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Sostituzione infissi ed Ecobonus 2018

L’Ecobonus è un’importante forma di agevolazione fiscale riconosciuta a chi effettua lavori in grado di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, sia nel caso di edifici privati che condomini.

L’Ecobonus previsto per la sostituzione di finestre ed infissi è cambiato con la Legge di Bilancio 2018: per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione fiscale riconosciuta passe dal 65% al 50% dell’importo sostenuto.

Ecobonus 2018: i requisiti per accedere alla detrazione

La semplice sostituzione degli infissi in un appartamento accede sempre all’ecobonus?
Come hanno ricordato più volte l’Enea e l’Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa in quanto un intervento di riqualificazione energetica, per essere agevolato, deve assicurare il conseguimento di un risparmio rispetto alla situazione originaria.
L’ecobonus, infatti, è un beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui si consegua un risparmio energetico.
 
L’intervento, oltre a configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti, deve delimitare un volume riscaldato e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
 

Ecobonus 2018: la detrazione

Fino al 31 dicembre 2018 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi è prevista una detrazione del 50%.
Gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro (strutture opache verticali e orizzontali) sono rimaste agevolabili al 65%. 

Il limite massimo detraibile è di 60 mila euro per unità immobiliare.

Affinché sia detraibile l’intervento deve:

  • essere di sostituzione o modifica di elementi già esistenti,
  • delimitare un volume riscaldato
  • assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite (tabella 2 del DM 26 gennaio 2010).

Oltre al costo di acquisto e sostituzione delle nuove finestre a risparmio energetico, rientrano tra le spese ammesse in detrazione fiscale anche:

  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, se richieste;
  • opere murarie necessarie per portare a termine il lavoro.

Sono inoltre ammesse in detrazione anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, come persiane o scuri che risultano strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel telaio.

Sostituzione finestre: bonus ristrutturazione o ecobonus?

La differenza principale tra bonus ristrutturazione ed ecobonus consiste nella platea dei beneficiari; il primo consiste in una detrazione irpef del 50% e interessa solo i privati. Inoltre sono coinvolti unicamente gli immobili residenziali.  
 
L’ecobonus, invece, è anche una detrazione Ires, oltre che Irpef, e quindi coinvolge anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e le associazioni tra professionisti. Inoltre, possono accedere al beneficio gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e strumentali) su cui vengono effettuati lavori di efficientamento energetico.
 
Di conseguenza, l’ecobonus (anche se ridotto rispetto agli anni precedenti) rimane l’unica agevolazione a cui possono accedere le imprese mentre i privati hanno la possibilità di scegliere tra le due agevolazioni nel caso di immobili residenziali o sfruttare l’ecobonus per edifici non residenziali.

Fonti: Edilportale, Guida Fisco

La diagnosi energetica

L’articolo che segue è tratto da www.ingegneri.info,  a cura della redazione della testata. Il contenuto è protetto da copyright. L’approfondimento è a cura dell’ing. Annamaria Castagna – Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft.

Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze: Continua a leggere

Distaccarsi dal riscaldamento centralizzato in Piemonte? Ora si può

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2016, è stata pubblicata la Dgr 30 Maggio 2016, n. 29-3386.

La nuova delibera, attraverso modifiche alla D.G.R. 46-11968 del 2009, inserisce una nuova deroga all’obbligo del riscaldamento centralizzato oltre le quattro unità abitative che, nel caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a morosità o a cause di forza maggiore, permette al cittadino/condomino in regola coi pagamenti di installare un impianto di riscaldamento autonomo e garantirsi il servizio per la sua abitazione. Continua a leggere

Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE

La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

E’ stato aggiornato Docet. Docet è un programma di calcolo messo a disposizione gratuitamente da Enea
È una buona soluzione per certificare edifici fino a 200 mq.

Il certificatore energetico

Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Le sanzioni per il certificatore energetico

Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

I costi della certificazione energetica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Gli annunci immobiliari

Il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Il SIAPE

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 6/26/2015
Ministero dello Sviluppo Economico – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto Pres. Repubblica 4/16/2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto Ministeriale 6/26/2009
Ministero dello Sviluppo economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
FONTE: http://www.edilportale.com/

Il nuovo modello APE 2015. Le novità

Il 1° luglio sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio come DM 26 giugno 2015. Le Linee Guida Nazionali contengono il nuovo modello di APE e di annuncio commerciale validi per tutte le regioni.
Ecco le Nuove Regole APE e i Decreti Attuativi della Legge 90/2013.

