole

  1. Il contributo di scambio sul posto è una modalità di autoconsumo differito nel tempo dell’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, utilizzando la rete elettrica locale come se fosse un serbatoio di stoccaggio in cui depositare le eccedenze e da cui ri-prelevare al momento del bisogno a condizioni vantaggiose. Attenzione: non si tratta però di uno scambio alla pari tra energia immessa e prelevata, ma un meccanismo di rimborso parziale delle bollette pagate per l’energia prelevata dalla rete quando l’impianto non produce, perché una parte dei costi dei servizi non viene ri-pagata.
  2. Il meccanismo è: prima pago le bollette per tutta l’energia prelevata dalla rete, e poi ricevo un rimborso parziale da parte di Gse.
    Infatti l’utente paga come di consueto la bolletta al gestore (ad Enel o ad altro) per tutta l’energia prelevata. Per queste bollette pagate riceve successivamente un rimborso parziale dal Gse, attraverso acconti trimestrali e conguagli annuali. Il rimborso è però nei limiti della quantità di energia precedentemente immessa.
  3. a fine anno, tutta l’energia immessa in rete in più rispetto a quella ri-prelevata per i propri consumi (cioè oltre la quantità usata per lo scambio sul posto), dà origine a dei crediti che vengono valorizzati dal Gse. Questa remunerazione si configura fiscalmente come una vendita e tecnicamente si chiama liquidazione economica delle eccedenze. Vale meno del contributo di scambio sul posto perché nessuno dei costi aggiuntivi dell’energia viene conteggiato nel prezzo di acquisto.

Perchè l’autoconsumo è meglio dello Scambio sul Posto?

Il sistema dello scambio sul posto è un meccanismo per valorizzare ulteriormente l’energia prodotta dall’impianto. Ulteriormente perché la prima e più significativa fonte di valorizzazione dell’energia prodotta è l’autoconsumo immediato, istantaneo.

La quota di energia autoconsumata non passa dal contatore bidirezionale, ma solo dal contatore di produzione, per passare direttamente al servizio della utenza. Questo passaggio diretto bypassa l’utilizzo della rete elettrica del gestore, evita quindi le spese ad esso connesse e quelle di prelevamento associate alla bolletta elettrica.

Formula dello Scambio Sul Posto

Esempio: un impianto fotovoltaico da 3 kWp

Certificazione energetica (APE) – Di che cosa si tratta?

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio.
Ovvero il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell’acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell’edificio stesso. 

Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale che viene chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici.

A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell’edificio.

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B…) l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

 

Classi energetiche e consumi

classi energetiche

 

Le classi energetiche

APE – L’attestato di prestazione energetica

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica (ACE) sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l’istituzione del nuovo attestato,  il decreto spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Le modalità per redigere l’Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.  

Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009).

Con l’adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l’attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L’avvio dell’Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.

L’attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l’Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.

Aggiornamento del 5 agosto 2013
La legge di conversione del Dl 63/2013 è in Gazzetta Ufficiale (Legge 90/2013).

È caos intorno al nuovo Ape. Con la conversione in legge del decreto 63/2013 nascono dubbi sulla applicazione della normativa regionale. Il ministero dello Sviluppo economico tenta di dissipare le perplessità ma i dubbi rimangono..

Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica

Lavori di nuova costruzione e interventi sull’esistente
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull’esistente. Rientrano in quest’ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l’impermeabilizzazione delle coperture.

Vendita o nuova locazione
Il proprietario di un edificio o di un’unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’Ape.

Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

Gestione di impianti termici e di climatizzazione
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

 

Se già c’è un Ace in corso di validità
L’obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Validità dell’Ape e rinnovo

Il decreto stabilisce per l’Ape una durata massima di 10 anni e l’obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l’attestato decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

Sanzioni

Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l’obbligo di redazione dell’Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un’ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.

Adeguamento impianti – del. 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la deliberazione 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/

La certificazione energetica sottocosto

La certificazione energetica sottocosto. Prendo spunto da questo articolo pubblicato da Altroconsumo: http://www.altroconsumo.it/casa-energia/nc/news/certificazione-energetica-meglio-non-fidarsi-delle-offerte-online

La testata ha provato a comprare tre diversi coupon che offrivano certificati energetici a buon prezzo (da 30 € a 130 €) tramite Groupon, sito web di acquisti scontati online. I risultati della loro inchiesta dimostrano “luci e ombre sulla qualità delle certificazioni energetiche low cost” e la cosa non mi stupisce.

