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Clienti finali nascosti

 

La delibera ARERA N.276/2017/R/eel datata 30 Aprile 2017 e avente come oggetto “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (SDC) a seguito del decreto legge Milleproroghe 2016”,  ha regolamentato i “clienti finali nascosti”.

L’intento della delibera è di fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e rientrino in una delle configurazioni ammesse, ovvero tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo non sono classificati tra le reti elettriche. Al loro interno il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o trasporto, possibile solo su concessione dello Stato, bensì come auto-approvvigionamento.

Ricordo infatti che l’assegnazione della tipologia di SSPC, a partire dal 1° gennaio 2017, non è più onere del Produttore: è il Gestore di rete che ne indica l’assegnazione all’attivazione della connessione. 

Esempi di configurazioni ammesse

  1. Appartamento con relativa cantina e garage (pertinenze), ubicati nella medesima unità immobiliare ed alimentati dallo stesso POD.
  2. Condominio che dispone di un proprio POD per box auto e cantine.
  3. Complesso industriale in cui la persona giuridica che svolge l’attività principale fornisce energia ai locali che svolgono attività secondarie (es. mensa aziendale, portineria …). La configurazione è ammessa purché si abbia la piena disponibilità delle unità immobiliari assegnate ed esse si trovino su particelle catastali contigue.

Chi sono i clienti finali nascosti?

I clienti ”nascosti” sono soggetti che sono allacciati alla rete elettrica, ma non dispongono di un contatore di energia autonomo ufficiale cioè installato dal gestore.

I clienti finali nascosti non sono tollerabili poiché non sono visibili dal sistema elettrico: non possono scegliere il proprio venditore di energia ma soprattutto non pagano correttamente i corrispettivi tariffari e le relative imposte.

In particolare, non versano le componenti fisse e, in presenza di produttori direttamente collegati a più clienti finali “nascosti”, neanche le componenti variabili degli oneri generali di sistema.

Esempi di clienti finali nascosti

  1. Villetta a due piani accatastata come unica unità immobiliare. Se il piano terra viene adibito ad attività produttiva ed il secondo piano, indipendente, resta abitazione allora si configurano due unità immobiliari distinte. Quella priva di POD risulta un cliente finale nascosto.
  2. Palazzina uffici di proprietà di un unico soggetto giuridico in cui le diverse unità immobiliari sono date in locazione a terzi che pagano l’energia elettrica al suddetto soggetto.
  3. Stabilimento industriale costituito da più unità immobiliari alimentate da un’unica fornitura. Una di queste unità viene affittata ad altra società che non lavora per lo stabilimento industriale.
  4. Centro commerciale costituito da un’area comune e da diversi negozi alimentati attraverso la cabina MT del centro commerciale.

Regolarizzazione dei clienti finali nascosti

Il 30 giugno 2018 è scaduto il termine per la regolarizzazione dei clienti della rete elettrica “nascosti”.

La regolarizzazione consiste nel richiedere la connessione con il relativo codice POD al Gestore di Rete competente per il proprio territorio.

In alternativa l’insieme dei clienti finali nascosti abbinati ad una unità di consumo possono regolarizzarsi costituendo un Altro Sistema di Consumo (ASDC).  Si tratta di una procedura complessa, che richiede presupposti specifici ed esula da questa trattazione.

I clienti finali nascosti che non si sono auto-dichiarati entro il 30 Giugno oppure che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, sono soggetti a sanzioni maggiorate del 30%, andando a restituire quanto dovuto dal 1° gennaio 2014 fino alla data della regolarizzazione.

In sintesi i clienti finali nascosti prima emergono e meno pagano, perché il costo dell’emersione aumenta con il passare del tempo.