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UNI TS 11300:2014 cosa cambia per le APE

Sono entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione, il 2 ottobre 2014, le norme UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014 relative al calcolo del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e di energia primaria per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione in edifici non residenziali. Le norme in questione costituiscono i principali riferimenti per il calcolo della prestazione energetica ai fini della certificazione.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

In taoria

Tecnicamente è possibile fare riferimento a quanto è stato diffuso da ANIT, una prima nota sulle principali modifiche che riguardano:

Ponti termici: i ponti termici si valutano solo attraverso i coefficienti lineici. E’ cancellato l’utilizzo della maggiorazione % semplificata e l’utilizzo dell’abaco della norma UNI EN 14683. Le valutazioni dei coefficienti lineici devono essere fatte con calcolo agli elementi finiti o con atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN ISO 14683. E’ possibile utilizzare metodi di calcolo manuale per edifici esistenti.

classi energetiche

Classi energetiche e consumi

Trasmittanza termica U: le caratteristiche dei materiali ed in particolare la conducibilità termica, devono essere opportunamente corretti per tener conto delle condizioni in cui si opera in accordo con la norma UNI EN ISO 10456.

Perdite per ventilazione: la valutazione diventa molto più raffinata e vengono considerati in maniera più idonea gli impianti che gestiscono la ventilazione all’interno degli edifici.

Guadagni solari: viene introdotta la modifica già presente nella procedura di calcolo della Regione Lombardia che valuta un solo fattore di riduzione per ombreggiatura esterno (il peggiorativo) tra l’aggetto verticale e orizzontale. Inoltre viene implementata la caratterizzazione della trasmittanza di energia solare totale attraverso la parte vetrata (il fattore g) con una migliore definizione dei fattori di esposizione.

Tra le altre modifiche la trattazione dei locali non riscaldati, la sottrazione di energia con l’extraflusso, la valutazione degli apporti interni latenti e la valutazione degli apporti solari sulle superfici opache che dovranno esser apportare ai software in circolazione.

In pratica

La velocità con cui il CTI ha rilasciato le nuove versioni delle norme,  senza anticiparle preventivamente alla software house, ha spiazzato i produttori che si sono trovati ad effettuare gli aggiornamenti in tutta fretta.  Tralascio la situazione dello stato di aggiornamento dei principali prodotti sul mercato e mi soffermo unicamente su uno di essi: DOCET, il popolare tool gratuito predisposto da CNR e ENEA.

DOCET AGGIORNATO? NO. Per quanto riguarda il metodo di calcolo Docet si evidenzia che – conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 – anche esso deve essere aggiornato da CNR ed ENEA e pertanto non se ne consiglia l’utilizzo, pena la nullità del documento elaborato.

STOP DEL PIEMONTE
La Regione Piemonte  ha diramato una comunicazione in cui si specifica che da “2 ottobre 2014 la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuata avvalendosi esclusivamente a tali norme il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto dall’art.11 del dlgs 192/2005 come emendato dalla
legge 90/2013”. 

Il mio suggerimento è, se proprio non potete posticipare l’ottenimento del Certificati, di rivolgervi a professionisti in grado di assicurarvi un documento conforme alle attuali norme techiche, o di pazientare rimandando la richiesta al vostro techico di fiducia fino a che quest’ultimo non riceverà l’adeguamento del software che utilizza per le APE: si stima che entro la fine di Novembre tutti i software sul mercato saranno adeguati alle nuove UNI.

Certificazione energetica (APE) – Di che cosa si tratta?

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio.
Ovvero il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell’acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell’edificio stesso. 

Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale che viene chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici.

A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell’edificio.

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B…) l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

 

Classi energetiche e consumi

classi energetiche

 

Le classi energetiche

APE – L’attestato di prestazione energetica

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica (ACE) sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l’istituzione del nuovo attestato,  il decreto spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Le modalità per redigere l’Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.  

Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009).

Con l’adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l’attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L’avvio dell’Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.

L’attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l’Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.

Aggiornamento del 5 agosto 2013
La legge di conversione del Dl 63/2013 è in Gazzetta Ufficiale (Legge 90/2013).

È caos intorno al nuovo Ape. Con la conversione in legge del decreto 63/2013 nascono dubbi sulla applicazione della normativa regionale. Il ministero dello Sviluppo economico tenta di dissipare le perplessità ma i dubbi rimangono..

Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica

Lavori di nuova costruzione e interventi sull’esistente
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull’esistente. Rientrano in quest’ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l’impermeabilizzazione delle coperture.

Vendita o nuova locazione
Il proprietario di un edificio o di un’unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’Ape.

Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

Gestione di impianti termici e di climatizzazione
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

 

Se già c’è un Ace in corso di validità
L’obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Validità dell’Ape e rinnovo

Il decreto stabilisce per l’Ape una durata massima di 10 anni e l’obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l’attestato decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

Sanzioni

Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l’obbligo di redazione dell’Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un’ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.