Chi acquista un servizio low cost sa che una certa percentuale di rischio è da mettere in conto.

Può andare bene. Risponde il giovane professionista che è veloce (ha ancora poche commesse) e preparato (ha studiato fino all’altro ieri) ma ancora tiene i prezzi bassi perchè ha da poco iniziato a lavorare e vive presso la famiglia di origine praticamente senza spese. Risponde lo studio tecnico, anche avviato, che sfrutta a sua volta il servizio low cost come trampolino di lancio per attirare nuovi clienti e proporre loro a prezzo di mercato le prestazioni professionali successive.

Ma può anche andare male, se rispondono ditte dalla dubbia serietà professionale (per usare un eufemismo) che, dopo avere intascato il pattuito, non si fanno più trovare.

l’APE esprime una classe energetica come risultato della messa nero su bianco delle caratteristiche dell’immobile che si sta valutando. Forma e tipologia dei corpi scaldanti, degli impianti, dimensioni e caratteristiche delle superfici opache e trasparenti e valutazione delle tecniche di costruzione utilizzate consentono di ricavare l’indice di prestazione energetica.

Risultati difformi tra due attestati su di uno stesso immobile possono solo significare una cosa: qualcuno lo ha valutato approssimativamente.

Quindi, conviene affidarsi ai professionisti del sottocosto?

Solo se ci si sente di correre il rischio. E comunque informandosi preventivamente sui professionisti a cui ci si affida.
Qualcuno può credere che l’APE sia soltanto “un altro pezzo di carta”, ma pagare poco e ricevere zero non va a genio a nessuno.

Come opero io

Ho scelto di operare dando ai miei clienti da subito una tempistica di evasione pratica e di proporre tariffe ragionevoli.
Come? Se riesco, attraverso una attenta valutazione dei miei costi di gestione attività, a limitare le spese generali dello studio senza andare a discapito della qualità, questo vantaggio ho deciso di ribaltarlo sui miei clienti finali.

Ma se l’APE di un appartamento richiede al professionista una giornata di lavoro + una trasferta (valutazione mediamente realistica) non è possibile scendere al di sotto di un prezzo minimo: non è solo questione di accuratezza nella valutazione, è proprio il tempo materiale che ci si impiega a redigerla che non è poco.

 

 

 

Le detrazioni IRPEF 50%

Le detrazioni al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Attenzione: il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013 e la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla GU del 3 agosto 2013) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Condizioni per chiedere la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013)
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50%

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 – pdf e successive modificazioni.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione spetta, inoltre, per:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
  • le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

Attenzione: Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013), a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
Il Dl 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto la disposizione per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, fino al 31 dicembre 2013, sale al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

I soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come e quando usufruire della detrazione 50%

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 – pdf):

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

 

 

Quanto produce un impianto fotovoltaico?

Anche se il Conto Energia è terminato, il dato più interessante per chi possiede o vorrebbe installare un impianto fotovoltaico è la sua produttività. La produttività si misura in kWh/anno.

Fornire una stima verosimile di quanto produce un impianto fotovoltaico richiede un calcolo  accurato che tenga conto di dati climatici, indicazioni orografiche, simulazione delle interferenze per ombreggiamento e delle perdite per sporcizia, orientamento dei pannelli, dati di targa e rendimenti dei componenti utilizzati e disposizione degli stessi. Non è una valutazione di per sè complessa ma richiede tempo e attenzione se si desidera un risultato attendibile.

Una stima di massima verosimile del rendimento globale di un impianto però è possibile. Sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni si può affermare che un impianto con i pannelli correttamente orientati potrebbe mediamente ottenere un rendimento dell’ordine del 75%-80%.

La stima ovviamente è grossolana ma serve unicamente a far capire al potenziale cliente, o al possessore di un impianto che manifesta dubbi sul suo corretto funzionamento, cosa può aspettarsi in termini di resa.

Un impianto fotovoltaico domestico rende in funzione del luogo in cui è installato: Joint Research Center (Ispra) della European Commission ha messo a punto una mappa (vedi sotto) che indica la quantità di kWh che un impianto produce per ogni kW di picco installato.