Quanto si paga

Il calcolo per sapere quanto deve pagare un cliente finale nascosto è “semplice” se occorre valutare le sole componenti fisse degli oneri di sistema, ovvero le quote:

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale

Il calcolo è “complesso” se il cliente finale nascosto fa parte di un sistema che comprende almeno un produttore di energia. Ad esempio, in presenza di impianto fotovoltaico intestato al soggetto che ha la proprietà del POD,  si valutano le quote :

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale
  • energia (€/kWh)

 

 

Quota rinnovabili negli edifici di nuova costruzione

Il 31 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa secondo la quale, nelle abitazioni e negli edifici di nuova costruzione, non tralasciando le strutture soggette a ristrutturazioni importanti, scatta l’obbligo dell’installazione di un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’immobile in questione, parzialmente o in tutto.
L’obbligo di installazione di un sistema da fonti rinnovabili  per la produzione di almeno 1 kW nelle unità abitative civili e 5 kW per i fabbricati industriali, nasce in ottemperanza del Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili, espresso all’art.11 del Dlgs n. 28/2011.

IN CHE COSA CONSISTE L’OBBLIGO DEL DECRETO RINNOVABILI N. 28/2011?

Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 metri cubi sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell’immobile stesso. Ciò significa che nell’edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l’acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L’obiettivo dell’intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.
Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l’obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell’immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio in base al seguente schema che garantisce l’accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:

  • del 20% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
  • del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.

Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.

La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all’interno della progettazione dei piani di qualità dell’aria e di rispetto dell’ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.

Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:

  • 1 kW ogni 80 mq per titoli edilizi presentati dal 31/05/2012  fino al 31/12/2013;
  • 1 kW ogni 65 mq per i titoli edilizi presentati dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • 1 kW ogni 50 mq per i titoli edilizi presentati in seguito al 01/01/2017

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE?

Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:

  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato prima del 31/05/2012, l’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è obbligatorio e, se si contempla l’idea di installarne uno, si ha diritto agli incentivi;
  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato in seguito all’entrata di vigore del decreto, ovvero del 31/05/2012, si ha l’obbligo dell’istallazione di un impianto da fonti rinnovabili e non si ha diritto agli incentivi.

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE?

La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:

  • un edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sottoposto a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che ne costituiscono l’involucro stesso;
  • un edificio esistente sottoposto a demolizione e la successiva ricostruzione, non escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che l’obbligo di installazione dell’impianto da fonti rinnovabili non si applica sugli edifici nei quali vi è un vincolo storico-artistico-paesaggistico (vedi sotto).

COSA SUCCEDE SE IN UN EDIFICIO EX NOVO O CON RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE NON VIENE INSTALLATO UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

In questo caso, non verrà rilasciato il titolo edilizio.

SE NELL’EDIFICIO NON È POSSIBILE INSTALLARE UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

E’ possibile che nell’edificio in questione non sia possibile installare un sistema da fonti rinnovabili, come nel caso di strutture soggette a vincoli storico-paesaggistici. In questo caso, in seguito alla verifica di un tecnico esperto, si certifica la non fattibilità di nessuna delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato ecosostenibile, evidenziando i motivi della mancata ottemperanza degli obblighi nella sua relazione tecnica.

PER CHI NON HA VALORE IL DECRETO RINNOVABILI?

L’obbligo dell’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è valido su edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, il quale sistema copre già il fabbisogno energetico dell’immobile, sia nella generazione della climatizzazione degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria.

Fonte: http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/obbligo-di-impianto-da-fonti-rinnovabili.html

La diagnosi energetica

L’articolo che segue è tratto da www.ingegneri.info,  a cura della redazione della testata. Il contenuto è protetto da copyright. L’approfondimento è a cura dell’ing. Annamaria Castagna – Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft.

Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze: Continua a leggere

Benefici GSE in caso di immobile in locazione o comodato d’uso

Il GSE ha pubblicato una guida “MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ“, aggiornata a Ottobre 2015, nella quale si parla di  incentivazione e cambi di titolarità.

Tipologie di cambi di titolarità
Le tipologie di richiesta cambio titolarità sono indicate nella guida sulla base delle casistiche più frequenti. Tra queste individuiamo due casistiche di per sè non infrequenti in caso di immobili ad uso privato

  • Contratto di comodato d’uso
  • Locazione

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Il nuovo modello APE 2015. Le novità

Il 1° luglio sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio come DM 26 giugno 2015. Le Linee Guida Nazionali contengono il nuovo modello di APE e di annuncio commerciale validi per tutte le regioni.
Ecco le Nuove Regole APE e i Decreti Attuativi della Legge 90/2013.

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