La produzione nazionale

La mappa dà una indicazione ipotizzando un impianto con i pannelli correttamente orientati e con un rendimento del 75%.

Un impianto da 3 kWp installato in provincia di Alessandria, con pannelli correttamente orientati, ha una produttività di 1150 kWh per ogni kW di picco installato.

La produttività media annua sarà di circa 3 x 1150 kWh = 3450 kWh.

Quanti kW di picco deve installare una famiglia in provincia di Alessandria che consuma ogni anno 3000 kWh per produrre la stessa energia che consuma ? Basta dividere il consumo per la produttività per kW indicata sulla mappa:

3000kWh / 1150 kWh/kWp = 2,60kWp (pari a 10 pannelli da 260 Wp)

In realtà il conto dei kW ottimali non è così lineare: ad esempio si consuma energia anche al buio, quando il fotovoltaico non produce. L’argomento viene approfondito in questo articolo.

Il meccanismo dello Scambio sul Posto

Nota: questo articolo è superato. Vai alla pagina aggiornata QUI

Concluso il quinto conto energia, restano alcune vie alternative per ripagare l’investimento in aggiunta all’autoconsumo dell’elettricità prodotta tra cui lo scambio sul posto è senza dubbio l’opzione più interessante per un piccolo produttore, titolare di un impianto domestico.

Parlando con i miei clienti mi sono resa conto che lo scambio sul posto è un argomento su cui spesso si fa confusione. Con questo post vorrei fare un po’ di chiarezza.

Lo scambio sul posto è un meccanismo che permette, a chi ha la titolarità di un impianto che può accedervi, di compensare il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete con il valore associabile al l’energia prelevata e consumata dalla rete, in un periodo diverso da quello in cui avviene la produzione.Il servizio è gestito dal  Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e riguarda:
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Il limite di 200 kW non si applica ad impianti nel caso in cui l’utente dello scambio sia il Ministero della Difesa ovvero un soggetto mandatario del Ministero stesso;
  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Con lo scambio sul posto, l’energia prodotta e non immediatamente consumata è ceduta al Gse, quella prelevata dalla rete (la notte, ad esempio) viene acquistata dai venditori di energia con le regole che valgono per tutti, e viene gravata dagli usuali oneri per il transito sulla rete e dagli oneri di sistema, costituiti principalmente dal fabbisogno finanziario necessario all’erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
 
Ciò che il GSE emette a titolo di rimborso sull’energia immessa in rete è il contributo in conto scambio dello scambio sul posto. Questo è emesso a favore dell’utente dello scambio (gestore dell’impianto) rimborsando parzialmente i costi sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete, ovvero: le bollette elettriche. Il Gse provvede poi a pagare al produttore l’energia immessa nella rete ai valori di mercato. In più, sull’energia scambiata restituisce quasi tutti gli oneri per il transito sulla rete e gli oneri di sistema, che sono stati pagati dall’interessato sull’energia prelevata. Il meccanismo è cumulabile con altre forme di incentivo (ad esempio le detrazioni Irpef per la realizzazione dell’impianto).

 Il meccanismo dello scambio sul posto

Il meccanismo è questo: prima pago le bollette per tutta l’energia prelevata dalla rete, e poi ricevo un rimborso parziale da parte di Gse.
Cioè: l’utente paga come di consueto la bolletta ad Enel (o ad altro gestore) per tutta l’energia prelevata.
Per queste bollette pagate riceve un rimborso parziale dal Gse, attraverso acconti trimestrali e conguagli annuali. Il rimborso è però nei limiti della quantità di energia precedentemente immessa. A fine anno, tutta l’energia immessa in rete in più rispetto a quella ri-prelevata per i propri consumi, danno origine a dei crediti che verranno ulteriormente valorizzati dal Gse.

Quanto vale so scambio sul posto?

Per meglio capire il meccanismo parto dall’esempio indicativo di Fotovoltaico Nord Italia:Ipotizziamo un impianto fotovoltaico da 10 Kw installato nel Nord Italia. Ai prezzi attuali un simile impianto potrebbe venire a costare tutto compreso intorno ai 25.000 Euro + IVA. Con questo profilo di produzione/consumo su base annuale:

  • energia prodotta: 12.000 kwh
  • energia autoconsumata istantaneamente 4.000 kwh (profilo di consumo che avrebbe richiesto un contatore in prelievo da 6 kW: con un impianto da 10 kW la taglia commerciale del contatore raccomandato passa a 10 kW)
  • energia immessa in rete: 8.000 kwh
  • energia prelevata dalla rete: 3.000 kwh

Contributo scambio sul posto

Formula: Cs = min [Oe;Cei] + CUsf x Es

Ipotizziamo il Prezzo Unico Nazionale dell’energia a 0,08 €/kwh ed il prezzo dell’energia sul mercato del giorno prima a 0,07 €/kwh. Ipotizziamo anche il corrispettivo unitario forfettario relativo ai servizi (distribuz, dispacciamento, trasporto, misura e alcuni oneri di sistema) a 0,06 €/Kwh. Quest’ultimo parametro è quello più ostico da calcolare.

Cs = min [ 0,08 x 3.000 ; 0,07 x 8.000] + 0,06 x (8.000-3.000)=

= min [ 240 ; 560 ] + 0,06 x 5.000=

= 240 + 300 = 540 euro.

Il contributo potrebbe essere intorno ai 540 euro: è il contributo totale annuo associato all’impianto e viene erogato da GSE su tre rate trimestrali più una rata di conguaglio. Il conguaglio si ha generalmente intorno al mese di Maggio di ogni anno.
Ricordiamo che il contributo non rimborsa le imposte pagate in bolletta, che sono circa il 34% della bolletta, nè i maggiori oneri dovuti all’incremento della taglia del contatore.

Eccedenze

In questo esempio, infine, le immissioni totali di energia in rete (8.000 kwh)  sono maggiori dei prelievi (3.000 kwh).
Per questo motivo il titolare dell’impianto potrà beneficiare, oltre che del contributo in conto scambio, di un’eccedenza di 5.000 Kwh. Qual è il valore di questa eccedenza? Il surplus immesso in rete viene valorizzato come l’Oe, cioè come il prezzo unico nazionale dell’energia: 0,08 €/kwh (prezzo comunque soggetto a fluttuazioni costanti).

Nel nostro esempio l’eccedenza sarà pari a 400 euro (cioè: 0,08 € x 5.000 kwh).

Se il titolare richiede la sua liquidazione monetaria, questa verrà sottoposta a tassazione (come “Altri redditi” Irpef, non serve partita Iva per i piccoli impianti). In caso contrario questi 400 euro verranno messi a credito nel contributo dello scambio sul posto dell’anno successivo.

 
 
 

Detrazioni fiscali per gli interventi in edilizia: 65% – 50%

Le detrazioni al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali si dividono in due fasce distinte e separate nettamente.

detrazioni

Riqualificazione energetica

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si prevede la detrazione del 65% sull’imposta lorda ripartita in 10 quote annuali costanti.

Rientrano in tale misura qualsiasi tipo di miglioramento ed aumento della trasmittanza delle strutture opache di un edificio: involucro esterno, pavimenti, coperture ed infissi.

Non si potranno però realizzare degli interventi generici, bensì si dovranno rispettare dei parametri ben precisi stabiliti da precedenti norme. Inoltre sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% anche per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari adibiti  alla produzione di acqua calda per usi domestici.

Ristrutturazione edilizia

La seconda misura fiscale prevede un bonus del 50% sull’imposta per tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia che non rientrano nei parametri di rendimento, con l’importante novità di comprendere il fotovoltaico, la sostituzione dei mobili fissi ed i lavori per il miglioramento sismico degli edifici.

In particolare per quanto riguarda la sostituzione ed il successivo acquisto di mobili, l’art. 16 del decreto non specificando la merceologia fa intendere che la misura è rivolta a qualsiasi tipo di mobile purché destinato ad arredare l’edificio.

 

Detrazioni fiscali al 65% (ancora in vigore nel 2017)

Le detrazioni fiscali al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti basati su caldaie a condensazione.

Se si deve sostituire una caldaia mal funzionante oppure si deve ristrutturare l’impianto termico, è spesso conveniente installare una caldaia a condensazione.

Usufruendo della agevolazione, l’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale equivalente e si risparmierà sul futuro consumo di combustibile. Le caldaie a condensazione sono normalmente più costose di quelle tradizionali, ma hanno un rendimento più elevato.

Nei comuni impianti con radiatori, se tecnicamente possibile, è necessario che tutti questi siano dotati di valvole termostatiche. Queste apparecchiature sono molto efficaci per ridurre il consumo di combustibile. Se non già non lo fossero, occorre installarle e la spesa è anch’essa detraibile.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti basati su pompe di calore.

Di norma la pompa di calore si considera se sarà parte di un sistema di riscaldamento geotermico. In generale, la pompa di calore ha senso se I terminali di distribuzione sono adatti per funzionare con fluido vettore a bassa temperatura (per esempio, pannelli o pavimenti radianti).

Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente sostituire integralmente, in un impianto di riscaldamento, il generatore di calore esistente con una pompa di calore. E’ agevolata anche la sostituzione contestuale di altre parti dell’impianto o di tutto l’impianto.

E’ agevolata la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore in un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria. L’agevolazione non riguarda l’installazione di un condizionatore reversibile se non alimenta l’impianto di riscaldamento. La pompa di calore deve rispettare alcuni requisiti tecnici che non sempre sono posseduti dai prodotti in commercio Installazione di caldaie con caldaie a biomasse (legna, pellets, cippato, mais, biodiesel…).

La convenienza di questo intervento è normalmente legata alla possibilità dell’utente di reperire economicamente il combustibile e di provvedere con comodità alla alimentazione della caldaia.

Usufruire della detrazione non è sempre possibile. Occorre anzitutto che l’immobile sia già dotato di un impianto di riscaldamento non basato su caldaie a biomasse ed installare una caldaia che sopperisca al totale od alla maggior parte del fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale.

L’installazione di stufe ad integrazione dell’impianto di riscaldamento non soddisfa i requisiti tecnici necessari per ottenere le agevolazioni.

Occorre inoltre che i serramenti dell’immobile siano conformi a certi parametri ed infine occorre che al termine dell’intervento siano raggiunte determinate prestazioni energetiche. Si consiglia di approfondire la possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali prima di decidere di effettuare le spese.

Installazione di pannelli solari termici.

L’installazione di pannelli solari termici consente di ridurre notevolmente il costo dell’acqua calda.

Sono agevolate le installazioni di pannelli per usi domestici od industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università. Il produttore od il fornitore debbono fornire certificazioni e dichiarazioni circa la garanzia e la manutenibilità.

I prodotti in commercio non sempre possiedono le certificazioni richieste.

Sostituzione di serramenti.

Se si desidera sostituire i propri serramenti, spesso conviene installare serramenti ad alto isolamento ed usufruire della agevolazione.

L’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale e si risparmierà sul consumo di combustibile per il riscaldamento. Tipicamente occorre dotare i serramenti di vetri doppi o tripli “basso emissivi”.

Miglioramento dell’isolamento termico di singoli elementi dell’immobile (pareti, pavimenti, soffitti, tetti).

In caso di manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni, usufruendo delle agevolazioni, l’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale equivalente e si potrà risparmiare anche notevolmente, sul consumo di combustibile.

L’isolamento è l’intervento che tipicamente determina il maggiore risparmio energetico. Per fare un esempio, isolando una casa costruita secondo le tecniche tradizionali utilizzate tra il 1945 ed il 1990, si ottiene spesso un risparmio energetico per il riscaldamento maggiore del 50% ed un elevato aumento del confort abitativo. 

Risparmi energetici apprezzabili si ottengono anche isolando singoli componenti quali il tetto, i pavimenti verso la cantina od il box, il pavimento del sottotetto, le pareti laterali.

Per usufruire delle agevolazioni, l’intervento deve riguardare componenti (tetto, soffitto, pavimento, parete) rivolti verso l’esterno o verso un ambiente non riscaldato. Alcuni isolamenti possono essere poco invasivi, esteticamente accettabili ed usufruendo della agevolazione, relativamente poco costosi.

Tipicamente occorre affiancare, all’elemento da ristrutturare, uno spesso strato (da 6 a 16 cm circa, a seconda della zona geografica e dell’elemento) di efficace materiale isolante (poliuretano, polistirene, lana di vetro…).